Sicurezza sul lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Wed, 04 Jun 2025 09:22:49 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Sicurezza sul lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Referendum sicurezza sul lavoro 2025: cambia l’articolo 26 https://www.safetyone.it/referendum-sicurezza-sul-lavoro-2025/ Wed, 04 Jun 2025 09:22:49 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3760 Tra pochi giorni i cittadini italiani sono chiamati a votare su un importante referendum abrogativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il quesito riguarda l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e propone di eliminare una parte cruciale del comma 4, quella che oggi limita la responsabilità solidale del committente […]

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Tra pochi giorni i cittadini italiani sono chiamati a votare su un importante referendum abrogativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il quesito riguarda l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e propone di eliminare una parte cruciale del comma 4, quella che oggi limita la responsabilità solidale del committente in caso di infortuni legati ai rischi specifici dell’attività dell’appaltatore. Questa consultazione popolare, nota come referendum sicurezza sul lavoro 2025, interessa direttamente tutti i datori di lavoro committenti che esternalizzano lavori o servizi e le imprese appaltatrici che subappaltano talune attività. L’esito potrebbe imporre un cambio significativo nell’approccio alla gestione della sicurezza negli appalti: vediamo di cosa si tratta.

Gli infortuni sul lavoro in Italia restano numerosi – ogni anno si contano circa 500.000 denunce di infortunio e quasi 1000 morti sul lavoro (in media 3 lavoratori al giorno perdono la vita). In questo contesto allarmante, il referendum mira a rafforzare le tutele dei lavoratori negli appalti, eliminando norme che attualmente impediscono di estendere la responsabilità all’impresa appaltante in caso di infortunio occorso in regime di appalto. Di seguito analizziamo cosa prevede oggi l’art. 26 del D.Lgs. 81/08, cosa cambierebbe con l’eventuale abrogazione parziale e quali sarebbero le implicazioni operative per le aziende coinvolte.

Per ulteriori informazioni sul referendum, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Interno

Cosa prevede oggi l’art. 26 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)

L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi di sicurezza nella gestione dei contratti di appalto, d’opera o somministrazione. È una norma pensata per tutelare i lavoratori quando un’azienda affida lavori a ditte esterne, evitando che la sicurezza venga trascurata nelle esternalizzazioni. In sintesi, il datore di lavoro committente deve: verificare preliminarmente l’idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori (cioè, assicurarsi che l’impresa appaltatrice abbia i requisiti e le capacità per svolgere il lavoro in sicurezza), fornire informazioni sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro, e cooperare e coordinarsi con l’appaltatore nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In pratica, se più aziende operano nello stesso luogo, il committente deve promuovere la cooperazione elaborando, quando necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – che individua e gestisce i rischi da interferenza fra le attività delle diverse imprese coinvolte (obbligo introdotto proprio dall’art. 26). Queste misure garantiscono che ciascun rischio sia valutato e gestito: i rischi specifici dell’attività dell’appaltatore sono generalmente valutati dal medesimo nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, mentre i rischi dovuti all’interazione tra appaltatore e committente (es. interferenze) sono oggetto di valutazione e coordinamento congiunto (tramite DUVRI e procedure condivise).

Il comma 4 dell’art. 26 affronta un aspetto delicato: la responsabilità civile per danni da infortunio sul lavoro in ambito di appalto. In particolare, esso stabilisce una forma di responsabilità solidale tra il committente e l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) per i danni subiti da lavoratori dell’appaltatore, limitatamente però a determinati casi. Testualmente, l’art. 26 comma 4 recita che il committente è responsabile in solido con l’appaltatore per tutti i danni subiti dai lavoratori dell’appaltatore o del subappaltatore non indennizzati dall’INAIL o dall’IPSEMA, quindi in pratica per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale (il danno eccedente le prestazioni erogate dall’assicurazione infortuni). Tuttavia – ed è questa la parte oggetto di referendum – la norma esclude espressamente la responsabilità solidale del committente per i danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. In altre parole, oggi il committente non risponde degli infortuni dovuti a rischi tipici dell’attività svolta dall’appaltatore (ad esempio, se un’impresa esterna subisce un infortunio legato a un rischio proprio del suo mestiere, questo è escluso dall’ambito della responsabilità solidale del committente). Questa clausola funge da limite alla responsabilità del committente: la ratio è che ogni azienda resta principalmente responsabile dei rischi specifici del proprio lavoro, mentre il committente risponde “solo” delle mancanze legate alla scelta del fornitore e alla gestione delle interferenze e di eventuali ulteriori danni non coperti da assicurazione.

Vale la pena sottolineare che la responsabilità solidale così configurata non riguarda obblighi retributivi o contributivi (già coperti da altre normative), ma esclusivamente il risarcimento dei danni da infortunio o malattia professionale non coperti dall’INAIL e che sempre più spesso INAIL si costituisca parte civile nei processi a danno della stazione appaltanti, per recuperare (tramite rivalsa) le somme anticipate e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell’infortunio (prestazioni erogate al lavoratore, spese mediche, etc.).

La previsione attuale ha generato negli anni alcune incertezze interpretative sulla natura di tale responsabilità: alcuni giuristi la considerano per colpa (ossia dipendente da una negligenza del committente), altri la interpretano come una forma di responsabilità quasi oggettiva (legata al solo fatto di aver coinvolto l’appaltatore). Questa ambiguità nasce proprio dal confine tracciato sui “rischi specifici” esclusi: stabilire se un dato incidente rientri tra le interferenze gestibili dal committente oppure tra i rischi propri dell’appaltatore può essere complesso e dare adito a contenziosi. Ebbene, il referendum interviene esattamente su questo punto di confine, proponendo di eliminare l’eccezione che oggi tutela il committente nei casi di rischi specifici dell’appaltatore.

Referendum art. 26: cosa cambia con Sì o No (e scenari referendari)

Il quesito referendario depositato (“Referendum art. 26 D.Lgs. 81/08 – Più sicurezza sul lavoro”) chiede agli elettori se vogliono cancellare dalla legge proprio la frase che esclude i rischi specifici dalla responsabilità solidale del committente. Di fatto, non si abroga l’intero art. 26 comma 4, ma solo l’ultimo periodo. Vediamo in concreto cosa significa votare Sì o No:

  • Votando SÌ, la parte finale del comma 4 verrebbe abrogata. La responsabilità solidale del committente si applicherebbe senza eccezioni anche ai danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore. In pratica, se passa il “Sì” il committente risponderà civilmente di qualsiasi infortunio dei lavoratori dell’appaltatore, per la quota di danno non coperta dall’INAIL, indipendentemente dalla natura del rischio. Si avrebbe quindi un’estensione significativa delle tutele: il lavoratore infortunato (o i suoi familiari) potrà rivalersi anche sul committente per ottenere il pieno risarcimento del danno (danno differenziale), anche se l’evento è legato a un rischio proprio dell’appaltatore. Dal punto di vista giuridico, verrebbe “riespansa” integralmente la responsabilità solidale del committente, senza più deroghe: questa era la configurazione originaria della norma prima delle modifiche introdotte negli anni. La Corte Costituzionale stessa, nel dichiarare ammissibile il referendum (sentenza n. 15/2025), ha evidenziato che il quesito presenta un’alternativa netta tra «il mantenimento dell’attuale assetto […] contraddistinto da deroghe significative» e «l’integrale riespansione di tale responsabilità, senza alcuna eccezione per i danni prodotti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici». Dunque, il “Sì” comporta maggiore chiarezza e ampiezza nella responsabilità del committente, eliminando un’esenzione considerata dai promotori un “privilegio” che limita le tutele dei lavoratori.
  • Votando NO, la norma resterebbe invariata. Il comma 4 continuerebbe a prevedere la non responsabilità del committente per i rischi specifici propri dell’appaltatore. In caso di bocciatura del referendum (o di mancato raggiungimento del quorum), dunque, nulla cambierebbe rispetto ad oggi: il committente continuerebbe a essere escluso dalla responsabilità risarcitoria negli infortuni dovuti a rischi tipici dell’attività appaltata, rispondendo solo degli infortuni imputabili a interferenze o ad altre negligenze proprie. Chi propende per il “No” teme che un’estensione indiscriminata della responsabilità possa scoraggiare le imprese dall’affidare lavori in appalto o generare oneri eccessivi a carico dei committenti più diligenti. D’altro canto, lasciando invariata la legge, permane la situazione attuale, con i suoi pregi (specializzazione delle responsabilità per competenza) e i suoi difetti (zone grigie interpretative e possibile scarsa attenzione nella scelta dei fornitori, indotta dal minore rischio di conseguenze civilistiche per il committente).

È importante ricordare che si tratta di un referendum abrogativo. Pertanto, affinché il risultato sia valido, è necessario il raggiungimento del quorum di partecipazione: dovrà votare almeno il 50% + 1 degli aventi diritto, altrimenti la consultazione sarà nulla e la norma resterà in vigore nella sua forma attuale. In caso di quorum raggiunto, la maggioranza dei voti validi deciderà: se prevarranno i Sì, dal giorno successivo all’entrata in vigore del risultato referendario la frase contestata sarà eliminata dal testo di legge; se prevarranno i No, l’art. 26 comma 4 rimarrà immutato. La Corte Costituzionale ha giudicato il quesito conforme ai requisiti di chiarezza e semplicità: gli elettori sono quindi posti di fronte a una scelta chiara tra status quo e cambiamento normativo sulla responsabilità negli appalti.

Implicazioni operative e criticità nella valutazione dei rischi

Al di là degli aspetti giuridici, è fondamentale capire le implicazioni pratiche che l’eventuale abrogazione parziale dell’art. 26 comporterebbe per le aziende. Oggi la distinzione introdotta dal comma 4 riflette, in un certo senso, una realtà operativa: il committente di norma non ha competenze specialistiche sui rischi propri dell’attività dell’appaltatore, mentre l’appaltatore è lo specialista del proprio mestiere e conosce i relativi rischi specifici meglio di chiunque altro. Di conseguenza, il sistema attuale “divide” le responsabilità: il committente si fa carico di garantire condizioni sicure nel contesto in cui l’appaltatore andrà a operare (rischi ambientali, interferenziali, procedure di emergenza condivise, etc.), l’appaltatore dal canto suo è responsabile di gestire in sicurezza i rischi tecnici del proprio lavoro (macchinari, processi, attrezzature specifiche, formazione dei propri addetti, ecc.). Questa ripartizione emerge anche nei documenti di sicurezza: il DUVRI del committente copre i rischi da interferenza tra aziende, mentre il DVR dell’appaltatore valuta i rischi intrinseci delle sue attività.

Eliminando la clausola di esonero, al committente verrebbe richiesto uno sforzo ulteriore: egli dovrà prestare attenzione (e risponderà in solido) anche riguardo ai rischi specifici propri dell’appaltatore. In pratica, pur non potendo entrare nel merito tecnico di ogni lavorazione specializzata, il datore di lavoro committente dovrà accertarsi con ancora maggiore scrupolo di scegliere imprese appaltatrici competenti e affidabili. Già oggi la legge impone la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) dei fornitori – un obbligo cardine prima di stipulare il contratto – ma con l’abrogazione proposta questa verifica assumerebbe un peso ancor più decisivo. Significa che il committente dovrà valutare a fondo l’organizzazione dell’impresa appaltatrice, la sua formazione in tema di sicurezza, le attrezzature e procedure che impiega, eventualmente richiedendo evidenze documentali (es. attestati, piani operativi di sicurezza, certificazioni) e referenze prima di affidare il lavoro. Non basterà più confidare che “ogni ditta sa gestire i propri rischi”: il committente, sapendo di poter essere chiamato a rispondere in sede civile di qualunque incidente, avrà tutto l’interesse a vigilare attivamente sulla sicurezza anche dell’operato altrui. Ciò potrà tradursi in clausole contrattuali più stringenti in materia di sicurezza, in un incremento di audit e sopralluoghi presso i fornitori, nonché in una collaborazione più stretta tra gli RSPP delle diverse aziende coinvolte (il Servizio di Prevenzione e Protezione interno/esterno del committente potrà essere chiamato a interfacciarsi con quello dell’appaltatore per scambiare informazioni e buone pratiche).

Di contro, una criticità da non sottovalutare è la possibile difficoltà pratica per il committente nel valutare rischi che esulano dal proprio campo di esperienza. Ad esempio, un’azienda manifatturiera che appalta lavori di manutenzione elettrica potrebbe non avere internamente tutte le competenze per giudicare l’adeguatezza delle misure di sicurezza di una ditta elettrica (oltre agli aspetti generali di buon senso e rispetto normativo). Il committente potrebbe dover ricorrere a consulenti esterni o formare il proprio staff in modo da poter dialogare da pari con l’appaltatore sui temi di sicurezza specifica. Inoltre, l’estensione della responsabilità solidale non sostituisce né riduce gli obblighi specifici di ciascuna parte; quindi, in caso di incidente continueranno ad essere principalmente valutate le colpe di ogni attore (committente e appaltatore) ai fini penali e amministrativi. Ma sul piano civilistico, il lavoratore saprà di poter agire verso il committente per ottenere il risarcimento completo, e sarà eventualmente il committente a rivalersi poi sull’appaltatore se quest’ultimo ha responsabilità dirette. Questo scenario giuridico aumenterà l’esposizione al rischio economico dei datori di lavoro committenti, che dovranno tutelarsi con tutti gli strumenti a disposizione: scelta rigorosa dei partner, vigilanza durante i lavori, e probabilmente anche polizze assicurative ad hoc per coprire il rischio di rivalse.

Va aggiunto che l’eliminazione della clausola sui rischi specifici semplificherebbe il quadro normativo rendendolo più chiaro: non ci sarebbe più da dibattere se un dato infortunio rientra o meno nell’esonero, perché l’esonero non esisterà più. La Corte Costituzionale nella sua pronuncia ha colto proprio questo aspetto, osservando che l’abrogazione “fugherebbe le incertezze interpretative” sorte sull’attuale disciplina e avrebbe “effetti di indubbia chiarezza” in quanto “riporta la responsabilità solidale all’originaria formulazione” priva di eccezioni. Quindi, dal punto di vista della certezza del diritto, il cambiamento renderebbe più lineare la gestione delle responsabilità negli appalti. Tuttavia, rimane da capire come il mercato reagirà: committenti e appaltatori dovranno probabilmente ridefinire i loro rapporti contrattuali, i costi della sicurezza andranno eventualmente ricalibrati (un appaltatore molto attento alla sicurezza potrebbe diventare più appetibile perché riduce il rischio di esporre il committente a rivalse). In ogni caso, entrambi le parti – se il referendum passerà – dovranno aumentare la consapevolezza reciproca sui rispettivi rischi professionali: la sicurezza sul lavoro diventerà ancor più un obiettivo condiviso, non solo un onere ripartito.

Conclusioni: verso una maggiore responsabilità condivisa

In conclusione, il referendum sicurezza sul lavoro 2025 sul comma 4 dell’art. 26 punta ad estendere la responsabilità del datore di lavoro committente negli appalti, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la tutela dei lavoratori e incentivare pratiche più sicure. Indipendentemente dall’esito delle urne, questo dibattito normativo ha già acceso i riflettori sull’importanza di selezionare fornitori qualificati e di monitorarne le condizioni di sicurezza. Già oggi, infatti, chi affida lavori in appalto ha l’obbligo di verificare accuratamente l’ITP del fornitore (idoneità tecnico-professionale) e di pretendere il rispetto di tutte le norme di prevenzione. Se il referendum approverà l’abrogazione, tale obbligo morale e giuridico diventerà ancor più stringente: verificare e pretendere la sicurezza dai propri appaltatori non sarà solo diligenza, ma anche tutela concreta da possibili responsabilità.

È il momento giusto per i datori di lavoro di fare un check-up delle proprie procedure di gestione degli appalti. Assicuratevi sin d’ora che la valutazione dei rischi sia condivisa con i vostri fornitori e che la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale dei partner sia documentata e rigorosa (può essere utile consultare il nostro articolo Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende per conoscere tutti gli adempimenti). Coinvolgete il vostro RSPP e i consulenti sicurezza nelle fasi di scelta e coordinamento delle imprese esterne, aggiornate i vostri modelli di DUVRI e le procedure interne affinché includano anche i controlli sui rischi specifici dell’appaltatore. Investire tempo adesso in una qualifica scrupolosa dei fornitori e in un solido rapporto di collaborazione sulla sicurezza vi permetterà di lavorare più serenamente domani, a prescindere dall’evoluzione della norma. In un panorama normativo che sembra andare verso una maggiore responsabilizzazione del committente, farsi trovare preparati è l’unica strategia vincente. La sicurezza sul lavoro negli appalti è un gioco di squadra: scegli partner affidabili, verifica le loro competenze e lavorate insieme per prevenire incidenti. In questo modo non solo proteggerete i lavoratori e vi metterete al riparo da conseguenze legali, ma contribuirete attivamente a diffondere una cultura della sicurezza lungo tutta la filiera produttiva – un obiettivo che dovrebbe stare a cuore a ogni impresa responsabile.

Contattaci se hai bisogno di supporto nell’implementare queste verifiche o per una consulenza su come adeguare le tue procedure di sicurezza: il team di Safetyone Ingegneria è a disposizione per aiutare la tua azienda a navigare verso la conformità normativa e a creare un ambiente di lavoro più sicuro per tutti. La sfida è lanciata: far sì che “più sicurezza sul lavoro” non sia solo uno slogan referendario, ma una realtà quotidiana costruita con impegno congiunto da committenti e appaltatori.

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Le 7 differenze essenziali tra HSE e RSPP per una gestione sicura e consapevole della sicurezza aziendale https://www.safetyone.it/hse-e-rspp-differenze-e-responsabilita/ Fri, 11 Apr 2025 13:28:24 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3718 HSE: significato e importanza L’acronimo HSE sta per Health, Safety & Environment, tradotto in italiano come Salute, Sicurezza e Ambiente​. In ambito aziendale, HSE indica l’insieme dei processi e delle pratiche volte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. In altre parole, la gestione HSE si occupa di […]

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HSE: significato e importanza

L’acronimo HSE sta per Health, Safety & Environment, tradotto in italiano come Salute, Sicurezza e Ambiente​. In ambito aziendale, HSE indica l’insieme dei processi e delle pratiche volte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. In altre parole, la gestione HSE si occupa di prevenire infortuni e malattie professionali, assicurare condizioni di lavoro sicure e proteggere l’ambiente sia interno che esterno all’azienda.

Dal punto di vista organizzativo, adottare un approccio HSE significa sviluppare politiche e procedure che integrano salute e sicurezza sul lavoro con la protezione ambientale. Questo approccio multidisciplinare è diventato sempre più importante: le aziende oggi prestano grande attenzione alla conformità alle normative di sicurezza e ambientali, nonché al benessere dei lavoratori e alla sostenibilità. Un efficace sistema di gestione HSE contribuisce non solo a rispettare gli obblighi di legge, ma anche a migliorare la produttività e l’immagine aziendale, riducendo incidenti, rischi e costi legati a sanzioni o infortuni.

All’interno dell’organizzazione, la figura che si occupa di coordinare e supervisionare tali aspetti viene comunemente chiamata HSE Manager (talvolta noto anche come Safety Manager o Manager Sicurezza, soprattutto in contesti internazionali). In realtà, esistono diversi ruoli professionali in ambito HSE, come definiti anche da normative e standard specifici: in particolare, la normativa tecnica individua sia l’HSE Manager che lo HSE Specialist come profili chiave nella gestione di Salute, Sicurezza e Ambiente. Nei paragrafi seguenti analizzeremo il significato di queste figure e come si differenziano rispetto al ruolo di RSPP previsto dalla legislazione italiana.

Ruolo dell’HSE Manager e HSE Specialist

In molte aziende, soprattutto di medio-grandi dimensioni, il Professionista HSE è la figura incaricata di supportare l’organizzazione nella gestione complessiva e integrata di tutti i processi in ambito Salute, Sicurezza e Ambiente​. Questa figura professionale opera trasversalmente per assicurare che le attività aziendali rispettino gli standard di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, aiutando l’azienda a raggiungere i propri obiettivi HSE.

Negli ultimi anni si è sentita l’esigenza di definire in modo chiaro le competenze e i requisiti di questi professionisti. A tal fine, l’ente di normazione italiano UNI ha emanato una specifica norma tecnica che inquadra i ruoli dell’HSE Manager e dell’HSE Specialist, distinguendone responsabilità e competenze. Vediamo cosa prevede questa norma e in cosa consistono i due profili.

Norma UNI 11720:2025 e profili HSE

La norma UNI 11720:2025 (che aggiorna e sostituisce la precedente versione del 2018) definisce i requisiti relativi all’attività professionale del “Professionista HSE”, ovvero del ruolo incaricato di gestire in modo integrato salute, sicurezza e ambiente in azienda. In particolare, la nuova edizione della norma delinea due profili professionali distinti per i professionisti HSE​:

  • HSE Specialist (Specialista HSE) – un profilo di livello operativo/specialistico;
  • HSE Manager (Manager HSE) – un profilo di livello manageriale/dirigenziale.

Questa suddivisione in due livelli rappresenta un’evoluzione rispetto al passato. La versione 2018 della norma distingueva infatti tra un HSE Manager Strategico e un HSE Manager Operativo. Con l’aggiornamento 2025, si supera la logica dei due livelli dello stesso profilo manageriale in favore di due figure professionali ben definite, lo Specialista e il Manager HSE, ciascuna con un proprio ambito di autonomia e competenza​. La distinzione riconosce da un lato una figura più orientata agli aspetti manageriali e di coordinamento strategico (HSE Manager), e dall’altro una figura più focalizzata sugli aspetti tecnico-operativi dell’HSE (HSE Specialist).

Di seguito approfondiamo i ruoli e le responsabilità tipiche dell’HSE Manager e dello HSE Specialist come delineati da prassi e normative tecniche. È importante sottolineare che, pur essendo ruoli riconosciuti da norme UNI, nessuna legge italiana obbliga formalmente le aziende a nominare un HSE Manager o HSE Specialist. L’adozione di queste figure è frutto di scelta organizzativa e di buone pratiche aziendali, spinte dalla crescente importanza data a sicurezza e ambiente.

Per approfondire il tema vi invitiamo a visitare il sito ufficiale UNI – Ente Italiano di Normazione

HSE Manager: competenze e responsabilità

L’HSE Manager è il professionista di riferimento che opera a livello manageriale nella gestione di Salute, Sicurezza e Ambiente. In pratica, questo ruolo ha una visione d’insieme e strategica: supporta il top management nell’elaborare politiche HSE, definire obiettivi e piani di miglioramento e assicurare che la cultura della sicurezza e della sostenibilità ambientale sia diffusa nell’organizzazione.

Secondo la norma UNI, il Manager HSE possiede conoscenze avanzate in materia legislativa, normativa e organizzativa negli ambiti di salute, sicurezza e ambiente. È in grado di interpretare e applicare le numerose leggi e norme tecniche di settore e di integrare i requisiti HSE nei processi aziendali​. Oltre alle competenze tecniche, questa figura deve avere spiccate capacità gestionali e relazionali, qualità di leadership e abilità di coordinamento​.

Tra le principali responsabilità dell’HSE Manager vi sono:

  • Elaborazione della strategia HSE aziendale: definisce insieme alla Direzione le politiche di salute, sicurezza e ambiente, gli obiettivi di miglioramento e i programmi di intervento.
  • Gestione del sistema di gestione HSE: sviluppa, implementa e monitora i sistemi di gestione (es. ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro, ISO 14001 per l’ambiente), assicurando il rispetto degli standard e il miglioramento continuo.
  • Coordinamento delle risorse e delle attività HSE: supervisiona il lavoro degli HSE Specialist e di eventuali ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) o altri specialisti, coordinando le attività di valutazione dei rischi, ispezioni, controlli operativi e audit interni.
  • Formazione e sensibilizzazione: promuove la cultura HSE nell’organizzazione, pianifica e approva i programmi di formazione per i lavoratori in materia di sicurezza e ambiente, organizza campagne di sensibilizzazione su temi HSE.
  • Interfaccia con enti esterni e compliance: rappresenta l’azienda nei rapporti con gli enti di controllo (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, etc.) e con gli enti certificatori, garantendo che l’azienda sia sempre in regola con gli obblighi di legge (ad esempio autorizzazioni ambientali, verifiche periodiche) e preparata in caso di ispezioni.
  • Monitoraggio performance e reporting: analizza gli indicatori di prestazione HSE (infortuni, near-miss, emissioni ambientali, etc.), riferisce periodicamente alla Direzione sull’andamento e sull’efficacia delle misure adottate, proponendo eventuali correttivi.

In sostanza, l’HSE Manager ha un ruolo direttivo: prende decisioni in autonomia sugli aspetti operativi HSE e influenza le decisioni strategiche aziendali in materia di sicurezza e ambiente. Questa figura è spesso parte del management team e contribuisce a far sì che gli obiettivi di produzione o di business vengano raggiunti senza mai compromettere la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale.

HSE Specialist: competenze e responsabilità

Lo HSE Specialist (Specialista HSE) è una figura professionale che opera a un livello più operativo e tecnico rispetto al Manager. Pur lavorando sempre nell’ambito Salute, Sicurezza, Ambiente, il suo focus è sulle attività pratiche e specialistiche necessarie per mantenere sicuri i luoghi di lavoro e conformi le operazioni aziendali alle norme vigenti.

In base alla UNI 11720:2025, lo Specialista HSE deve avere una conoscenza tecnica approfondita dei rischi e delle misure di prevenzione nei vari processi produttivi aziendali​. Ha competenze specifiche su macchinari, impianti, sostanze pericolose, procedure di lavoro e sa individuare le soluzioni tecniche più adeguate per mitigare i rischi. Inoltre, sono richieste buone capacità relazionali e comunicative, ad esempio per negoziare interventi migliorativi con i responsabili di reparto e per formare efficacemente il personale operativo​.

Le mansioni tipiche dell’HSE Specialist includono:

  • Identificazione e valutazione dei rischi: analizza nel dettaglio i processi produttivi e individua i pericoli per la sicurezza e l’ambiente. Collabora alla Valutazione dei Rischi aziendale, apportando le competenze tecniche necessarie a valutare rischi specifici (chimici, meccanici, ergonomici, ambientali, etc.).
  • Definizione di misure preventive e protettive: propone e dettaglia le misure di prevenzione e protezione da attuare (es. dispositivi di sicurezza su macchine, DPI per i lavoratori, sistemi di aspirazione degli inquinanti, procedure operative sicure) in conformità alla normativa e agli standard tecnici.
  • Implementazione operativa delle procedure HSE: predispone istruzioni e procedure di sicurezza, piani di emergenza, e verifica sul campo che siano applicati correttamente. Effettua sopralluoghi e audit interni nei reparti per controllare il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali.
  • Formazione tecnica ai lavoratori: svolge direttamente (o contribuisce a svolgere) sessioni di formazione pratica su aspetti HSE specifici – ad esempio addestra i lavoratori all’uso corretto dei DPI, alle procedure di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze ambientali.
  • Supporto al monitoraggio ambientale e sanitario: gestisce operativamente le misurazioni e i monitoraggi (rumore, vibrazioni, emissioni, qualità dell’aria, ecc.) richiesti dalla legge, tenendo i contatti con laboratori specializzati. Gestisce anche la sicurezza operativa di cantieri o reparti, verificando che vengano rispettate le misure di sicurezza quotidianamente.

In sintesi, l’HSE Specialist svolge un ruolo operativo-specialistico: è sul campo a fianco dei lavoratori e dei responsabili di reparto per assicurarsi che le misure di sicurezza e tutela ambientale siano effettivamente implementate e mantenute. Risolve problemi tecnici specifici e fornisce consulenza tecnica all’azienda su temi HSE puntuali. Spesso più HSE Specialist possono far parte di un team HSE, coordinato dall’HSE Manager.

Va evidenziato che sia l’HSE Manager che l’HSE Specialist, pur avendo ruoli differenti, collaborano strettamente tra loro. Entrambi fanno parte della funzione HSE aziendale (che a volte può coincidere con il Servizio di Prevenzione e Protezione, vedremo oltre) e condividono l’obiettivo di prevenire incidenti, proteggere i lavoratori e minimizzare l’impatto ambientale delle attività.

RSPP: definizione e obblighi di legge

RSPP è l’acronimo che identifica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. A differenza dell’HSE Manager, che è un ruolo facoltativo definito da normative tecniche, l’RSPP è una figura espressamente prevista e obbligatoria per legge in Italia quando si parla di sicurezza sul lavoro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il ruolo dell’RSPP è disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. Secondo la definizione normativa, l’RSPP è la persona in possesso di capacità e requisiti adeguati, designata dal Datore di Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi in azienda​. In pratica, il Responsabile del SPP è il consulente interno o esterno che assiste il Datore di Lavoro nell’assolvere agli obblighi di sicurezza, occupandosi di organizzare le attività di prevenzione e protezione nell’impresa.

È importante sottolineare che ogni datore di lavoro ha l’obbligo legale di nominare un RSPP (interno o esterno all’azienda). Questo obbligo è sancito dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, che annovera la “designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi” tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro​. Dunque, a differenza dell’HSE Manager che è una figura volontaria, la presenza di un RSPP è imposta dalla legge in qualsiasi organizzazione con lavoratori, a garanzia che vi sia sempre qualcuno incaricato formalmente della gestione della sicurezza.

Compiti e responsabilità dell’RSPP

Una volta nominato, l’RSPP ha il compito di gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale. Per Servizio di Prevenzione e Protezione si intende l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda destinati a svolgere attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali​. In aziende più grandi, il SPP può essere composto anche da ASPP (Addetti al SPP) che coadiuvano l’RSPP. Nelle aziende più piccole, spesso il ruolo di RSPP viene affidato a un consulente esterno o allo stesso datore di lavoro (se ne ha i requisiti formativi).

I compiti principali dell’RSPP, elencati nell’art. 33 del D.Lgs. 81/08, includono sia attività di natura tecnica che gestionale e formativa. In sintesi, l’RSPP deve:

  • Individuare i fattori di rischio presenti in azienda e collaborare all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), proponendo le misure preventive e protettive per ridurre i rischi​. Ciò comporta analizzare ambienti di lavoro, attrezzature, processi e organizzazione per evidenziare pericoli e stimare i rischi per la salute e sicurezza.
  • Elaborare le misure di prevenzione e protezione e definire i sistemi di controllo di tali misure​. Ad esempio, l’RSPP contribuisce a pianificare interventi tecnici (installazione di dispositivi di sicurezza, adeguamento impianti), organizzativi (procedure di lavoro sicure) e gestionali (piani di manutenzione, sorveglianza sanitaria) per mitigare i rischi individuati.
  • Progettare e proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori​. L’RSPP, infatti, assiste il datore di lavoro nel definire i contenuti della formazione obbligatoria in materia di sicurezza (es. corsi antincendio, primo soccorso, formazione sui rischi specifici) e nell’organizzare le relative attività formative. Inoltre, collabora nell’addestramento pratico dei lavoratori all’uso di attrezzature e DPI in sicurezza.
  • Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro​. L’RSPP interviene alle riunioni periodiche sulla sicurezza (obbligatorie nelle aziende con oltre 15 lavoratori), confrontandosi con il Datore di Lavoro, il Medico Competente e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). In tali sedi, fornisce il proprio parere sullo stato della prevenzione in azienda e sulle eventuali necessità di intervento.
  • Vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza e sull’osservanza delle procedure da parte dei lavoratori. Pur non avendo poteri sanzionatori, l’RSPP effettua sopralluoghi e controlli interni, segnalando al Datore di Lavoro eventuali criticità o inadempienze e suggerendo interventi correttivi.

In sostanza, l’RSPP svolge un ruolo prevalentemente consulenziale e di coordinamento tecnico: non ha poteri decisionali finali (che restano al Datore di Lavoro), ma funge da motore e riferimento tecnico per tutto ciò che riguarda la prevenzione in azienda. Deve garantire che il sistema di gestione della sicurezza sia applicato correttamente nel quotidiano e che il Datore di Lavoro sia informato sugli adempimenti da adottare.

Dal punto di vista dei requisiti, per svolgere il ruolo di RSPP la legge richiede una formazione specifica: occorre possedere determinati titoli di studio e frequentare appositi corsi di formazione (Moduli A, B e C secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016) che abilitano alla funzione. Inoltre, è previsto un aggiornamento periodico obbligatorio. Questo differenzia ulteriormente l’RSPP dall’HSE Manager/Specialist, i cui requisiti formativi non sono fissati per legge ma dalla norma UNI (spesso laurea tecnica e diversi anni di esperienza in ambito HSE, con possibilità di certificazione volontaria delle competenze).

Differenze tra HSE Manager (Safety Manager) e RSPP

Dopo aver delineato le caratteristiche di HSE Manager/Specialist e dell’RSPP, possiamo riepilogare le principali differenze tra queste figure. Anche se il fine ultimo è comune – tutelare salute, sicurezza e ambiente in azienda – ci sono differenze sostanziali in termini di inquadramento normativo, ambito di competenza e responsabilità.

  • Base normativa e obbligatorietà: la prima differenza fondamentale è che l’RSPP è una figura obbligatoria per legge, prevista dal D.Lgs. 81/2008, mentre l’HSE Manager (o HSE Specialist) è una figura non obbligatoria per legge, ma introdotta da norme tecniche volontarie e dalla prassi aziendale. Ogni azienda deve nominare un RSPP per ottemperare alla normativa vigente​, mentre non esiste un obbligo giuridico di avere un HSE Manager – la sua presenza è frutto di scelta organizzativa per migliorare la gestione interna di sicurezza e ambiente.
  • Ambito di applicazione: il campo d’azione dell’RSPP è definito strettamente dalla legge in termini di sicurezza sul lavoro (e in parte tutela della salute dei lavoratori). L’RSPP si occupa principalmente di sicurezza occupazionale e rischi per i lavoratori. Invece, l’HSE Manager ha un ambito più ampio e integrato: si occupa sia di sicurezza sul lavoro sia di salute intesa in senso più esteso (benessere organizzativo, ergonomia, ecc.), sia di tutela ambientale (emissioni, rifiuti, conformità ambientale), aspetti che vanno oltre il solo perimetro del D.Lgs. 81/08. In pratica, l’HSE Manager abbraccia Salute, Sicurezza e Ambiente a 360 gradi, mentre l’RSPP è focalizzato soprattutto sulla Sicurezza e Salute sul lavoro in senso stretto (anche se nelle aziende moderne spesso collabora anche su temi ambientali, non essendo però obbligatori per legge nel suo ruolo).
  • Ruolo nell’organizzazione: l’HSE Manager in azienda tipicamente ricopre un ruolo dirigenziale o manageriale. Risponde spesso direttamente alla Direzione Generale o al top management, fa parte dei comitati direttivi e incide nelle scelte strategiche in materia HSE. L’RSPP, invece, ha un ruolo più tecnico-consulenziale: è un advisor del Datore di Lavoro. Pur potendo essere un dipendente di livello quadro/dirigente in alcune realtà, spesso l’RSPP (specie se esterno) opera come consulente specialista, senza potere decisionale autonomo sulle politiche aziendali. In sintesi, l’HSE Manager è “parte della linea di management” che guida l’azienda verso determinati obiettivi HSE, l’RSPP è “parte del servizio di prevenzione” che consiglia e supporta il datore di lavoro nel rispetto degli obblighi.
  • Responsabilità e autonomia decisionale: l’RSPP non ha responsabilità penali dirette per gli obblighi di sicurezza (che restano in capo al Datore di Lavoro), né poteri di spesa o decisionali autonomi: egli propone misure e riferisce al datore di lavoro. Al contrario, l’HSE Manager può avere deleghe interne e responsabilità operative molto ampie: in molte aziende l’HSE Manager gestisce budget dedicati alla sicurezza e ambiente, prende decisioni immediate per risolvere criticità HSE e può essere ritenuto responsabile in sede civile/organizzativa del mancato raggiungimento di performance HSE. Tuttavia, è bene chiarire che dal punto di vista legale l’introduzione di un HSE Manager non esonera il Datore di Lavoro dai suoi obblighi e responsabilità di legge – similmente all’RSPP, l’HSE Manager è una figura di supporto, seppur con maggiore autonomia gestionale interna.
  • Formazione e certificazione: come accennato, per diventare RSPP la legge prescrive un percorso formativo abilitante (moduli A, B, C e aggiornamenti) e requisiti minimi di istruzione. Per la figura di HSE Manager/Specialist, non esiste un percorso formativo univoco obbligatorio per legge. In genere, si tratta di professionisti con laurea (spesso in ingegneria, tecniche della prevenzione, chimica, ecc.) e diversi anni di esperienza in ruoli HSE. La norma UNI 11720:2025 fornisce uno schema di requisiti di formazione ed esperienza consigliati per HSE Manager e Specialist, e su tale base molti ottengono certificazioni volontarie delle competenze HSE (rilasciate da enti di certificazione accreditati) per attestare il possesso di conoscenze, abilità e competenze in linea con lo standard​. Queste certificazioni, pur non obbligatorie, sono sempre più diffuse e valorizzate nel mercato del lavoro.
  • Dimensioni aziendali e struttura organizzativa: generalmente, la figura dell’HSE Manager si incontra in aziende medio-grandi, dove c’è necessità di una gestione strutturata e strategica di sicurezza e ambiente. Nelle piccole imprese, invece, spesso non esiste un HSE Manager dedicato: il datore di lavoro si limita a nominare l’RSPP (talvolta coincidente con una consulenza esterna) per adempiere agli obblighi minimi di legge. In assenza di un HSE Manager, molti compiti gestionali HSE possono ricadere direttamente sul datore di lavoro o su altre figure (dirigenti, preposti) con il supporto dell’RSPP esterno. D’altro canto, nelle grandi aziende è comune avere entrambi i ruoli: l’HSE Manager a capo della funzione HSE e uno o più RSPP (spesso interni) che curano gli aspetti tecnico-normativi di sicurezza. In alcuni casi, se una stessa persona possiede sia le competenze gestionali che le abilitazioni di legge, HSE Manager e RSPP possono coincidere nella stessa figura professionale – ciò accade ad esempio quando il Datore di Lavoro assegna il ruolo di RSPP al manager che già dirige il dipartimento HSE​. Questa soluzione “due in uno” può essere efficiente, ma richiede un professionista con un profilo molto completo.

In conclusione, HSE Manager (o Safety Manager) e RSPP sono figure complementari, ma con differenze sostanziali. L’RSPP nasce da un obbligo di legge e garantisce che l’azienda adempia ai requisiti minimi di sicurezza sul lavoro, operando come esperto consulente del datore di lavoro. L’HSE Manager nasce da un’esigenza organizzativa volontaria di livello più alto: portare la gestione di sicurezza e ambiente ad un livello strategico e integrato, andando oltre la semplice conformità normativa per puntare all’eccellenza in ambito HSE.

Perché scegliere Safetyone come RSPP con approccio HSE Manager

La gestione efficace della sicurezza aziendale richiede competenze specialistiche e un approccio integrato che vada oltre la semplice conformità normativa. SV S.R.L. offre un servizio di RSPP potenziato, equiparabile a quello di un HSE Manager, grazie a un insieme di attività aggiuntive che consentono alle aziende di raggiungere un livello superiore di sicurezza e sostenibilità operativa.

Tra le principali differenze che distinguono Safetyone da una semplice nomina di RSPP esterno vi sono:

  • Assistenza tecnica continua con disponibilità dal lunedì al venerdì in orario di ufficio e assistenza garantita per urgenze 24 ore su 24, festività incluse, assicurando tempestività nella gestione delle criticità.
  • Supporto legale e gestionale integrato, che comprende la creazione di un sistema di gestione della sicurezza finalizzato alla tutela diretta del Datore di Lavoro e dei Dirigenti, limitando efficacemente responsabilità civili e penali.
  • Organizzazione e monitoraggio costante della formazione e sorveglianza sanitaria, tramite strumenti digitali avanzati (portale Safetyoneclick) con alert automatici per evitare inadempienze o ritardi nelle scadenze obbligatorie.
  • Interfaccia diretta con il Medico Competente e con Autorità di controllo territoriali (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco), garantendo un’efficace gestione dei rapporti istituzionali e una preparazione ottimale in caso di ispezioni.
  • Supporto ingegneristico specializzato su temi tecnici complessi e rilevanti (a titolo di esempio rischio sismico, incendio, ATEX, legionella, campi elettromagnetici), assicurando una verifica approfondita della conformità normativa aziendale.
  • Aggiornamento periodico della conformità normativa tramite report semestrali e pianificazione delle azioni correttive, indicando una chiara scala di priorità basata sui potenziali rischi legali e organizzativi.

Scegliere Safetyone significa dotarsi non solo di un RSPP, ma di un autentico partner strategico con un ruolo assimilabile a quello di un HSE Manager interno. Questo consente all’azienda di anticipare e gestire efficacemente i rischi, mantenendo elevati standard di sicurezza, riducendo gli incidenti e rafforzando al contempo la propria immagine di azienda responsabile e orientata alla sostenibilità.

Per approfondire ulteriormente le differenze sostanziali tra la semplice nomina di un RSPP esterno e il servizio avanzato proposto da SV S.R.L., contatta il nostro team di esperti per una consulenza personalizzata.

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Sicurezza sul Lavoro: Norme di legge e Testo Unico Sicurezza https://www.safetyone.it/sicurezza-sul-lavoro-norme-di-legge-e-testo-unico-sicurezza/ Wed, 07 Apr 2021 07:52:26 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-sul-lavoro-norme-di-legge-e-testo-unico-sicurezza/ Sicurezza sul lavoro: il quadro normativo La sicurezza sul lavoro costituisce un aspetto essenziale per ogni organizzazione aziendale e non è a caso il legislatore è intervenuto molte volte per trattare questa materia, effettuando di volta in volta modifiche e integrazioni. La sicurezza sul lavoro è attualmente normata da uno specifico decreto, noto anche come […]

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Sicurezza sul lavoro: il quadro normativo

La sicurezza sul lavoro costituisce un aspetto essenziale per ogni organizzazione aziendale e non è a caso il legislatore è intervenuto molte volte per trattare questa materia, effettuando di volta in volta modifiche e integrazioni.

La sicurezza sul lavoro è attualmente normata da uno specifico decreto, noto anche come TUSL o Testo Unico Sicurezza Lavoro, un testo che nel 2008 ha abrogato molte leggi previgenti riguardanti la sicurezza sul lavoro, inglobandole e integrandole in un unico corpus normativo.

Tra le principali leggi abrogate troviamo:

  • Il Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 (spesso denominato Legge 626) è la legge che fu emanata per recepire in Italia otto direttive della Comunità Europea, finalizzate alla promozione della salute e sicurezza dei lavoratori e per prescrive misure di tutela da applicare nei luoghi di lavoro, in tutti i settori, pubblici e privati. La legge fu abrogata dal TUSL e inserita nel Titolo I dello stesso.
  • Decreto Legislativo 494 del 14 agosto 1996 (spesso denominato Direttiva cantieri) è la legge di recepimento di una direttiva Comunitaria, riguardante la sicurezza del lavoro nei cantieri edili. La legge fu abrogata dal TUSL e inserita nel Titolo IV dello stesso.

Tralasciando la normativa specifica di settore, hanno inoltre una particolare rilevanza:

  • L’articolo 2087 del Codice Civile, il quale stabilisce che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
  • Gli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione, all’interno dei quali viene sottolineato che le iniziative economiche e lavorative devono tenere in considerazione i diritti del lavoratore, evitando tassativamente di arrecare danno o ledere la sicurezza, la dignità e la libertà di quest’ultimo.
  • Lo Statuto dei Lavoratori (art. 9 – Legge 300/1970), una delle normative principali della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro, a cui va il merito di aver introdotto modifiche sia dal lato del miglioramento delle condizioni di lavoro che da quello dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.

Cosa è il D.lgs. 81/08 o Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL)?

Il D.lgs. 81/08 o TUSL è un decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2008, costituito da 306 articoli e 52 allegati, che rappresenta oggi il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro elenca dettagliatamente gli obblighi a cui il Datore di Lavoro deve adempiere per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Esso si basa su principi ben definiti come:

  • valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda
  • eliminare o ridurre tali rischi, sostituendoli – se possibile – alla fonte
  • limitare l’utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro
  • effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori
  • informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza (es: corsi sicurezza sul lavoro)
  • consultare e coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • programmare e attuare idonee misure di sicurezza
  • attivare la sorveglianza sanitaria, quando necessaria
  • vigilare sull’effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza.

La normativa precisa che tali obblighi “non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

All’interno del Titolo I del Decreto 81 08 vengono definiti ruoli, compiti e responsabilità delle principali figure partecipi della sicurezza sul lavoro:

  • Datore di Lavoro
  • Dirigente per la Sicurezza sul lavoro
  • Preposto per la Sicurezza sul lavoro
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP
  • Medico Competente
  • Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione o ASPP
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS
  • Addetti alla gestione delle emergenze (incendio e primo soccorso)
  • Lavoratori

Quando si applica il D.lgs. 81 08?

Il D.lgs. 81/2008, come già indicato, si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e si applica:

  • Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere
  • Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti i lavoratori.

Il TUSL riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro.

Quali sono le principali regole definite dal TUSL?

Fare un elenco di tutte le misure previste e presenti nel Dlgs. 81/08 non è semplice, in quanto molto articolato.

Possiamo però citare le principali misure (alcune già riportate nei paragrafi precedenti) applicabili a tutte le forme di lavoro subordinato o autonomo.

  • Adozione di un sistema di gestione della sicurezza
  • Analisi, gestione e riduzione dei rischi
  • Individuazione e nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Stesura del DVR e delle valutazioni dei rischi specifici
  • Definizione di procedure, protocolli e istruzioni atte a garantire la salubrità degli ambienti, nonché la salute e sicurezza dei lavoratori
  • Applicazione della sorveglianza sanitaria
  • Informazione e formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e RLS
  • Addestramento per uso DPI, macchine e sostanze chimiche.

Tutto ciò è finalizzato alla diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro.

Quali argomenti specifici tratta la legge 81?

Il D.lgs. 81/2008 impone di fatto al Datore di lavoro l’obbligo di adozione di un sistema di gestione della sicurezza e della salute attraverso:

  • l’individuazione dei fattori di rischio
  • la riduzione dei fattori di rischio e la quantificazione del rischio residuo
  • l’adozione di strategie di mitigazione e gestione del rischio a livello tecnologico, organizzativo e operativo
  • il monitoraggio delle misure preventive e protettive messe in atto.

Nello specifico il D.lgs. 81/2008 è attualmente costituito da 14 Titoli e 52 Allegati:

  • Titolo I – Disposizioni generali
  • Titolo II – Luoghi di lavoro
  • Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
  • Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili
  • Titolo V – Segnaletica di sicurezza
  • Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi (MMC)
  • Titolo VII – Videoterminali
  • Titolo VIII – Agenti fisici – Rischi di esposizione al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici (CEM), alle radiazioni ottiche artificiali (ROA)
  • Titolo IX – Sostanze pericolose – Agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto
  • Titolo X – Agenti biologici
  • Titolo X-bis – Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
  • Titolo XI – Atmosfere esplosive (ATEX)
  • Titolo XII – Disposizioni penali
  • Titolo XIII – Disposizioni finali
  • ALLEGATO I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
  • ALLEGATO II – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi
  • ALLEGATO 3A – Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
  • ALLEGATO 3B – Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
  • ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
  • ALLEGATO V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto … (omissis)
  • ALLEGATO VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
  • ALLEGATO VII – Verifiche di attrezzature
  • ALLEGATO VIII – Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
  • ALLEGATO IX –Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
  • ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
  • ALLEGATO XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • ALLEGATO XII – Contenuto della notifica preliminare
  • ALLEGATO XIII – Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, per i posti di lavoro nei cantieri
  • ALLEGATO XIV – Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
  • ALLEGATO XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • ALLEGATO XVI – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
  • ALLEGATO XVII – Idoneità tecnico professionale
  • ALLEGATO XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
  • ALLEGATO XIX – Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
  • ALLEGATO XX – Costruzione e impiego di scale portatili – autorizzazione ai laboratori di certificazione
  • ALLEGATO XXI – Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
  • ALLEGATO XXII – Contenuti minimi del PI.M.U.S.
  • ALLEGATO XXIII – Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
  • ALLEGATO XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
  • ALLEGATO XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  • ALLEGATO XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
  • ALLEGATO XXVII – Prescrizioni per la segnaletica destinata a identificare e indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
  • ALLEGATO XXVIII – Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e per la segnalazione delle vie di circolazione
  • ALLEGATO XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi
  • ALLEGATO XXX – Prescrizioni per i segnali acustici
  • ALLEGATO XXXI – Prescrizioni per la comunicazione verbale
  • ALLEGATO XXXII – Prescrizioni per i segnali gestuali
  • ALLEGATO XXXIII – Movimentazione manuale dei carichi
  • ALLEGATO XXXIV – Videoterminali
  • ALLEGATO XXXV – Agenti fisici
  • ALLEGATO XXXVI – Campi elettromagnetici
  • ALLEGATO XXXVII – Radiazioni ottiche
  • ALLEGATO XXXVIII – Valori limite di esposizione professionale
  • ALLEGATO XXXIX – Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
  • ALLEGATO XL – Divieti
  • ALLEGATO XLI – Metodiche standardizzate di misurazione
  • ALLEGATO XLII – Elenco di sostanze, miscele e processi
  • ALLEGATO XLIII – Valori limite di esposizione professionale
  • ALLEGATO XLIV – Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
  • ALLEGATO XLV – Segnale di rischio biologico
  • ALLEGATO XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati
  • ALLEGATO XLVII – Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
  • ALLEGATO XLVIII – Specifiche per processi industriali
  • ALLEGATO XLIX – Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  • ALLEGATO L – Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione
  • ALLEGATO LI – Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Documento di Valutazione dei Rischi

Una delle misure generali più importanti introdotte dalla legge 626 e oggi previste dal TUSL è rappresentata dalla valutazione dei rischi. La legge fa riferimento anche ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori, come il rischio da stress correlato, il rischio chimico, il rischio correlato all’utilizzo del videoterminale etc.

A tal riguardo, il principale obbligo previsto dal legislatore è la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Il DVR deve contenere i seguenti elementi:

  • La relazione sulla valutazione dei rischi, in cui sono indicati i criteri adottati per stabilire le misure di protezione e prevenzione implementate (per esempio nella prevenzione incendi) e i dispositivi di protezione utilizzati
  • Il programma delle procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza delle strutture e infrastrutture aziendali
  • L’individuazione delle mansioni cui sono correlati rischi specifici, legate ad esempio all’utilizzo di impianti o particolari attrezzature.

La responsabilità della redazione del DVR è del datore di lavoro, il quale generalmente lo predispone con il supporto del RSPP interno o di un RSPP esterno e con la consulenza di esperti per le valutazioni dei rischi specifici.

Il DVR viene inoltre preso in visione dal Medico Competente (e integrato ove necessario) e dal RLS.

Conclusioni

Il mancato rispetto degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro dà luogo a sanzioni amministrative e in molti casi penali.

Devi effettuare la valutazione del rischio nella tua azienda o aggiornarla? Devi nominare un RSPP esterno? Hai bisogno di una consulenza in materia di sicurezza sul lavoro?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

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