RADIAZIONI LAVORO – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 30 Jan 2024 14:15:06 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png RADIAZIONI LAVORO – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Rischio campi elettromagnetici (CEM): quali sono gli effetti ed i rischi? https://www.safetyone.it/rischio-campi-elettromagnetici-cem-quali-sono-gli-effetti-ed-i-rischi/ Thu, 26 Aug 2021 08:04:32 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-campi-elettromagnetici-cem-quali-sono-gli-effetti-ed-i-rischi/ Il D.lgs. 81/2008 definisce i campi elettromagnetici “campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz”. Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) appartiene alle radiazioni non ionizzanti (all’interno delle quali vi sono anche le radiazioni ottiche). Si propagano tramite onde elettromagnetiche e, nonostante […]

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Il D.lgs. 81/2008 definisce i campi elettromagnetici “campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz”.

Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) appartiene alle radiazioni non ionizzanti (all’interno delle quali vi sono anche le radiazioni ottiche). Si propagano tramite onde elettromagnetiche e, nonostante derivino da sorgenti naturali o artificiali, non sono visibili ad occhio nudo. L’esposizione del corpo umano a campi elettromagnetici costituisce, quindi,  una fonte di rischio per la salute dei lavoratori.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i valori limite di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a CEM?

Gli effetti derivanti da esposizione a campi elettromagnetici possono essere:

  • Diretti;
  • Indiretti;

Gli effetti diretti derivano da un’interazione diretta dei campi con il corpo umano; sono immediatamente riscontrabili, e possono provocare:

  • Nausea;
  • Riscaldamento del corpo;
  • Effetti su nervi, muscoli o organi sensoriali.

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta a campi elettromagnetici, esistono effetti indiretti da tenere in considerazione, quali:

  • Interferenze con attrezzature o dispositivi elettronici;
  • Interferenze con dispositivi medici (ad esempio stimolatori cardiaci, defibrillatori, protesi articolari);
  • Innesco involontario di detonatori, incendi o esplosioni;
  • Effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing;
  • Scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto.

Alcuni gruppi di lavoratori (ad esempio i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, protesi, ecc.) sono considerati particolarmente sensibili ad esposizione a campi magnetici.

Inoltre, mentre la maggior parte degli effetti da esposizione a campi elettromagnetici compaiono immediatamente (aritmie, malfunzionamento pacemaker, contrazioni muscolari), alcuni effetti possono manifestarsi a distanza di tempo.

Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio campi elettromagnetici deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

Quali sono le sorgenti di campi elettromagnetici?

In quasi tutti i luoghi di lavoro, i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici, generati quando si utilizza energia elettrica. Qualunque dispositivo, macchinario, impianto alimentato ad energia elettrica emette, infatti, campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Le sorgenti di campi elettromagnetici, che possono provocare un elevato livello di esposizione negli ambienti di lavoro, sono molteplici. Tra queste:

  • Saldature ad arco o ad alta frequenza;
  • Forni a induzione per la fusione di metalli;
  • Elettrodotti, parchi eolici e fotovoltaici;
  • Ogni installazione elettrica con intensità di corrente di fase maggiore di 100 A;
  • Riscaldatori a microonde, ad induzione magnetica;
  • Sistemi per la Risonanza Magnetica Nucleare (NMR).

Valutazione rischio CEM: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

La valutazione rischio CEM è l’analisi del livello di esposizione a campi elettromagnetici cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

La valutazione del rischio campi elettromagnetici, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici.

L’art. 209 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio campi elettromagnetici all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’allegato XXXVI;
  • tutti gli effetti, diretti e indiretti, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti al rischio.

Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio CEM?

La valutazione rischio campi elettromagnetici è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a campi elettromagnetici risulti inferiore ai valori limite d’azione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).

L’esito della valutazione deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:

  • Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio.

Qualora i livelli di esposizione a campi elettromagnetici siano superiori ai valori d’azione, il Datore di Lavoro, secondo l’art. 211 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

Valutazione rischio CEM: ogni quanti anni va aggiornata?

L’art. 181 comma 2 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

I motivi per cui è necessario effettuare l’aggiornamento della valutazione del rischio campi elettromagnetici sono:

  • L’introduzione di nuovi macchinari;
  • La vetustà dei macchinari esistenti con presumibile aumento del livello di esposizione a campi elettromagnetici;
  • Modifiche dei processi lavorativi con conseguente variazione dei livelli di esposizione media ponderata giornaliera.

Da quanto sopra, emerge che la valutazione del rischio CEM debba essere aggiornata anche prima della naturale scadenza quadriennale, quando i processi o l’introduzione di nuove macchine modifichino sostanzialmente il livello di esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro.

Misure di prevenzione e protezione del rischio campi elettromagnetici

Per ridurre gli effetti provocati da esposizione a campi elettromagnetici, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, tra cui:

  • Riduzione del rischio alla fonte con l’adozione di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore;
  • Riduzione del tempo di esposizione del lavoratore ad attività lavorativa con livello di esposizione a campi elettromagnetici rilevante;
  • Utilizzo di DPI adeguati.

Valutazione rischio CEM con Safetyone

SV Srl effettua la valutazione rischio campi elettromagnetici ai sensi del D.lgs. 81/2008, garantendo qualità ed efficacia e mettendo a disposizione tecnici qualificati.

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Rischio radiazioni ottiche artificiali (ROA): come devono comportarsi le aziende https://www.safetyone.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-roa-come-devono-comportarsi-le-aziende/ Thu, 19 Aug 2021 08:38:20 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-roa-come-devono-comportarsi-le-aziende/ Il D.lgs. 81/2008 definisce le radiazioni ottiche “tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm”. Gli effetti che le radiazioni ottiche hanno sulla salute dei lavoratori dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente; la possibilità che questi si verifichino e la loro gravità, invece, dipendono dall’intensità della […]

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Il D.lgs. 81/2008 definisce le radiazioni ottiche “tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm”.

Gli effetti che le radiazioni ottiche hanno sulla salute dei lavoratori dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente; la possibilità che questi si verifichino e la loro gravità, invece, dipendono dall’intensità della radiazione incidente.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i limiti di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

 

Quali sono le radiazioni ottiche artificiali?

Le radiazioni ottiche sono dette naturali quando la sorgente è il Sole; artificiali quando la sorgente non è di origine naturale, ma artificiale.

Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:

  • radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm;
  • radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
  • radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm.

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono essere classificate in coerenti e incoerenti; le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono) e sono generate da laser; le seconde, invece, emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti.

Appartengono alle radiazioni ottiche pericolose anche i raggi laser, definiti come “l’amplificazione della luce mediante l’emissione stimolata di radiazione”.

 

Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a ROA?

Gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali riguardano due organi bersaglio:

  • l’occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina);
  • la pelle.

La tipologia degli effetti associati all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali dipende dalla lunghezza d’onda e dall’intensità della radiazione incidente. L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose.

Gli effetti dannosi più significativi che possono manifestarsi sulla struttura dell’occhio sono:

  • fotocheratocongiuntivite (180-330 nm)
  • danni al cristallino che possono accelerare l’insorgenza della cataratta (290-340 nm);
  • danno retinico da luce blu (300-550 nm).

Gli effetti più rilevanti che possono manifestarsi sulla pelle, invece, sono:

  • eritema (200-400 nm);
  • foto invecchiamento cutaneo (220-440 nm);
  • tumori della pelle (270-400 nm);
  • reazioni fototossiche e fotoallergiche (280-400 nm);

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta a radiazioni ottiche artificiali, esistono effetti indiretti da tenere in considerazione, quali:

  • Disturbi temporanei visivi quali abbagliamento, accecamento dovuti a sovraesposizione a luce visibile;
  • Rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse o dal fascio di radiazione.

Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

 

Valutazione rischio ROA: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

La valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali è l’analisi del livello di esposizione a radiazioni cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

La valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici.

L’art. 216 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  • i valori limite di esposizione di cui all’art. 215 (allegato XXXVII);
  • qualsiasi effetto diretto e indiretto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

 

Cosa deve fare il Datore di Lavoro per valutare il rischio ROA?

La valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a radiazioni ottiche artificiali risulti inferiore ai valori limite di esposizione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).

L’esito della valutazione deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:

  • Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio.

In particolare, ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve:

  • censire le proprie attrezzature identificando quelle che possono emettere ROA;
  • se presenti, recuperare la documentazione del costruttore;

Alcuni casi in cui si richiede una valutazione del rischio dettagliata sono:

  • Laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
  • Saldatura elettrica ad arco;
  • Sistemi LED per fototerapia;
  • Apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico”.

Qualora i livelli di esposizione siano superati, il Datore di Lavoro, secondo l’art. 218 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare il Portale Agenti Fisici al seguente link.

 

Misure di prevenzione e protezione del rischio radiazioni ottiche artificiali

Per ridurre gli effetti provocati da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, tra cui:

  • Riduzione del rischio alla fonte con l’adozione di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  • Riduzione del tempo di esposizione del lavoratore ad attività lavorativa con livello di esposizione a radiazione rilevante;
  • Utilizzo di DPI adeguati per proteggere occhi e pelle (ad esempio occhiali e tute);

Bisogna inoltre considerare la presenza di lavoratori sensibili (ad esempio senza cristallino) o sensibilizzati (uso di sostanze chimiche fotosensibilizzanti).

 

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