Valutazione del rischio – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 21 Jan 2025 20:49:58 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Valutazione del rischio – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Controlli Scaffalature Industriali: Guida per le aziende https://www.safetyone.it/sicurezza-delle-scaffalature/ Fri, 27 Sep 2024 15:29:20 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3564 Quali scaffalature sono soggette a controlli periodici obbligatori? Le scaffalature metalliche industriali, utilizzate per lo stoccaggio delle merci, rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette a controlli periodici obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La normativa UNI EN 15635 richiede ispezioni regolari per garantire la sicurezza strutturale, prevenire rischi e identificare eventuali danni. In particolare, […]

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Quali scaffalature sono soggette a controlli periodici obbligatori?

Le scaffalature metalliche industriali, utilizzate per lo stoccaggio delle merci, rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette a controlli periodici obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La normativa UNI EN 15635 richiede ispezioni regolari per garantire la sicurezza strutturale, prevenire rischi e identificare eventuali danni. In particolare, è obbligatorio ispezionare le scaffalature soggette a usura frequente o a danneggiamenti meccanici, spesso causati da urti.

Ogni quanto tempo devo eseguire tale ispezione?

Le ispezioni devono essere effettuate almeno ogni 12 mesi, come indicato dalla norma UNI EN 15635. Tuttavia, in magazzini con elevato rischio di urti o scaffalature particolarmente soggette a danni, è consigliabile eseguire controlli più frequenti, ad esempio ogni 3 mesi. Questi controlli regolari consentono di verificare lo stato delle strutture, riducendo il rischio di incidenti per i lavoratori e le merci.

Chi è responsabile dell’organizzazione delle ispezioni periodiche delle scaffalature?

Il responsabile dell’organizzazione delle ispezioni è il PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), nominato dal datore di lavoro. Questo ruolo prevede:

  • Pianificazione delle ispezioni in conformità alla norma UNI EN 15635;
  • Monitoraggio della sicurezza delle scaffalature;
  • Coordinamento con personale qualificato per le ispezioni.

Questo responsabile ha il compito di assicurarsi che le ispezioni vengano pianificate e svolte regolarmente, in conformità con la norma UNI EN 15635. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la manutenzione delle attrezzature di stoccaggio, nominando figure competenti e organizzando controlli visivi e tecnici per ridurre i rischi​.

Quando è obbligatorio il PRSES?

Il PRSES è obbligatorio in tutte le aziende che utilizzano scaffalature per il magazzinaggio. La sua nomina diventa essenziale quando:

  • Esistono rischi legati all’integrità strutturale delle scaffalature;
  • Si verificano deformazioni o danni causati da urti.

Il PRSES ha il compito di pianificare e gestire le ispezioni, garantendo la conformità alla UNI EN 15635.

Cosa va indicato sulle scaffalature?

Le scaffalature devono riportare in modo chiaro e visibile:

  • Carico massimo consentito per ogni unità;
  • Eventuali limiti di distribuzione dei pesi;
  • Istruzioni per l’uso sicuro, come previsto dalla norma UNI EN 15635.

Queste informazioni sono fondamentali per evitare il sovraccarico e garantire la sicurezza degli operatori.

Come devono essere ancorate le scaffalature?

Le scaffalature devono essere ancorate in modo sicuro al pavimento e, se necessario, alle pareti per garantire stabilità e prevenire il rischio di cedimenti. Gli ancoraggi devono essere effettuati utilizzando dispositivi appropriati, come tasselli o bulloni, seguendo le indicazioni del costruttore. Controlli regolari sull’integrità degli ancoraggi sono essenziali per mantenere la conformità alle normative e garantire la sicurezza delle scaffalature.

Chi può eseguire i controlli sulle scaffalature?

Le ispezioni devono essere eseguite da personale competente, come:

  • Tecnici specializzati;
  • Ingegneri esperti nel settore delle scaffalature.

È fondamentale che il personale incaricato sia formato per riconoscere segnali di usura o danni strutturali e conosca le normative vigenti. Le ispezioni devono includere:

  • Verifica della stabilità;
  • Controllo degli ancoraggi;
  • Valutazione delle condizioni generali delle scaffalature.

Conclusioni

Garantire la sicurezza delle scaffalature è un obbligo fondamentale per prevenire incidenti e tutelare i lavoratori. Le ispezioni periodiche, la nomina di un PRSES e la corretta gestione delle attrezzature sono strumenti indispensabili per rispettare le normative vigenti, come il D.Lgs. 81/2008 e la UNI EN 15635. Solo un monitoraggio costante può assicurare un ambiente di lavoro sicuro, efficiente e conforme alle leggi.

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SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

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Consulenza sicurezza: le 5 cose più importanti da sapere https://www.safetyone.it/consulenza-sicurezza-le-5-cose-piu-importanti-da-sapere/ Fri, 26 Jun 2020 11:24:41 +0000 https://www.safetyone.it/consulenza-sicurezza-le-5-cose-piu-importanti-da-sapere/ La sicurezza sul lavoro è un tema importante e ogni azienda (indipendentemente dalla grandezza e dalla tipologia) deve tenerne conto, sia per una questione legale sia di responsabilità verso i lavoratori. E’ il Decreto Legislativo 81/2008 che detta legge in questo caso, conosciuto anche come “Testo Unico” sulla sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro […]

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Consulenza Sicurezza

La sicurezza sul lavoro è un tema importante e ogni azienda (indipendentemente dalla grandezza e dalla tipologia) deve tenerne conto, sia per una questione legale sia di responsabilità verso i lavoratori. E’ il Decreto Legislativo 81/2008 che detta legge in questo caso, conosciuto anche come “Testo Unico” sulla sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro di ogni azienda deve fare in modo che i propri dipendenti lavorino in sicurezza e deve accertarsi di ridurre al minimo i possibili incidenti relativi al tipo di lavoro svolto. Può comunque richiedere una consulenza sicurezza sul lavoro così da poter essere affiancato da un’azienda specializzata e non commettere errori. Il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) è la persona, nominata dal Datore di lavoro, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 che deve coordinare il servizio di prevenzione e protezione. Il RSPP deve principalmente occuparsi dei 5 seguenti compiti: 1. eseguire sopralluoghi degli ambienti lavorativi con verifica delle condizioni di pericolo e degli ambienti di lavoro 2. collaborare col datore di lavoro nella elaborazione di dati necessari alla descrizione aziendale ed alla corretta valutazione dei rischi conseguenti 3. presentare piani formativi ed informativi per i lavoratori in materia di prevenzione e sicurezza 4. monitorare lo status aziendale e programmare interventi di mantenimento e miglioramento per la sicurezza dei lavoratori 5. Redigere quindi, in collaborazione con il Datore di lavoro, il Documento di Valutazione dei Rischi con annesso Piano di Miglioramento

Consulenza sicurezza: le 5 norme principali

Tra le norme in tema occorre ricordare il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, che ha sostituito la vecchia normativa risalente agli anni ’50. La salute e la sicurezza sul lavoro furono poi regolamentate mediante legge delega del 3 agosto 2007, n.123 e dal successivo decreto attuativo del 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, successivamente modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, attualmente in vigore. E’ inoltre importante ricordare che Il Testo Unico per la Sicurezza disciplina anche la prevenzione incendi sui luoghi di lavoro e nella versione aggiornata a maggio 2014, inserisce esplicitamente in calce al testo stesso il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Infine, per ciò che concerne la formazione in materia di salute e sicurezza, occorre rifarsi all’Accordo Stato-Regioni n. 221 – CSR del 21 dicembre 2011 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Consulenza sicurezza: 5 punti sui quali essere intransigenti

E’ quindi possibile riassumente, nei seguenti 5 punti, gli aspetti principali circa i quali un buon Consulente della Sicurezza deve essere intransigente: 1. l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio 2. la riduzione del rischio 3. il monitoraggio continuo delle misure preventive 4. l’elaborazione di una strategia aziendale accettata e condivisa 5. la predisposizione di un piano di miglioramento e di mantenimento.

SAFETYONE INGEGNERIA SRL è una società di ingegneria operante nel settore igiene e sicurezza sul lavoro, è in grado di offrire un valido supporto a tutte le tipologie di aziende, grazie a metodologie di problem solving ampiamente sperimentate. SAFETYONE INGEGNERIA SRL è al servizio di imprese private e pubbliche per il miglioramento dei sistemi aziendali, l’incremento della competitività nel mercato ed il rispetto delle norme cogenti: è il buon consulente sicurezza al quale affidarsi. CONTATTACI.

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Rischio Biologico: definizione e obblighi del Datore di Lavoro https://www.safetyone.it/il-rischio-biologico-definizione-e-obblighi-del-datore-di-lavoro/ Wed, 26 Feb 2020 16:13:47 +0000 https://www.safetyone.it/il-rischio-biologico-definizione-e-obblighi-del-datore-di-lavoro/   Un agente biologico è un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, che ha la capacità potenziale di provocare infezioni, allergie e intossicazioni. Rischio biologico: differenze tra batteri, i virus, i funghi e i protozoi I microrganismi sono forme di vita che presentano dimensioni microscopiche, costituiti di norma da una sola cellula. Fra i microrganismi […]

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Un agente biologico è un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, che ha la capacità potenziale di provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

Rischio biologico: differenze tra batteri, i virus, i funghi e i protozoi

I microrganismi sono forme di vita che presentano dimensioni microscopiche, costituiti di norma da una sola cellula. Fra i microrganismi rientrano i batteri, i virus, i funghi e i protozoi.

I batteri sono microrganismi, esseri viventi piccolissimi con dimensioni nell’ordine del millesimo di millimetro. Anche se non li possiamo vedere a occhio nudo, i batteri sono ovunque, nel nostro corpo e in tutto l’ambiente che ci circonda; alcuni di essi vivono addirittura negli ambienti più inospitali, come i fondali oceanici o i ghiacciai. Oltre a essere onnipresenti, i batteri sono anche tra le forme viventi più diffuse sulla Terra, tanto che in un solo cucchiaio di terreno se ne possono trovare fino a 10.000 miliardi. Spesso, i batteri sono associati al sudiciume o a determinate malattie, ma in realtà molti di essi sono particolarmente utili all’uomo; pensiamo, ad esempio, ai batteri che consentono la produzione dello yogurt o a quelli che costituiscono la flora intestinale.

I virus, termine che in latino significa “veleno”, sono microrganismi acellulari parassiti obbligati. Queste infettanti e piccolissime particelle nucleoproteiche mancano infatti di una struttura cellulare e si replicano solamente sfruttando intermedi metabolici, enzimi e organelli della cellula ospite. Pur essendo incapaci di riprodursi, i virus possono comunque sopravvivere nell’ambiente esterno e ivi conservarsi per un tempo limitato; il virus dell’influenza, per esempio, può persistere per ore al di fuori del corpo, specialmente in condizioni di freddo e bassa umidità. In natura esistono moltissime tipologie di virus, che nel complesso infettano qualsiasi tipo di cellula ed organismo, provocando una notevole varietà di malattie, come il raffreddore, l’influenza o la poliomielite; altre specie sono invece prive di potere patogeno e non causano alcuna malattia.

I funghi sono organismi eucarioti, unicellulari e pluricellulari e si distinguono in: muffe pluricellulari, lieviti unicellulari e funghi dimorfi. I funghi possono essere responsabili di diverse patologie che possono interessare l’uomo e possono essere di diversi tipi: micosi superficiali e micosi profonde.

I protozoi sono microrganismi unicellulari dotati di una struttura cellulare eucariota più simile a quella delle cellule animali. Molte specie sono dotate di motilità autonoma per la presenza di ciglia o flagelli, altre ancora sono immobili. Molti protozoi sono innocui per l’uomo, molti altri sono in grado di provocare delle malattie infettive anche molto gravi.

 

La classificazione degli agenti biologici che concorrono al rischio biologico

Gli agenti biologici vengono classificati, in base al rischio di infezione, in 4 gruppi:

  • Gruppo 1: quelli con poche probabilità di causare malattie nell’uomo sia a livello individuale che collettivo;
  • Gruppo 2: possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori (es: addetti di laboratorio); c’è poca probabilità che si propaghino nella comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche e/o terapeutiche (es. morbillo, varicella, herpes simplex)
  • Gruppo 3: possono causare malattie gravi e costituire un elevato rischio individuale per i lavoratori; l’agente può propagarsi nella comunità; di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Brucellosi, salmonellosi, peste, febbre gialla, HIV, lesmaniosi, HBV, HCV)
  • Gruppo 4: possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. ebola, vaiolo, febbre emorragica, arena virus)

Al momento il corona virus COVID-19 non risulta classificato in quanto non sono ancora note le modalità di trasmissione e l’effettiva gravità della malattia (valutate su base statistica).

 

Come si può essere esposti al rischio biologico?

Si può venire in contatto con un agente biologico per:

  • CONTATTO DIRETTO: Può verificarsi per ingestione (accidentale, di aerosol o schizzi ad esempio), o per contatto cutaneo (trasferimento fisico di microrganismi tra una persona infetta, o colonizzata ad una persona suscettibile), soprattutto qualora la cute presenti ferite aperte. Possono essere trasmesse per contatto le infezioni gastrointestinali, respiratorie o cutanee come ad esempio quelle dovute a Herpes simplex, virus respiratorio parainfluenzale, virus epatite A, infezioni virali emorragiche come l’Ebola.
  • CONTATTO INDIRETTO: Comporta il contatto di una persona suscettibile con un “oggetto” contaminato che fa da intermediario:
  • Trasmissione tramite goccioline di grandi dimensioni (“droplet”), è il caso delle patologie come meningite, polmonite, difterite, pertosse, scarlattina, rosolia. Le goccioline sono generate dalla persona infettata, generalmente tramite starnuti, tosse o parlando e possono raggiungere le mucose del soggetto suscettibile se espulse a breve distanza (non rimangono sospese in aria per molto a causa delle loro dimensioni).

Secondo i più recenti studi si ipotizza che il corona virus COVID-19 si diffonda prevalentemente tramite droplet.

  • Trasmissione per via aerea, si verifica nel caso in cui vengano:
  • disperse in aria goccioline fini (5micron di diametro o meno), in questi casi (aerosol) i microrganismi possono rimanere in aria per tempi più prolungati.
  • L’agente infettivo si trovi sulla superficie di polveri fini, inalabili. Tra i microrganismi che possono essere trasmessi per via aerea ci sono, ad esempio, il micobatterio della tubercolosi, il virus del morbillo e della varicella. La possibilità di questa via di trasmissione richiede una aerazione dei locali perché anche a distanze più grandi dal soggetto infettato possono trasportarsi i microrganismi.
  • Trasmissione per via ematogena: contatto con il sangue di animali o esseri umani infettati (diventa una via rilevante negli ospedali, cliniche veterinarie, zootecnia e allevamenti).
  • Trasmissione attraverso veicoli comuni, riguarda quegli agenti biologici che possono essere trasmessi da altri materiali come acqua, alimenti, farmaci.
  • Trasmissione attraverso vettori, avviene quando animali o insetti (zanzare, mosche, zecche, topi, ecc.) contribuiscono a trasportare e trasmettere l’infezione.

 

La sorveglianza sanitaria nell’ambito del rischio biologico

Il medico competente avrà un ruolo centrale in questo tipo di rischio poiché viene chiamato a collaborare nelle attività di prevenzione, ancor più che non con gli altri rischi, anche con la valutazione dell’opportunità della somministrazione di specifici vaccini (qualora disponibili e ritenuti idonei).

Si ricorda che nel caso di manipolazione di agenti biologici di classe 3 e 4, qualora si realizzino delle condizioni di contaminazione accidentale è prevista l’istituzione di un registro degli esposti che documenti tali eventi accidentali, la cui tenuta è un obbligo del datore del lavoro, per tramite del medico competente.

Come sempre il sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria è un obbligo del lavoratore, il quale non potrà essere adibito alla mansione specifica senza l’ottenimento dell’idoneità da parte del medico competente.

 

La valutazione del rischio biologico e gli obblighi del datore di lavoro

Il rischio biologico in ambiente di lavoro si identifica con la Valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di prevenzione che richiede specifiche misure di protezione previste dagli adempimenti del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (Valutazione del Rischio Biologico Aziendale).

SV Srl è la società che, da numerosi anni, opera nel settore della consulenza per la sicurezza sul lavoro supportando molte aziende nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e affiancando i datori di lavoro nell’assolvimento dei loro obblighi.

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Sicurezza sul Lavoro: la gestione del rischio da interferenze https://www.safetyone.it/sicurezza-sul-lavoro-la-gestione-del-rischio-da-interferenze/ Tue, 11 Feb 2020 10:37:49 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-sul-lavoro-la-gestione-del-rischio-da-interferenze/ Come gestire i rischi di natura interferenziale La realizzazione di un’opera o l’organizzazione di un’attività lavorativa in un’impresa comporta la progettazione e l’esecuzione di una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento. La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”. […]

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Interferenze suoi luoghi di lavoro

Come gestire i rischi di natura interferenziale

La realizzazione di un’opera o l’organizzazione di un’attività lavorativa in un’impresa comporta la progettazione e l’esecuzione di una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento. La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”.

Tale situazione si può riscontrare sia all’interno di un luogo di lavoro sia all’interno di un cantiere.

Nel luogo di lavoro le interferenze sono rappresentate dalla coesistenza dell’attività lavorativa dei dipendenti e di quella di imprese addette alla manutenzione di materiali e attrezzature, alle pulizie dei locali, ecc.

All’interno di un cantiere è possibile che siano progettate e realizzate attività di idraulica, attività volta a realizzare un impianto elettrico o attività di muratura.

 

Cosa dice la giurisdizione in merito ai rischi da interferenze?

La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a dare una definizione del concetto di interferenza e l’ha individuato in un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale o tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Se già la realizzazione di una lavorazione comporta l’insorgere di rischi a essa connessi, la coesistenza di più attività in cantiere o nel luogo di lavoro, nello stesso momento e nello stesso locale, comporta l’insorgere di un rischio maggiore.

Tale rischio non è dato dalla somma dei rischi creati da ogni singola impresa addetta ai lavori, ma è dato dalla loro moltiplicazione. È per questo che il rischio da interferenze rappresenta un problema rilevante all’interno di un cantiere o di un luogo di lavoro e necessita di un’analisi approfondita delle cause e delle conseguenze da essa derivanti e della realizzazione di una precisa procedura che possa contenere le probabilità di verificazione di danni derivanti dalla interazione dei diversi rischi presenti.

L’ambito in cui il rischio da interferenze si riscontra, quindi, è quello dell’appalto o della somministrazione di lavoro o in ogni caso in tutte le situazioni in cui il committente conferisce incarico a una impresa o a un lavoratore autonomo per la realizzazione di una attività lavorativa.

L’esistenza dei rischi interferenziali comporta l’attribuzione di obblighi specifici al Committente.

L’articolo 26 co. 2 lett. b) del D.lgs. 81/2008 prevede il dovere del committente di “coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (link).

La ratio della norma, dunque, è quella di tutelare i lavoratori appartenenti a imprese diverse e che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro.

È dovere del committente anche quello di attivarsi e di promuovere percorsi di informazione e cooperazione, al fine di realizzare e predisporre soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la propria attività lavorativa

Per tali motivi, il committente o il datore di lavoro devono redigere il DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Anche la giurisprudenza ha riconosciuto in modo costante dell’obbligo di elaborazione del DUVRI e ne ha definito il contenuto, che deve fare riferimento a tutte le attività preventive, poste in essere da tutte le imprese presenti nel luogo di lavoro e che possano contenere ed evitare “contatti rischiosi”.

Pertanto, anche se il personale della ditta appaltatrice opera autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, questo deve esser messo in condizione di conoscer preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento all’attività lavorativa che deve svolgere. Si precisa che l’obbligo di mettere a disposizione del personale della ditta appaltatrice le conoscenze sui rischi presenti è posto a carico dell’appaltatore.

È palese, quindi, la responsabilità del Committente nella analisi dei rischi interferenziali e nella redazione del DUVRI.

Un’esclusione della responsabilità dell’appaltante è configurabile solo qualora all’appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, in piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltante.

 

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