Sicurezza cantieri – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 25 Jun 2024 14:38:58 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Sicurezza cantieri – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Patente a Punti: Regole, Sanzioni e Recupero Crediti per Cantieri https://www.safetyone.it/patente-a-punti-regole-sanzioni-e-recupero-crediti-per-cantieri/ Tue, 25 Jun 2024 14:38:58 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3524 Che cos’è la patente a punti per i cantieri? Il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Il presente decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per valutare la qualificazione delle imprese e […]

L'articolo Patente a Punti: Regole, Sanzioni e Recupero Crediti per Cantieri proviene da Safetyone.it.

]]>
Che cos’è la patente a punti per i cantieri?

Il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Il presente decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per valutare la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili

L’obiettivo della patente a punti è prevenire negligenze e violazioni delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri.

Quando entrerà in vigore la patente a punti per i cantieri? Chi dovrà avere la patente a punti per i cantieri?

A partire dal 1° ottobre 2024 e dopo l’integrazione del portale come specificato nel comma 9, saranno obbligati ad ottenere la patente descritta nel presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’articolo 89, comma 1, lettera a).

In dettaglio, l’obbligo di possedere la patente a punti sarà richiesto nei cantieri che riguardano lavori edili o di ingegneria civile con le seguenti caratteristiche:

·    Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione

·    Rinnovamento o smantellamento di strutture fisse, permanenti o temporanee

·    Lavori relativi a strade, ferrovie, opere idrauliche, marittime, idroelettriche

·    Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

Quali imprese sono esentate dalla patente per i cantieri?

Sono esentate dal possesso della patente a punti le imprese che possiedono una certificazione SOA ovvero quelle che sono qualificate per partecipare alle gare d’appalto pubbliche.

Che documenti servono per il rilascio della patente a punti per i cantieri?

La patente a punti sarà rilasciata a tutte le imprese e lavoratori autonomi in possesso dei seguenti requisiti:

·    iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

·    adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

·    adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

·    possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

·    possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

·    possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Chi rilascerà la patente a punti per i cantieri?

La patente a punti sarà rilasciata dall’Ispettorato del lavoro in formato digitale a seguito della verifica della documentazione necessaria.

Come funziona il punteggio della patente a punti per i cantieri?

Punteggio iniziale

La patente doterà, i soggetti di cui al comma 1 di operare presso cantieri temporanei o mobili, di trenta crediti iniziali.

Decurtazioni

Come per la patente di guida, anche per questa saranno previste decurtazioni a seguito di accertamenti e alle relative sanzioni definitive emesse nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

·    Accertamento delle violazioni elencate nell’Allegato I: comporta una decurtazione di dieci crediti;

·    Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: comporta una decurtazione di sette crediti;

·    Provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 3, commi 3 e successivi, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: comporta una decurtazione di cinque crediti;

·    Riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro con esito:

–     Mortale: comporta una decurtazione di venti crediti;

–     Inabilità permanente assoluta o parziale: comporta una decurtazione di quindici crediti;

–     Inabilità temporanea assoluta che richieda un’assenza dal lavoro di oltre quaranta giorni: comporta una decurtazione di dieci crediti.

Sospensione

Nel caso di infortuni che causino la morte o un’inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, la sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha il potere di sospendere cautelativamente la patente per un periodo massimo di dodici mesi. La definizione dei criteri, delle procedure e dei termini per tale provvedimento di sospensione è demandata all’Ispettorato nazionale del lavoro. Ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 4 e del presente comma include l’indicazione dei crediti decurtati. Complessivamente, gli atti e i provvedimenti emessi in relazione allo stesso controllo ispettivo non possono comportare una decurtazione di crediti superiore a venti.

Reintegro

I crediti decurtati possono essere recuperati mediante la partecipazione del soggetto interessato ai corsi indicati nell’articolo 37, comma 7, se è stato destinatario di uno dei provvedimenti elencati nei commi 4 e 5. Ogni corso permette il recupero di cinque crediti, previa trasmissione della copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Punteggio minimo

Un punteggio inferiore a quindici crediti sulla patente impedisce alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’articolo 89, comma 1, lettera a), tranne che per il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti e gli effetti dei provvedimenti secondo l’articolo 14. Nel caso di attività in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, e si viene esclusi dai lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti pubblici per sei mesi, senza richiedere la procedura di diffida dell’articolo 301-bis.

Conclusioni

La patente a punti per i cantieri edili rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza sul lavoro e la qualità delle prestazioni. Con la sua introduzione, si mira a promuovere una cultura della responsabilità e della conformità alle normative, tutelando contemporaneamente i lavoratori e l’efficienza delle imprese. È fondamentale che tutte le parti coinvolte comprendano appieno le disposizioni e si impegnino a rispettarle, contribuendo così a un ambiente di lavoro più sicuro e professionale per tutti.

Hai bisogno di aiuto per conseguire la patente a punti o desideri assicurarti un servizio di consulenza dedicato a preservare i tuoi punti?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

Contattaci ora per richiedere informazioni

L'articolo Patente a Punti: Regole, Sanzioni e Recupero Crediti per Cantieri proviene da Safetyone.it.

]]>
Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV https://www.safetyone.it/cantieri-temporanei-e-mobili-quando-si-applica-il-titolo-iv/ Mon, 17 May 2021 11:12:56 +0000 https://www.safetyone.it/cantieri-temporanei-e-mobili-quando-si-applica-il-titolo-iv/ Inquadramento normativo Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL. Tale […]

L'articolo Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV proviene da Safetyone.it.

]]>
Inquadramento normativo

Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL.

Tale sezione consta di 17 articoli, dall’88 al 104 compresi, e di 9 Allegati, che fanno riferimento esclusivo ai cantieri (dall’Allegato X all’allegato XVIII). Risulta evidente che la norma non sia però disciplinata esclusivamente da queste sezioni, in quanto altri articoli o Allegati del D.Lgs. 81/08 trovano applicazione in modo più generico nell’ambito dei luoghi lavoro, quale a titolo di esempio l’Allegato XIX, riguardante le verifiche di sicurezza sui ponteggi metallici e fissi, che può riguardare non solo un cantiere temporaneo e mobile, ma anche un intervento di manutenzione gestito dal Committente in Titolo I.

Cosa è un cantiere temporaneo e mobile?

In riferimento all’articolo 89 e all’Allegato X si definisce “cantiere temporaneo e mobile” o più semplicemente “cantiere” qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile tra cui, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle opere impiantistiche.

Tale definizione assume un ruolo fondamentale e compito prioritario del Committente è stabilire, in primis, se l’attività da svolgersi ricada o meno nel campo di applicazione del Titolo IV.

Risulta infatti evidente che la gestione dei lavori in Titolo IV preveda costi a carico del Committente non secondari, soprattutto in relazione alla nomina dei Coordinatori per la sicurezza e alle incombenze burocratiche correlate, ma è pur vero che tale scelta non risulta “discrezionale”. A distanza di oltre vent’anni dall’entrata in vigore della Direttiva Cantieri, capita ancora di sentire la frase “la Committenza ha deciso di gestire il lavoro in Titolo I attraverso un DUVRI, in quanto si trattava di un intervento di manutenzione oppure di natura impiantistica”.

Questo non significa che tali interventi debbano essere gestiti obbligatoriamente in Titolo IV, ma semplicemente che prima di decidere il campo di applicazione, conviene rileggere l’Allegato X e in caso di dubbi sull’applicabilità o meno rivolgersi ad un consulente di fiducia.

L’estensione del campo di applicazione, da parte del legislatore, anche agli interventi su parti strutturali delle opere impiantistiche significa di fatto che se l’attività prevede interventi edili quali tracce, piccole demolizioni, scavi di modesta entità o interventi su elementi di sostegno a impianti di varia natura, l’intervento ricade nel suo complesso nella definizione di “cantiere temporaneo e mobile” e di conseguenza scattano tutti gli obblighi di cui al Titolo IV.

Al contrario l’adozione non dovuta del Titolo IV, in un’ottica più cautelativa, non prevede rischi o responsabilità a carico del Committente; ma anche in questo caso è sconsigliabile in quanto rappresenta un costo inutile a carico dello stesso.

Quando si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/08?

Nel caso in cui le attività rientrino in uno dei casi previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08 si applica il Titolo IV.

Il legislatore ha previsto però un importante semplificazione per i piccoli cantieri in cui è prevista la presenza di una solo impresa esecutrice, ovvero la non obbligatorietà di nominare il Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione, non sussistendo di fatto problematiche interferenziali.

In caso contrario, nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l’obbligo di designare il Coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell’affidamento dei lavori di designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

È importante però sottolineare il fatto che l’individuazione di un’unica impresa affidataria (o General contractor) non consente a questa di subappaltare una o più attività. Al fine di non ricadere negli obblighi di nomina sopraindicati, sarà onere del Committente esplicitare nel contratto d’appalto che l’impresa non può in alcun caso subappaltare i lavori e vigilare in corso d’opera che tale clausola venga rispettata.

In caso di infortunio sul lavoro e mancata nomina del CSP/CSE (ove prevista per legge) i profili di responsabilità civile e penale a carico del Committente risultano particolarmente pesanti.

Altro aspetto da sottolineare è che anche in caso di presenza di una sola impresa esecutrice, il Committente ha sempre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa secondo le specifiche di cui allegato XVII e inviare la notifica preliminare nel caso in cui l’entità presunta del lavoro sia superiore a duecento uomini-giorno.

Se vuoi approfondire il tema relativo alle modalità di verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese (ITP), consulta l’articolo “Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese“.

Sanzioni a carico del Committente

A chiusura di questo articolo ci preme sottolineare che il Committente è punito:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; ovvero la mancata nomina del CSP e del CSE anche nel caso in cui l’obbligo di nomina scattasse in corso d’opera per l’ingresso di una seconda impresa inizialmente non prevista
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), ovvero per la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale di una impresa esecutrice

In relazione a quanto sopra è di fondamentale importanza per un Committente, quando si effettuano interventi anche parzialmente edili, valutare attentamente il campo di applicazione del Titolo IV, effettuare la verifica dell’ITP dell’impresa, nominare il CSE e CSE e trasmettere la notifica preliminare (ove necessario) e soprattutto avvalersi del supporto di un RDL nel caso in cui non si abbiano adeguate competenze per gestire tali temi.

Hai il dubbio se le attività da svolgersi all’interno della tua azienda o del tuo immobile ricadano o meno nel Titolo IV?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti tempestivamente un supporto per tutte le tematiche riguardanti la sicurezza cantieri.

Contattaci ora per richiedere informazioni

L'articolo Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV proviene da Safetyone.it.

]]>
Come si applica la sicurezza cantieri in Inghilterra https://www.safetyone.it/come-si-applica-la-sicurezza-cantieri-in-inghilterra/ Thu, 18 Mar 2021 08:22:22 +0000 https://www.safetyone.it/come-si-applica-la-sicurezza-cantieri-in-inghilterra/ Inquadramento normativo della sicurezza cantieri in Gran Bretagna La normativa britannica vigente in tema di sicurezza è definita dal documento “Construction (Design and Management) Regulations 2015 n.51 (CDM 2015)” entrato in vigore il 6 aprile 2015 che ha aggiornato e sostituito il precedente Construction (Design and Management) Regulations 2007 n.320 (CDM 2007)” che a sua […]

L'articolo Come si applica la sicurezza cantieri in Inghilterra proviene da Safetyone.it.

]]>
Inquadramento normativo della sicurezza cantieri in Gran Bretagna

La normativa britannica vigente in tema di sicurezza è definita dal documento “Construction (Design and Management) Regulations 2015 n.51 (CDM 2015)” entrato in vigore il 6 aprile 2015 che ha aggiornato e sostituito il precedente Construction (Design and Management) Regulations 2007 n.320 (CDM 2007)” che a sua volta ha sostituito le seguenti normative previgenti:

  • Construction (Design and Management) Regulations 1994
  • Construction (Design and Management) (Amendment) Regulations 2000
  • Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 1996 n.1592.

Tali normative derivano dal recepimento della direttiva 92/57/EEC.

Con l’entrata del CDM 2015, sono entrati in vigore trentanove cambiamenti.

Le linee guida “Managing health and safety in construction del 2015”

La normativa britannica prevede la pubblicazione delle norme (regulations) e la successiva diffusione del relativo ACOP (Approved Code Of Practice) con lo scopo di fornire un aiuto, in termini di chiarezza e comprensione del testo, ai destinatari dell’atto normativo. L’ACOP viene pubblicato direttamente dall’HSE (Health and Safety Executive) ovvero l’ente a cui sono attribuiti i controlli.

Con l’aggiornamento del 2015, l’HSE persegue lo scopo di semplificare i regolamenti e di renderli più chiari oltre che di facile comprensione. Tutto ciò perché è in gran parte rivolto a progetti di piccole e medie dimensioni che tendono ad utilizzare le piccole e medie imprese.

Health and Safety Executive è inoltre un osservatorio governativo indipendente sulla salute, la sicurezza sul lavoro e le malattie professionali. La linea guida applicativa emanata dal HSE relativa al CDM 2015 è il “Managing health and safety in construction (Design and Management) Regulations 2015”.

Nello specifico la linea guida è costituita da 5 Sezioni per un totale di 39 Capitoli, 5 Schede e 6 Appendici e ricalca in modo puntuale la struttura del CDM 2015.

Campo di applicazione del CDM 2015

Il CDM 2015 si applica ai Lavori di costruzione, ovvero alla realizzazione di qualsiasi edificio, opera di ingegneria civile o costruzione ingegneristica e include:

  • la costruzione, la modifica, la conversione, l’installazione, la messa in servizio, ristrutturazione, riparazione, manutenzione (incluse la pulizia che prevede l’uso di acqua o un abrasivo ad alta pressione, o l’uso di sostanze corrosive o tossiche), de-commissioning, demolizione o smantellamento di una struttura;
  • la preparazione di una struttura, compresa la liberazione del sito, l’esplorazione, la ricerca (ma non l’indagine del sito) e lo scavo (ma non le indagini archeologiche pre-costruzione) o la preparazione del sito o della struttura per uso o occupazione;
  • l’assemblaggio in loco di elementi prefabbricati per formare una struttura o lo smontaggio degli elementi prefabbricati che, immediatamente prima di tale smontaggio, formano una struttura;
  • la rimozione di una struttura o di qualsiasi prodotto o rifiuto derivante da demolizione o smantellamento o smontaggio (elementi prefabbricati);
  • l’installazione, la messa in servizio, la manutenzione, la riparazione o la rimozione di un impianto meccanico, elettrico, gas, aria compressa, idraulica, telecomunicazioni, computer o servizi analoghi che normalmente sono fissi all’interno di una struttura.

Non include: l’esplorazione o l’estrazione di risorse minerali, o attività preparatorie svolte in un luogo in cui tale esplorazione o estrazione è effettuata.

Notifica dei lavori ai sensi del CDM 2015

Un progetto è notificabile se i lavori di costruzione su un cantiere:

  • durano più di 30 giorni lavorativi e hanno più di 20 lavoratori contemporaneamente presenti in qualsiasi momento dell’esecuzione;
  • supera i 500 uomini/giorno.

Qualora un progetto sia notificabile, il cliente dovrà comunicarlo per iscritto all’Esecutivo (HSE) non appena possibile e prima della fase di costruzione.

La comunicazione deve contenere le indicazioni specificate nell’Allegato 1; essere chiaramente esposta in cantiere e scritta in modo comprensibile da qualsiasi lavoratore impegnato nella costruzione; se necessario, essere periodicamente aggiornata.

Quando un progetto di costruzione deve essere notificato, il Client deve presentare una notifica per iscritto all’autorità esecutiva competente (HSE, Office of Rail Regulation (ORR) o Ufficio per la regolamentazione nucleare (ONR).

Se un progetto di costruzione non è inizialmente notificabile, ma ci sono successivi cambiamenti al suo campo di applicazione, il cliente deve notificare al più presto (in corso d’opera) il lavoro all’autorità competente.

Il modo più semplice per informare le autorità competenti di un progetto (a HSE, ORR o ONR) è quello di utilizzare il modulo di notifica elettronico F10 all’indirizzo www.hse.gov.uk/forms/notification/f10.htm.

Il Committente deve assicurarsi che venga esposta una copia aggiornata della notifica in cantiere, che sia accessibile a tutti coloro che lavorano sul sito e scritta in una forma facilmente comprensibile. Il Committente può farlo o chiedere all’Affidataria o all’Impresa esecutrice di farlo.

Direttiva cantieri: i ruoli della sicurezza nella normativa britannica

Il regolamento CDM 2015 indica come responsabili della gestione della salute e della sicurezza un progetto di costruzione i seguenti referenti:

  • Client (Committente)
  • Principal Designer o Designer (Primo progettista o Progettista)
  • Principal Contractor o Contractor (Impresa affidataria nel caso di più imprese o impresa costruttrice)

Client (Committente)

Il Committente è un’organizzazione o un individuo per il quale viene realizzata l’opera. Il Committente ha la responsabilità globale della gestione efficace dell’opera ed è supportato dal Progettista Principale e dall’Affidataria durante le diverse fasi del progetto.

Anche in Inghilterra il Committente si assume la responsabilità che l’intero progetto sia configurato in modo corretto, garantendo controlli adeguati in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti coloro che possono essere coinvolti.

La norma CDM 2015 differenzia i Committenti in commerciali e domestici definendo comunque il Client come colui per il quale viene eseguito un progetto di costruzione. I regolamenti si applicano a entrambe le tipologie.

  • Commercial Client (Cliente commerciale)

Un cliente commerciale è un’organizzazione o un individuo per il quale il progetto si realizza ovvero un’Azienda o un’Organizzazione.

  • Domestic Client (Cliente domestico)

Un cliente domestico è sostanzialmente un privato che effettua dei lavori nella propria casa, o nella casa di un membro della famiglia, senza che vi sia connessione con un business. Ad esempio, se il lavoro è eseguito all’interno di locali di proprietà ma ad uso commerciale, ad esempio un negozio, il cliente non è più considerato un cliente domestico.

Nel caso in cui il cliente è un privato sussistono delle semplificazioni con possibilità di trasferimento di parte dei compiti al Principal Designer e all’Affidataria.

In caso contrario (ovvero Commercial Client) il CDM 2015 si applica integralmente.

In generale, il Client ha l’obbligo di incaricare il prima possibile i progettisti (Designers) e il Principal Designer (colui che svolge la funzione di coordinatore in fase di progettazione), nonché l’Affidataria (Principal Contractor), e di fornire a questi informazioni utili alla pianificazione e organizzazione della sicurezza (Pre-construction information), secondo quanto previsto nella Regulation 4 (Obblighi del Committente in merito all’informazione).

Obblighi del Client nella pre-construction phase

La nuova Regulation 4 prevede alcuni obblighi per il Client che ne prevedono un coinvolgimento più operativo rispetto alla semplice fornitura di dati e informazioni previste dal precedente CDM 2007 tra cui a titolo esemplificativo:

  • l’obbligo di stabilire disposizioni che garantiscano la salute e la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori;
  • la fornitura di tutti i servizi igienico sanitari;
  • la fornitura delle pre-construction informations.

Oltre agli obblighi indicati è necessario che il Committente si assicuri che:

  • il Contractor (impresa esecutrice) o il Principal Contractor (affidataria in caso di più imprese esecutrici) abbia provveduto a redigere il Construction Phase Plan (l’equivalente del PSC) prima dell’inizio dei la
  • il Principal Designer (primo progettista) abbia preparato l’health and safety file for the project, l’equivalente del fascicolo dell’opera.

Documento delle informazioni preventive (Pre-construction information)

Prima dell’inizio dei lavori il committente deve trasmettere al Principal Designer e all’impresa affidataria, un documento particolare, il Pre-construction information, in cui sono riportate informazioni specifiche relative alla sicurezza del sito oggetto dei lavori, sull’eventuale utilizzo di preesistenti luoghi di lavoro, sul tempo a disposizione per l’allestimento del cantiere, e sull’eventuale esistenza di un fascicolo tecnico pregresso.

Principal Designer o Designer

Nel CDM Regulations 2015 la denominazione coordinatore scompare, e la sua funzione viene attribuita al “Principal Designer” la cui modalità di incarico è definita al punto 5.

Un Principal Designer può essere un’organizzazione o un individuo che elabora il progetto di un’opera o di una costruzione, compresa la progettazione di opere temporanee.

Dove il progettista principale è un’organizzazione, questa deve avere la capacità organizzativa di per ricoprire il ruolo (Regulation 11).

Il progettista principale è di solito un’organizzazione mentre, su progetti più piccoli, può essere un individuo con:

  • una specifica conoscenza tecnica dell’opera da progettare e realizzare;
  • competenze adeguate per gestire e coordinare la fase di pre-costruzione, compresi i lavori di progettazione eseguiti dopo la costruz

Il progettista principale deve avere la capacità organizzativa per ricoprire il ruolo, nonché la competenza, la conoscenza e l’esperienza necessaria.

Il Principal Designer corrisponde, di fatto, al “primo progettista” nel gruppo dei progettisti e costituisce la posizione più importante dell’organizzazione. Nel testo del CDM 2015, viene confermata l’estrema importanza del precoce conferimento di incarico (rif. Regulation 5). Il progettista principale deve inoltre avere il controllo nella fase di pre-costruzione del progetto.

Nomina del Principal Designer

Il progettista principale deve essere nominato per iscritto dal Committente: questo ruolo può essere dato ad un altro progettista in qualsiasi momento. Il ruolo di Principal Designer può essere combinato con altre attività come la gestione del progetto.

Obblighi del Principal Designer

Sono indicati nelle Regulations 11 e 12, e sono molto simili a quelli che precedentemente erano attribuiti al coordinatore in fase di progettazione:

  • pianificare, gestire e monitorare la sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
  • coordinare gli aspetti connessi alle problematiche di salute e sicurezza affinché il progetto, per quanto ragionevolmente attuabile, consenta l’eliminazione o la riduzione dei rischi per la salute e sicurezza;
  • valutare gli aspetti di progetto, tecnici e organizzativi, in relazione alle possibili interferenze tra le attività previste;
  • definire la durata dei lavori o delle singole fasi di lavoro.

Nello svolgere queste attività deve tenere conto dei principi generali di sicurezza previsti dalle normative vigenti e di eventuali precedenti piani di sicurezza o fascicoli dell’opera. Inoltre, durante questa fase si dovrà relazionare con l’impresa affidataria (principal contractor).

La Regulation 12 prevede infine che il Principal Designer provveda alla redazione dell’health and safety file (fascicolo dell’opera). Lo stesso principal designer ne curerà l’aggiornamento in corso d’opera, mentre l’affidataria dovrà fornire qualsiasi informazione utile al suo aggiornamento.

Competenze del Principal Designer

Un professionista o un team che svolge il ruolo del Principal Designer possono dimostrare le proprie competenze attraverso le abilitazioni più riconosciute quali:

  • IOSH training courses;
  • NEBOSH International Certificate in Construction Health and Safety.

Ci sono altri modi per dimostrare la conoscenza e la comprensione di Health and Safety che sono adatti a tutti i livelli di progetti, come ad esempio:

  • Registro ICE H & S;
  • Chartered IOSH;
  • Membro del II

Tuttavia, questa lista di equivalenze non è esaustiva, in quanto vi sono altri modi per dimostrare che la conoscenza e l’esperienza pregressa risultino equivalenti.

La scelta dei professionisti da parte del Client: requisiti e formazione

Il C.D.M. 2007 prevedeva per il Committente il divieto di incaricare il coordinatore, progettista e impresa, senza averne prima verificato le competenze (c.f.r. Regulation 4. “Competence”). Tale indicazione è presente in maniera diffusa all’interno dell’ordinamento britannico, non essendoci obblighi di formazione codificati. Tuttavia, nella nuova versione C.D.M. Regulations 2015 questo passaggio è totalmente scomparso e non ci sono riferimenti alle competenze.

In Gran Bretagna il coordinatore non è soggetto alla formazione obbligatoria e non esistono percorsi formativi fortemente consigliati (non sono inoltre presenti ordini professionali simili a quelli italiani). Esistono invece numerose istituzioni private, come ad esempio l’ICE (Institution of civil engineers), che sono garanti delle competenze dei propri associati, i quali si impegnano nella costante attività di aggiornamento professionale. Al fine di mantenere elevato il livello professionale dei propri iscritti, la stessa ICE ha istituito nel 2014 una forma di controllo sulla formazione volontaria. Tali istituzioni private forniscono al committente utili strumenti per la scelta del soggetto più adatto al quale affidare un incarico.

Principal Contractor

Il contraente principale ovvero l’Affidataria è l’Organizzazione che si occupa del controllo complessivo della costruzione in fase di esecuzione con l’ausilio di più Imprese.

Nomina del Principal Contractor

Viene nominato dal Client.

Di norma viene nominato un solo contraente principale per un progetto. Il contraente principale deve essere in grado di svolgere il ruolo e di possedere competenze, conoscenze ed esperienze, dipendenti dalla natura del lavoro e dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Obblighi del Principal Contractor

Sono indicati nelle Regulations 12 e 13, e sono molto simili a quelli che anche precedentemente erano attribuiti al Principal Contractor:

  • redigere il construction phase plan prima dell’inizio dei lavori con il supporto del Principal Designer, in particolare per tutte le informazioni contenute nel pre-construction information (fornito dal Committente);
  • coordinare gli aspetti connessi alle problematiche di salute e sicurezza affinché i lavori, per quanto ragionevolmente attuabile, siano eseguiti eliminando o riducendo i rischi per la salute e sicurezza;
  • mettere in atto aspetti di progetto, tecnici e organizzativi, in modo da pianificare le fasi di lavoro in funzione delle possibili interferenze;
  • definire la durata dei lavori o delle singole fasi di lavoro necessarie per il completamento dell’opera.

Differenze fra CDM 2015 e CDM 2007

Con l’introduzione del CDM 2015, vi sono differenze rispetto al precedente testo che sono riassunte nelle note finali del documento stesso.

Da notare, tra le numerose modifiche:

  • il campo di applicazione esteso a tutti i committenti (anche domestici);
  • le maggiori responsabilità dei Committenti;
  • la scomparsa del ruolo del coordinatore, assunto dal principal designer;
  • l’obbligo per il committente di incaricare sempre principal designer e affidataria per ogni tipo di cantiere, anche non soggetto a notifica;
  • trasferimento al principal designer e all’affidataria di buona parte delle responsabilità del committente in caso di cantiere “domestico”.

In particolare, per quanto riguarda la funzione del coordinatore:

  • formalmente con il CDM 2015 il coordinatore scompare ma i suoi compiti vengono assunti, nella fase di progettazione dal “primo progettista” (principal designer) che si fa carico della salute e sicurezza nell’ambito della redazione del progetto.
  • Il principal designer assume un ruolo centrale nella gestione degli aspetti di salute e sicurezza, per tutta la fase che precede l’inizio dei lavori (pre-construction phase).
  • In fase di esecuzione viene confermato il principal contractor (l’affidataria) per svolgere il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione.

Conclusioni

In base a quanto sopra illustrato, è possibile affermare che il tema della sicurezza cantieri in UK presenta molte analogie con il Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Tra le differenze principali la pubblicazione di linee guida applicative che semplificano l’interpretazione del testo di legge e la semplificazione delle incombenze nel caso in cui il committente sia un privato. Ci auguriamo che il nostro legislatore possa trarre spunti di miglioramento (nell’ottica di un necessario processo di semplificazione) dall’analisi dell’applicazione delle norme di sicurezza negli altri paesi europei.

Hai bisogno di supporto sui temi sopraindicati?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE IL NOSTRO SUPPORTO

L'articolo Come si applica la sicurezza cantieri in Inghilterra proviene da Safetyone.it.

]]>
Sicurezza cantieri edili: vademecum per il Committente https://www.safetyone.it/sicurezza-cantieri-edili-vademecum-per-il-committente/ Wed, 03 Mar 2021 10:40:02 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-cantieri-edili-vademecum-per-il-committente/ In relazione al Bonus ristrutturazioni (Superbonus) molti Committenti sono alle prese con interventi di manutenzione straordinaria dei propri immobili. In questo articolo forniremo ai Committenti un quadro sintetico degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza cantieri, delle responsabilità e degli strumenti strategici per tutelarsi. Al fine di non rendere troppo complessa la trattazione delle […]

L'articolo Sicurezza cantieri edili: vademecum per il Committente proviene da Safetyone.it.

]]>
In relazione al Bonus ristrutturazioni (Superbonus) molti Committenti sono alle prese con interventi di manutenzione straordinaria dei propri immobili.

In questo articolo forniremo ai Committenti un quadro sintetico degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza cantieri, delle responsabilità e degli strumenti strategici per tutelarsi.

Al fine di non rendere troppo complessa la trattazione delle tematiche in oggetto, alcuni passaggi normativi sono stati semplificati in quanto rivolti ad un pubblico neofita. Si rimanda ad articoli di approfondimento la trattazione di argomenti specifici.

Sicurezza cantieri edili: inquadramento normativo

Il testo di legge di riferimento è sempre il D.Lgs. 81/08, c.d. TUS (Testo Unico della Sicurezza), e nello specifico il Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

Originariamente il testo di legge di riferimento era Il D.Lgs. 494/96 (oggi abrogato) chiamato anche “Direttiva cantieri”, normativa di recepimento di una Direttiva Comunitaria in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili uscita negli anni ‘90.

In particolare, gli articoli di riferimento del TUS sono quelli dall’88 al 104 compresi, nonché gli Allegati dal X al XIX compresi.

Cosa è un cantiere temporaneo o mobile?

In riferimento all’Articolo 89 e Allegato X del D.lgs. 81/08 un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile cioè “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali”.

In pratica qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione di un immobile.

Quali sono gli obblighi del Committente nei cantieri edili o cantieri temporanei o mobili?

In riferimento all’articolo 90 il Committente o il Responsabile dei Lavori (RdL – vedremo successivamente chi è) ha i seguenti obblighi:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), nomina il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • verifica l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII
  • chiede alle imprese esecutrici una Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai punti precedenti.

Chi è il Coordinatore Sicurezza cantieri?

Tralasciando le definizioni normative, possiamo definire il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri come il consulente tecnico nominato dal Committente per progettare la sicurezza del cantiere (CSP) e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in corso d’opera (CSE). Tale ruolo, formalmente definito dagli Artt. 91 e 92 del TUS, nei cantieri più piccoli viene abitualmente ricoperto da un unico professionista.

Nello specifico il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) è colui che predispone:

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il documento che definisce specificatamente le misure di coordinamento e di sicurezza per il cantiere in oggetto
  • il Fascicolo Tecnico o Fascicolo dell’Opera (FT), il documento che deve essere conservato dal Committente per futuri interventi di manutenzione o adeguamento.

Al contrario il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è colui che vigila sul rispetto, da parte delle imprese esecutrici, delle norme di sicurezza in cantiere e sull’idoneità dei documenti prodotti dalle stesse, attraverso:

  • sopralluoghi verbalizzati sul cantiere (VIS)
  • riunioni di coordinamento per la sicurezza (RCS)
  • verifiche sulla documentazione prodotta delle imprese esecutrici (POS e documenti sicurezza cantieri specifici per ogni impresa) e sull’idoneità delle maestranze operanti in cantiere.

Per poter ricoprire il ruolo di CSP e di CSE è necessaria un’abilitazione tecnica (geometra, ingegnere o architetto) e un corso di specializzazione di 120 ore (con successivi corsi di aggiornamento).

Chi è il Responsabile dei Lavori?

Il RdL o Responsabile dei Lavori è invece il soggetto a cui il Committente può delegare i compiti indicati nel paragrafo precedente.

Al contrario del coordinatore della sicurezza cantieri, per svolgere la funzione di RdL non servono competenze o abilitazioni particolari, anche se risulta ampiamente auspicabile l’individuazione di un soggetto con requisiti analoghi a quelli del CSP o CSE per non rendere inefficace l’istituto della delega (tradotto: è poco tutelante per un Committente trasferire compiti di controllo e vigilanza ad un soggetto che non ha adeguate competenze).

La nomina del RdL esonera il Committente da responsabilità?

In riferimento all’Articolo 93, il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei lavori. Inoltre, la designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il RdL dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) cioè dei principali obblighi imposti dal legislatore a carico del CSP e del CSE

E’ importante sottolineare che il Legislatore e le sentenze della Cassazione hanno individuato il Committente come il “motore economico” dell’opera, imponendo di fatto su questi il compito di effettuare valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti sul cantiere. Infatti, è il Committente che quasi sempre sceglie le imprese sulla base dei requisiti tecnico-professionali o di valutazioni di natura economica, che concorda con il progettista i capitolati d’appalto e che spesso entra nel merito delle soluzioni tecnico-operative.

In tutti questi casi, definibili dal giudice come ingerenze da parte del Committente sulle scelte delle imprese e sulle modalità esecutive dei lavori, sussiste un profilo di corresponsabilità civile e penale del Committente in caso di infortunio sul lavoro.

Strategie per ridurre le responsabilità civili e penali in caso di infortunio sul cantiere

Da quanto sopra esposto ed in base al principio della “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando” risulta evidente che il Committente deve intraprendere specifiche azioni per evitare profili di corresponsabilità civile o penale. Nello specifico le strategie prioritarie sono:

  • Nominare CSP e CSE che abbiano competenze ed esperienza pregressa in tema di sicurezza cantieri (attraverso l’analisi del CV e degli attestati di formazione)
  • Verificare che nell’offerta tecnica siano specificate le modalità di erogazione del servizio (es. numero di sopralluoghi previsti durante il cantiere, modalità di verbalizzazione dei sopralluoghi e delle riunioni di coordinamento, ecc.)
  • Diffidare dei “tuttologi”; il tecnico che svolge il ruolo di progettista, direttore dei lavori, che presenta la pratica in catasto, che elabora la certificazione energetica e si occupa anche del Bonus Ristrutturazioni, molto difficilmente ha anche esperienza nell’ambito della sicurezza cantieri, tema che con l’evoluzione della normativa richiede competenze tecnico-legali non acquisibili con un corso sicurezza cantieri (anche se della durata di 120 ore)
  • Verificare di quali strumenti informatici si avvale il tecnico per svolgere efficacemente il ruolo di RdL o di CSE. E in questo caso non ci riferiamo alla disponibilità di un software sicurezza cantieri per l’elaborazione di PSC o FT bensì di strumenti di gestione informatizzata (tipo piattaforme gestionali) in grado di semplificare i processi di verifica di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (aspetto prioritario e alquanto tutelante per il Committente).

Conclusioni

In base a quanto sopra illustrato, è possibile affermare che la sicurezza sui cantieri si è evoluta enormemente nell’ultimo decennio, presupponendo competenze sempre più specialistiche e mirate da parte dei tecnici operanti nel settore. Per analogia il legislatore ha definito un ruolo centrale del Committente come supervisore della sicurezza, risultando di fatto inevitabile l’ingerenza dello stesso nei processi decisionali e nelle scelte dei fornitori e facendo ricadere su questi compiti e responsabilità in materia di sicurezza cantieri.

Devi nominare il CSP, il CSE o il RdL per il tuo cantiere?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE IL NOSTRO SUPPORTO

L'articolo Sicurezza cantieri edili: vademecum per il Committente proviene da Safetyone.it.

]]>
PSC: perché rivolgersi ad esperti del settore? https://www.safetyone.it/psc-perche-rivolgersi-ad-esperti-del-settore/ Wed, 03 Feb 2021 15:42:18 +0000 https://www.safetyone.it/psc-perche-rivolgersi-ad-esperti-del-settore/    Quale normativa impone l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere? La predisposizione del PSC è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (TUS) nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile di seguito denominato “cantiere” cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Nello specifico […]

L'articolo PSC: perché rivolgersi ad esperti del settore? proviene da Safetyone.it.

]]>
 

 Quale normativa impone l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere?

La predisposizione del PSC è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (TUS) nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile di seguito denominato “cantiere” cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Nello specifico l’ALLEGATO X definisce come cantieri:

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Nonché i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come si evince tantissime attività rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, dalla ristrutturazione di un appartamento, all’adeguamento impiantistico di uno stabilimento ad una sistemazione forestale.

Chi predispone il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere?

Nell’ambito di un cantiere, il soggetto che ha l’obbligo e le competenze per predisporre il PSC, è il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).

I compiti e le responsabilità di questi sono definiti dall’art.91 del D.Lgs. 81/08.

Il CSP durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte provvede alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e alla predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’opera (FT).

Quando è obbligatorio il Piano di sicurezza e Coordinamento?

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) il quale, come già indicato, ha l’obbligo di predisporre il PSC.

Quali responsabilità ha il Committente in merito ai contenuti del PSC?

L’Articolo 93 del TUS – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori – al comma 2 stabilisce che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 91, comma 1” ovvero dalla verifica della corretta predisposizione del PSC.

Risulta evidente che nella maggior parte dei casi il Committente (specie se privato) non ha le competenze tecniche per verificare l’idoneità di questo documento, ma questo non esclude un profilo di corresponsabilità specie nell’ambito di interventi edilizi complessi o in relazione alla scelta del CSP basata solo su criteri di natura economica.

Ma come si evitano responsabilità civili e penali sull’adeguatezza del PSC?

Gli aspetti che il Committente (specie se azienda) deve valutare sono:

  • Requisiti del CSP tramite richiesta dello specifico attestato di CSP/CSE e relativi aggiornamenti (validità quinquennale)
  • Competenze del CSP attraverso l’analisi delle esperienze pregresse su lavori analoghi (tramite il CV)
  • Rispetto dei contenuti minimi del PSC.

Su quest’ultimo tema (più complesso da analizzare) il nostro suggerimento è di verificare se rispetta in modo macroscopico le specifiche indicate nel successivo paragrafo ed in particolare se:

  • è specifico e di dettaglio del cantiere in oggetto
  • contiene foto ed elaborati grafici
  • contiene un cronoprogramma dei lavori
  • valuta i rischi (anche interferenziali) correlati alle singole fasi di lavoro

Quali sono i contenuti minimi del PSC? Analisi dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08

Secondo quanto previsto dall’Allegato XV del TUS il PSC deve contenere:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con le generalità del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di intervento e una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle specifiche progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche delle stesse;
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, riportante i nominativi e riferimenti dei soggetti già individuati quali: RdL, CSP e CSE e delle principali funzioni con ruoli apicali in materia di sicurezza
  • una specifica sezione (da compilarsi a cura del CSE) con l’elenco delle imprese esecutrici e relativi riferimenti (sedi e nominativi datori di lavoro);
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
  • l’indicazione delle scelte progettuali ed organizzative, nonché delle misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni
  • l’indicazione delle prescrizioni operative e delle misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative finalizzate alla cooperazione, al coordinamento, nonché alla reciproca informazione, fra i datori di lavoro;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
  • l’analisi della durata prevista delle fasi di lavoro e delle sottofasi di lavoro desunta dal cronoprogramma dei lavori fornito dalla Committenza
  • il calcolo dell’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza

In relazione al punto 2.1.3 dell’Allegato XV devono essere inoltre indicate le procedure complementari e di dettaglio al PSC correlate alle scelte autonome delle imprese esecutrici, da esplicitare nei POS.

In riferimento all’area di cantiere, il PSC deve contenere inoltre l’analisi degli elementi connessi allo stato dei luoghi che possano determinare criticità interferenziali quali:

  • presenza di linee aeree e di sottoservizi
  • fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione al traffico veicolare circostante
  • eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante (come ad esempio rumore, polveri, caduta materiale dall’alto).

Il PSC deve inoltre prendere in analisi le fasi e sottofasi di lavoro valutando i rischi potenzialmente presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare attenzione al rischio di:

  • investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
  • seppellimento negli scavi
  • caduta dall’alto
  • derivanti dalle demolizioni e dalle manutenzioni delle parti conservate
  • incendio ed esplosione per lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
  • elettrocuzione
  • rumore
  • correlato all’uso di sostanze chimiche.

Il PSC, inoltre per ogni elemento di cui ai precedenti punti dovrà riportare:

  • le scelte progettuali ed organizzative finalizzate alla definizione delle misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di ogni singola fase dii lavoro nonché le relative le misure di coordinamento

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, il PSC riporterà inoltre:

  • un’analisi dettagliata delle interferenze lavorative con l’ausilio del cronoprogramma dei lavori
  • le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni
  • nel caso in cui permangono rischi di interferenza, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il PSC inoltre dovrà essere corredato da elaborati grafici, relativi agli aspetti della sicurezza, comprendenti i fasaggi delle lavorazioni e tavole esplicative degli apprestamenti (tra cui ponteggi ed opere provvisionali) e delle fasi operative di maggior criticità.

PSC: perché rivolgersi a degli esperti di sicurezza cantieri?

Troppo spesso, nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile, i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) sono costretti ad affrontare molteplici tematiche, dalla progettazione alla direzione lavori, dall’efficienza energetica a quelle strutturale, dalle pratiche edilizie a quelle catastali.

Risulta evidente che solo professionisti specializzati nella sicurezza e igiene del lavoro sono in grado di gestire al meglio tutte le tematiche inerenti la sicurezza cantieri, predisponendo PSC conformi ai requisiti di legge e tutelanti per i Committenti

Devi predisporre un PSC e nominare un CSP?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE INFORMAZIONI

L'articolo PSC: perché rivolgersi ad esperti del settore? proviene da Safetyone.it.

]]>
Sicurezza cantieri: i vantaggi di un software gestionale https://www.safetyone.it/sicurezza-cantieri-i-vantaggi-di-un-software-gestionale/ Tue, 26 Jan 2021 16:40:35 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-cantieri-i-vantaggi-di-un-software-gestionale/ La sicurezza di un cantiere temporaneo e mobile può essere molto complessa da gestire: anche i migliori professionisti del settore, infatti, rischiano a spesso di perdersi nella verifica e nella gestione di un numero sempre più crescente di documenti, autocertificazioni e procedure. Possedere un software gestionale permette di verificare, approvare, organizzare e condividere tutti i […]

L'articolo Sicurezza cantieri: i vantaggi di un software gestionale proviene da Safetyone.it.

]]>
La sicurezza di un cantiere temporaneo e mobile può essere molto complessa da gestire: anche i migliori professionisti del settore, infatti, rischiano a spesso di perdersi nella verifica e nella gestione di un numero sempre più crescente di documenti, autocertificazioni e procedure. Possedere un software gestionale permette di verificare, approvare, organizzare e condividere tutti i documenti riguardanti la sicurezza (e non solo) in modo semplice e intuitivo.

Quali documenti devono essere controllati in cantiere dal Committente, Responsabile dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)?

La normativa vigente e nello specifico il Titolo IV del D.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo di effettuare verifiche documentali su imprese e lavoratori autonomi a carico del:

  • Committente o in sua vece Responsabile dei Lavori (se nominato). Che ha il compito di verificare l’Idoneità tecnico professionale (link) di tutte le imprese e lavoratori autonomi che entrano in cantiere attraverso: Visure Camerali, DURC, polizze RC, autocertificazioni, ecc.
  • Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE). Che ha il compito di verificare documenti:
    • di carattere generale: POS, Procedure di sicurezza, autocertificazioni, valutazioni rischi specifici, PIMUS etc.
    • riguardanti il personale (es. attestati di formazione, attestati di addestramento mezzi, etc.)
    • riguardanti i mezzi e attrezzature (dichiarazioni CE, verifiche periodiche, libretti, ecc.)

A questi sono da aggiungersi anche documenti quali:

  • Notifiche preliminari e aggiornamenti
  • Verbali delle riunioni di coordinamento
  • Verbali delle visite ispettive
  • Procedure
  • Documenti riguardanti richieste o verifiche da parte di enti terzi (ATS, Ispettorato, Alta sorveglianza, ecc.)

E tutti i documenti che riguardano il progetto (architettonici, costruttivi, as-built), gli aspetti contrattuali e tecnici, ecc.

In pratica una mole enorme di documenti che un tempo occupavano interi archivi cartacei ed oggi pc, mail e archivi cloud di tutti coloro che vengono coinvolti nella progettazione e realizzazione dell’opera.

Come si possono ridurre tempi e costi nella gestione della sicurezza in cantiere?

Come anticipato, la normativa e le sentenze della Cassazione impongono al Committente di verificare un numero sempre più crescente di documenti e di svolgere un’attività di supervisione (anche di tipo documentale) sui soggetti da lui individuati per gestire la sicurezza in cantiere (culpa in vigilando).

Ma cosa determina oggi il maggior spreco di risorse? In concreto la gestione di tutti i processi attraverso le mail, l’archiviazione su PC e cloud, la ridondanza dei controlli spesso effettuati da soggetti diversi su uno stesso documento.

Proviamo a fare un esempio concreto con uno dei tantissimi documenti.

Prendiamo a titolo di esempio l’attestato di formazione di un operaio di una ditta in subappalto.

  1. Il documento viene trasmesso dall’Ente di formazione alla ditta subappaltatrice, la quale lo controlla, lo archivia e lo trasmette via mail all’impresa appaltatrice
  2. L’impresa appaltatrice lo controlla, lo archivia e lo trasmette al CSE
  3. Il CSE lo controlla, lo archivia e registra i dati relativi alla scadenza di validità generalmente su un foglio xls, dopodiché (se anche gli altri documenti relativi a quella risorsa sono idonei) aggiunge l’operaio nell’elenco del personale autorizzato e lo trasmette al Committente
  4. Il Committente comunica alla portineria l’elenco aggiornato del personale autorizzato e, se previsto, comunica i dati alla risorsa incaricata della stampa del badge.
  5. La risorsa incaricata prepara il badge e lo trasmette all’impresa in subappalto
  6. La portineria sostituisce l’elenco del personale con quello aggiornato e aggiorna i fogli firme (se non è previsto il badge con relativo lettore)

In aggiunta a tutto ciò, quando l’attestato scade, il CSE richiede l’aggiornamento del corso all’impresa Appaltatrice riavviando tutta la procedura sopra elencata.

Se tutti i soggetti sopraelencati non dovessero più preoccuparsi di inviare mail, di tenere d’occhio gli scadenziari, di archiviare e aggiornare i documenti … quanto tempo verrebbe risparmiato?

La domanda che sorge spontanea è: Esiste un modo per semplificare la sicurezzaLA RISPOSTA È SI!

Oggi esiste un sistema cloud condiviso che consente:

  • All’impresa subappaltatrice di caricare in autonomia e in modo semplice i documenti
  • Al CSE di validarli con un semplice “flag”
  • Al Committente di aggiornare l’elenco del personale autorizzato in automatico
  • Di condividere i documenti con tutti i soggetti (impresa appaltatrice, CSE, RdL, Committente, ecc.) senza il rischio che vengano persi, modificati, cancellati
  • Di stampare i badge anche su carta e volendo anche a cura dell’impresa stessa
  • Al CSE o al Committente o alla portineria di controllare la validità dei badge con un qualsiasi cellulare anziché con un lettore badge

I vantaggi di un software gestionale

Una piattaforma gestionale è lo strumento ideale per accrescere la competitività della propria azienda o per gestire al meglio un cantiere, perché permette di apportare numerosi vantaggi e benefici, correlati alla semplicità di archiviazione, gestione e condivisione di un’enorme quantità di dati e informazioni in un unico database.

È proprio su quest’ultimo aspetto che un software gestionale può migliorare e perfezionare la gestione della sicurezza all’interno di un cantiere.

Le caratteristiche fondamentali di un software gestionale: SafetyoneClick

La piattaforma cloud SafetyoneClick oltre alle caratteristiche sopraindicate presenta anche alcuni aspetti innovativi. Tra questi troviamo:

  • Facilità di utilizzo: SafetyoneClick consente il caricamento dei dati da parte di dipendenti e fornitori senza il bisogno di corsi di formazione
  • Risparmio: SafetyoneClick, oltre ad avere costi di gestione molto contenuti, permette di avere un archivio costantemente ordinato e di non perdere tempo nell’invio di e-mail o nella stampa dei documenti
  • Tutela legale: SafetyoneClick, tramite e-mail, comunica preventivamente e a tutti i referenti selezionati, le scadenze dei documenti, garantendo un monitoraggio costante ed efficiente anche da parte della Committenza.

SafetyoneClick, inoltre, implementa un sistema di Data Protection, di Back-up e di Criptazione proteggendo i dati, rispettando la normativa sulla privacy e garantendo, così, una sicurezza totale.

Il risultato è una piattaforma gestionale on line con caratteristiche altamente professionali, progettata e sviluppata negli anni con la collaborazione di ingegneri, tecnici della prevenzione e informatici.

A chi si rivolge la piattaforma gestionale per la sicurezza SafetyoneClick?

La piattaforma, fornendo la possibilità di creare autonomamente una banca dati online accessibile ed utilizzabile da un numero infinito di utenti è particolarmente adatta a:

  • Aziende (nella gestione di fornitori, cantieri, commesse)
  • Committenti e RdL (nella gestione cantieri)
  • Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (nei cantieri)
  • RSPP aziendali (per la gestione della documentazione sulla sicurezza)

Cerchi un software gestionale? Restiamo in contatto

Se sei alla ricerca di un gestionale documentale in grado semplificarti la vita la piattaforma cloud SafetyoneClick fa al caso tuo. Contatta subito i nostri esperti e richiedi una consulenza.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE INFORMAZIONI

L'articolo Sicurezza cantieri: i vantaggi di un software gestionale proviene da Safetyone.it.

]]>
Sicurezza nei cantieri: prevenzione e protezione https://www.safetyone.it/sicurezza-nei-cantieri-prevenzione-e-protezione/ Thu, 28 May 2020 08:20:06 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-nei-cantieri-prevenzione-e-protezione/ Il cantiere è inteso come un’area di lavoro temporanea nella quale si svolgono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile. I cantieri possono essere fissi (ad esempio quelli per la costruzione di un edificio), o mobili (per la realizzazione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.). Statisticamente parlando, il cantiere è uno dei luoghi di lavoro […]

L'articolo Sicurezza nei cantieri: prevenzione e protezione proviene da Safetyone.it.

]]>
Il cantiere è inteso come un’area di lavoro temporanea nella quale si svolgono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile. I cantieri possono essere fissi (ad esempio quelli per la costruzione di un edificio), o mobili (per la realizzazione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.). Statisticamente parlando, il cantiere è uno dei luoghi di lavoro più a rischio, nel quale cioè, è più facile incorrere in eventi accidentali o infortuni sul lavoro. Di conseguenza garantire la sicurezza nei cantieri è diventata una priorità per tutte le aziende e i committenti. La normativa vigente prevede una regolamentazione particolarmente complessa e puntuale finalizzata alla salvaguardia dei lavoratori.

Sicurezza nei cantieri: norme e prevenzione

La normativa relativa alla sicurezza nei cantieri è molto articolata e affonda le proprie radici nel lontano 1956, con il DPR 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). Tale norma non prevedeva ancora un elemento fondamentale ai fini della sicurezza, ovvero l’analisi dei rischi e la pianificazione delle misure per contrastarli efficacemente. In seguito la Comunità Europea ha emanato la Direttiva Cantieri 92/57/CEE per la gestione dei cantieri temporanei o mobili. In Italia questa Direttiva è stata recepita attraverso il D.lgs. 494/1996 con delle varianti rispetto alla norma originaria. Con questo Decreto sono stati introdotti disposizioni importanti sull’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI) e dei dispositivi per la protezione collettiva (DPC). Infine, con il D.lgs. 81/2008, definito testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.lgs. 494/1996 è stato abrogato e inserito nel TUS al Titolo IV, capitolo specificatamente dedicato alle norme per garantire la sicurezza nei cantieri edili.

Sicurezza nei cantieri: PSC, PSS e POS

Il PSC è acronimo di Piano di sicurezza e coordinamento, ed è il documento necessario alla pianificazione della sicurezza nei cantieri edili dove sono previste contemporaneamente più imprese esecutrici. Il PSS, invece corrisponde al Piano di sicurezza sostitutivo, che rappresenta il documento da predisporre, nel caso di lavori pubblici, per i cantieri con una sola impresa esecutrice. Infine, il POS, ovvero il Piano operativo di sicurezza, è il documento che il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice redige per la pianificazione in sicurezza delle proprie attività. Una corretta pianificazione del cantiere deve necessariamente individuare:

  • l’analisi delle attività operative
  • individuazione dei soggetti che intervengono in cantiere
  • analisi del cronoprogramma delle attività
  • analisi delle interferenze lavorative.

Sicurezza in cantiere: analisi dei rischi

La valutazione dei rischi ha la finalità di individuare gli interventi più opportuni per prevenire malattie e infortuni sul lavoro e, in generale, di ridurre la possibilità che si verifichino eventi dannosi. Gli interventi di protezione invece tendono a limitare gli effetti negativi di un eventuale evento dannoso.

Nello specifico gli interventi che il Committente deve adottare sono:

  1. misure organizzative, operative e aggiornamenti tecnologici;
  2. misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva e individuale;
  3. prevedere la dotazione e l’utilizzo, da parte di tutti i lavoratori, di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  4. attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori.

Sicurezza nei cantieri: formazione e informazione

I rischi legati all’attività lavorativa nei cantieri sono molteplici e riconducibili a diversi fattori:

  • rischi connessi a carenze organizzative
  • interferenze tra attività lavorative
  • rischio di cadute dall’alto
  • investimenti e schiacciamenti
  • esposizione al rumore e alle vibrazioni
  • rischio di contatto con agenti o sostanze chimiche
  • rischio biologico

Imparare a conoscere tali rischi (e altri di natura specifica) determina la riduzione della probabilità di accadimento di eventi potenzialmente dannosi.

Strumenti molto importanti, nell’ambito della sicurezza nei cantieri, sono la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, elementi indispensabili per aumentare la consapevolezza e sensibilità di ciascun lavoratore.

Devi nominare il CSP, il CSE o il RdL per il tuo cantiere?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE IL NOSTRO SUPPORTO

L'articolo Sicurezza nei cantieri: prevenzione e protezione proviene da Safetyone.it.

]]>
Sicurezza cantieri: chi è il responsabile della sicurezza? https://www.safetyone.it/chi-e-il-responsabile-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/ Tue, 11 Feb 2020 09:39:40 +0000 https://www.safetyone.it/chi-e-il-responsabile-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/ Il Titolo IV e la gestione della sicurezza cantieri Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 prevede una disciplina dettagliata per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Letteralmente il Titolo IV si riferisce ai “cantieri temporanei o mobili”, ma contiene anche misure organizzative speciali applicabili ai lavori edili o di ingegneria civile. In […]

L'articolo Sicurezza cantieri: chi è il responsabile della sicurezza? proviene da Safetyone.it.

]]>

Il Titolo IV e la gestione della sicurezza cantieri

Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 prevede una disciplina dettagliata per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Letteralmente il Titolo IV si riferisce ai “cantieri temporanei o mobili”, ma contiene anche misure organizzative speciali applicabili ai lavori edili o di ingegneria civile.

In primo luogo, bisogna delimitare il significato del termine “cantiere”. L’art. 89 lo definisce come luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria, caratterizzato da due elementi:

  • La temporaneità, intesa come la previsione di una durata limitata nel tempo delle attività volte alla realizzazione dell’opera.
  • La mobilità, quale peculiarità di non essere fisso in un determinato luogo, in quanto destinato a essere spostato nel territorio per la realizzazione di un’opera di grandi dimensioni, come a esempio i cantieri stradali, che avanzano di giorno in giorno.

 

Chi sono i soggetti responsabili del rispetto delle norme in materia di sicurezza cantieri?

Fondamentalmente tutti i soggetti sono obbligati a rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza in cantiere. Tuttavia ogni figura ha ovviamente differenti responsabilità (sia di tipo civile che penale) in relazione al ruolo ricoperto. Di seguito si riportano le principali figure coinvolte nei cantieri temporanei e mobili:

  • Committente
  • Responsabile dei Lavori (RdL)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • L’impresa Affidataria, spesso chiamata semplicemente “Affidataria”
  • Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

La figura di principale responsabilità all’interno del cantiere è sicuramente il Committente, soggetto per cui l’intera opera progettata viene eseguita.

Il Committente può essere un soggetto privato o pubblico. In quest’ultimo caso il soggetto responsabile deve essere individuato nella persona che ha poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto.

La figura del Committente è fondamentale perché risponde degli obblighi decisionali e programmatico – progettuali del cantiere. Tuttavia, questi poteri possono essere trasferiti al Responsabile dei lavori, esonerando il committente da ogni responsabilità.

In origine il conferimento dell’incarico al Responsabile dei Lavori non esonerava il committente da responsabilità, ma il decreto correttivo n. 106/2009 ha modificato la disciplina, eliminando il dovere del committente di effettuare verifiche sull’operato del Responsabile dei Lavori.

 

Quali sono i doveri principali del Committente per garantire la sicurezza nei cantieri?

Il Committente, al fine di tutelarsi e non incorrere in sanzioni sia di tipo civile che penale, deve: 

  • Applicare le misure generali di tutela. È un obbligo programmatico di individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sua attività, anche al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione idonea eliminare alla fonte i rischi presenti nel cantiere
  • Designare il Progettista e il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), quest’ultimo nel caso in cui nel cantiere saranno presenti più imprese (anche non contemporaneamente)
  • Designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell’affidamento dei lavori, nel caso in cui nel cantiere siano presenti più imprese (anche non contemporaneamente)
  • Individuare l’impresa affidataria o il lavoratore autonomo per la realizzazione dell’opera
  • Verificare l’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) dei lavoratori autonomi o delle imprese affidatarie ed esecutrici. In particolare, deve richiedere la documentazione idonea e prevista dalla legge
  • Prendere in considerazione e applicare le disposizioni che sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
  • Richiedere alle imprese esecutrici:
    • la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
    • gli estremi delle denunce INPS e INAIL dei lavoratori
    • il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
    • la dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato
  • Comunicare il nominativo del CSP e del CSE alle imprese esecutrici e renderlo pubblico nel cartello del cantiere
  • Controllare l’operato del CSP e CSE e nel caso in cui questo non sia ritenuto adeguato all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni, sostituirli con soggetti maggiormente preparati
  • Tramettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tutti i documenti necessari all’avvio dei lavori
  • Sospendere l’attività in caso di pericolo grave e imminente

Si deve precisare, infine, che la nomina dei CSP e del CSE non esonera il Committente dall’obbligo di vigilare sull’adempimento dei relativi e rispettivi obblighi.

Dall’analisi dei doveri appena descritti emerge chiaramente l’importanza del ruolo della Committenza all’interno del sistema della sicurezza nei cantieri e della necessità della creazione di una rete di soggetti che la coadiuvino e che realizzino un sistema di tutela idoneo a evitare che si verifichino infortuni o danni durante la realizzazione dei lavori.

 

Cerchi un professionista esperto nella sicurezza cantieri? Restiamo in contatto!

SV Srl vanta una decennale esperienza nel settore della sicurezza cantieri ricoprendo incarichi di CSP/CSE/RdL e Safety Supervisor per qualsiasi tipologia di cantiere temporaneo e mobile.

Se sei alla ricerca di supporto professionale e qualificato in ambito di sicurezza nei cantieri su tutto il territorio nazionale siamo il tuo partner ideale.

Contattaci ora per richiedere informazioni

L'articolo Sicurezza cantieri: chi è il responsabile della sicurezza? proviene da Safetyone.it.

]]>