Rischi da interferenza – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Mon, 05 Feb 2024 14:57:58 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Rischi da interferenza – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 DUVRI: significato e quando è obbligatorio https://www.safetyone.it/che-cos-e-il-duvri-analisi-dei-rischi-da-interferenza/ Mon, 18 Jan 2021 07:31:02 +0000 https://www.safetyone.it/che-cos-e-il-duvri-analisi-dei-rischi-da-interferenza/ Cos’è il DUVRI Il DUVRI, termine abbreviato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è il documento obbligatorio ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici. Il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 specifica che “Il […]

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Cos’è il DUVRI

Il DUVRI, termine abbreviato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è il documento obbligatorio ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici.

Il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 specifica che “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando.. infortuni e malattie professionali ….”.

DUVRI: gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione all’art. 26 del D.Lgs. 81/08

La valutazione dei rischi e le misure di sicurezza correlate, sono due aspetti estremamente importanti che ogni azienda deve garantire nell’ambiente di lavoro per tutelare non solo i propri dipendenti ma anche tutti coloro che accedono a tali luoghi (fornitori, clienti, appaltatori ecc.).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è un obbligo di legge, per chi stipula contratti con imprese appaltatrici esterne.

Cosa succede se due o più aziende si trovano ad operare in uno stesso luogo di lavoro? Cosa succede se le attività del Committente interferiscono con quelle dell’appaltatore esterno?

In questa situazione, la legge prevede che venga redatto il DUVRI, documento che definisce le azioni preventive e protettive messe in atto dal Committente e dall’appaltatore per eliminare potenziali situazioni di rischio interferenziale. La sicurezza sul luogo di lavoro è una variabile fondamentale per ogni impresa; questa, infatti, è necessaria per tutelare il l’integrità fisica di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro in relazione a rischi conseguenti alla sovrapposizione di attività lavorative.

Il Decreto Legislativo 81/2008 è il principale riferimento di legge da tenere presente: si tratta di una norma cogente alla quale devono attenersi e adeguarsi tutte le aziende. Il committente ha infatti il dovere di promuovere i percorsi di cooperazione con l’azienda appaltatrice per garantire un’attività lavorativa sicura e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze raccoglie tutte le attività poste in essere dai due soggetti, per prevenire contatti rischiosi. Spesso, le aziende appaltano servizi a imprese esterne o lavoratori autonomi e, di conseguenza, in uno stesso luogo di lavoro e simultaneamente, possono presentarsi sovrapposizioni lavorative spazio-temporali potenzialmente pericolose. Tale tipologia di rischio è denominata rischio da interferenza.

Per ulteriori approfondimenti si suggeriscono le Linee Guida INAIL Edizione 2013 “L’elaborazione del DUVRI: Valutazione dei rischi da interferenza”.

Da dove nasce l’obbligo del DUVRI? Normativa e disposizioni dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/08

Per comprendere appieno il significato del DUVRI è necessario fare un passo indietro e analizzare la volontà del legislatore agli inizi degli anni ’90.

L’origine storica dell’obbligo di valutare i rischi interferenziali nasce dall’art. 7 del D.lgs. 626 del 1994. Legge che come sanno anche i “non esperti” del settore è stata abrogata e sostituita dal TUS (Testo Unico sulla Sicurezza).

In tale articolo venivano indicate le “regole” in caso di “affidamento di un contratto di appalto o contratto d’opera ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda” e si stabiliva l’obbligatorietà da parte del Datore di Lavoro di:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
  • fornire informazioni sulle procedure di emergenza aziendali
  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi correlate all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
  • promuovere la reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza
  • promuove la cooperazione ed il coordinamento
  • elaborare il DUVRI allegandolo al contratto d’appalto.

Su questo tema il legislatore è tornato con l’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 (link) che ha ripreso e parzialmente integrato il vecchio articolo 7, mantenendo di fatto l’impianto e i contenuti dello stesso e stabilendo che in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (…), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Sempre l’art. 26 stabilisce l’obbligatorietà di valutare i rischi interferenziali e di predisporre il DUVRI in tutti i casi di affidamento di un contratto d’appalto o contratto d’opera a imprese esterne, con esclusione di:

  • servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno.

In quest’ultimo caso, escludendo però le attività che comportino rischi elevati tra cui rischio incendio alto, rischio cancerogeno e rischio mutageni, rischio amianto, rischio Atex, rischio spazi-confinati e rischio biologico.

DUVRI: chi lo redige?

Ai sensi del comma 3 art. 26, il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente. L’elaborazione di questo documento è quindi responsabilità dell’azienda committente. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere condiviso con la ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare, ed eventualmente integrare, il suo contenuto e quindi prendere visione dei rischi che sono segnalati.

DUVRI: contenuti e obblighi del Datore di Lavoro

Come ribadito dalla Giurisprudenza tramite le numerose sentenze della Corte di Cassazione il Committente ha un ruolo centrale e di fatto deve:

  • valutare i rischi presenti e potenzialmente presenti nei propri luoghi di lavoro
  • predisporre un’informativa sui tali rischi da trasmettere ai fornitori o da inserire come premessa al DUVRI
  • valutare l’idoneità tecnico professionale (ITP) delle imprese esterne sia da un punto di vista documentale che operativo
  • valutare i rischi di natura interferenziale in funzione di ogni singola commessa/attività
  • coadiuvare la reciproca informazione attraverso una riunione di coordinamento di apertura e periodicamente in funzione della complessità dell’attività appaltata
  • stabilire correttamente i costi della sicurezza per l’appalto in oggetto
  • redigere il DUVRI e aggiornarlo periodicamente
  • accertarsi della corretta apposizione delle firme da parte dell’impresa appaltatrice e nel caso di subappalti anche da parte di quest’ultimi
  • assicurarsi che il DUVRI venga allegato al contratto
  • vigilare su corretta applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori esterni.

DUVRI e Rischio Covid: sussiste l’obbligo di aggiornamento del documento?

Parere comune di tutti gli esperti del settore, è che il DUVRI debba essere aggiornato ed integrato in relazione al rischio Coronavirus. Risulta infatti evidente che l’informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, debba essere integrata con tutte le indicazioni inerenti le modalità di applicazione dei protocolli anti-Covid. In aggiunta si sottolinea che la valutazione dei rischi interferenziali deve obbligatoriamente tenere in considerazione il rischio biologico dovuto alla potenziale presenza simultanea di soggetti diversi in uno stesso ambiente (rischio di aggregazione o di prossimità) e di contaminazione da contatto delle superfici.

Sanzioni in caso di mancata predisposizione del DUVRI

In caso di mancata, o carente, predisposizione del DUVRI, nonchè mancata cooperazione e coordinamento,  il Datore di Lavoro e il Dirigente sono sanzionati con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da Euro 1.842, 76 a Euro 7.371,03.

Si segnala inoltre che:

  • La mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da Euro 1.096,00 a Euro 5.260,80;
  • La mancata trasmissione dell’Informativa su rischi specifici dell’ambiente in cui sono destinati a operare i fornitori comporta l’arresto da 2 a mesi o l’ammenda da Euro 822,00 a Euro 4.384,00.

Come esplicitamente indicato nel Comma 4 dell’art. 26, sussiste una responsabilità solidale del Committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei fornitori.

In aggiunta a ciò, si sottolinea che la giurisprudenza ha più volte sottolineato la responsabilità in solido da parte del Committente (sia di natura civile che penale) nel caso in cui un evento lesivo (infortunio o malattia professionale) sia riconducibile ad una condotta omissiva da parte dello stesso (inadeguata o mancante valutazione dei rischi interferenziali, mancata verifica dei requisiti professionali del fornitore, carente azione di controllo).

Da quanto sopra esposto, emerge la necessità di definire puntualmente le modalità di gestione dei processi sopraindicati in relazione alle specificità aziendali, al fine di ottimizzare costi e risorse  (scopri QUI come) anche con l’ausilio di strumenti informatici evoluti.

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Che differenza c’è tra DUVRI e DVR?

Capita spesso di confondersi tra due documenti che vengono predisposti e redatti dalle imprese: si tratta del Documento di Valutazione del Rischio (abbreviato DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (abbreviato DUVRI).

Sebbene gli acronimi siano simili tra loro, questi documenti presentano differenze significative, a cominciare dal fatto che, mentre l’elaborazione del DVR è obbligatoria per tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore, il DUVRI, come spiegato sopra, va predisposto quando si presentano situazioni di potenziale interferenza nell’ambito di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione affidati a soggetti terzi all’azienda.

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Sicurezza sul Lavoro: la gestione del rischio da interferenze https://www.safetyone.it/sicurezza-sul-lavoro-la-gestione-del-rischio-da-interferenze/ Tue, 11 Feb 2020 10:37:49 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-sul-lavoro-la-gestione-del-rischio-da-interferenze/ Come gestire i rischi di natura interferenziale La realizzazione di un’opera o l’organizzazione di un’attività lavorativa in un’impresa comporta la progettazione e l’esecuzione di una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento. La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”. […]

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Interferenze suoi luoghi di lavoro

Come gestire i rischi di natura interferenziale

La realizzazione di un’opera o l’organizzazione di un’attività lavorativa in un’impresa comporta la progettazione e l’esecuzione di una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento. La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”.

Tale situazione si può riscontrare sia all’interno di un luogo di lavoro sia all’interno di un cantiere.

Nel luogo di lavoro le interferenze sono rappresentate dalla coesistenza dell’attività lavorativa dei dipendenti e di quella di imprese addette alla manutenzione di materiali e attrezzature, alle pulizie dei locali, ecc.

All’interno di un cantiere è possibile che siano progettate e realizzate attività di idraulica, attività volta a realizzare un impianto elettrico o attività di muratura.

 

Cosa dice la giurisdizione in merito ai rischi da interferenze?

La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a dare una definizione del concetto di interferenza e l’ha individuato in un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale o tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Se già la realizzazione di una lavorazione comporta l’insorgere di rischi a essa connessi, la coesistenza di più attività in cantiere o nel luogo di lavoro, nello stesso momento e nello stesso locale, comporta l’insorgere di un rischio maggiore.

Tale rischio non è dato dalla somma dei rischi creati da ogni singola impresa addetta ai lavori, ma è dato dalla loro moltiplicazione. È per questo che il rischio da interferenze rappresenta un problema rilevante all’interno di un cantiere o di un luogo di lavoro e necessita di un’analisi approfondita delle cause e delle conseguenze da essa derivanti e della realizzazione di una precisa procedura che possa contenere le probabilità di verificazione di danni derivanti dalla interazione dei diversi rischi presenti.

L’ambito in cui il rischio da interferenze si riscontra, quindi, è quello dell’appalto o della somministrazione di lavoro o in ogni caso in tutte le situazioni in cui il committente conferisce incarico a una impresa o a un lavoratore autonomo per la realizzazione di una attività lavorativa.

L’esistenza dei rischi interferenziali comporta l’attribuzione di obblighi specifici al Committente.

L’articolo 26 co. 2 lett. b) del D.lgs. 81/2008 prevede il dovere del committente di “coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (link).

La ratio della norma, dunque, è quella di tutelare i lavoratori appartenenti a imprese diverse e che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro.

È dovere del committente anche quello di attivarsi e di promuovere percorsi di informazione e cooperazione, al fine di realizzare e predisporre soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la propria attività lavorativa

Per tali motivi, il committente o il datore di lavoro devono redigere il DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Anche la giurisprudenza ha riconosciuto in modo costante dell’obbligo di elaborazione del DUVRI e ne ha definito il contenuto, che deve fare riferimento a tutte le attività preventive, poste in essere da tutte le imprese presenti nel luogo di lavoro e che possano contenere ed evitare “contatti rischiosi”.

Pertanto, anche se il personale della ditta appaltatrice opera autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, questo deve esser messo in condizione di conoscer preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento all’attività lavorativa che deve svolgere. Si precisa che l’obbligo di mettere a disposizione del personale della ditta appaltatrice le conoscenze sui rischi presenti è posto a carico dell’appaltatore.

È palese, quindi, la responsabilità del Committente nella analisi dei rischi interferenziali e nella redazione del DUVRI.

Un’esclusione della responsabilità dell’appaltante è configurabile solo qualora all’appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, in piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltante.

 

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