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Dopo oltre 24 anni di attesa, in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 riguardante la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro, il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Scopo del presente articolo è di fornire ai lettori un quadro di sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto in materia di criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio non ricadenti nel campo di applicazione del DPR 151/2011 (ovvero alle attività soggette ai controlli dei VVFF).

Quando si applica il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021?

Il Decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro come definiti dall’art 62 del TUS ovvero “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Ne consegue che il Decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio ovvero:

  1. con affollamento complessivo minore di 100 occupanti;
  2. con superficie lorda complessiva minore di 1000 m2;
  3. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;

Ne consegue che se l’attività presenta fattori di rischio superiori ai parametri sopraindicati, pur non ricadendo nel campo di applicazione del DPR 151/2011, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio complementare rispetto alle indicazioni minime riportante nel presente DM.

Quando entra in vigore il Decreto 3 settembre 2021?

Il Decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2022, ovvero un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’entrata in vigore prevede l’abrogazione contestuale del DM 10 marzo 1998.

Quando è obbligatoria la Valutazione del Rischio Incendio?

La valutazione del rischio incendio è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro in quanto il datore di lavoro ha l’obbligo normativo di valutare tutti i rischi. La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008. L’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 € (art. 55 dlgs 81/2008, art. 29 comma 1).

Quali sono i contenuti minimi della Valutazione del Rischio Incendio?

La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

  1.  individuazione dei pericoli d’incendio;
  2.  descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  5.  valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Che cos’è la Strategia antincendio?

La strategia antincendio è la combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. Secondo il Codice di Prevenzione Incendi, ci sono 10 strategie antincendio che includono: Reazione al fuoco, Resistenza al fuoco, Compartimentazione, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell’incendio, Rivelazione ed allarme, Controllo di fumi e calore, Operatività Antincendio e Sicurezza impianti tecnologici di servizio.

Quando è necessaria la compartimentazione?

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell’incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

  1. verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
  2. all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Quali sono i requisiti delle vie di esodo?

Le vie di esodo devono essere costantemente libere, al fine di consentire il raggiungimento nel minor tempo possibile di un posto sicuro. Le uscite di emergenza devono essere di un numero e di dimensioni adeguate al numero di persone presenti nell’edificio e devono avere le seguenti caratteristiche:

Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.

  1. In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.
  2. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
  3. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
  4. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
  5. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Che cos’è la gestione della sicurezza antincendio?

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) è una misura antincendio di carattere organizzativo/gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell’attività, anche in emergenza e che le assunzioni/ipotesi considerate in fase di progetto siano mantenute valide durante l’esercizio dell’attività.

Il Datore di Lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA tramite:

  1. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
  2. verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
  3. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, …);
  4. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  5. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
  6.  gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

In cosa consistono le misure di controllo dell’incendio?

  1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
  2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.
  3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, …).
  4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati: a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali; b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi,…).
  5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).
  6. Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all’uso previsto.
  7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di una rete idranti.
  8. Per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi: a) livello di pericolosità 1; b) protezione interna; c) alimentazione idrica di tipo singola.

Quando è necessario installare impianti di rivelazione ed allarme?

L’installazione di impianti di rivelazione ed allarme è regolata dalla normativa UNI 9795:2021 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione di allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”. Questi sistemi antincendio hanno il compito di allertare gli occupanti di un edificio e di attivare misure di sicurezza, sistemi di protezione contro gli incendi e di piani di intervento

La rivelazione e la diffusione dell’allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate: a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;                                                                                                                                                                                                                                                      b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell’alimentazione elettrica, …).

  1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).
  2. Qualora previsto, l’IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:
  1. B, funzione di controllo e segnalazione;
  2. D, funzione di segnalazione manuale;
  3. L, funzione di alimentazione;
  4. C, funzione di allarme incendio.
  1. La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d’esodo (anche facenti parte di sistema d’esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.

Quali sono le caratteristiche dei sistemi di controllo fumi e calore?

I sistemi di controllo fumi e calore (SCFC) sono impianti che hanno lo scopo di controllare, evacuare o smaltire i prodotti della combustione in caso di incendio. Questi sistemi aiutano a mantenere le vie di esodo e gli accessi liberi da fumo e ad agevolare le operazioni di lotta contro l’incendio creando uno strato libero dal fumo.

In questa ottica risulta prioritario che:

  1. Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d’incendio.
  2. Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
  3. Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.

In cosa consiste l’operatività antincendio?

L’operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l’efficace conduzione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività. Questa misura è stata definita nel Codice di prevenzione incendi e ha il fine principe di garantire ed agevolare l’espletamento degli interventi di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.

Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza inferiore a 50 m dagli accessi dell’attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Che caratteristiche di sicurezza antincendio devono avere gli impianti tecnologici e di servizio?

Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i seguenti impianti tecnologici e di servizio: produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica, protezione contro le scariche atmosferiche, sollevamento o trasporto di cose e persone, deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte e devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

Devi effettuare la valutazione del rischio incendio in azienda, predisporre il piano di emergenza, ricevere supporto per l’effettuazione delle prove di evacuazione o formare nuovi addetti anticendio?

I corsi antincendio erogati da Safetyone nonché l’assistenza e consulenza nella gestione delle problematiche antincendio, anticipano già da anni i requisiti oggi richiesti dal Decreto 3 settembre 2021.

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

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Dopo molti anni di attesa, in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 riguardante la Prevenzioni Incendi nei luoghi di lavoro è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 che è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo anno.

Scopo del presente articolo è di fornire ai lettori un quadro di sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto in materia di Piani di Emergenza, prove di evacuazione, formazione e aggiornamento degli addetti antincendio nonché requisiti minimi per i docenti che erogano corsi di formazione antincendio.

Quando si applica il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021?

Il Decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro come definiti dall’art 62 del TUS ovvero “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Ne consegue che il Decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro.

Quando entra in vigore il Decreto 2 settembre 2021?

Il Decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ovvero un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’entrata in vigore prevede l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del DM 10 marzo 1998.

Quando è obbligatorio il Piano di Emergenza?

Nell’art. 2 comma 2 si stabilisce quando è obbligatorio il Piano di emergenza ovvero nei:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ovvero attività soggette a obbligo di SCIA VVF (Allegato I DPR 151/2011)

Nel caso in cui non sussiste l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza il Datore di Lavoro è comunque obbligato ad “adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio” da riportare nel DVR (art. 2 comma 4).

Quali sono i contenuti del Piano di Emergenza?

In riferimento a quanto previsto dal nuovo Decreto il Piano di Emergenza deve contenere quantomeno:

  • L’elenco degli addetti alla gestione delle emergenze (art. 2 comma 3). Il numero degli addetti deve essere congruo in relazione a turnazioni o assenza prevedibili;
  • Le azioni da mettere in atto in caso di incendio;
  • Le procedure per l’evacuazione;
  • Le disposizioni per la chiamata ai VVF e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • Le specifiche procedure per assistere le persone con esigenze particolari o speciali;

Inoltre, il Piano deve analizzare:

  • le caratteristiche dei luoghi, con specifico riferimento alle vie di esodo;
  • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  • il livello di informazione/formazione fornito ai lavoratori.

Inoltre, il Piano di emergenza deve essere predisposto su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni (es. telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza);
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità (es. Responsabile evacuazione);
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da adottarsi per i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco e per fornire la necessaria assistenza durante il loro intervento;

Quali sono le novità importanti sui contenuti del Piano di Emergenza?

Il Decreto prevede l’obbligo di includere anche una o più planimetrie nelle quali si riportano almeno:

  • le caratteristiche distributive del luogo;
  • destinazione d’uso delle varie aree;
  • vie di esodo;
  • compartimentazioni antincendio;

Nonché l’ubicazione di:

  • sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  • allarmi e centrale di controllo;
  • interruttore generale dell’alimentazione elettrica;
  • valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
  • locali a rischio specifico;
  • presidi di primo soccorso;
  • ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Quando si deve aggiornare il Piano di Emergenza?

Il Piano di emergenza deve essere aggiornato in caso di modifiche che possano cambiare le misure di prevenzione e protezione. In caso di aggiornamento del Piano si deve prevedere un aggiornamento dell’informativa ai lavoratori e alle squadre di emergenza.

Cosa prevede il Decreto per l’assistenza in caso di incendio alle persone con esigenze speciali?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare le particolari necessità, in caso di emergenza, correlate alla possibile presenza di persone con “esigenze speciali” e deve tenerne conto nella definizione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione (es. tutoraggio disabili).

Ha inoltre l’obbligo di valutare quanto sopra per altre persone con esigenze speciali che possono accedere ai luoghi di lavoro (es. donne in stato di gravidanza, persone anziane, persone con disabilità temporanee e bambini).

Si sottolinea inoltre che il Decreto prevede l’obbligo di indicare nel Piano di Emergenza le misure a supporto delle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie (esempio modalità di diffusione dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali quali luci, scritte etc.)

Il principale riferimento è la norma UNI EN 17210 – Accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito – Requisiti funzionali.

Quali sono le misure semplificate per la gestione dell’emergenza per gli esercizi aperti al pubblico?

Per gli esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (esclusi quelli soggetti a SCIA VVF o all’interno di edifici complessi con presenza di affollamento) il datore di lavoro ha la possibilità di predisporre solo la planimetria di emergenza e riportare indicazioni schematiche sui contenuti di cui al Piano di Emergenza.

Ogni quanto devono essere svolte le esercitazioni antincendio?

Ove ricorre l’obbligo del Piano di emergenza i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

Come devono essere svolte le esercitazioni antincendio?

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

  • la percorrenza delle vie d’esodo;
  • l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
  • l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
  • l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione.

Ove ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le persone normalmente presenti durante l’esercizio dell’attività quali ad esempio utenti, pubblico, appaltatori, personale delle ditte di manutenzione etc.

Inoltre, per lo svolgimento delle esercitazioni il datore di Lavoro deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di documentare l’evidenza delle esercitazioni.

Inoltre, se all’interno della stessa struttura/edificio coesistono più datori di lavoro, è obbligatoria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, per la pianificazione e realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Quando sono previste ulteriori esercitazioni antincendio?

Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione antincendio in caso di:

  • azioni correttive per la risoluzione di gravi criticità emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • incremento sostanziale del numero dei lavoratori o dell’affollamento;
  • modifiche del sistema di evacuazione.

Quali sono i nuovi obblighi informativi/formativi ai lavoratori in materia di antincendio?

Nell’Allegato I si sottolinea l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio secondo le indicazioni riportate nell’allegato stesso, nonché l’obbligo di formare tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione li espone.

Quali sono i contenuti dell’informazione/formazione antincendio per i lavoratori?

Sempre nell’Allegato I si indica che l’informazione e la formazione antincendio devono riguardare i seguenti argomenti:

  1. rischi di incendio e di esplosione correlati all’attività svolta;
  2. rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni dei lavoratori;
  3. misure di prevenzione e di protezione incendi nei luoghi di lavoro con riferimento ad accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (es. uso degli ascensori e modalità di apertura);
  4. ubicazione vie d’esodo;
  5. procedure da adottare in caso di incendio e in particolare informazioni inerenti le azioni da attuare in caso di incendio quali: l’azionamento dell’allarme, le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro, le modalità di chiamata dei VVF.
  6. i nominativi dei lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza (addetti lotta antincendio, addetti evacuazione, addetti primo soccorso);
  7. il nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Inoltre, si sottolinea che l’informazione e la formazione “devono essere basate sulla valutazione dei rischi e devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa”.

Quali sono i contenuti dell’informazione/formazione antincendio per i fornitori, manutentori o subappaltatori?

Nell’Allegato I al Decreto si precisa che devono essere fornite adeguate e specifiche informazioni agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire “che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione

Tale aspetto, aggiungiamo noi può essere gestito inserendo tali informative all’interno del DUVRI o trasmettendo copia semplificata del Piano di Emergenza a fornitori, manutentori e appaltatori.

Nei casi in cui i luoghi di lavoro siano di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi all’utilizzo di apposita cartellonistica, mentre nei luoghi di lavoro con presenza di soggetti stranieri è suggerito l’impiego di avvisi anche in lingua straniera.

Ogni quanto deve essere aggiornata la formazione degli addetti antincendio?

Dopo molti anni di incertezze sulla periodicità di aggiornamento degli addetti antincendio, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 5 “gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III”.

Inoltre, secondo quanto riportato all’art. 7 del Decreto “Se, alla data di entrata in vigore del Decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso”.

Quali sono le novità sui contenuti dei corsi di formazione degli addetti antincendio?

Per quanto attiene le novità introdotto dal Decreto sulla formazione del personale incaricato della prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze, si rimanda ad uno specifico articolo in corso di predisposizione.

Quando è previsto l’obbligo di idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio?

Nell’allegato IV del Decreto si indicano i luoghi ove si svolgono attività ad alto rischio incendio, per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi conseguano l’attestato di idoneità tecnica. Tali luoghi sono, a titolo esemplificativo, fabbriche e depositi di esplosivi, alberghi con oltre 100 posti letto, strutture sanitarie etc.)

Per visionare l’elenco completo si rimanda all’Allegato IV

Chi può erogare i corsi antincendio?

Oltre ai Vigile del Fuoco possono erogare corsi antincendio tutti i soggetti pubblici o privati che si avvalgano di docenti in possesso di specifici requisiti professionali o formativi (art. 5 comma 6). Tali requisiti sono indicati all’art. 6 in cui si specifica che i docenti devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere di uno dei seguenti requisiti:

  1. a) documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. b) avere frequentato un corso di formazione di 60 ore per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dai VVF;
  3. c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno secondo il D.Lgs.139/2006 (ovvero essere Tecnici della prevenzione Incendi) ed aver seguito un corso di tipo C della durata di 12 ore (esercitazioni pratiche);
  4. d) rientrare tra il personale ex VVF con almeno 10 anni di esperienza.

Per i docenti della sola parte teorica o della sola parte pratica nell’art. 6 sono indicati specifici requisiti tecnico-professionali.

Per quanto attiene i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi Antincendio si rimanda alle specifiche di cui all’Allegato V.

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I corsi antincendio erogati da Safetyone nonchè l’assistenza e consulenza nella gestione delle problematiche antincendio rispettano già da molti anni i requisiti richiesti dal Decreto.

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