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Rischio lavoro in solitudine: la corretta definizione e la normativa di riferimento

Definire in modo preciso il tema del lavoro in solitudine o lavoro isolato risulta molto complesso, anche perché su questo tema la legislazione italiana non si è espressa in modo puntuale.

I paesi nei quali questo argomento è stato maggiormente affrontato sono gli Stati del Nord America; da ciò deriva che la maggior parte della bibliografia sia reperibile in lingua inglese.

Ma quale è il significato di “lavoro solitario”? Una delle possibili definizioni è la seguente: “Al lavoro una persona è “sola” quando non può essere vista o sentita da un’altra persona e quando non può aspettarsi una visita da un altro lavoratore (tratta da articolo del CCOHS – Canadian Centre Occupational Health and Safety).

Il D.Lgs. 81/08 ha fatto diversi accenni a lavori a rischio nei quali è richiesta la presenza di almeno due lavoratori, ma non è presente una sezione specificatamente dedicata a questo tema.

I punti del TUS che richiamano questo obbligo sono:

  • Articolo 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento. “Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione
  • Allegato IV, punto 3 Spazi confinati. “I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso”.
  • Articolo 145 Disarmo delle armature. “Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere”
  • Articolo 113 Scale.Durante l’esecuzione dei lavori (sulla scala), una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala”.

Inoltre, il D.M 388/2013 all’Art. 2 comma 5 stabilisce che: “Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro (oltre al pacchetto di medicazione) un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

In questo panorama normativo piuttosto deficitario, permane però l’obbligo da parte del Datore di lavoro di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda, compreso anche il lavoro in solitudine. Ne consegue che spesso i Datori di lavoro, come misura preventiva, si limitino esclusivamente a vietare interventi/processi pericolosi durante le attività svolte in solitudine e durante gli orari notturni (quali ad esempio utilizzo di scale, interventi di manutenzione, accessi in luoghi isolati, operazioni con fiamme libere, ecc.).

Ma come vedremo in questo articolo e nella Linea Guida “I rischi del lavoro in solitudine: guida per i datori di lavoro e gli addetti alla sicurezza, scritta da SUVA (Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione Infortuni), spesso queste misure non sono sufficienti.

 

Quali sono i rischi dei lavoratori solitari? Cosa deve fare l’azienda per il rischio del lavoro isolato?

La mancanza di contatti con altri lavoratori può aumentare il rischio di infortunio soprattutto in relazione alla tipologia di lavoro (es. lavoro notturno, lavoro ripetitivo o monotono, ecc.).

Questa condizione di isolamento può inoltre essere causa di stress psichico (sensazione di isolamento, paura).

Di fronte a eventi straordinari, le persone che operano “da sole” spesso si sentono sotto pressione sia a livello fisico, che mentale che psichico (mancanza di assistenza, disorientamento). In questa situazione di stress, sussiste un maggior rischio di prendere decisioni errate o di improvvisare.

Quando si lavora da soli, aumentano quindi le probabilità di commettere degli errori.

A questi fattori si aggiunge, inoltre, il rischio di non ricevere un aiuto tempestivo in caso di infortunio o malore.

Le aziende che impiegano personale operante in solitudine devono quindi adottare misure adeguate, nel rispetto dei seguenti principi:

  1. nei posti di lavoro occupati da una persona sola devono essere impiegati solo soggetti idonei (idoneità fisica, mentale e psichica)
  2. le persone tenute a lavorare da sole devono essere istruite e formate in modo specifico
  3. i collaboratori impiegati nei posti di lavoro occupati da una persona sola devono avere la possibilità di dare l’allarme in qualsiasi momento in caso di emergenza
  4. bisogna garantire che le persone isolate ricevano un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte a situazioni critiche
  5. nel caso di lavori pericolosi deve essere presente un sistema di sorveglianza o controllo da remoto.

 

Rischio solitudine: la Valutazione del Rischio e le misure di prevenzione e riduzione del rischio

Il lavoratore isolato si trova dunque a svolgere la propria attività senza la presenza fisica di altre persone attorno a sé, in una condizione che può diventare pericolosa, qualora l’isolamento possa precludere la possibilità di ricevere soccorso in caso di necessità.

Il fatto di lavorare in solitudine comporta un fattore di rischio che deve essere indicato (e valutato) nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). È per esempio necessario, in fase di valutazione, tenere presenti anche le possibili conseguenze di quello che sarà il tardivo intervento di soccorso.

È quindi fondamentale per le aziende, che la condizione di lavoro isolato sia analizzata dal Datore di Lavoro nel DVR. Le misure di prevenzione e protezione e i controlli vanno definiti nel rispetto delle priorità stabilite nell’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 “Misure generali di tutela” secondo i seguenti principi:

  • limitare le attività per le quali è previsto l’impiego di lavoratori isolati
  • predisporre procedure per il controllo degli ambienti di lavoro in cui si trovano a prestare la loro opera i lavoratori isolati
  • limitare il numero dei lavoratori esposti ai rischi conseguenti al lavoro isolato, definendone i requisiti di idoneità sanitaria e di formazione
  • utilizzare tecniche e apparecchiature per il controllo e il soccorso da remoto dei lavoratori isolati (es. dispositivo uomo a terra).

Quindi possiamo riassumere le misure di prevenzione nelle seguenti tre macrocategorie:

  1. Squadre di lavoro: utilizzare squadre di almeno due lavoratori, ove applicabile.
  2. Procedure di sorveglianza specifiche: prevedere l’attivazione di specifiche procedure per la sorveglianza dei lavoratori, ovvero meccanismi per cui il lavoratore isolato è tenuto a contattare periodicamente un supervisore: l’eventuale mancato contatto all’orario prestabilito fa scattare una procedura di ricerca e di eventuale salvataggio.
  3. Soluzioni tecniche: rendere disponibili in azienda strumenti in grado di monitorare situazioni di potenziale pericolo correlate a lavori in solitudine. È possibile, infatti, rilevare i movimenti del corpo attraverso apparecchi di controllo che la persona porta su di sé o attraverso apparecchi fissi di sorveglianza presenti nel locale. L’assenza di movimenti del corpo, conseguenti, ad esempio, ad una perdita di conoscenza, fa scattare automaticamente l’allarme dopo un tempo prestabilito.

Da segnalare inoltre che oggi gli smartphone sono dotati di GPS e di altri sensori di movimento (es. accelerometro) in grado di determinare la posizione e gli spostamenti di una persona e che sono disponibili specifiche App che sostituiscono in modo più economico i dispositivi di rilevazione “uomo a terra” (anche se l’attuale offerta è diventata molto vasta e in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali).

In ogni caso le soluzioni tecniche devono essere valutate in funzioni delle specifiche esigenze e dei tempi tecnici massimi di intervento.

Per fare un esempio nel caso di attività in celle frigorifere a bassissima temperatura, in cui il lavoro viene svolto in solitudine per un tempo relativamente limitato (alcuni minuti), la condizione di permanenza all’interno della cella può rappresentare una situazione di pericolo grave. In questi casi, in sostituzione di un tradizionale apparecchio “uomo a terra” la soluzione tecnica può essere un timer che si attiva all’apertura della cella e che viene disattivato dall’operatore al momento dell’uscita. In caso di superamento del tempo tecnico massimo di permanenza in cella, l’apparecchio attiva un allarme acustico o effettua una chiamata in emergenza.

 

Rischio lavoro in solitudine: esempi di ruoli lavorativi che prevedono il rischio del lavoro in solitudine

Di seguito sono riportati alcuni esempi di attività che al giorno d’oggi vengono spesso affidate a una sola persona:

  • autotrasportatori
  • addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne
  • tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio lavoro sul territorio nazionale (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
  • addetti alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono “abitati”
  • addetti al controllo del funzionamento di impianti a ciclo continuo
  • addetti ai servizi di vigilanza (che spesso presidiano ampie aree attraverso monitor e telecamere)
  • addetti al Telelavoro
  • portieri d’albergo
  • lavorazioni in agricoltura
  • lavorazioni del commercio
  • lavorazioni di assistenza impianti e/o di magazzinaggio
  • addetti a particolari attività di riscossione di denaro (es. addetti al pedaggio autostradale e/o distributori di carburante)
  • lavori di installazione presso i clienti.

 

Rischio lavoro in solitudine: i requisitivi relativi al “lavoratore solitario” e l’idoneità sanitaria

Impiegare soggetti idonei permette di ridurre la probabilità che le persone tenute a lavorare da sole prendano decisioni sbagliate, si comportino in modo non conforme alle norme di sicurezza o improvvisino in modo pericoloso.

È il Datore di Lavoro a selezionare la persona adatta a svolgere l’attività lavorativa in questione.

È ovviamente fondamentale la collaborazione del Medico Competente in quanto occorre attivare una sorveglianza sanitaria mirata: i “lavoratori solitari” devono essere in possesso di uno specifico giudizio di idoneità.

A titolo di esempio, non sono idonei, o lo sono solo a determinate condizioni, coloro che:

  • sono soggetti a crisi epilettiche, diabete non controllato, attacchi di asma, sbalzi di pressione, ecc.
  • hanno problemi di dipendenza (da alcol, farmaci, droghe)
  • assumono farmaci sedativi o stimolanti
  • presentano reazioni allergiche pericolose (ad esempio a seguito di punture di insetti).

 

Lavorare in solitudine e la formazione specifica

Le persone che operano in solitudine devono conoscere bene il luogo di lavoro in cui operano, le macchine, gli utensili e le attrezzature di lavoro.

È quindi importante che il lavoratore abbia ricevuto, oltre alla formazione già prevista per legge, una specifica formazione riguardante:

  • informazioni sul sistema di sorveglianza impiegato (anche per motivi di privacy)
  • istruzione sui lavori che richiedono obbligatoriamente la presenza di una seconda persona (es. lavori in spazi confinati o su scala)
  • istruzione sui lavori in cui bisogna coinvolgere uno specialista (es. manutentore).

La formazione deve inoltre comprendere gli elementi più importanti relativi alla gestione delle emergenze, tra cui la conoscenza di:

  • piano di emergenza
  • piano di evacuazione e vie di fuga
  • sistema di allarme acustico
  • sistema di allarme visivo
  • modalità di chiamata emergenza
  • gestione dell’emergenza in situazioni particolari (es: blackout elettrico, esondazione, ecc. in relazione allo stato dei luoghi).

Come sempre, la formazione deve essere documentata e le istruzioni di lavoro devono essere in forma scritta. È infine opportuno verificare periodicamente l’efficacia della stessa, ossia controllare il comportamento e le conoscenze delle persone che lavorano in solitudine. L’entità e la frequenza di questi controlli dipendono dalla tipologia del lavoro, dalla sua complessità e dallo stato dei luoghi.

 

Conclusioni

Il progresso tecnologico e la razionalizzazione dei processi, sempre più rivolti all’automazione, fanno sì che il funzionamento di macchine o interi cicli produttivi sia affidato sempre più spesso a una sola persona.

Si prevede che il numero di posti di lavoro occupati da operatori “isolati” sia destinato ad aumentare in futuro.

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DVR sicurezza: che cosa è e a cosa serve? https://www.safetyone.it/dvr-sicurezza-che-cosa-e-e-a-cosa-serve/ Thu, 28 Jan 2021 13:48:57 +0000 https://www.safetyone.it/dvr-sicurezza-che-cosa-e-e-a-cosa-serve/ Il DVR legato al concetto di salute e sicurezza è un documento di grande rilievo all’interno di un’azienda, in quanto contiene la valutazione dei rischi presenti all’interno degli ambienti di lavoro e di tutte le fasi lavorative di ogni singola mansione. L’elaborazione del Documento di Valutazione del Rischi è di competenza del Datore di Lavoro […]

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Il DVR legato al concetto di salute e sicurezza è un documento di grande rilievo all’interno di un’azienda, in quanto contiene la valutazione dei rischi presenti all’interno degli ambienti di lavoro e di tutte le fasi lavorative di ogni singola mansione. L’elaborazione del Documento di Valutazione del Rischi è di competenza del Datore di Lavoro e, nel farlo, è preferibile richiedere il supporto di professionisti. Scopriamo i dettagli del DVR della sicurezza, la sua funzione e i vantaggi di chiedere il supporto di aziende specializzate nella consulenza per la sicurezza sul lavoro.

Che cos’è il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (abbreviato DVR) è un documento che viene redatto dal Datore di Lavoro con l’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (ove presente), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 (link) il DVR si configura come una mappa dei rischi presenti in azienda e di tutte le misure (preventive e protettive) che si possono attuare, per prevenire eventi lesivi che possano avere delle ripercussioni sui lavoratori. Tra questi si ricordano a titolo esemplificativo gli infortuni e le malattie professionali.

Attraverso il DVR il Datore di Lavoro si impegna nel fornire una valutazione precisa di tutti i potenziali rischi che possono derivare dall’attività aziendale, adoperandosi alla loro rimozione o gestione attraverso misure preventive (es. formazione, turnazione del personale etc.) o misure protettive (es. fornitura DPI e DPC). Il documento fa riferimento non solo all’ambiente di lavoro, ma include anche la valutazione dei rischi correlati alle attrezzature e ai macchinari utilizzati, alle eventuali sostanze biologiche e chimiche/cancerogene impiegate, ai ritmi di lavoro e alle conseguenze fisiche e psicologiche che lo svolgimento di determinate mansioni possono avere sui lavoratori.

È opportuno sottolineare che il documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere redatto nel rispetto delle specifiche previste dalla legge (D.Lgs. 81/08) e non deve limitarsi a descrivere genericamente l’azienda, le attività principali e l’organigramma, ma, cosa fondamentale, deve proporre efficaci e puntuali suggerimenti atti a limitare e gestire tutti i rischi (reali e potenziali) che possono raggrupparsi nelle tre seguenti categorie:

  1. RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)
  2. RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)
  3. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)

Appare evidente fin da subito quanto la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sia un’attività complessa e, di conseguenza, sia fondamentale avvalersi di professionisti qualificati che possano fornire il proprio supporto affinché il DVR sia redatto in maniera completa e nel rispetto della normativa vigente. Per fare ciò, occorre analizzare ogni passaggio delle fasi lavorative aziendali e, per ognuna, quantificarne e valutarne appropriatamente i rischi specifici.

Chi deve redigere il DVR?

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 è il Datore di Lavoro che deve occuparsi della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Obbligo peraltro non delegabile.

Questi ha l’obbligo di avvalersi del supporto di figure qualificate tra cui:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Medico competente (ove presente)
  • Consulenti esterni (nel caso in cui non ci siano adeguate competenze interne per redigere tutte le valutazioni dei rischi)

Al tempo stesso non bisogna dimenticare che al comma 3 dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/08 viene esplicitamente indicato l’obbligo di consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per la stesura del DVR.

Il motivo del coinvolgimento di così tante figure nella stesura del DVR risiede nell’importanza concreta del DVR, quale strumento di analisi per poter catalogare in maniera puntuale tutti i pericoli, quantificarli e procedere alla loro eliminazione o riduzione attraverso un piano di miglioramento.

Rivolgendosi a professionisti del settore è possibile quindi realizzare un DVR che non solo contenga un programma di miglioramento, ma anche i documenti valutazione di rischi specifici (es: rischio chimico, rischio fisico, rischio incendio, rischio stress lavoro correlato).

Infine, scegliendo di affidarsi a società di consulenza per la sicurezza sul lavoro si può contare sulla elaborazione, consegna in tempi certi e soprattutto spiegazione del documento stesso, nonché sul suo aggiornamento in base alla normativa vigente e procedure aziendali.

Quando occorre aggiornare il DVR?

Per quanto concerne la tempistica di redazione del DVR, il Datore di Lavoro ha tempo 90 giorni dalla data di costituzione di nuova impresa per elaborare il documento.

È inoltre fondamentale che il DVR venga periodicamente revisionato e comunque ogni volta che intervengano i seguenti cambiamenti:

  • significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi)
  • in caso di gravi infortuni o malattie professionali
  • se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne indichino la necessità
  • in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza
  • in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione

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Se sei alla ricerca di supporto professionale e qualificato per la stesura del DVR aziendale, SV Srl rappresenta il partner ideale. La nostra decennale esperienza nel settore, ci porta da anni a soddisfare le necessità di numerose realtà aziendali su tutto il territorio nazionale.

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