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La sicurezza di un cantiere temporaneo e mobile può essere molto complessa da gestire: anche i migliori professionisti del settore, infatti, rischiano a spesso di perdersi nella verifica e nella gestione di un numero sempre più crescente di documenti, autocertificazioni e procedure. Possedere un software gestionale permette di verificare, approvare, organizzare e condividere tutti i documenti riguardanti la sicurezza (e non solo) in modo semplice e intuitivo.

Quali documenti devono essere controllati in cantiere dal Committente, Responsabile dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)?

La normativa vigente e nello specifico il Titolo IV del D.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo di effettuare verifiche documentali su imprese e lavoratori autonomi a carico del:

  • Committente o in sua vece Responsabile dei Lavori (se nominato). Che ha il compito di verificare l’Idoneità tecnico professionale (link) di tutte le imprese e lavoratori autonomi che entrano in cantiere attraverso: Visure Camerali, DURC, polizze RC, autocertificazioni, ecc.
  • Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE). Che ha il compito di verificare documenti:
    • di carattere generale: POS, Procedure di sicurezza, autocertificazioni, valutazioni rischi specifici, PIMUS etc.
    • riguardanti il personale (es. attestati di formazione, attestati di addestramento mezzi, etc.)
    • riguardanti i mezzi e attrezzature (dichiarazioni CE, verifiche periodiche, libretti, ecc.)

A questi sono da aggiungersi anche documenti quali:

  • Notifiche preliminari e aggiornamenti
  • Verbali delle riunioni di coordinamento
  • Verbali delle visite ispettive
  • Procedure
  • Documenti riguardanti richieste o verifiche da parte di enti terzi (ATS, Ispettorato, Alta sorveglianza, ecc.)

E tutti i documenti che riguardano il progetto (architettonici, costruttivi, as-built), gli aspetti contrattuali e tecnici, ecc.

In pratica una mole enorme di documenti che un tempo occupavano interi archivi cartacei ed oggi pc, mail e archivi cloud di tutti coloro che vengono coinvolti nella progettazione e realizzazione dell’opera.

Come si possono ridurre tempi e costi nella gestione della sicurezza in cantiere?

Come anticipato, la normativa e le sentenze della Cassazione impongono al Committente di verificare un numero sempre più crescente di documenti e di svolgere un’attività di supervisione (anche di tipo documentale) sui soggetti da lui individuati per gestire la sicurezza in cantiere (culpa in vigilando).

Ma cosa determina oggi il maggior spreco di risorse? In concreto la gestione di tutti i processi attraverso le mail, l’archiviazione su PC e cloud, la ridondanza dei controlli spesso effettuati da soggetti diversi su uno stesso documento.

Proviamo a fare un esempio concreto con uno dei tantissimi documenti.

Prendiamo a titolo di esempio l’attestato di formazione di un operaio di una ditta in subappalto.

  1. Il documento viene trasmesso dall’Ente di formazione alla ditta subappaltatrice, la quale lo controlla, lo archivia e lo trasmette via mail all’impresa appaltatrice
  2. L’impresa appaltatrice lo controlla, lo archivia e lo trasmette al CSE
  3. Il CSE lo controlla, lo archivia e registra i dati relativi alla scadenza di validità generalmente su un foglio xls, dopodiché (se anche gli altri documenti relativi a quella risorsa sono idonei) aggiunge l’operaio nell’elenco del personale autorizzato e lo trasmette al Committente
  4. Il Committente comunica alla portineria l’elenco aggiornato del personale autorizzato e, se previsto, comunica i dati alla risorsa incaricata della stampa del badge.
  5. La risorsa incaricata prepara il badge e lo trasmette all’impresa in subappalto
  6. La portineria sostituisce l’elenco del personale con quello aggiornato e aggiorna i fogli firme (se non è previsto il badge con relativo lettore)

In aggiunta a tutto ciò, quando l’attestato scade, il CSE richiede l’aggiornamento del corso all’impresa Appaltatrice riavviando tutta la procedura sopra elencata.

Se tutti i soggetti sopraelencati non dovessero più preoccuparsi di inviare mail, di tenere d’occhio gli scadenziari, di archiviare e aggiornare i documenti … quanto tempo verrebbe risparmiato?

La domanda che sorge spontanea è: Esiste un modo per semplificare la sicurezzaLA RISPOSTA È SI!

Oggi esiste un sistema cloud condiviso che consente:

  • All’impresa subappaltatrice di caricare in autonomia e in modo semplice i documenti
  • Al CSE di validarli con un semplice “flag”
  • Al Committente di aggiornare l’elenco del personale autorizzato in automatico
  • Di condividere i documenti con tutti i soggetti (impresa appaltatrice, CSE, RdL, Committente, ecc.) senza il rischio che vengano persi, modificati, cancellati
  • Di stampare i badge anche su carta e volendo anche a cura dell’impresa stessa
  • Al CSE o al Committente o alla portineria di controllare la validità dei badge con un qualsiasi cellulare anziché con un lettore badge

I vantaggi di un software gestionale

Una piattaforma gestionale è lo strumento ideale per accrescere la competitività della propria azienda o per gestire al meglio un cantiere, perché permette di apportare numerosi vantaggi e benefici, correlati alla semplicità di archiviazione, gestione e condivisione di un’enorme quantità di dati e informazioni in un unico database.

È proprio su quest’ultimo aspetto che un software gestionale può migliorare e perfezionare la gestione della sicurezza all’interno di un cantiere.

Le caratteristiche fondamentali di un software gestionale: SafetyoneClick

La piattaforma cloud SafetyoneClick oltre alle caratteristiche sopraindicate presenta anche alcuni aspetti innovativi. Tra questi troviamo:

  • Facilità di utilizzo: SafetyoneClick consente il caricamento dei dati da parte di dipendenti e fornitori senza il bisogno di corsi di formazione
  • Risparmio: SafetyoneClick, oltre ad avere costi di gestione molto contenuti, permette di avere un archivio costantemente ordinato e di non perdere tempo nell’invio di e-mail o nella stampa dei documenti
  • Tutela legale: SafetyoneClick, tramite e-mail, comunica preventivamente e a tutti i referenti selezionati, le scadenze dei documenti, garantendo un monitoraggio costante ed efficiente anche da parte della Committenza.

SafetyoneClick, inoltre, implementa un sistema di Data Protection, di Back-up e di Criptazione proteggendo i dati, rispettando la normativa sulla privacy e garantendo, così, una sicurezza totale.

Il risultato è una piattaforma gestionale on line con caratteristiche altamente professionali, progettata e sviluppata negli anni con la collaborazione di ingegneri, tecnici della prevenzione e informatici.

A chi si rivolge la piattaforma gestionale per la sicurezza SafetyoneClick?

La piattaforma, fornendo la possibilità di creare autonomamente una banca dati online accessibile ed utilizzabile da un numero infinito di utenti è particolarmente adatta a:

  • Aziende (nella gestione di fornitori, cantieri, commesse)
  • Committenti e RdL (nella gestione cantieri)
  • Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (nei cantieri)
  • RSPP aziendali (per la gestione della documentazione sulla sicurezza)

Cerchi un software gestionale? Restiamo in contatto

Se sei alla ricerca di un gestionale documentale in grado semplificarti la vita la piattaforma cloud SafetyoneClick fa al caso tuo. Contatta subito i nostri esperti e richiedi una consulenza.

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Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale? https://www.safetyone.it/verifica-idoneita-tecnico-professionale/ Thu, 21 Jan 2021 08:06:23 +0000 https://www.safetyone.it/chi-si-occupa-della-verifica-idoneita-tecnico-professionale-delle-imprese/   La verifica idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori è un obbligo normativo cardine per chiunque affidi lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Ma chi, concretamente, è tenuto a occuparsene? E in base a quali norme si definisce questa responsabilità? In questo articolo troverai: Un’analisi essenziale dei riferimenti legislativi (Titolo I e […]

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La verifica idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori è un obbligo normativo cardine per chiunque affidi lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Ma chi, concretamente, è tenuto a occuparsene? E in base a quali norme si definisce questa responsabilità?

In questo articolo troverai:

  • Un’analisi essenziale dei riferimenti legislativi (Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08).
  • La definizione di idoneità tecnico-professionale secondo il legislatore.
  • Le figure chiave coinvolte (Committente, Datore di Lavoro, Responsabile dei Lavori).

Se desideri un’analisi ancora più operativa su come svolgere la verifica, quali documenti richiedere e quali software usare, leggi il nostro articolo di approfondimento dedicato alla “Guida completa per le aziende sulla Verifica ITP”.

Quale norma di legge stabilisce l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei fornitori? Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 disciplina la verifica dell’idoneità tecnico-professionale in due contesti principali:

  • Nell’ambito del Titolo I (cioè in qualsiasi azienda privata o pubblica) e specificatamente all’art. 26 comma 1, lettera a) si stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, il Committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale di questi.
  • Nell’ambito invece del Titolo IV (cioè nei cantieri temporanei e mobili) all’art 90 comma 9, lettera a), impone al Committente o al Responsabile dei lavori, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

 

Titolo I – Art. 26

  • Si rivolge al Datore di Lavoro committente.
  • Obbliga quest’ultimo a verificare l’ITP di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi prima di assegnare l’incarico.
  • Richiesta e valutazione di documenti come DURC, Visura Camerale, eventuali attestati di formazione, ecc.

 

Titolo IV – Art. 90

  • Riguarda i cantieri temporanei e mobili.
  • Oltre al Datore di Lavoro, entra in gioco anche la figura del Responsabile dei Lavori.
  • L’obbligo di verifica si fa ancora più dettagliato, richiedendo la conformità ad allegati specifici (es. Allegato XVII), con piani operativi di sicurezza (POS), attestati di formazione, documenti di coordinamento.

Cosa è l’idoneità tecnico professionale di un’impresa? La definizione del legislatore

Nel Titolo IV all’art. 89 comma 1 lettera l) l’idoneità tecnico-professionale viene definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Anche nell’ambito di numerose sentenze della Corte di Cassazione si ribadisce il ruolo centrale del Committente che ha l’obbligo di qualificare i fornitori non solo attraverso la verifica di alcuni documenti (es. DURC o Visura Camerale) ma anche attraverso un processo di selezione che tiene in considerazione parametri fondamentali quali:

  • Capacità organizzative (visionabili attraverso DVR, organigrammi, Camerale, ecc.)
  • Esperienza pregressa in lavori equivalenti (portfolio aziendale, importo commesse, tipologia di lavori svolti in passato)
  • Disponibilità di forza lavoro e mezzi (visionabili attraverso autocertificazioni sull’organico medio annuo, parco mezzi e attrezzature, ecc.)
  • Competenze e organizzazione in materia di sicurezza (qualifica referenti, conoscenza delle tematiche di sicurezza, livello di formazione del personale).

Chi è il committente ai fini della verifica idoneità tecnico professionale?

Anche in questo caso bisogna distinguere la funzione del Committente in ambito Titolo I e Titolo IV.

In titolo I il Committente coincide col il Datore di Lavoro e su questi ricadono di fatto gli obblighi di verifica dell’ITP dei fornitori. Il committente può essere un soggetto privato o pubblico: in quest’ultimo caso, tale figura va individuata nella persona che possiede poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto, nel primo caso è generalmente rappresentata dal Titolare o dall’Amministratore Delegato della società.

In Titolo I il Datore di lavoro ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso l’istituto della delega ad un dirigente delegato.

In Titolo IV, ovvero nei cantieri temporanei e mobili, il Committente in ambito privato è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera ovvero il proprietario del bene immobile oggetto di realizzazione o di adeguamento,  mentre in ambito pubblico è il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).

In quest’ultimo caso, il Committente ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso la nomina del Responsabile dei Lavori (RdL), funzione non obbligatoria per legge ma altamente consigliata nel momento in cui il Committente privato non ha le competenze per svolgere in autonomia tali verifiche.

Importante: In entrambi i casi, restano in capo al Committente (o a chi da lui delegato) responsabilità penali e civili qualora la verifica ITP non venga effettuata o risulti incompleta, soprattutto in caso di incidenti o infortuni.

I doveri del committente nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi

Anche in questo caso è importante definire le differenti modalità di effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale in Titolo I e IV.

In Titolo I, come indicato all’art. 26, il Committente deve richiedere ai propri fornitori i seguenti documenti fondamentali:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi
  • Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) e Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori (CCNL)

 

A questi documenti (secondo la nostra esperienza) anche se non espressamente indicati nel testo di legge devono inoltre essere richiesti:

  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Polizza RC

 

Per quanto attiene invece il Titolo IV la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (link) in modo differente a seconda si tratti di un’impresa o di un lavoratore autonomo.

Inoltre, in seguito alle recenti normative introdotte, è obbligatorio richiedere la Patente a Crediti per coloro che operano nei cantieri, al fine di garantire che abbiano acquisito le competenze specifiche e idonee per svolgere in sicurezza le attività previste.

Per un ulteriore approfondimento su tema puoi leggere la linea guida dell’INAIL “L’elaborazione del DUVRI” edizione 2013 all’interno della quale puoi trovare indicazioni specifiche sulle modalità di verifica dell’ITP dei fornitori.

Obblighi del Committente in sede di scelta dei fornitori e durante l’esecuzione dei lavori

Va comunque sottolineato come la verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisca nella mera acquisizione dei documenti sopraindicati: occorre infatti svolgere un’attenta valutazione del loro contenuto in relazione alla tipologia e complessità dei lavori da svolgere al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla “culpa in eligendo”.

Si sottolinea inoltre che tale verifica non si conclude al momento della scelta dell’impresa chiamata a svolgere il lavoro, ma prosegue durante tutte le attività del fornitore o l’iter di realizzazione dell’opera al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla culpa in vigilando”.

Alla luce di quanto sopra emerge la necessità di definire chiaramente sia in Titolo I che in Titolo IV:

  • Una procedura di controllo e gestione dell’ITP dei fornitori
  • Una procedura di gestione ingressi dei fornitori
  • Un sistema di controllo informatizzato della documentazione dei fornitori (con scadenziari e alert automatizzati) come SafetyoneClick
  • Un’informazione/formazione puntuale e approfondita sulla modalità di verifica dell’ITP da parte di tutte le funzioni coinvolte

Sentenze della Corte di Cassazione sull’idoneità tecnico professionale: responsabilità e obblighi

Numerose sentenze (es. Cass. Pen. Sez. IV n. 12019/2017, n. 11111/2015, n. 22391/2016) ribadiscono come:

  • Il Committente abbia un ruolo centrale nella qualifica dei fornitori.
  • Non basta un controllo formale: occorre un processo di valutazione serio, pena la responsabilità in caso di infortuni.
  • La mancanza o l’inesattezza dei documenti (DURC, DVR, certificati di formazione, ecc.) può portare a sanzioni penali e risarcimenti elevati.

Come semplificare la verifica dell’idoneità tecnico professionale

Per evitare errori e ottimizzare i tempi, molte aziende scelgono di:

  • Implementare procedure interne chiare (chi raccoglie i documenti, chi li valuta, chi comunica ai fornitori gli esiti).
  • Digitalizzare il processo con un software di gestione documentale e scadenze, come SafetyoneClick (ne parliamo nel nostro articolo di approfondimento).
  • Esternalizzare a professionisti esterni la qualifica dei fornitori, assicurando la conformità con il D.Lgs. 81/08.

Conclusioni

Chi si occupa della verifica ITP? In definitiva, il Committente (Datore di Lavoro in Titolo I, Responsabile dei Lavori in Titolo IV, o soggetto delegato) ha l’obbligo giuridico di qualificare e controllare fornitori e imprese appaltatrici. Questa responsabilità richiede tempo, competenze e un approccio strutturato per evitare sanzioni e, soprattutto, tutelare la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.

Vuoi sapere come eseguire in concreto la verifica ITP, quali documenti richiedere e quali soluzioni software adottare?
Leggi la guida completa oppure contattaci per una consulenza personalizzata. Con il supporto di SV S.R.L. potrai:

  • Ricevere assistenza su tutta la documentazione necessaria.
  • Implementare una procedura interna di gestione fornitori.
  • Delegare totalmente a noi la verifica dell’ITP, risparmiando tempo e riducendo i rischi normativi.

 

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