TUMORI LAVORO – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 30 Jan 2024 14:15:07 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png TUMORI LAVORO – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Rischio amianto: suggerimenti per il Datore di Lavoro https://www.safetyone.it/rischio-amianto-suggerimenti-per-il-datore-di-lavoro/ Thu, 28 Sep 2023 06:07:19 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-amianto-suggerimenti-per-il-datore-di-lavoro/ La valutazione del rischio amianto è un obbligo per il datore di lavoro, come previsto dall’art. 249, comma 1, del D.Lgs. 81/08. Questa valutazione deve essere effettuata per stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Cos’è l’amianto? L’amianto, noto anche come asbesto, è un minerale fibroso composto […]

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La valutazione del rischio amianto è un obbligo per il datore di lavoro, come previsto dall’art. 249, comma 1, del D.Lgs. 81/08. Questa valutazione deve essere effettuata per stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Cos’è l’amianto?

L’amianto, noto anche come asbesto, è un minerale fibroso composto da silicato di magnesio, calcio e ferro. Si presenta sotto forma di fibre ed è stato ampiamente utilizzato in passato per le sue proprietà ignifughe, fonoassorbenti e di resistenza al fuoco e al calore. Tuttavia, l’inalazione delle sue fibre può causare gravi malattie come l’asbestosi, il mesotelioma e il tumore ai polmoni. Per questo motivo, in Italia la produzione e l’installazione di amianto sono state vietate dalla legge 257 del 1992.

Valutazione rischio amianto: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

Il D.lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a effettuare una valutazione del rischio amianto per le attività che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. Questa valutazione deve essere effettuata per stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

L’articolo 249 del D.Lgs. 81/08 evidenzia l’obbligo del datore di lavoro, per le attività che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto, di effettuare una valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente da tale minerale e dai materiali che lo contengono.

Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio amianto?

La valutazione del rischio amianto è un obbligo per il datore di lavoro, come previsto dall’art. 249, comma 1, del D.Lgs. 81/08. Questa valutazione deve essere effettuata per stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

In particolare, la verifica annuale dello stato di conservazione dei manufatti in cemento-amianto deve essere effettuata annualmente. Le misurazioni devono essere effettuate ogni 3 anni, o con frequenza più breve a mano a mano che ci avviciniamo al valore limite di esposizione.

Misure di prevenzione e protezione del rischio da amianto

Per ridurre il rischio di esposizione all’amianto, è necessario adottare misure di prevenzione e protezione. L’INAIL ha pubblicato due fact sheet sulla sicurezza dei lavoratori e la ricerca dei materiali contaminati. Nelle pubblicazioni, online sul sito dell’Istituto, è presente un elenco dettagliato delle misure di prevenzione e protezione da adottare nei siti inquinati.

Tra le misure di prevenzione indicate nella fact sheet, oltre alla cartellonistica obbligatoria, che riguarda, tra le altre cose, l’adozione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) e il pericolo di inalazione di fibre pericolose, si consiglia di installare, all’ingresso all’area di lavoro, un’unità di decontaminazione personale (udp) costituita almeno da quattro locali.

Interventi più radicali possono consistere nella bonifica delle componenti in amianto.

La bonifica dell’amianto è un processo importante per garantire la sicurezza e la salute delle persone. Esistono tre principali metodi di bonifica dell’amianto: rimozione, incapsulamento e confinamento. Ognuno di questi metodi risponde a diverse esigenze e offre soluzioni adeguate al caso specifico da trattare.

La rimozione dell’amianto consiste nel rimuovere completamente il materiale contenente amianto e smaltirlo in modo sicuro. L’incapsulamento, invece, prevede l’applicazione di prodotti sigillanti sulla superficie contenente amianto per impedire la dispersione delle fibre. Infine, il confinamento prevede la creazione di una barriera attorno al materiale contenente amianto per impedirne la dispersione.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro in caso di mancata valutazione da rischio amianto

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro se non effettua la valutazione del rischio e non provvede ad aggiornare la stessa ogni qualvolta si verificano modifiche che comportano un cambiamento significativo dell’esposizione dei lavoratori all’amianto.

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Rischio cancerogeno e mutageno: suggerimenti per il Datore di Lavoro https://www.safetyone.it/rischio-cancerogeni-e-mutageni-suggerimenti-per-il-datore-di-lavoro/ Fri, 03 Sep 2021 06:57:18 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-cancerogeni-e-mutageni-suggerimenti-per-il-datore-di-lavoro/ L’Agenzia internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) ha individuato più di 400 agenti classificabili come cancerogeni e mutageni per l’uomo. Il termine mutazione indica qualsiasi modifica del patrimonio genetico; gli agenti cancerogeni e mutageni sono, infatti, in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti. Le sostanze cancerogene o mutagene sui luoghi […]

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L’Agenzia internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) ha individuato più di 400 agenti classificabili come cancerogeni e mutageni per l’uomo.

Il termine mutazione indica qualsiasi modifica del patrimonio genetico; gli agenti cancerogeni e mutageni sono, infatti, in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti.

Le sostanze cancerogene o mutagene sui luoghi di lavoro sono presenti in diversi settori (industria petrolchimica e farmaceutica, saldatura di acciai inox, asfaltatura stradale, ecc.) e costituiscono una fonte di rischio per la salute dei lavoratori esposti.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo, ai sensi del Dlgs. 81/2008, di valutare il rischio da agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i livelli di esposizione (espressi in concentrazione), elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

Quali sono gli agenti cancerogeni e mutageni?

L’art. 234 del D.lgs. 81/2008 definisce:

  • Agente cancerogeno:
  • una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonché’ sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
  • Agente mutageno: “ una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008”.

Gli ambiti lavorativi dove il rischio di contrarre patologie derivanti da agenti cancerogeni e mutageni è più elevato sono quelli in cui si utilizzano polveri di legno o cuoio; studi epidemiologici hanno, infatti, rilevato per falegnami, carpentieri e mobilieri un maggior rischio per tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali.

Tra i principali agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro vi sono:

  • Composti inorganici dell’Arsenico;
  • Composti del Cromo;
  • Composti del Nickel;
  • Benzene;
  • Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Le principali vie di esposizione a tali agenti sono:

  • Inalazione;
  • Ingestione;
  • Contatto cutaneo.

È stato dimostrato che esiste una correlazione tra cancerogenicità e mutagenicità: l’esposizione ad alcuni agenti chimici può causare lo sviluppo di tumori.

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare la linea guida Inail su rischio da agenti cancerogeni e mutageni al seguente link.

Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

 

Valutazione rischio da agenti cancerogeni e mutageni: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

La valutazione rischio da agenti cancerogeni e mutageni è l’analisi del livello di esposizione cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione a tale rischio entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

La valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 nel Capo II, Titolo IX.

Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • Le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati tali agenti;
  • I quantitativi di sostanze o miscele cancerogene o mutagene;
  • Il numero dei lavoratori esposti a tale rischio;
  • Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni.

Più specificatamente, l’art. 226 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti cancerogeni o mutageni all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

 

Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio da agenti cancerogeni e mutageni?

La valutazione rischio da agenti cancerogeni e mutageni è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a tale rischio risulti inferiore ai valori limite d’azione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).

L’esito della valutazione deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:

  • Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio.

Secondo l’art. 242 del D.lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; ove gli accertamento sanitari abbiano evidenziato nei lavoratori esposti l’esistenza di un’anomalia imputabile all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, è necessario:

  • Effettuare una nuova valutazione del rischio;
  • Se tecnicamente possibile, effettuare una misurazione della concentrazione e dell’esposizione dell’agente in aria considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione.

 

Che cos’è e chi redige il Registro di esposizione?

I lavoratori per i quali la valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni ha evidenziato un rischio per la salute, oltre ad essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, sono iscritti in un registro.

Nel Registro di Esposizione devono essere riportati, per ciascun lavoratore, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.

Il Registro deve essere redatto e aggiornato dal Datore di Lavoro e deve essere accessibile dal RSPP.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di:

  • Consegnare copia del Registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunicare loro ogni tre anni le variazioni intervenute;
  • Consegnare, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del Registro;

L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i dati relativi al contenuto dei registri ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

Il Medico Competente, inoltre, per ciascuno dei lavoratori esposti a rischio da agenti cancerogeni e mutageni, deve provvedere ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio.

 

Misure di prevenzione e protezione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni

Per ridurre l’esposizione da agenti cancerogeni e mutageni sui luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, tra cui:

  • Assicurare che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni;
  • Limitare al minimo il numero di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, isolando e sorvegliando ad esempio le lavorazioni in aree delimitate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • Provvedere che i dispositivi di protezione individuale siano costuditi in luoghi controllati e puliti dopo ogni utilizzazione;
  • Assicurare che il trasporto e l’immagazzinamento degli agenti cancerogeni e mutageni avvenga in contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

 

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