Salute e sicurezza sul lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Thu, 20 Feb 2025 10:44:42 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Salute e sicurezza sul lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Sicurezza carrelli elevatori e formazione muletti: guida completa alla prevenzione degli incidenti https://www.safetyone.it/muletti-prevenzione-incidenti/ Thu, 20 Feb 2025 10:32:13 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3630 La sicurezza dei carrelli elevatori – i comuni muletti – è un aspetto cruciale per ogni azienda che utilizza questi mezzi di sollevamento e movimentazione. I carrelli elevatori incrementano l’efficienza logistica, ma se usati in modo improprio possono causare incidenti gravi o mortali. In questo articolo tecnico esamineremo le statistiche sugli infortuni con i muletti, […]

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La sicurezza dei carrelli elevatori – i comuni muletti – è un aspetto cruciale per ogni azienda che utilizza questi mezzi di sollevamento e movimentazione. I carrelli elevatori incrementano l’efficienza logistica, ma se usati in modo improprio possono causare incidenti gravi o mortali. In questo articolo tecnico esamineremo le statistiche sugli infortuni con i muletti, le normative vigenti in materia di formazione mulettisti e le migliori pratiche per prevenire incidenti. Forniremo dati ufficiali (INAIL, EU-OSHA, Ministero del Lavoro) e consigli pratici per professionisti della sicurezza sul lavoro e aziende.

Al termine, indicheremo come SafetyOne può supportare la tua impresa con consulenza dedicata e corsi per carrellisti certificati.

Incidenti con carrelli elevatori: dati e rischi principali

Gli incidenti sul lavoro con carrelli elevatori rappresentano una quota significativa degli infortuni nelle attività industriali e logistiche. Secondo un’analisi Eurostat citata da EU-OSHA, il 10% degli infortuni gravi nell’industria manifatturiera europea coinvolge attrezzature di movimentazione come i carrelli elevatori, inoltre l’80% dei casi la causa è un utilizzo scorretto del mezzo. Ciò significa che la maggior parte degli incidenti potrebbe essere evitata rispettando le procedure di sicurezza e formando adeguatamente gli operatori.

In Italia, i numeri confermano la gravità del fenomeno. Nel 2022 si sono registrati 2.238 incidenti con muletti, di cui 15 mortali. Gli infortuni con carrelli elevatori rientrano tra le prime cause di incidenti gravi e mortali sul lavoro a livello nazionale. Un’indagine dell’ASL di Monza e Brianza ha rilevato che, nel quinquennio 2003-2007 in quell’area, vi sono stati 496 infortuni legati ai carrelli elevatori, con 17 casi di invalidità permanente e 2 decessi. Sempre dallo stesso studio emerge la tipologia delle cause di incidente: il 49% dovuto a schiacciamento del lavoratore, il 23% a collisioni o urti contro ostacoli, il 15% a cadute dall’alto, il 10% a modalità di carico errate e il 3% a ribaltamenti del mezzo.

Le conseguenze tipiche degli incidenti con i muletti

Gli infortuni con carrelli elevatori possono provocare lesioni molto gravi (fratture, schiacciamenti, traumi multipli) e ingenti danni materiali. Oltre all’impatto umano, ogni incidente comporta costi elevati per l’azienda in termini di fermi produttivi, danni alle strutture/merci e aumenti dei premi assicurativi. È dunque fondamentale conoscere le cause più frequenti di questi incidenti, per poterle prevenire efficacemente:

  • Ribaltamento del carrello – Il ribaltamento avviene tipicamente per velocità eccessiva, svolte brusche con carico elevato o manovre su superfici irregolari/in pendenza. È uno degli incidenti più pericolosi, potendo causare lo schiacciamento mortale dell’operatore sotto il mezzo capovolto.
  • Caduta del carico – Movimentare un carico non stabilizzato correttamente o eccedente la portata del muletto può causarne la caduta improvvisa. La caduta dei carichi può colpire l’operatore o altre persone nelle vicinanze, causando traumi gravi, oltre a danneggiare beni e impianti.
  • Collisione con ostacoli o veicoli – Urti contro scaffalature, strutture o altri mezzi in movimento sono eventi comuni. Spesso derivano da errori umani, distrazione, scarsa visibilità o comunicazione insufficiente. Questi impatti possono intrappolare lavoratori tra il muletto e l’ostacolo, provocando schiacciamenti anche molto seri.
  • Investimento di pedoni – L’urto di un carrello elevatore contro una persona a piedi è tra gli scenari più gravi. Può avvenire per mancato rispetto delle regole di viabilità interna, visibilità limitata, eccesso di velocità o mancanza di separazione tra percorsi pedonali e carrabili. Le conseguenze in caso di investimento sono spesso critiche o letali.
  • Errore umano e mancata formazione – Una componente trasversale a molti incidenti è l’errore operativo dovuto a mancanza di formazione, sottovalutazione dei rischi o pressione produttiva. Operatori non adeguatamente formati possono commettere imprudenze come circolare con carico alto e sbilanciato, non usare i dispositivi di sicurezza (es. cintura) o ignorare procedure corrette di presa/scarico del carico.

Da uno studio sulle dinamiche d’infortunio, è emerso che i principali fattori di rischio nell’uso dei carrelli elevatori sono l’utilizzo scorretto da parte dell’operatore e le carenze nell’ambiente di lavoro (es. spazi ristretti, promiscuità con pedoni). Questo ribadisce che formazione, addestramento e organizzazione sono elementi chiave per prevenire gli infortuni con i muletti.

Normativa sicurezza carrelli elevatori: obblighi di legge e formazione mulettisti

Vista la pericolosità intrinseca dei carrelli elevatori, la normativa italiana impone specifici obblighi per garantire la sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) all’art. 71 regola l’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro e all’art. 73 stabilisce l’obbligo di formazione adeguata per gli operatori. In particolare, l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature – tra cui i carrelli elevatori semoventi – per le quali è richiesta una abilitazione specifica degli operatori. Ciò significa che chi guida un muletto deve aver frequentato un apposito corso di formazione teorico-pratico e superato una prova di verifica, ottenendo così il cosiddetto “patentino per carrelli elevatori” (attestato di abilitazione).

Requisiti del corso per carrellisti (patentino muletto)

L’Accordo Stato-Regioni 2012 definisce durata minima, contenuti e modalità di questa formazione obbligatoria. Il corso per mulettisti certificato deve avere una durata minima di 12 ore per i carrelli industriali (muletti frontali) – suddivise in modulo giuridico/normativo, modulo tecnico e modulo pratico – con eventuale estensione a 16 o 20 ore se si includono altre tipologie di carrelli telescopici. In sintesi, il percorso formativo comprende:

  • Modulo giuridico-normativo (1 ora): panoramica sulla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro e uso attrezzature (D.Lgs. 81/08), obblighi e responsabilità del carrellista.
  • Modulo tecnico (7 ore): nozioni tecniche sui carrelli elevatori (tipologie e componenti), principi di fisica per la stabilità del carico (baricentro, leva, forze centrifughe), rischi specifici nell’uso dei muletti (ribaltamento, caduta carico, urti, interferenze ambientali, ecc.), dispositivi di sicurezza del carrello (segnalazioni acustiche/luminose, sistemi di ritenuta, etc.), lettura delle targhette di portata e diagrammi di carico, procedure operative sicure (circolazione, stoccaggio, ecc.) e manutenzione di base.
  • Modulo pratico (almeno 4 ore): addestramento pratico alla guida del carrello elevatore in condizioni di lavoro. Comprende l’illustrazione sul campo dei componenti del carrello e dei controlli di sicurezza, le verifiche pre-operative e le manovre di guida con e senza carico (presa del carico, movimentazione in percorso, frenata, parcheggio in sicurezza). Ogni partecipante deve svolgere prove pratiche e dimostrare di manovrare il muletto in sicurezza, superando un test pratico finale.

Al termine del corso, previo superamento di un test teorico (quiz) e della prova pratica, viene rilasciato un attestato di abilitazione all’uso del carrello elevatore, conforme ai requisiti di legge. Importante: questa abilitazione ha validità 5 anni, dopodiché deve essere rinnovata con un corso di aggiornamento di almeno 4 ore (di cui 3 di pratica). Il rinnovo quinquennale è obbligatorio per mantenere valida la qualifica di carrellista.

Sanzioni e responsabilità

Far operare un lavoratore su carrelli elevatori senza patentino o con patentino scaduto espone l’azienda a pesanti sanzioni amministrative e penali, ai sensi del D.Lgs. 81/08. Inoltre, in caso di infortunio, la mancanza di formazione costituisce una grave responsabilità per il datore di lavoro. Oltre all’obbligo legale, è dunque nell’interesse dell’azienda assicurarsi che tutti gli addetti alla conduzione dei muletti siano formati e aggiornati. La formazione muletti non è una formalità ma un investimento fondamentale per la sicurezza.

Vale la pena notare che l’esperienza da sola non garantisce l’assenza di incidenti: un’analisi INAIL dei casi di infortunio con carrelli 2002-2020 ha mostrato che oltre il 63% degli operatori coinvolti aveva più di 3 anni di esperienza nella mansione. Ciò significa che anche i carrellisti veterani possono incorrere in incidenti se non hanno ricevuto un addestramento specifico o un richiamo periodico sulle norme di sicurezza. Formazione e addestramento continuo sono essenziali per mantenere alta l’attenzione e la competenza nella guida in sicurezza.

Best Practice: prevenzione degli incidenti con carrelli elevatori

Oltre alla formazione obbligatoria dei mulettisti, le aziende devono mettere in atto una serie di misure di prevenzione per garantire l’uso sicuro dei carrelli elevatori. Di seguito elenchiamo le migliori pratiche (best practice) raccomandate da esperti, linee guida INAIL/EU-OSHA e normative, che un responsabile sicurezza (RSPP/HSE) dovrebbe adottare in magazzini e stabilimenti:

  • Organizzazione degli spazi e viabilità interna: Progettare accuratamente le aree di lavoro dove circolano i muletti. Separare i percorsi pedonali da quelli dei carrelli con segnaletica orizzontale e barriere fisiche, evitando per quanto possibile zone promiscue. Istituire sensi unici o percorsi dedicati ai carrelli per minimizzare la necessità di retromarcia; nelle aree in cui il muletto deve comunque fare retromarcia, vietare l’accesso ai pedoni e installare specchi parabolici o sistemi di allarme visivi/acustici. Garantire che pavimentazione e vie di transito siano solide, livellate, senza buche né ostacoli, per evitare sbandamenti o perdita di stabilità del carico. Illuminare adeguatamente le zone di manovra, soprattutto in aree di magazzino buie o turni notturni e mantenere sempre sgombre le corsie.
  • Controlli pre-operativi e manutenzione: L’operatore deve eseguire ogni giorno controlli pre-uso del carrello elevatore (freni, sterzo, clacson, segnalatori luminosi, dispositivi di sicurezza, stato delle forche, livello batteria o carburante, ecc.), registrandoli su apposite check-list. Eventuali difetti o anomalie vanno segnalati e riparati prima dell’uso. La manutenzione periodica del muletto deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore e le prescrizioni di legge. Ricordiamo che i carrelli elevatori rientrano tra le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie: la prima verifica va effettuata dall’INAIL (o da soggetti abilitati su delega INAIL) e richiesta dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla scadenza del primo anno dalla messa in servizio; le successive verifiche sono a cadenza biennale o secondo la normativa specifica. Mantenere il muletto in perfetta efficienza riduce drasticamente le probabilità di guasto improvviso e incidente.
  • Rispetto dei limiti di portata e corretto impiego: Ogni carrello elevatore ha una portata massima nominale (espressa in kg) e un diagramma di carico che indica la capacità residua in funzione dell’altezza di sollevamento e della distanza del baricentro del carico. Non sovraccaricare mai il muletto oltre la sua portata: il rischio di ribaltamento o cedimento strutturale è concreto se si superano i limiti. Assicurarsi che l’operatore conosca e sappia leggere le targhette di portata. Utilizzare eventuali attrezzature aggiuntive (es. pinze, prolunghe forche, benne) solo se approvate per quello specifico modello di carrello e tenendo conto che modificano il baricentro e riducono la capacità di sollevamento. Caricare i pallet in modo corretto e stabile (distribuzione del peso bilanciata, carico appoggiato completamente sulle forche) ed abbassare sempre le forche con carico il più vicino al suolo durante gli spostamenti, per massimizzare la stabilità.
  • Velocità moderata e prudenza di guida: Imporre limiti di velocità adeguati all’interno dello stabilimento (spesso 6-10 km/h in aree di produzione, meno in punti stretti). Il carrellista deve guidare con prudenza, rallentare in prossimità di incroci, curve o portoni, usare il clacson negli angoli ciechi e procedere a passo d’uomo in presenza di pedoni. Vietato trasportare persone sul muletto (a meno di specifiche attrezzature come cestelli omologati per manutenzioni in quota) e vietato sporgere parti del corpo fuori dal profilo del carrello durante la marcia. In caso di carico voluminoso che ostacola la visuale frontale, guidare in retromarcia (se la visibilità posteriore è buona) o farsi coadiuvare da un collega a terra che faccia da “spotter”. Indossare sempre la cintura di sicurezza in dotazione: in caso di ribaltamento, mantiene l’operatore dentro la cabina protettiva evitando lo schiacciamento (la cabina è progettata per resistere come cellula di sicurezza).
  • Dispositivi di sicurezza aggiuntivi: Valutare l’installazione di sistemi tecnologici per incrementare la sicurezza dei carrelli elevatori. Ad esempio, luci di segnalazione a LED (i noti blue spot o linee rosse a terra) che avvisano i pedoni dell’arrivo di un muletto in prossimità di curve cieche; allarmi acustici di retromarcia ben udibili; sensori anticollisione e sistemi di arresto automatico in caso di ostacolo improvviso; specchi retrovisori e telecamere 360° per eliminare gli angoli ciechi. In ambienti ad alto traffico, l’uso di barriere di protezione flessibili anti-urto può prevenire impatti devastanti proteggendo sia le strutture sia i lavoratori. Tecnologie emergenti come i veicoli a guida autonoma (AGV) per la movimentazione pallet eliminano del tutto l’errore umano e stanno diventando soluzioni interessanti in alcuni contesti logistici avanzati – sebbene abbiano ambiti applicativi specifici.
  • Formazione continua e cultura della sicurezza: Oltre al corso iniziale obbligatorio, è buona prassi implementare un richiamo periodico (es. ogni anno) sui temi della sicurezza carrelli elevatori, tramite sessioni di aggiornamento, briefing o affiancamento sul campo. Questo aiuta a mantenere alta la consapevolezza dei rischi e aggiornarsi su eventuali nuove procedure o dispositivi introdotti. La direzione aziendale e i preposti devono promuovere una cultura della sicurezza in cui i carrellisti si sentano responsabilizzati a operare con attenzione e in cui non vengano esercitate pressioni indebite sui tempi di lavoro a scapito della sicurezza. Ogni quasi-incidente o situazione pericolosa andrebbe analizzata per trarne lezioni e migliorare le procedure. Coinvolgere attivamente gli operatori nelle politiche di sicurezza (ad esempio attraverso segnalazioni di pericoli, partecipazione a incontri di sicurezza, etc.) aumenta la loro adesione alle regole. Infine, osservare rigorosamente le norme: per quanto possa sembrare ovvio, il rispetto disciplinato di tutte le regole (limiti di velocità, divieti di trasporto passeggeri, uso DPI, etc.) è la base della prevenzione.

 

Per approfondimenti o maggiori info invitiamo a visitare i seguenti link:

Formazione certificata e consulenza per un lavoro in sicurezza

La gestione in sicurezza dei carrelli elevatori richiede un mix di competenze tecniche, rispetto delle norme e misure organizzative. Abbiamo visto come gli incidenti con muletti possano avere conseguenze gravissime ma anche come siano in gran parte prevenibili attraverso la formazione degli operatori e l’adozione di buone pratiche. Ogni azienda ha il dovere, oltre che l’interesse, di investire nella sicurezza: un ambiente di lavoro sicuro protegge i lavoratori, riduce i costi dovuti a infortuni e fermi macchina, e migliora anche la produttività nel lungo termine.

SafetyOne Ingegneria, forte della sua esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro, supporta le imprese proprio in questo percorso. SafetyOne offre consulenza personalizzata per analizzare i rischi legati ai carrelli elevatori e implementare soluzioni efficaci di prevenzione. Inoltre, organizza il corso per mulettisti certificato conforme all’Accordo Stato-Regioni, erogato da docenti qualificati e con addestramento pratico sul campo.

Contattaci per richiedere una consulenza su misura o per iscrivere i tuoi operatori al prossimo corso carrellisti. Investire nella formazione e sicurezza dei carrelli elevatori significa proteggere le persone e il tuo business: con il supporto di SafetyOne potrai garantire standard elevati di sicurezza e conformità normativa, creando un luogo di lavoro più sicuro, efficiente e produttivo.

Contattaci ora per richiedere informazioni

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RSPP: interno, esterno o RSSP-Datore di Lavoro? https://www.safetyone.it/rspp-interno-esterno-o-rssp-datore-di-lavoro/ Thu, 08 Apr 2021 11:17:23 +0000 https://www.safetyone.it/rspp-interno-esterno-o-rssp-datore-di-lavoro/ Scegliere tra un RSPP interno, un RSPP esterno o l’ipotesi di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP (RSSP/Datore di lavoro) non è una valutazione semplice per un Datore di Lavoro. In questo articolo forniremo le 5 regole fondamentali per effettuare la scelta giusta, basata su parametri oggettivi e analitici e non semplicemente sull’empatia e la […]

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Scegliere tra un RSPP interno, un RSPP esterno o l’ipotesi di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP (RSSP/Datore di lavoro) non è una valutazione semplice per un Datore di Lavoro.

In questo articolo forniremo le 5 regole fondamentali per effettuare la scelta giusta, basata su parametri oggettivi e analitici e non semplicemente sull’empatia e la fiducia che l’interlocutore commerciale o il sito web ci trasmette.

Prima di iniziare l’analisi di tali parametri (a cui dovremo dare un punteggio) la prima domanda che un Datore di Lavoro o un Dirigente si deve porre è la seguente:

Perché è importante scegliere correttamente il RSPP?

Dopo oltre 25 anni dall’uscita del D.Lgs. 626 (oggi D.Lgs. 81/08) una cosa è certa: i veri responsabili della sicurezza in azienda sono il Datore di Lavoro, il Dirigente e il Preposto. Il profilo di Responsabilità del RSPP è correlato ai compiti specificatamente indicati dal TUSL e in capo al Datore di Lavoro sussiste quasi sempre un profilo di corresponsabilità, legato al principio della “culpa in eligendo e vigilando”, principio ampiamente trattato dalle sentenze della Cassazione. Tradotto: anche nel caso in cui l’errore, omissione o imperizia sia imputabile al RSPP aziendale, il Datore di Lavoro è chiamato spesso a risponderne in solido (sia civilmente che penalmente) in quanto rientra tra i suoi doveri scegliere con attenzione il proprio “esperto di sicurezza sul lavoro” e controllare in corso d’opera il suo operato.

In merito “alla culpa in eligendo” vale infatti la pena sottolineare il fatto che nel 1994, quando venne emanato il famoso D.Lgs. 626, era obbligatorio comunicare all’ASL il nominativo del proprio RSPP, nonché allegare la documentazione attestante la sua preparazione. Oggi tale obbligo non sussiste più e anche se molti sono favorevoli alla semplificazione e alla riduzione delle scartoffie burocratiche (e tra questi anche lo scrivente) è innegabile che ciò, di fatto, significhi che l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale del RSPP ricada solo ed esclusivamente sul Datore di Lavoro. Aspetto talmente prioritario che il legislatore ha indicato la nomina del RSPP tra i compiti non delegabili del Datore di Lavoro (insieme alla stesura del DVR).

Dopo questa doverosa premessa, soprattutto per i Datori di Lavoro neofiti (ovvero che hanno aperto da poco un’attività o ricoperto recentemente tale ruolo) vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti essenziali del RSPP o consulente ideale.

Un consiglio prima di iniziare: preparate uno schema con le domande di seguito elencate e in sede di colloquio o di analisi dei preventivi, assegnate un punteggio da 1 a 10 per ognuna di queste. In questo modo eviterete di fare una scelta basata su parametri poco oggettivi (come ad esempio la simpatia dell’interlocutore).

1. Quanto costa il servizio del RSPP?

Il costo di un RSPP è alquanto variabile e non esiste un tariffario nazionale. I parametri generalmente utilizzati per definire il costo annuale sono basati sulla classe di rischio dell’azienda (rischio basso, medio o alto) e sul numero di dipendenti.

Il motivo per cui non esiste un tariffario è correlato al fatto che il ruolo di RSPP, tralasciando i compiti minimi previsti per legge, è sostanzialmente quello di un consulente aziendale. E’ come chiedere quale sia il costo annuale di un consulente informatico. Dipende dal lavoro che deve svolgere per l’azienda, come è strutturata, quante persone sono in grado di supportare il suo lavoro, quali sono le aspettative, ma soprattutto quante giornate servono per erogare un servizio in linea con le esigenze e le aspettative del Cliente.

Esatto! Il costo di un RSPP dipende da come concretamente e operativamente viene svolto il suo servizio, quante ore o giornate vengono dedicate all’anno per effettuare controlli, sopralluoghi, comunicazioni e se queste attività vengono svolte da remoto o sul campo.

Il costo specificato nell’offerta dovrebbe quindi dipendere non tanto dalla semplice assunzione dell’incarico di RSPP aziendale, ma anche dai servizi che vengono offerti e dal numero di ore/uomo o giornate/uomo previste nell’arco dell’anno.

Comprendere quali siano i compiti minimi del RSPP è semplice, basta leggere il contenuto dell’art. 33 del TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), ma sapere invece quali attività dovrebbero o potrebbero essere demandate al RSPP richiede qualche approfondimento normativo e soprattutto una valutazione globale su come sia strutturata la propria azienda su questo tema.

Suggerimento: chiediamo che vengano esplicitati nell’offerta i seguenti aspetti: i compiti previsti per legge, le ore o giornate/anno ricomprese nel servizio, se esiste un’assistenza da remoto, quanti sopralluoghi vengono effettuati nell’arco dell’anno, se esiste un servizio informativo (es. newsletter) per essere costantemente aggiornati (specie in relazione a nuovi obblighi di legge), ecc.

2. Quali competenze deve avere un RSPP?

Per ricoprire il ruolo di RSPP è sufficiente un diploma di scuola superiore e l’ottenimento dei Moduli formativi A, B e C per un totale mimino complessivo di circa 60 ore (il monte ore complessivo dipende dal settore ATECO dell’azienda per cui si deve ricoprire il ruolo). Molti percorsi di laurea consentono esoneri parziali o riduzioni del monte ore complessivo; analogamente l’assunzione del ruolo di RSPP/datore di lavoro consente di seguire un percorso formativo più breve e semplificato. Risulta quindi evidente che il primo passo è verificare che il futuro RSPP abbia i requisiti formativi per ricoprire tale incarico.

Tuttavia ciò non è sufficiente perché servono anche competenze di tipo:

  • Un bravo RSPP deve conoscere specificatamente i fattori di rischio connessi alla realtà aziendale, conoscenza maturata attraverso un’esperienza pregressa nel settore. Non basta il titolo di studio o l’attestato, serve una conoscenza approfondita di tutti i fattori di rischio potenzialmente presenti (dal rischio incendio, a quello sismico, da quello relativo al Covid-19 a quello ATEX). In caso contrario al Datore di Lavoro conviene assumere direttamente il ruolo di RSPP e avvalersi di volta in volta di consulenti specializzati.
  • Dopo 25 anni di esperienza nel settore, mi rendo conto quanto sia imprescindibile la conoscenza di leggi, sentenze della corte di Cassazione, nonché del modus operandi di Organi Ispettivi di Vigilanza e Giudici. Difficile poter comprendere attraverso un CV l’esperienza in ambito legale di un candidato, ma sicuramente l’importanza e la durata degli incarichi pregressi come RSPP o esperienze equivalenti in ambito sicurezza, sono un buon biglietto da visita.
  • Manageriale. Quando si sente parlare di Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) molti pensano che sia un obbligo solo per le grandi aziende o le multinazionali, dotate di certificazioni ISO e processi organizzativi complessi. In realtà tale obbligo sussiste per tutte le aziende e consiste, di fatto, nel disporre di un organigramma, nell’assegnare e verificare compiti, ruoli e responsabilità, nel gestire tutti i processi aziendali tenendo conto anche degli aspetti di sicurezza. Per far ciò serve esperienza, capacità di problem solving e capacità manageriali, per evitare di appesantire inutilmente l’azienda con procedure, moduli e scartoffie documentali.

Suggerimento: prendi visione del CV del futuro RSPP, valuta tutte le competenze e i ruoli pregressi. Scarta le offerte che non indicano specificatamente chi ricoprirà il ruolo di RSPP. Anche se sei una piccola azienda scarta l’offerta del tuo commercialista o del tuo avvocato. Per fare questo mestiere servono esperti nel settore sicurezza sul lavoro; spesso gli RSPP sembrano offrire gli stessi servizi, ma la vera differenza si vede solo quando emergono delle criticità (infortuni, malattie professionali, visite Organi Ispettivi).

3. Quali strategie può adottare il RSPP per ridurre i costi aziendali?

Molte volte si ritiene che il costo della sicurezza in azienda sia costituito dalla sola retribuzione o compenso del RSPP o nel caso di aziende più grandi dal costo complessivo delle risorse impegnate nell’Ufficio di Prevenzione e Protezione (RSPP, ASPP, Segreteria Tecnica etc).

In realtà, il costo aziendale per la sicurezza dipende da molti altri fattori, tra cui i costi indiretti della sicurezza che spesso non vengono quantificati (se non nel DUVRI per attività specifiche). Facciamo qualche esempio:

  • Quante ore vengono dedicate da un’azienda edile per la predisposizione dei POS
  • Per un’azienda che ospita spesso imprese o fornitori esterni, quante risorse vengono impiegate per verificare l’idoneità tecnico professionale delle stesse (ITP) e per predisporre i DUVRI
  • Per le piccole aziende che svolgono attività presso terzi, quante ore vengono dedicate per la predisposizione di moduli e autocertificazioni richieste dai Clienti.

Nella migliore delle ipotesi il datore di Lavoro si ritrova a pagare il costo di una segretaria sempre impegnata a compilare documenti per la sicurezza.

Ma esistono modi per risparmiare tempo e di conseguenza denaro? La risposta è quasi sempre affermativa, basta ottimizzare il lavoro, adottare strategie innovative e sfruttare i vantaggi dell’informatica e della digitalizzazione. Per fa ciò è necessario, però, comprendere appieno come funzionano i processi aziendali che hanno implicazioni in materia di sicurezza e come trasformarli per renderli più semplici, efficaci e tutelanti.

Se vuoi approfondire questo argomento, consulta Digitalizza la tua azienda con Safetyone Click.

Suggerimento: Metti alla prova il tuo futuro RSPP. Chiedigli come intende organizzare il lavoro, come ottimizzare i processi, come automatizzare documenti e procedure che portano via tempo nella tua azienda.

4. Quanto dura un contratto di RSPP?

La durata del contratto di RSPP non è stabilita per legge. Ogni azienda o libero professionista stabilisce autonomamente la durata del contratto, le modalità di rinnovo e i vincoli contrattuali. Capita spesso di vedere incarichi di RSPP con durata minima triennale o vincoli contrattuali che stabiliscono l’obbligo, a carico del Committente, di comunicare con preavviso di 6 mesi la volontà di rescindere il contratto. In questi casi la domanda che un Datore di Lavoro spesso si pone è: se un RSPP offre un servizio inadeguato, di cui peraltro sono io responsabile, come faccio a tenermelo per tre anni? Se disdico il contratto con 6 mesi di anticipo come posso assicurarmi un servizio idoneo fino alla fine del contratto? La risposta è semplice … basta non firmare clausole contrattuali di questo tipo.

Nessuno mette in dubbio che nel primo anno l’attività del RSPP sia più impegnativa (specie se fino a quel momento l’azienda non era in regola) ma a nostro avviso è più corretto imporre un costo iniziale relativo al primo anno (per adeguare l’azienda ai requisiti normativi) specificando nel dettaglio quali servizi verranno erogati e successivamente un costo di mantenimento per il rinnovo dell’attività di RSPP. Non devono esistere vincoli contrattuali, sussiste solo un rapporto fiduciario tra le parti; se l’azienda vuole interrompere un rapporto perché non soddisfatta del servizio erogato, dovrebbe poter mandare una pec con 15 gg di preavviso e pagare solo l’attività svolta fino a quel momento.

Se una società di consulenza è certa del servizio che offre, non ha bisogno di vincoli contrattuali.

Suggerimento: Firma contratti dove esiste solo il tacito rinnovo (al fine di evitare la scocciatura di dover firmare tutti gli anni la nomina del RSPP), ma con la possibilità di rescindere anticipatamente il contratto mediante un preavviso minimo inviato via Posta Elettronica Certificata (PEC).

5. Quale supporto deve fornire un RSPP?

Quante volte ti è capitato di chiamare il tuo consulente per una cosa urgente alle 18.20 e ascoltare la sua segreteria telefonica che ti comunica che l’ufficio riapre l’indomani alle 8.30 o una verifica dell’ASL proprio quando è sfortunatamente in ferie. Sembrano aspetti banali, soprattutto se non c’è mai stata un’urgenza nella tua azienda, ma in caso di necessità tutto ciò diventa fondamentale, soprattutto in caso di infortunio sul lavoro.

Risulta evidente che molte caratteristiche del RSPP ideale non possono essere scritte su un contratto, ma molte volte il buongiorno si vede dal mattino.

Sulla base del mio modesto parere, il RSPP o consulente ideale deve essere giudicato sulla base dei seguenti parametri:

  • Disponibilità e cortesia
  • Onestà intellettuale
  • Disponibilità di un servizio di assistenza telefonica
  • Disponibilità immediata sul posto in caso di infortunio o verifiche ispettive
  • Rapidità di erogazione dei servizi
  • Supporto di tipo trasversale su tutti i temi riguardanti la sicurezza

In merito a quest’ultimo aspetto mi preme sottolineare che il RSPP non può essere un tuttologo (anche se l’esperienza fornisce un valido aiuto anche su temi non di specifica competenza), ma deve potersi avvalere del supporto di collaboratori specialisti nei diversi settori della sicurezza sul lavoro.

Pur facendo questo mestiere da 25 anni, pur aggiornandomi continuamente, pur avendo svolto attività come docente e consulente in molteplici settori della sicurezza sul lavoro, non posso definirmi un esperto di sicurezza in tutti gli ambiti. La sicurezza sul lavoro è divenuta con gli anni talmente complessa da richiedere il supporto di specialisti su aree tematiche diverse.

Un paio di esempi: come fa il RSPP a integrare il DVR in merito al rischio sismico se non ha alcuna competenza come strutturista? Oppure, come riesce il RSPP ad integrare il DVR sul rischio incendio se conosce a mala pena il significato di compartimentazione REI.

Lungi da me denigrare RSPP e consulenti, ma bisogna anche essere consapevoli che non esistono tuttologi, ma società che al loro interno hanno molteplicità di competenze per valutare concretamente tutti i fattori di rischio presenti in un’azienda.

Suggerimento: Chiedi al potenziale candidato come intendere svolgere il proprio ruolo, quali servizi di assistenza offre e mettilo alla prova su alcuni argomenti specifici riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Se non è in grado di darti una risposta in tempo reale, chiedigli se vuole chiedere l’aiuto da casa (in questo caso dall’ufficio) … in base alle sue risposte sarai in grado di capire se in futuro potrai avvalerti di una consulenza integrata o se al contrario dovrai pagare un altro consulente per gli ambiti che non ricadono nelle sue competenze.

Conclusioni

Come abbiamo visto scegliere un RSPP è molto complesso e richiede tempo. Utilizziamo questo breve questionario per selezionare i possibili candidati, assegniamo un punteggio da 1 a 10 per ogni domanda e facciamo la somma totale. Se supera il punteggio di 40, significa che stai facendo la scelta giusta … altrimenti continua a cercare.

Risulta evidente che il questionario può essere integrato con altre domande (es. quanto dista il RSPP rispetto alla propria azienda) però la cosa importante è valutare oggettivamente tutti i fattori, esaminando dubbi e perplessità sulla base delle soluzioni proposte dal potenziale candidato.

Mi auguro che questo articolo possa esserti stato d’aiuto per la scelta del tuo RSPP aziendale o del tuo consulente per la sicurezza.

Se invece stai ancora cercando, prova a scoprire quale punteggio può raggiungere il servizio di RSPP o di consulenza sulla sicurezza sul lavoro di SV S.R.L..

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Sicurezza sul Lavoro: Norme di legge e Testo Unico Sicurezza https://www.safetyone.it/sicurezza-sul-lavoro-norme-di-legge-e-testo-unico-sicurezza/ Wed, 07 Apr 2021 07:52:26 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-sul-lavoro-norme-di-legge-e-testo-unico-sicurezza/ Sicurezza sul lavoro: il quadro normativo La sicurezza sul lavoro costituisce un aspetto essenziale per ogni organizzazione aziendale e non è a caso il legislatore è intervenuto molte volte per trattare questa materia, effettuando di volta in volta modifiche e integrazioni. La sicurezza sul lavoro è attualmente normata da uno specifico decreto, noto anche come […]

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Sicurezza sul lavoro: il quadro normativo

La sicurezza sul lavoro costituisce un aspetto essenziale per ogni organizzazione aziendale e non è a caso il legislatore è intervenuto molte volte per trattare questa materia, effettuando di volta in volta modifiche e integrazioni.

La sicurezza sul lavoro è attualmente normata da uno specifico decreto, noto anche come TUSL o Testo Unico Sicurezza Lavoro, un testo che nel 2008 ha abrogato molte leggi previgenti riguardanti la sicurezza sul lavoro, inglobandole e integrandole in un unico corpus normativo.

Tra le principali leggi abrogate troviamo:

  • Il Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 (spesso denominato Legge 626) è la legge che fu emanata per recepire in Italia otto direttive della Comunità Europea, finalizzate alla promozione della salute e sicurezza dei lavoratori e per prescrive misure di tutela da applicare nei luoghi di lavoro, in tutti i settori, pubblici e privati. La legge fu abrogata dal TUSL e inserita nel Titolo I dello stesso.
  • Decreto Legislativo 494 del 14 agosto 1996 (spesso denominato Direttiva cantieri) è la legge di recepimento di una direttiva Comunitaria, riguardante la sicurezza del lavoro nei cantieri edili. La legge fu abrogata dal TUSL e inserita nel Titolo IV dello stesso.

Tralasciando la normativa specifica di settore, hanno inoltre una particolare rilevanza:

  • L’articolo 2087 del Codice Civile, il quale stabilisce che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
  • Gli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione, all’interno dei quali viene sottolineato che le iniziative economiche e lavorative devono tenere in considerazione i diritti del lavoratore, evitando tassativamente di arrecare danno o ledere la sicurezza, la dignità e la libertà di quest’ultimo.
  • Lo Statuto dei Lavoratori (art. 9 – Legge 300/1970), una delle normative principali della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro, a cui va il merito di aver introdotto modifiche sia dal lato del miglioramento delle condizioni di lavoro che da quello dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.

Cosa è il D.lgs. 81/08 o Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL)?

Il D.lgs. 81/08 o TUSL è un decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2008, costituito da 306 articoli e 52 allegati, che rappresenta oggi il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro elenca dettagliatamente gli obblighi a cui il Datore di Lavoro deve adempiere per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Esso si basa su principi ben definiti come:

  • valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda
  • eliminare o ridurre tali rischi, sostituendoli – se possibile – alla fonte
  • limitare l’utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro
  • effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori
  • informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza (es: corsi sicurezza sul lavoro)
  • consultare e coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • programmare e attuare idonee misure di sicurezza
  • attivare la sorveglianza sanitaria, quando necessaria
  • vigilare sull’effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza.

La normativa precisa che tali obblighi “non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

All’interno del Titolo I del Decreto 81 08 vengono definiti ruoli, compiti e responsabilità delle principali figure partecipi della sicurezza sul lavoro:

  • Datore di Lavoro
  • Dirigente per la Sicurezza sul lavoro
  • Preposto per la Sicurezza sul lavoro
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP
  • Medico Competente
  • Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione o ASPP
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS
  • Addetti alla gestione delle emergenze (incendio e primo soccorso)
  • Lavoratori

Quando si applica il D.lgs. 81 08?

Il D.lgs. 81/2008, come già indicato, si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e si applica:

  • Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere
  • Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti i lavoratori.

Il TUSL riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro.

Quali sono le principali regole definite dal TUSL?

Fare un elenco di tutte le misure previste e presenti nel Dlgs. 81/08 non è semplice, in quanto molto articolato.

Possiamo però citare le principali misure (alcune già riportate nei paragrafi precedenti) applicabili a tutte le forme di lavoro subordinato o autonomo.

  • Adozione di un sistema di gestione della sicurezza
  • Analisi, gestione e riduzione dei rischi
  • Individuazione e nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Stesura del DVR e delle valutazioni dei rischi specifici
  • Definizione di procedure, protocolli e istruzioni atte a garantire la salubrità degli ambienti, nonché la salute e sicurezza dei lavoratori
  • Applicazione della sorveglianza sanitaria
  • Informazione e formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e RLS
  • Addestramento per uso DPI, macchine e sostanze chimiche.

Tutto ciò è finalizzato alla diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro.

Quali argomenti specifici tratta la legge 81?

Il D.lgs. 81/2008 impone di fatto al Datore di lavoro l’obbligo di adozione di un sistema di gestione della sicurezza e della salute attraverso:

  • l’individuazione dei fattori di rischio
  • la riduzione dei fattori di rischio e la quantificazione del rischio residuo
  • l’adozione di strategie di mitigazione e gestione del rischio a livello tecnologico, organizzativo e operativo
  • il monitoraggio delle misure preventive e protettive messe in atto.

Nello specifico il D.lgs. 81/2008 è attualmente costituito da 14 Titoli e 52 Allegati:

  • Titolo I – Disposizioni generali
  • Titolo II – Luoghi di lavoro
  • Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
  • Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili
  • Titolo V – Segnaletica di sicurezza
  • Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi (MMC)
  • Titolo VII – Videoterminali
  • Titolo VIII – Agenti fisici – Rischi di esposizione al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici (CEM), alle radiazioni ottiche artificiali (ROA)
  • Titolo IX – Sostanze pericolose – Agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto
  • Titolo X – Agenti biologici
  • Titolo X-bis – Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
  • Titolo XI – Atmosfere esplosive (ATEX)
  • Titolo XII – Disposizioni penali
  • Titolo XIII – Disposizioni finali
  • ALLEGATO I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
  • ALLEGATO II – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi
  • ALLEGATO 3A – Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
  • ALLEGATO 3B – Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
  • ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
  • ALLEGATO V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto … (omissis)
  • ALLEGATO VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
  • ALLEGATO VII – Verifiche di attrezzature
  • ALLEGATO VIII – Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
  • ALLEGATO IX –Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
  • ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
  • ALLEGATO XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • ALLEGATO XII – Contenuto della notifica preliminare
  • ALLEGATO XIII – Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, per i posti di lavoro nei cantieri
  • ALLEGATO XIV – Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
  • ALLEGATO XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • ALLEGATO XVI – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
  • ALLEGATO XVII – Idoneità tecnico professionale
  • ALLEGATO XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
  • ALLEGATO XIX – Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
  • ALLEGATO XX – Costruzione e impiego di scale portatili – autorizzazione ai laboratori di certificazione
  • ALLEGATO XXI – Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
  • ALLEGATO XXII – Contenuti minimi del PI.M.U.S.
  • ALLEGATO XXIII – Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
  • ALLEGATO XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
  • ALLEGATO XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  • ALLEGATO XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
  • ALLEGATO XXVII – Prescrizioni per la segnaletica destinata a identificare e indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
  • ALLEGATO XXVIII – Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e per la segnalazione delle vie di circolazione
  • ALLEGATO XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi
  • ALLEGATO XXX – Prescrizioni per i segnali acustici
  • ALLEGATO XXXI – Prescrizioni per la comunicazione verbale
  • ALLEGATO XXXII – Prescrizioni per i segnali gestuali
  • ALLEGATO XXXIII – Movimentazione manuale dei carichi
  • ALLEGATO XXXIV – Videoterminali
  • ALLEGATO XXXV – Agenti fisici
  • ALLEGATO XXXVI – Campi elettromagnetici
  • ALLEGATO XXXVII – Radiazioni ottiche
  • ALLEGATO XXXVIII – Valori limite di esposizione professionale
  • ALLEGATO XXXIX – Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
  • ALLEGATO XL – Divieti
  • ALLEGATO XLI – Metodiche standardizzate di misurazione
  • ALLEGATO XLII – Elenco di sostanze, miscele e processi
  • ALLEGATO XLIII – Valori limite di esposizione professionale
  • ALLEGATO XLIV – Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
  • ALLEGATO XLV – Segnale di rischio biologico
  • ALLEGATO XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati
  • ALLEGATO XLVII – Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
  • ALLEGATO XLVIII – Specifiche per processi industriali
  • ALLEGATO XLIX – Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  • ALLEGATO L – Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione
  • ALLEGATO LI – Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Documento di Valutazione dei Rischi

Una delle misure generali più importanti introdotte dalla legge 626 e oggi previste dal TUSL è rappresentata dalla valutazione dei rischi. La legge fa riferimento anche ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori, come il rischio da stress correlato, il rischio chimico, il rischio correlato all’utilizzo del videoterminale etc.

A tal riguardo, il principale obbligo previsto dal legislatore è la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Il DVR deve contenere i seguenti elementi:

  • La relazione sulla valutazione dei rischi, in cui sono indicati i criteri adottati per stabilire le misure di protezione e prevenzione implementate (per esempio nella prevenzione incendi) e i dispositivi di protezione utilizzati
  • Il programma delle procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza delle strutture e infrastrutture aziendali
  • L’individuazione delle mansioni cui sono correlati rischi specifici, legate ad esempio all’utilizzo di impianti o particolari attrezzature.

La responsabilità della redazione del DVR è del datore di lavoro, il quale generalmente lo predispone con il supporto del RSPP interno o di un RSPP esterno e con la consulenza di esperti per le valutazioni dei rischi specifici.

Il DVR viene inoltre preso in visione dal Medico Competente (e integrato ove necessario) e dal RLS.

Conclusioni

Il mancato rispetto degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro dà luogo a sanzioni amministrative e in molti casi penali.

Devi effettuare la valutazione del rischio nella tua azienda o aggiornarla? Devi nominare un RSPP esterno? Hai bisogno di una consulenza in materia di sicurezza sul lavoro?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

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Cruciverba della sicurezza sul lavoro https://www.safetyone.it/cruciverba-della-sicurezza-sul-lavoro/ Mon, 15 Feb 2021 09:01:03 +0000 https://www.safetyone.it/cruciverba-della-sicurezza-sul-lavoro/ Un buon inizio di settimana a tutti gli amici di SV S.R.L. amanti dei cruciverba. Le parole crociate migliorano l’attenzione, il ragionamento e la memoria. Secondo molti studi questo hobby, che sembra dedicato ai pensionati, è in realtà un valido mezzo per mantenere giovane il cervello. Per rimanere in tema, abbiamo inserito molte definizioni inerenti la sicurezza […]

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Un buon inizio di settimana a tutti gli amici di SV S.R.L. amanti dei cruciverba.

Le parole crociate migliorano l’attenzione, il ragionamento e la memoria. Secondo molti studi questo hobby, che sembra dedicato ai pensionati, è in realtà un valido mezzo per mantenere giovane il cervello. Per rimanere in tema, abbiamo inserito molte definizioni inerenti la sicurezza sul lavoro

Buon divertimento dalla Redazione

N.B.: Il cruciverba è compilabile anche da dispositivo mobile. Scarica l’App Adobe Acrobat Reader (Google Play – Android / App Store – iOS Apple).

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Salute e sicurezza sul lavoro: cosa prevede il Nuovo Piano Pandemico https://www.safetyone.it/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-cosa-prevede-il-nuovo-piano-pandemico/ Fri, 12 Feb 2021 13:59:17 +0000 https://www.safetyone.it/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-cosa-prevede-il-nuovo-piano-pandemico/ L’obiettivo del Piano Pandemico del 29 Gennaio 2021 e l’Appendice sulla Salute e Sicurezza in azienda Il 29 Gennaio 2021 è stato pubblicato il Piano Pandemico Influenzale Nazionale nella Gazzetta Ufficiale: si tratta dell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Piano […]

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L’obiettivo del Piano Pandemico del 29 Gennaio 2021 e l’Appendice sulla Salute e Sicurezza in azienda

Il 29 Gennaio 2021 è stato pubblicato il Piano Pandemico Influenzale Nazionale nella Gazzetta Ufficiale: si tratta dell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale”, chiamato anche “PanFlu 2021-2023”.

Il nuovo Piano Pandemico influenzale valido per gli anni dal 2021-2023 fa “tesoro” di quanto appreso dall’attuale pandemia da SARS-CoV-2, sottolineando la necessità di non farsi più trovare impreparati di fronte ad un’epidemia di massa e quindi a saper rispondere ad altri patogeni (virus, batteri) capaci di causare epidemie/pandemie.

Il nuovo Piano Pandemico Influenzale nazionale nasce infatti proprio con lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per evitare la diffusione di qualsiasi virus influenzale in tutti i contesti della vita quotidiana e, per ciò che ci interessa in questo articolo, nei luoghi di lavoro.

Infatti, una sezione dell’Appendice del documento (Appendice 1) è dedicata interamente alla sicurezza sul lavoro e contiene importanti indicazioni sulle misure generali che le aziende devono adottare a garanzia della continuità produttiva e a tutela dei lavoratori.

Si ricorda che l’ultimo Piano Pandemico Italiano risaliva al 2006, cosa che, in piena pandemia COVID-19, è stata motivo di parecchie polemiche.

Salute e sicurezza sul lavoro: le importanti indicazioni di continuità aziendale

Il Piano pandemico influenzale in vigore per gli anni dal 2021 al 2023, come detto sopra, fornisce rilevanti indicazioni anche in tema di sicurezza sul lavoro nell’ Appendice 1.

Occorre però premettere l’importanza di una attenta Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza in azienda, al fine di attuare misure comportamentali idonee e stabilire le misure preventive protettive in rapporto al grado di esposizione, effettuare l’informazione ai lavoratori, eseguire addestramento del personale (es: vestizione e svestizione DPI), prevedere la sorveglianza sanitaria.

Infatti, tra gli obblighi generali della sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), come ricorda anche il Piano Pandemico, vi è l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di individuare i rischi generali e i rischi specifici e di predisporre le misure di prevenzione e protezione adeguate e, per il lavoratore, di prendersi cura della propria salute e sicurezza.

Una pandemia, anche solo influenzale, può incidere, come abbiamo purtroppo imparato dal Covid-19, sull’organizzazione aziendale che si troverebbe a fare i conti, ad esempio, con l’assenteismo dei lavoratori per malattie o per necessità di assistere conviventi malati o semplicemente per il timore di ammalarsi.

È pertanto necessario, come raccomanda il Ministero della Salute nel nuovo Piano Pandemico, che tutte le aziende si preparino fin da subito ad adottare piani di azione che tengano conto delle loro dimensioni e della loro specifica importanza economica.

Su questo aspetto, il Piano pandemico influenzale rileva che le imprese si assumeranno “le responsabilità delle strategie da adottare”.

Nello specifico il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare le seguenti misure:

  1. di protezione della salute dei lavoratori al fine di ridurre il rischio di contagio tra i dipendenti e garantire la continuità delle attività aziendali
  2. di pianificazione delle risorse per consentire il lavoro in sicurezza e lo sviluppo di competenze specifiche affinché tutti siano preparati al meglio a svolgere i loro compiti in caso di pandemia.

Cosa deve fare il Datore di Lavoro PRIMA dell’arrivo di una possibile pandemia di influenza?

È chiaro, dunque che il documento si prefigge un obiettivo generale: raggiungere fin da subito una preparazione e una consapevolezza tale da offrire una risposta efficace ad un’eventuale futura pandemia influenzale.

Prima dell’arrivo di una pandemia di influenza, il Datore di Lavoro deve identificare il grado di esposizione del personale (anche in base all’attività svolta) e verificare la disponibilità a svolgere l’attività lavorativa mediante soluzioni organizzative alternative, per far fronte a un tasso di assenze elevato.

A tal fine è indispensabile, come si legge nel documento Piano Pandemico, evidenziare le attività essenziali per l’azienda, i processi e i prodotti più importanti (mettere quindi a fuoco le priorità, e ciò che invece è possibile posticipare).

Come imparato, è inoltre fondamentale che il Datore di Lavoro stimi il fabbisogno di materiale come DPI (ad esempio mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 in base a quanto indicato nella Valutazione dei Rischi), disinfettanti e attrezzature (es: termometri) e provveda all’approvvigionamento dello stesso.

È infine importante istruire fin da subito il personale in merito ai compiti, alle responsabilità, agli obblighi e ai divieti nell’ambito delle misure aziendali di gestione delle crisi, nonché creare un team di collaboratori formati ed esperti.

In caso di pandemia, il Datore di Lavoro deve opportunamente riorganizzare i processi di lavoro anche con il ricorso allo smart-working, garantendosi l’accesso a risorse per l’adozione di misure che contribuiscono a contenere il rischio di contagio.

Cosa deve fare il Datore di Lavoro DURANTE una pandemia di influenza?

L’azienda deve mettere in atto le seguenti misure organizzative durante una pandemia di influenza:

  1. sospendere tutte le attività aziendali che richiedano assembramento
  2. adottare misure sulla base degli aspetti epidemiologici della pandemia (teleconferenze, smart-working/telelavoro, modifiche degli spazi di lavoro)
  3. installare, ad esempio, barriere di protezione impermeabili tra i clienti e il proprio personale
  4. programmare sanificazioni ordinarie e/o straordinarie degli ambienti
  5. garantire la permanenza in sicurezza dei lavoratori presso la struttura e contestualmente limitare l’esposizione al rischio di contagio
  6. tenere conto della situazione familiare dei collaboratori e dei possibili obblighi di assistenza che ne possono derivare (cura di familiari malati, gestione di figli in età prescolastica e scolastica in caso di chiusura di asili o scuole).

Sono queste le misure che, in caso di infezione influenzale a forte rischio di contagio, le aziende devono porre in essere in linea generale tenendo conto, ovviamente, delle rispettive esigenze e della specifica tipologia di attività svolta.

Ovviamente anche il lavoratore è tenuto a cooperare con l’Azienda e, in questo senso, a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sui quali potrebbero avere conseguenze negative anche per colpa della sua negligenza.

Misure per gli Operatori Sanitari: le indicazioni riportate del Piano Pandemico

Nel Piano Pandemico si sottolinea che l’adesione a programmi di salute e sicurezza sul lavoro può limitare la trasmissione e la circolazione dei virus influenzali pandemici e quindi mantenere i servizi sanitari attivi.

Viene infatti indicato che, in relazione all’ambito sanitario, è essenziale:

  1. identificare gli OS che hanno fornito assistenza ai pazienti con infezione da influenza pandemica (casi confermati o probabili) o che si sono ripresi dall’influenza pandemica (casi confermati o probabili)
  2. avere un sistema per monitorare l’assenteismo sul lavoro per motivi di salute, specialmente negli OS che forniscono assistenza diretta ai pazienti critici ai fini di garantire la continuità assistenziale
  3. scoraggiare il presenzialismo in presenza di malattia negli OS
  4. garantire una continua formazione al personale sanitario sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e rafforzare le campagne di vaccinazione
  5. prevedere per il personale ospedaliero e territoriale azioni volte al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e strategie per incrementare una corretta comunicazione e percezione del rischio, prevedendo formazione sulle procedure di risk management
  6. in caso di pandemia valutare la possibilità di verificare la presenza di sintomi specifici negli OS che forniscono assistenza a pazienti affetti da influenza pandemica prima del turno lavorativo
  7. predisporre per gli OS un sistema di sorveglianza delle malattie simil-influenzali raccogliendo informazioni specifiche per ogni setting al fine di migliorare, ove ce ne fosse bisogno, le procedure e i dispositivi di protezione adottati, e incoraggiare gli OS a segnalare loro eventuali stati febbrili.

Misure per il personale non sanitario (Forze di Polizia): le indicazioni riportate del Piano Pandemico

Nel Documento si spiega che gli interventi di prevenzione e protezione sono indispensabili soprattutto nei primi mesi di pandemia, quando ancora non è disponibile il vaccino.

In relazione alle Forze di Polizia si sottolinea che ogni Amministrazione deve istituire a livello centrale una struttura di gestione dell’emergenza pandemica, cui sia preposto un Dirigente medico per ogni singolo Ente, con il compito di assicurare il coordinamento delle attività di prevenzione a livello periferico e di mantenere il collegamento con il Ministero della Salute.

Serve quindi:

  1. Istituire una “Unità di crisi” da parte di ogni Amministrazione delle Forze di Polizia
  2. Individuare le misure di contenimento del rischio infettivo e monitorarne la loro efficacia
  3. Avviare le pratiche di approvvigionamento dei DPI durante la fase inter-pandemica, con la possibilità di averne una riserva
  4. Predisporre i criteri per l’assegnazione al personale di appropriati DPI
  5. Provvedere all’attività di formazione/informazione nei confronti degli operatori, anche attraverso i medici competenti, sull’adozione di corrette procedure igienico-sanitarie e sulle pratiche di lavoro sicure e sull’utilizzo di DPI
  6. Non appena il vaccino sia disponibile, garantirne la fornitura e distribuzione ai presidi sanitari delle Forze di polizia
  7. Fare in modo che le ASL/ASP stabiliscano anticipatamente un’intesa e un piano di comunicazione con le strutture sanitarie delle Forze di polizia presenti nel territorio di competenza e abbiano una stima preventiva del fabbisogno di vaccini per il personale preposto alla sicurezza e all’emergenza
  8. Fare in modo che, al momento della pandemia, i medici delle strutture sanitarie delle Forze di polizia possano operare coordinandosi con i Dipartimenti di prevenzione a livello territoriale.

Conclusioni

In base a quanto sopra illustrato, è possibile affermare che tutte le aziende devono prendere in considerazione il Piano Pandemico ed in particolar modo quanto scritto nell’Appendice 1.

Devi effettuare la valutazione del rischio biologico e predisporre un piano pandemico aziendale?

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