RISCHIO ROA – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Wed, 07 Feb 2024 13:54:14 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png RISCHIO ROA – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Agenti Fisici: cosa sono e come valutare i rischi correlati https://www.safetyone.it/agenti-fisici-cosa-sono-e-come-valutare-i-rischi-correlati/ Fri, 10 Feb 2023 07:59:04 +0000 https://www.safetyone.it/agenti-fisici-cosa-sono-e-come-valutare-i-rischi-correlati/ Agenti Fisici: definizione L’articolo 180 del Titolo VIII presente nel D. lgs 81/08, intende per agenti fisici “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. La valutazione del rischio […]

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Agenti Fisici: definizione

L’articolo 180 del Titolo VIII presente nel D. lgs 81/08, intende per agenti fisici “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

La valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici

L’articolo 181 del Testo Unico per la Sicurezza dichiara che il Datore di Lavoro, nell’ambito della valutazione del rischio, “valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Inoltre, aggiunge che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”. Infine, “la valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.

Pertanto, il Datore di Lavoro nel DVR dovrà prendere in considerazione tutti i rischi possibili riportati nell’elenco e non, come ad esempio il rischio da esposizione a radiazione solare.

Di seguito riporteremo una panoramica generale degli agenti fisici che trovano il proprio campo di applicazione all’interno del TUS:

  • Rumore, Vibrazioni, Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche Artificiali: per tali fattori il legislatore ha dedicato un Capo specifico; pertanto i livelli di rischio e le misure correttive dovranno essere valutate in conformità alle modalità e ai requisiti descritti nei rispettivi Capi.
  • Ultrasuoni, Infrasuoni, Microclima e Atmosfere Iperbariche: sono agenti fisici presenti nell’elenco del Titolo VIII ma che non possiedono un Capo specifico; pertanto, ad essi si applica quanto richiesto al Capo I, ossia che il Datore di Lavoro deve valutare i rischi adottando le opportune misure di prevenzione e protezione, con riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi, eliminando alla fonte i rischi o riducendoli al minimo; inoltre, pone particolare attenzione ai lavoratori sensibili, agli obblighi di formazione e informazione e alla sorveglianza sanitaria.

Vi sono ulteriori agenti fisici ai quali fare riferimento: Radiazione Solare e Radiazioni Ionizzanti.

Rumore

Nel Capo II del TUS sono riportati “i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito”.

Inoltre, vengono identificati i valori limite entro i quali classificare correttamente i lavoratori nelle fasce di esposizione:

  • fino a 80 dB(A) di LEX
  • da 80 a 85 dB(A) di LEX
  • oltre 85 dB(A) di LEX

A seconda delle fasce di rischio, vi sono azioni e misure specifiche da adottare.

Per un approfondimento sul rischio da esposizione al rumore.

Vibrazione

Il Capo III “prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti o che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”.

Inoltre, esso identifica 2 tipologie di vibrazioni:

  • vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio;
  • vibrazioni trasmesse al corpo intero;

Inoltre, alle diverse tipologie associa i valori di azione ei valori limite di esposizione.

  1. per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
  2. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
  3. il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.
  4. per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
  5. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
  6. il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Per un approfondimento sul rischio da esposizione a vibrazioni.

Campi elettromagnetici

Il Capo IV “determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’ esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)”, gli effetti sulla salute e i limiti causati dall’esposizione basati su considerazioni biologiche, nonché le misure di prevenzione e protezione da adottare.

In particolare, i campi elettromagnetici da considerare sono: le microonde (MW), le radiofrequenze (RF), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), i campi elettrici e magnetici statici.

Per un approfondimento sul rischio da esposizione a campi elettromagnetici.

Radiazioni ottiche artificiali

L’ultimo agente fisico al quale è dedicato un intero Capo all’interno del TUS sono le Radiazioni Ottiche Artificiali; al tal proposito il Capo V “stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute”.

Le radiazioni ottiche artificiali possono essere:

  • ultraviolette;
  • visibili;
  • infrarossi.

Le sorgenti possono essere:

  • laser;
  • non coerenti (ogni radiazione ottica diversa da quella laser).

Per un approfondimento sul rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Ultrasuoni e infrasuoni

Gli ultrasuoni (US) sono onde acustiche caratterizzate da “frequenze al di sopra del limite superiore di udibilità per l’orecchio umano”. Il limite, soggettivo e variabile con l’età, si trova nell’intervallo 16kHz e 20kHz.

Alcune sorgenti di US possono essere:

  • macchine e impianti con circolazione di gas ad alta pressione;
  • macchine e impianti con parti rotanti o striscianti;
  • saldatura in impianti di confezionamento.

 Inoltre, vi sono alcuni apparati che possono generare in modo non intenzionale ultrasuoni: caldaie, sistemi di aria di controllo, pompe, generatori, etc.

 Il rischio da esposizione US è legato alla possibilità che il lavoratore possa entrare a contatto diretto con gli US generati dalla sorgente, soprattutto nelle fasi di manutenzione.

Infatti, l’esposizione da contatto si verifica quando non vi è interposizione di aria o di un liquido tra la sorgente US e il tessuto, trasferendo la maggior parte dell’energia al tessuto.

 Tra gli effetti degli ultrasuoni, troviamo quelli sull’apparato uditivo: gli US a bassa frequenza (fino a circa 100 kHz) possono causare un innalzamento temporaneo della soglia uditiva fino a una perdita significativa dell’udito.

 Le misure di tutela che il Datore di Lavoro deve mettere in atto sono: l’impiego di DPI (anche se attualmente non esistono DPI certificati per US e delimitare e segnalare le aree a rischio.

 Gli infrasuoni sono onde acustiche a bassa frequenza che, come altri agenti fisici, non possiedono un Capo loro dedicato all’interno del D. Lgs. 81/08; anche in questo caso tale rischio deve essere valutato dal Datore di Lavoro “in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.

Microclima

Con il termine Microclima si definisce l’insieme dei fattori fisici, ambientali e fisiologici (individuali) che condizionano gli scambi termici tra l’uomo e l’ambiente immediatamente circostante.

La valutazione delle condizioni microclimatiche deve passare necessariamente attraverso la misura dei parametri ambientali (temperatura dell’aria, temperatura radiante, umidità, velocità dell’aria) e la stima dei fattori individuali (attività metabolica e resistenza termica del vestiario).

L’insieme dei suddetti parametri condiziona la classificazione in:

  • ambiente “moderato” definito quando le condizioni microclimatiche risultano omogenee, ossia quando le grandezze ambientali misurabili sono uniformemente distribuite nell’ambiente e non risultano eccessive; inoltre, nell’ambiente moderato devono svolgersi attività lavorative che comportano un modesto impegno fisico (es. attività di ufficio).
  • ambiente “severo” viene così definito quando i parametri ambientali eccedono nei valori, in positivo o in negativo (ad esempio alte o basse temperature) e/o quando viene svolta un’attività lavorativa che comporta un importante impegno fisico.

Nelle condizioni di ambiente moderato i rischi per la salute sono lievi, con effetti reversibili e generalmente legati a fattori di discomfort che possono avere effetti negativi su livelli di attenzione, sulla capacità di concentrarsi e sui livelli generali di benessere. Negli ambienti severi i rischi per la salute possono essere anche gravi, dal colpo di calore (caldo) all’ipotermia (freddo).

Per un approfondimento sul rischio microclima.

Atmosfere iperbariche

Per atmosfere iperbariche si intendono ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione del livello del mare.

I lavoratori esposti a questo rischio sono coloro che svolgono:

  • attività iperbariche a secco come i cassonisti e i lavoratori di escavatori nei tunnel;
  • attività subacquee come sommozzatori in servizio locale o ricercatori subacquei;
  • attività iperbarica in ambito sanitario, cioè tecnici e medici che si occupano di ossigenoterapia iperbarica.

Per valutare il rischio è importante considerare l’adattamento dell’organismo alle variazioni della pressione esterna e le variazioni della pressione parziale dei differenti gas che vengono inalati dall’operatore.

Il rischio all’esposizione è causato dal gas inerte, presente all’interno dell’organismo del lavoratore, che torna alla pressione di partenza e deve essere rilasciato.

Tra le patologie collegate al rischio iperbarico troviamo: ipossia, dispnea, patologia da decompressione, etc.

Radiazione solare

La Radiazione Solare, considerata come Radiazione Ottica di origine naturale, non rientra nell’elenco e nell’ambito di applicazione del Titolo VIII. È, però, un rischio che il Datore di Lavoro non deve sottovalutare; infatti, gli effetti sulla salute sia a breve sia a lungo termine sono scientificamente noti da diversi anni. Nel 1992 l’International Agency for Research on Cancer (AIRC) inserisce la radiazione solare nel Gruppo 1 degli “agenti cancerogeni per gli esseri umani”.

Pertanto, la valutazione del rischio ad esposizioni solare deve essere considerata un obbligo per il Datore di Lavoro (ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del TUS).

Per un approfondimento sul rischio da esposizione a radiazione solare.

Radiazioni ionizzanti

Le Radiazioni Ionizzanti e la tutela dei lavoratori esposti ai conseguenti rischi sono disciplinate dal D. Lgs. 101/2020 modificando l’art. 180 comma 3 del TUS: “la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia”.

Le Radiazioni Ionizzanti sono sia naturali sia artificiali: quelle naturali possono trovarsi nelle rocce, nel terreno, nell’acqua, etc. In particolare, il rischio ai quali sono esposti i lavoratori è quello al radon, gas radioattivo non percepibile ai nostri sensi.

Mentre quelle artificiali sono generate da sorgenti radioattive o da tubi RX.

L’AIRC inserisce le radiazioni ionizzante nel Gruppo 1 degli “agenti cancerogeni certi per gli esseri umani”.

Per un approfondimento sul rischio da esposizione a radiazione ionizzanti.

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Rischio radiazioni ottiche artificiali (ROA): come devono comportarsi le aziende https://www.safetyone.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-roa-come-devono-comportarsi-le-aziende/ Thu, 19 Aug 2021 08:38:20 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-roa-come-devono-comportarsi-le-aziende/ Il D.lgs. 81/2008 definisce le radiazioni ottiche “tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm”. Gli effetti che le radiazioni ottiche hanno sulla salute dei lavoratori dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente; la possibilità che questi si verifichino e la loro gravità, invece, dipendono dall’intensità della […]

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Il D.lgs. 81/2008 definisce le radiazioni ottiche “tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm”.

Gli effetti che le radiazioni ottiche hanno sulla salute dei lavoratori dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente; la possibilità che questi si verifichino e la loro gravità, invece, dipendono dall’intensità della radiazione incidente.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i limiti di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

 

Quali sono le radiazioni ottiche artificiali?

Le radiazioni ottiche sono dette naturali quando la sorgente è il Sole; artificiali quando la sorgente non è di origine naturale, ma artificiale.

Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:

  • radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm;
  • radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
  • radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm.

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono essere classificate in coerenti e incoerenti; le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono) e sono generate da laser; le seconde, invece, emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti.

Appartengono alle radiazioni ottiche pericolose anche i raggi laser, definiti come “l’amplificazione della luce mediante l’emissione stimolata di radiazione”.

 

Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a ROA?

Gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali riguardano due organi bersaglio:

  • l’occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina);
  • la pelle.

La tipologia degli effetti associati all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali dipende dalla lunghezza d’onda e dall’intensità della radiazione incidente. L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose.

Gli effetti dannosi più significativi che possono manifestarsi sulla struttura dell’occhio sono:

  • fotocheratocongiuntivite (180-330 nm)
  • danni al cristallino che possono accelerare l’insorgenza della cataratta (290-340 nm);
  • danno retinico da luce blu (300-550 nm).

Gli effetti più rilevanti che possono manifestarsi sulla pelle, invece, sono:

  • eritema (200-400 nm);
  • foto invecchiamento cutaneo (220-440 nm);
  • tumori della pelle (270-400 nm);
  • reazioni fototossiche e fotoallergiche (280-400 nm);

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta a radiazioni ottiche artificiali, esistono effetti indiretti da tenere in considerazione, quali:

  • Disturbi temporanei visivi quali abbagliamento, accecamento dovuti a sovraesposizione a luce visibile;
  • Rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse o dal fascio di radiazione.

Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

 

Valutazione rischio ROA: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

La valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali è l’analisi del livello di esposizione a radiazioni cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

La valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici.

L’art. 216 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  • i valori limite di esposizione di cui all’art. 215 (allegato XXXVII);
  • qualsiasi effetto diretto e indiretto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

 

Cosa deve fare il Datore di Lavoro per valutare il rischio ROA?

La valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a radiazioni ottiche artificiali risulti inferiore ai valori limite di esposizione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).

L’esito della valutazione deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:

  • Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio.

In particolare, ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve:

  • censire le proprie attrezzature identificando quelle che possono emettere ROA;
  • se presenti, recuperare la documentazione del costruttore;

Alcuni casi in cui si richiede una valutazione del rischio dettagliata sono:

  • Laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
  • Saldatura elettrica ad arco;
  • Sistemi LED per fototerapia;
  • Apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico”.

Qualora i livelli di esposizione siano superati, il Datore di Lavoro, secondo l’art. 218 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare il Portale Agenti Fisici al seguente link.

 

Misure di prevenzione e protezione del rischio radiazioni ottiche artificiali

Per ridurre gli effetti provocati da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, tra cui:

  • Riduzione del rischio alla fonte con l’adozione di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  • Riduzione del tempo di esposizione del lavoratore ad attività lavorativa con livello di esposizione a radiazione rilevante;
  • Utilizzo di DPI adeguati per proteggere occhi e pelle (ad esempio occhiali e tute);

Bisogna inoltre considerare la presenza di lavoratori sensibili (ad esempio senza cristallino) o sensibilizzati (uso di sostanze chimiche fotosensibilizzanti).

 

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