Obblighi del datore di lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 21 Jan 2025 20:49:58 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Obblighi del datore di lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Controlli Scaffalature Industriali: Guida per le aziende https://www.safetyone.it/sicurezza-delle-scaffalature/ Fri, 27 Sep 2024 15:29:20 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3564 Quali scaffalature sono soggette a controlli periodici obbligatori? Le scaffalature metalliche industriali, utilizzate per lo stoccaggio delle merci, rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette a controlli periodici obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La normativa UNI EN 15635 richiede ispezioni regolari per garantire la sicurezza strutturale, prevenire rischi e identificare eventuali danni. In particolare, […]

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Quali scaffalature sono soggette a controlli periodici obbligatori?

Le scaffalature metalliche industriali, utilizzate per lo stoccaggio delle merci, rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette a controlli periodici obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La normativa UNI EN 15635 richiede ispezioni regolari per garantire la sicurezza strutturale, prevenire rischi e identificare eventuali danni. In particolare, è obbligatorio ispezionare le scaffalature soggette a usura frequente o a danneggiamenti meccanici, spesso causati da urti.

Ogni quanto tempo devo eseguire tale ispezione?

Le ispezioni devono essere effettuate almeno ogni 12 mesi, come indicato dalla norma UNI EN 15635. Tuttavia, in magazzini con elevato rischio di urti o scaffalature particolarmente soggette a danni, è consigliabile eseguire controlli più frequenti, ad esempio ogni 3 mesi. Questi controlli regolari consentono di verificare lo stato delle strutture, riducendo il rischio di incidenti per i lavoratori e le merci.

Chi è responsabile dell’organizzazione delle ispezioni periodiche delle scaffalature?

Il responsabile dell’organizzazione delle ispezioni è il PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), nominato dal datore di lavoro. Questo ruolo prevede:

  • Pianificazione delle ispezioni in conformità alla norma UNI EN 15635;
  • Monitoraggio della sicurezza delle scaffalature;
  • Coordinamento con personale qualificato per le ispezioni.

Questo responsabile ha il compito di assicurarsi che le ispezioni vengano pianificate e svolte regolarmente, in conformità con la norma UNI EN 15635. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la manutenzione delle attrezzature di stoccaggio, nominando figure competenti e organizzando controlli visivi e tecnici per ridurre i rischi​.

Quando è obbligatorio il PRSES?

Il PRSES è obbligatorio in tutte le aziende che utilizzano scaffalature per il magazzinaggio. La sua nomina diventa essenziale quando:

  • Esistono rischi legati all’integrità strutturale delle scaffalature;
  • Si verificano deformazioni o danni causati da urti.

Il PRSES ha il compito di pianificare e gestire le ispezioni, garantendo la conformità alla UNI EN 15635.

Cosa va indicato sulle scaffalature?

Le scaffalature devono riportare in modo chiaro e visibile:

  • Carico massimo consentito per ogni unità;
  • Eventuali limiti di distribuzione dei pesi;
  • Istruzioni per l’uso sicuro, come previsto dalla norma UNI EN 15635.

Queste informazioni sono fondamentali per evitare il sovraccarico e garantire la sicurezza degli operatori.

Come devono essere ancorate le scaffalature?

Le scaffalature devono essere ancorate in modo sicuro al pavimento e, se necessario, alle pareti per garantire stabilità e prevenire il rischio di cedimenti. Gli ancoraggi devono essere effettuati utilizzando dispositivi appropriati, come tasselli o bulloni, seguendo le indicazioni del costruttore. Controlli regolari sull’integrità degli ancoraggi sono essenziali per mantenere la conformità alle normative e garantire la sicurezza delle scaffalature.

Chi può eseguire i controlli sulle scaffalature?

Le ispezioni devono essere eseguite da personale competente, come:

  • Tecnici specializzati;
  • Ingegneri esperti nel settore delle scaffalature.

È fondamentale che il personale incaricato sia formato per riconoscere segnali di usura o danni strutturali e conosca le normative vigenti. Le ispezioni devono includere:

  • Verifica della stabilità;
  • Controllo degli ancoraggi;
  • Valutazione delle condizioni generali delle scaffalature.

Conclusioni

Garantire la sicurezza delle scaffalature è un obbligo fondamentale per prevenire incidenti e tutelare i lavoratori. Le ispezioni periodiche, la nomina di un PRSES e la corretta gestione delle attrezzature sono strumenti indispensabili per rispettare le normative vigenti, come il D.Lgs. 81/2008 e la UNI EN 15635. Solo un monitoraggio costante può assicurare un ambiente di lavoro sicuro, efficiente e conforme alle leggi.

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Patente a Punti: Regole, Sanzioni e Recupero Crediti per Cantieri https://www.safetyone.it/patente-a-punti-regole-sanzioni-e-recupero-crediti-per-cantieri/ Tue, 25 Jun 2024 14:38:58 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3524 Che cos’è la patente a punti per i cantieri? Il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Il presente decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per valutare la qualificazione delle imprese e […]

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Che cos’è la patente a punti per i cantieri?

Il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Il presente decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per valutare la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili

L’obiettivo della patente a punti è prevenire negligenze e violazioni delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri.

Quando entrerà in vigore la patente a punti per i cantieri? Chi dovrà avere la patente a punti per i cantieri?

A partire dal 1° ottobre 2024 e dopo l’integrazione del portale come specificato nel comma 9, saranno obbligati ad ottenere la patente descritta nel presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’articolo 89, comma 1, lettera a).

In dettaglio, l’obbligo di possedere la patente a punti sarà richiesto nei cantieri che riguardano lavori edili o di ingegneria civile con le seguenti caratteristiche:

·    Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione

·    Rinnovamento o smantellamento di strutture fisse, permanenti o temporanee

·    Lavori relativi a strade, ferrovie, opere idrauliche, marittime, idroelettriche

·    Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

Quali imprese sono esentate dalla patente per i cantieri?

Sono esentate dal possesso della patente a punti le imprese che possiedono una certificazione SOA ovvero quelle che sono qualificate per partecipare alle gare d’appalto pubbliche.

Che documenti servono per il rilascio della patente a punti per i cantieri?

La patente a punti sarà rilasciata a tutte le imprese e lavoratori autonomi in possesso dei seguenti requisiti:

·    iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

·    adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

·    adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

·    possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

·    possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

·    possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Chi rilascerà la patente a punti per i cantieri?

La patente a punti sarà rilasciata dall’Ispettorato del lavoro in formato digitale a seguito della verifica della documentazione necessaria.

Come funziona il punteggio della patente a punti per i cantieri?

Punteggio iniziale

La patente doterà, i soggetti di cui al comma 1 di operare presso cantieri temporanei o mobili, di trenta crediti iniziali.

Decurtazioni

Come per la patente di guida, anche per questa saranno previste decurtazioni a seguito di accertamenti e alle relative sanzioni definitive emesse nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

·    Accertamento delle violazioni elencate nell’Allegato I: comporta una decurtazione di dieci crediti;

·    Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: comporta una decurtazione di sette crediti;

·    Provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 3, commi 3 e successivi, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: comporta una decurtazione di cinque crediti;

·    Riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro con esito:

–     Mortale: comporta una decurtazione di venti crediti;

–     Inabilità permanente assoluta o parziale: comporta una decurtazione di quindici crediti;

–     Inabilità temporanea assoluta che richieda un’assenza dal lavoro di oltre quaranta giorni: comporta una decurtazione di dieci crediti.

Sospensione

Nel caso di infortuni che causino la morte o un’inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, la sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha il potere di sospendere cautelativamente la patente per un periodo massimo di dodici mesi. La definizione dei criteri, delle procedure e dei termini per tale provvedimento di sospensione è demandata all’Ispettorato nazionale del lavoro. Ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 4 e del presente comma include l’indicazione dei crediti decurtati. Complessivamente, gli atti e i provvedimenti emessi in relazione allo stesso controllo ispettivo non possono comportare una decurtazione di crediti superiore a venti.

Reintegro

I crediti decurtati possono essere recuperati mediante la partecipazione del soggetto interessato ai corsi indicati nell’articolo 37, comma 7, se è stato destinatario di uno dei provvedimenti elencati nei commi 4 e 5. Ogni corso permette il recupero di cinque crediti, previa trasmissione della copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Punteggio minimo

Un punteggio inferiore a quindici crediti sulla patente impedisce alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’articolo 89, comma 1, lettera a), tranne che per il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti e gli effetti dei provvedimenti secondo l’articolo 14. Nel caso di attività in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, e si viene esclusi dai lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti pubblici per sei mesi, senza richiedere la procedura di diffida dell’articolo 301-bis.

Conclusioni

La patente a punti per i cantieri edili rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza sul lavoro e la qualità delle prestazioni. Con la sua introduzione, si mira a promuovere una cultura della responsabilità e della conformità alle normative, tutelando contemporaneamente i lavoratori e l’efficienza delle imprese. È fondamentale che tutte le parti coinvolte comprendano appieno le disposizioni e si impegnino a rispettarle, contribuendo così a un ambiente di lavoro più sicuro e professionale per tutti.

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La valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti https://www.safetyone.it/la-valutazione-del-rischio-per-le-lavoratrici-gestanti/ Thu, 19 Oct 2023 08:27:27 +0000 https://www.safetyone.it/la-valutazione-del-rischio-per-le-lavoratrici-gestanti/ I rischi per le lavoratrici gestanti Il contesto lavorativo può comportare un serio problema per tutti i lavoratori e le lavoratrici in condizioni di salute ottimali e, a maggior ragione, può rappresentare una fonte di rischio, da non sottovalutare, per tutte le lavoratrici in gravidanza. Semplici attività svolte quotidianamente in tutta sicurezza possono assumere, per […]

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I rischi per le lavoratrici gestanti

Il contesto lavorativo può comportare un serio problema per tutti i lavoratori e le lavoratrici in condizioni di salute ottimali e, a maggior ragione, può rappresentare una fonte di rischio, da non sottovalutare, per tutte le lavoratrici in gravidanza. Semplici attività svolte quotidianamente in tutta sicurezza possono assumere, per la lavoratrice in gravidanza, le fattezze di un pericolo da non trascurare.

Le fonti normative

Due sono le fonti normative che si occupano di valutazione del rischio delle lavoratrici gestanti e della loro tutela: il D.Lgs. 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, e il D.Lgs. 151/2001. Recita il Testo Unico per la sicurezza nell’articolo 28:

“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [..] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui […] quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.

Il D.Lgs. 151/2001 raccoglie e coordina tutte le disposizioni in materia che fino al 2001 si sono succedute nella legislazione italiana, ed estende la tutela della maternità, che originariamente comprendeva le sole lavoratrici subordinate, anche ad altre tipologie di lavoratrici: lavoratrici autonome, imprenditrici agricole, libere professioniste ed ai titolari di rapporti di lavoro atipici o discontinui.

Le responsabilità del Datore di Lavoro

Come già visto il Testo Unico sulla sicurezza (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/08) pone in capo al Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi e anche la valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Il D.Lgs. 151, oltre a ribadire l’obbligo di valutazione introduce anche l’obbligo di informazione, nell’articolo 11 commi 1 e 2 afferma:

  1. […] il datore di lavoro, […], valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
  2. L’obbligo di informazione […], e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

La valutazione del rischio

Il Datore di Lavoro in tema di valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, insieme al Medico Competente, e informando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve valutare:

  • le mansioni in azienda;
  • la presenza o meno dei rischi associati alla gravidanza dal D.Lgs. 151/2001;
  • le caratteristiche strutturali delle diverse zone di lavoro e i rischi correlati alla gravidanza;
  • l’esposizione ai rischi associati alla gravidanza dal D.Lgs. 151/2001 delle lavoratrici gestanti

Il Datore di Lavoro infine deve predisporre:

  • adeguate misure di protezione e prevenzione.
  • informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione delle lavoratrici gestanti

Nella valutazione devono essere considerate anche le situazioni di rischio legate non solo al periodo della gravidanza ma anche al puerperio e all’allattamento.

Le tutele del D.Lgs. 151/2001

Il Decreto Legislativo 151/2001 stabilisce alcune disposizioni per garantire la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio. In particolare, prevede le seguenti disposizioni:

  • Astensione obbligatoria (congedo di maternità): Durante il periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi (art. 16), vige il divieto assoluto di adibire le donne al lavoro.
  • Divieto di adibire le lavoratrici gestanti a lavori faticosi, trasporto e sollevamento di pesi, e lavori pericolosi e insalubri. In questi casi le lavoratrici devono essere assegnate ad altre mansioni.
  • Valutazione dei rischi: Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in relazione a:
    • L’esposizione ad agenti fisici che possono danneggiare il feto o causare il distacco della placenta.
    • L’esposizione ad agenti chimici o biologici noti per mettere a rischio la salute delle gestanti e dei nascituri.
    • Processi o condizioni di lavoro.
  • Divieto di lavoro notturno: Le lavoratrici non possono essere impiegate nel lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) dal momento in cui viene confermata la gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
  • Permessi retribuiti per esami prenatali: Le lavoratrici gestanti hanno il diritto a permessi retribuiti per sottoporsi a esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche durante l’orario di lavoro.

Le misure di prevenzione per la gravidanza

I lavori vietati perché faticosi, pericolosi e insalubri sono indicati negli Allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001. Tra questi ci sono lavori e attività forse non più diffusi come un tempo, e ce ne sono invece che costituiscono frequente e comune per le lavoratrici gestanti:

  • lavori che espongono a rischi ergonomici (movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori);
  • attività in postura eretta prolungata (per oltre metà dell’orario lavorativo);
  • lavori su scale, impalcature e pedane;
  • lavori a bordo di mezzi di trasporto (muletti, aerei, autobus, ecc.);
  • lavori che espongono a rischi fisici (vibrazioni, rumore, radiazioni ottiche artificiali, ecc.);
  • lavori in orario notturno;
  • lavori svolti a temperature molto alte o molto basse;
  • lavori in quota o in spazi confinati;
  • lavori che espongono a rischio biologico, chimico o cancerogeno;

Nel caso di lavori vietati in periodo di gravidanza il datore di lavoro attua le seguenti disposizioni preventive:

  • assegna alla lavoratrice un’altra mansione che non la esponga a rischi;
  • modifica le condizioni di lavoro, l’orario o il luogo lavorativo, eliminando così l’esposizione al rischio;
  • quando le due opzioni sopra citate risultano impraticabili richiede l’interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice gestante presso l’Ispettorato del Lavoro.

Facciamo un esempio; nel caso del lavoro notturno il Datore di Lavoro può ricorrere ad una riorganizzazione degli orari al fine di eliminare il fattore di rischio, rappresentato dall’orario dalle 24 alle 6, che per le donne è vietato dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 del D.Lgs. 151/2001).

In ogni caso, ed è bene ricordarlo, il Datore di Lavoro, è sempre obbligato a informare le lavoratrici, e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle misure di prevenzione e protezione stabilite.

Gli obblighi e le responsabilità delle lavoratrici

Anche le lavoratrici hanno un obbligo: informare tempestivamente il Datore di Lavoro, nel caso in cui la valutazione del rischio abbia evidenziato un rischio per la loro mansione, del proprio stato di gravidanza. Naturalmente questo allo scopo di permettere all’azienda di assolvere ai propri obblighi in materia di tutela della maternità e attivare le azioni di prevenzione.

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Microclima: i corretti parametri in un ambiente di lavoro https://www.safetyone.it/microclima-i-corretti-parametri-in-un-ambiente-di-lavoro/ Tue, 07 Mar 2023 12:50:49 +0000 https://www.safetyone.it/microclima-i-corretti-parametri-in-un-ambiente-di-lavoro/ Microclima: definizione “Il microclima si riferisce al complesso dei parametri ambientali temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria, che condizionano lo scambio termico tra individuo e ambiente” (Fonte Ministero della Salute). Il Microclima fa parte degli Agenti Fisici che il Datore di Lavoro deve considerare nella sua Valutazione del Rischio (DVR). Ambienti moderati, ambienti severi (freddi o […]

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Microclima: definizione

Il microclima si riferisce al complesso dei parametri ambientali temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria, che condizionano lo scambio termico tra individuo e ambiente” (Fonte Ministero della Salute).

Il Microclima fa parte degli Agenti Fisici che il Datore di Lavoro deve considerare nella sua Valutazione del Rischio (DVR).

Ambienti moderati, ambienti severi (freddi o caldi), ambienti termicamente moderabili o vincolati

Con ambiente termico moderato, la norma UNI EN ISO 7730 intende un ambiente nel quale “si manifestano scostamenti moderati delle condizioni ideali di comfort termico”. Pertanto, il soggetto riesce a mantenere l’equilibrio termico del corpo senza eccessive sollecitazioni del sistema di termoregolazione.

Per definire un ambiente termico severo si può far riferimento alla norma UNI ISO 7730 la quale fa riferimento ad “extreme thermal environments”. Da un punto di vista fisiologico, possiamo invece definirlo come “ambiente nel quale i meccanismi di termoregolazione del corpo umano, che provvedono al mantenimento costante della temperatura degli organi interni intorno ai 37° sono fortemente sollecitati, ed in casi estremi possono anche non essere sufficienti ad evitare gravi compromissioni temporanee o permanenti delle funzioni dell’organismo”. Pertanto, applicato al campo di valutazione del rischio, un ambiente può essere definito severo se il soggetto viene esposto a stress termico (es. disidratazione in ambienti caldi; ipotermia in ambienti freddi) a tempi inferiore alle 8 ore della giornata lavorativa.

Gli ambienti termicamente moderabili sono quelli nei quali non sussistono dei vincoli che possono impedire il raggiungimento di condizioni di confort.

Infine, gli ambienti termicamente vincolati sono quelli nei quali l’attività lavorativa svolta al loro interno è vincolata alle condizioni termiche. Il vincolo può essere sia di natura ambientale (lavorazioni all’aperto oppure in celle frigorifere) sia legato all’attività che viene eseguita.

Quali sono i riferimenti normativi utili per la valutazione del microclima?  

Per poter effettuare la valutazione del rischio le normative di riferimento sono:

  • Le norme UNI e i relativi metodi PHS, WBGT e IREQ da adottare a seconda degli ambienti.
  • Titolo VIII capo I del D. Lgs. 81/08
  • Allegato IV del D. Lgs. 81/08

È necessario l’uso di una strumentazione per i rilievi microclimatici? 

La valutazione del rischio viene elaborata previo calcolo delle grandezze fisiche ambientali le quali vengono misurate attraverso una strumentazione specifica:

  • Psicometro per misurare la temperatura dell’aria e l’umidità relativa.
  • Anemometro per misurare la velocità dell’aria.
  • Globotermometro per misurare la temperatura percepita o l’indice di stress termico

Quali sono gli effetti del microclima sulla salute?

Per quel che riguarda gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a microclimi non idonei, si possono distinguere patologie dovute al caldo o al freddo. Inoltre, sono da prendere in considerazione anche gli effetti di tipo infortunistico.

La patologia più comune agli ambienti severi caldi è la sincope da calore oppure una condizione più grave rappresentata dall’esaurimento della termoregolazione che può manifestarsi attraverso l’iperpiressia e colpo di calore con il raggiungimento della temperatura corporea al di sopra dei 40,5°. Inoltre, sono comuni i crampi da calore caratterizzati da spasmi muscolari. Infine, si possono avere manifestazioni da esposizione ad ambienti severi caldi a danno della pelle con ustioni o eritemi da calore.

L’esposizione ad ambienti severi freddi può comportare all’orticaria da freddo oppure all’assideramento. Altri effetti possono essere: acrocianosi, dermatosi o ipotermia degli arti.

Infine, lo stress termico può essere causa di infortuni sul lavoro, in quanto i malori accusati dai lavoratori possono ridurne la capacità di attenzione e aumentare il rischio di infortunio.

Gli infortuni più frequenti sono: cadute, scivolamenti, incidenti di trasporto, ferite o contatto con macchinari.

Chi sono i soggetti più sensibili al rischio microclima?

Il Datore di Lavoro nel valutare i rischi correlati al microclima deve porre particolare attenzione “alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori” (art.183 del D. Lgs. 81/08).

A tal proposito, la normativa di tutela del lavoro femminile (D. Lgs. 151/2001) prevede che le donne in gravidanza, puerperio e allattamento, vengano informate sui rischi presenti negli ambienti di lavoro e che non svolgano mansioni che possano essere pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro. I lavori che possono generare una condizione di stress termico sono indicati nel come “lavori faticosi, pericolosi e insalubri”.

Oltre alle donne in stato di gravidanza, gli altri soggetti sensibili sui quali porre attenzione sono i minori. Infatti, nell’Allegato I alla Legge 977/1967 vengono definite le mansioni alle quali non possono essere adibiti lavoratori adolescenti. Tra questi: esercizio dei forni a temperatura superiore a 500°, lavorazioni nelle fonderie o lavori in magazzini frigoriferi.

Infine, sono da considerare soggetti sensibili i lavoratori con disabilità fisica, affetti da patologie o disturbi, oppure sottoposti a terapie.

Chi sono i lavoratori esposti a microclima severo? 

Le attività che comportano l’esposizione al rischio microclima sono:

  • Mansioni che vengono svolte all’aperto come lavorazioni agricolo- forestali, cantieristica, cave, operatori ecologici, piscine, attività di emergenza, soccorso, etc;
  • Lavorazioni all’interno del ciclo produttivo che vengono condizionate dalle temperature come celle frigorifere, forni di essiccazione, forni fusori, cucine, gallerie, miniere, etc;
  • Attività che richiedano l’utilizzo di particolari DPI;
  • Mansioni che richiedono un elevato impegno fisico.

Cosa deve contenere la valutazione del microclima? Quando deve essere effettuata la valutazione e ogni quanto va aggiornata?

La Valutazione, elaborata da personale esperto, dovrà contenere:

  • Descrizione del ciclo di lavoro e mansioni correlate al processo di valutazione;
  • Classificazione degli ambienti termici;
  • Informazioni relative agli impianti di climatizzazione;
  • Informazioni relative alle misurazioni;
  • Stima degli indici termici descrittori correlati alla mansione;
  • Classificazione dell’esposizione e definizione delle fasce di rischio;
  • Misure di prevenzione e protezione da adottarsi;
  • Programma delle misure tecniche e organizzative che verranno adottate al fine di ridurre il rischio.

Infine, la valutazione dovrà essere aggiornata ogni 4 anni o prima in caso di cambiamenti all’interno del ciclo produttivo.

Quali DPI devono essere messi a disposizione per tutelare i lavoratori?

Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), esistono diversi capi di abbigliamento per i quali è prevista una certificazione relativa alla prestazione degli indumenti.

Per la protezione contro il freddo, le norme tecniche di riferimenti sono:

  • UNI EN 342:2018 per completi e capi di abbigliamento contro il freddo;
  • UNI EN 511 per guanti contro il freddo;
  • UNI EN 14058 capi di abbigliamento contro ambienti freddi.

Per la protezione contro il caldo, le norme tecniche di riferimenti sono:

  • UNI EN 166 per la protezione degli occhi;
  • UNI EN 407 per guanti contro rischi termici (caldo e/o fuoco)
  • UNI EN ISO 11612 indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.

Infine, esistono in commercio indumenti refrigeranti e sistemi di raffrescamento che possono essere utili per fronteggiare lo stress termico.

Quali sono le misure di tutela per i lavoratori esposti a microclima severo?

Di seguito riportiamo un elenco di misure di tutela da adottare al fine di ridurre l’esposizione al rischio:

  • Eliminare le sorgenti di aria calda/ fredda;
  • Isolare le superfici calde;
  • Eliminare gli scarichi di vapore o acqua nell’ambiente;
  • Utilizzo di schermi riflettenti;
  • Usare indumenti che permettano la protezione da calore radiante;
  • Posizionare le aree di lavoro lontano da correnti d’aria;

Per ambienti caldi, adottare le seguenti misure:

  • Programmare i lavori più faticosi nelle ore del giorno più fresche;
  • Prevedere un programma di acclimatamento;
  • Garantire sufficienti risorse di acqua;
  • Fornire indumenti traspiranti.

Per ambienti freddi, adottare le seguenti misure:

  • Programmare delle pause in aree di lavoro in condizioni di comfort termico;
  • Fornire ai lavoratori DPI antifreddo;
  • Fornire indumenti traspiranti affinché rilascino il sudore accumulato;
  • Indossare berretti antifreddo.

Come deve essere gestito l’acclimatamento?

Per poter effettuare lavori in ambienti caldi, sia che sia il primo ingresso oppure in caso di rientro dopo un periodo di assenza, è necessario predisporre un percorso di acclimatamento.

Dovrà, dunque, essere disponibile una procedura aziendale che informi i lavoratori.

Un percorso di acclimatamento efficace si dovrebbe basare su questi punti:

  • Incrementare le lavorazioni in modo graduale in un periodo di 7-14 giorni;
  • Prevedere l’esposizione al caldo per almeno due ore al giorno che potranno essere spezzate in due periodi di un’ora ciascuno;
  • Idratarsi costantemente.

Indicazioni utili per fronteggiare l’insorgenza di malattie da calore sul luogo di lavoro

Per poter fronteggiare l’insorgenza da calore è necessario che ciascun lavoratore riconosca i sintomi.

In caso di insorgenza di sintomi, il lavoratore dovrà sospendere immediatamente le lavorazioni e rinfrescarsi con acqua fresca e idratarsi. In questi casi, il raffreddamento è l’azione prioritaria da mettere in atto.

I sintomi da colpo di calore da riconoscere sono:

  • Stato confusionale, alterazione mentale, perdita di coscienza;
  • Pelle calda e secca o sudorazione profusa;
  • Convulsioni;
  • Temperatura corporea elevata.

I sintomi da esaurimento da calore da riconoscere sono:

  • Mal di testa;
  • Nausea;
  • Debolezza;
  • Sete e forte sudorazione;
  • Elevata temperatura corporea;
  • Diminuzione della produzione di urina.

Altri sintomi da non sotto valutare sono svenimento o crampi.

Rischio microclima e rischio esposizione UV

Il rischio microclima può essere collegato anche al rischio da esposizione a raggi UV, soprattutto se si parla di lavorazione outdoor durante la stagione estiva, e non solo.

Per un approfondimento sul rischio da esposizione a raggi UV.

Formazione e informazione per i lavoratori esposti a rischio microclima

Il Datore di Lavoro, oltre alla valutazione, deve provvedere a formare e informazione i lavoratori esposti a tale rischio. In particolare, la formazione e l’informazione dovranno essere incentrate sulle misure di prevenzione e protezione previste nonché sui rischi che potrebbero incorrere i lavoratori durante l’esposizione ad ambienti caldi o freddi.

Inoltre, durante la formazione e informazione bisognerà includere i possibili sintomi e problemi causati dal calore o dal freddo e le relative procedure da adottare.

Devi effettuare la valutazione del rischio microclima nella tua azienda o aggiornarla?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

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Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV https://www.safetyone.it/cantieri-temporanei-e-mobili-quando-si-applica-il-titolo-iv/ Mon, 17 May 2021 11:12:56 +0000 https://www.safetyone.it/cantieri-temporanei-e-mobili-quando-si-applica-il-titolo-iv/ Inquadramento normativo Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL. Tale […]

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Inquadramento normativo

Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL.

Tale sezione consta di 17 articoli, dall’88 al 104 compresi, e di 9 Allegati, che fanno riferimento esclusivo ai cantieri (dall’Allegato X all’allegato XVIII). Risulta evidente che la norma non sia però disciplinata esclusivamente da queste sezioni, in quanto altri articoli o Allegati del D.Lgs. 81/08 trovano applicazione in modo più generico nell’ambito dei luoghi lavoro, quale a titolo di esempio l’Allegato XIX, riguardante le verifiche di sicurezza sui ponteggi metallici e fissi, che può riguardare non solo un cantiere temporaneo e mobile, ma anche un intervento di manutenzione gestito dal Committente in Titolo I.

Cosa è un cantiere temporaneo e mobile?

In riferimento all’articolo 89 e all’Allegato X si definisce “cantiere temporaneo e mobile” o più semplicemente “cantiere” qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile tra cui, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle opere impiantistiche.

Tale definizione assume un ruolo fondamentale e compito prioritario del Committente è stabilire, in primis, se l’attività da svolgersi ricada o meno nel campo di applicazione del Titolo IV.

Risulta infatti evidente che la gestione dei lavori in Titolo IV preveda costi a carico del Committente non secondari, soprattutto in relazione alla nomina dei Coordinatori per la sicurezza e alle incombenze burocratiche correlate, ma è pur vero che tale scelta non risulta “discrezionale”. A distanza di oltre vent’anni dall’entrata in vigore della Direttiva Cantieri, capita ancora di sentire la frase “la Committenza ha deciso di gestire il lavoro in Titolo I attraverso un DUVRI, in quanto si trattava di un intervento di manutenzione oppure di natura impiantistica”.

Questo non significa che tali interventi debbano essere gestiti obbligatoriamente in Titolo IV, ma semplicemente che prima di decidere il campo di applicazione, conviene rileggere l’Allegato X e in caso di dubbi sull’applicabilità o meno rivolgersi ad un consulente di fiducia.

L’estensione del campo di applicazione, da parte del legislatore, anche agli interventi su parti strutturali delle opere impiantistiche significa di fatto che se l’attività prevede interventi edili quali tracce, piccole demolizioni, scavi di modesta entità o interventi su elementi di sostegno a impianti di varia natura, l’intervento ricade nel suo complesso nella definizione di “cantiere temporaneo e mobile” e di conseguenza scattano tutti gli obblighi di cui al Titolo IV.

Al contrario l’adozione non dovuta del Titolo IV, in un’ottica più cautelativa, non prevede rischi o responsabilità a carico del Committente; ma anche in questo caso è sconsigliabile in quanto rappresenta un costo inutile a carico dello stesso.

Quando si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/08?

Nel caso in cui le attività rientrino in uno dei casi previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08 si applica il Titolo IV.

Il legislatore ha previsto però un importante semplificazione per i piccoli cantieri in cui è prevista la presenza di una solo impresa esecutrice, ovvero la non obbligatorietà di nominare il Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione, non sussistendo di fatto problematiche interferenziali.

In caso contrario, nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l’obbligo di designare il Coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell’affidamento dei lavori di designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

È importante però sottolineare il fatto che l’individuazione di un’unica impresa affidataria (o General contractor) non consente a questa di subappaltare una o più attività. Al fine di non ricadere negli obblighi di nomina sopraindicati, sarà onere del Committente esplicitare nel contratto d’appalto che l’impresa non può in alcun caso subappaltare i lavori e vigilare in corso d’opera che tale clausola venga rispettata.

In caso di infortunio sul lavoro e mancata nomina del CSP/CSE (ove prevista per legge) i profili di responsabilità civile e penale a carico del Committente risultano particolarmente pesanti.

Altro aspetto da sottolineare è che anche in caso di presenza di una sola impresa esecutrice, il Committente ha sempre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa secondo le specifiche di cui allegato XVII e inviare la notifica preliminare nel caso in cui l’entità presunta del lavoro sia superiore a duecento uomini-giorno.

Se vuoi approfondire il tema relativo alle modalità di verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese (ITP), consulta l’articolo “Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese“.

Sanzioni a carico del Committente

A chiusura di questo articolo ci preme sottolineare che il Committente è punito:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; ovvero la mancata nomina del CSP e del CSE anche nel caso in cui l’obbligo di nomina scattasse in corso d’opera per l’ingresso di una seconda impresa inizialmente non prevista
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), ovvero per la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale di una impresa esecutrice

In relazione a quanto sopra è di fondamentale importanza per un Committente, quando si effettuano interventi anche parzialmente edili, valutare attentamente il campo di applicazione del Titolo IV, effettuare la verifica dell’ITP dell’impresa, nominare il CSE e CSE e trasmettere la notifica preliminare (ove necessario) e soprattutto avvalersi del supporto di un RDL nel caso in cui non si abbiano adeguate competenze per gestire tali temi.

Hai il dubbio se le attività da svolgersi all’interno della tua azienda o del tuo immobile ricadano o meno nel Titolo IV?

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Rischio Biologico: definizione e obblighi del Datore di Lavoro https://www.safetyone.it/il-rischio-biologico-definizione-e-obblighi-del-datore-di-lavoro/ Wed, 26 Feb 2020 16:13:47 +0000 https://www.safetyone.it/il-rischio-biologico-definizione-e-obblighi-del-datore-di-lavoro/   Un agente biologico è un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, che ha la capacità potenziale di provocare infezioni, allergie e intossicazioni. Rischio biologico: differenze tra batteri, i virus, i funghi e i protozoi I microrganismi sono forme di vita che presentano dimensioni microscopiche, costituiti di norma da una sola cellula. Fra i microrganismi […]

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Un agente biologico è un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, che ha la capacità potenziale di provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

Rischio biologico: differenze tra batteri, i virus, i funghi e i protozoi

I microrganismi sono forme di vita che presentano dimensioni microscopiche, costituiti di norma da una sola cellula. Fra i microrganismi rientrano i batteri, i virus, i funghi e i protozoi.

I batteri sono microrganismi, esseri viventi piccolissimi con dimensioni nell’ordine del millesimo di millimetro. Anche se non li possiamo vedere a occhio nudo, i batteri sono ovunque, nel nostro corpo e in tutto l’ambiente che ci circonda; alcuni di essi vivono addirittura negli ambienti più inospitali, come i fondali oceanici o i ghiacciai. Oltre a essere onnipresenti, i batteri sono anche tra le forme viventi più diffuse sulla Terra, tanto che in un solo cucchiaio di terreno se ne possono trovare fino a 10.000 miliardi. Spesso, i batteri sono associati al sudiciume o a determinate malattie, ma in realtà molti di essi sono particolarmente utili all’uomo; pensiamo, ad esempio, ai batteri che consentono la produzione dello yogurt o a quelli che costituiscono la flora intestinale.

I virus, termine che in latino significa “veleno”, sono microrganismi acellulari parassiti obbligati. Queste infettanti e piccolissime particelle nucleoproteiche mancano infatti di una struttura cellulare e si replicano solamente sfruttando intermedi metabolici, enzimi e organelli della cellula ospite. Pur essendo incapaci di riprodursi, i virus possono comunque sopravvivere nell’ambiente esterno e ivi conservarsi per un tempo limitato; il virus dell’influenza, per esempio, può persistere per ore al di fuori del corpo, specialmente in condizioni di freddo e bassa umidità. In natura esistono moltissime tipologie di virus, che nel complesso infettano qualsiasi tipo di cellula ed organismo, provocando una notevole varietà di malattie, come il raffreddore, l’influenza o la poliomielite; altre specie sono invece prive di potere patogeno e non causano alcuna malattia.

I funghi sono organismi eucarioti, unicellulari e pluricellulari e si distinguono in: muffe pluricellulari, lieviti unicellulari e funghi dimorfi. I funghi possono essere responsabili di diverse patologie che possono interessare l’uomo e possono essere di diversi tipi: micosi superficiali e micosi profonde.

I protozoi sono microrganismi unicellulari dotati di una struttura cellulare eucariota più simile a quella delle cellule animali. Molte specie sono dotate di motilità autonoma per la presenza di ciglia o flagelli, altre ancora sono immobili. Molti protozoi sono innocui per l’uomo, molti altri sono in grado di provocare delle malattie infettive anche molto gravi.

 

La classificazione degli agenti biologici che concorrono al rischio biologico

Gli agenti biologici vengono classificati, in base al rischio di infezione, in 4 gruppi:

  • Gruppo 1: quelli con poche probabilità di causare malattie nell’uomo sia a livello individuale che collettivo;
  • Gruppo 2: possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori (es: addetti di laboratorio); c’è poca probabilità che si propaghino nella comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche e/o terapeutiche (es. morbillo, varicella, herpes simplex)
  • Gruppo 3: possono causare malattie gravi e costituire un elevato rischio individuale per i lavoratori; l’agente può propagarsi nella comunità; di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Brucellosi, salmonellosi, peste, febbre gialla, HIV, lesmaniosi, HBV, HCV)
  • Gruppo 4: possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. ebola, vaiolo, febbre emorragica, arena virus)

Al momento il corona virus COVID-19 non risulta classificato in quanto non sono ancora note le modalità di trasmissione e l’effettiva gravità della malattia (valutate su base statistica).

 

Come si può essere esposti al rischio biologico?

Si può venire in contatto con un agente biologico per:

  • CONTATTO DIRETTO: Può verificarsi per ingestione (accidentale, di aerosol o schizzi ad esempio), o per contatto cutaneo (trasferimento fisico di microrganismi tra una persona infetta, o colonizzata ad una persona suscettibile), soprattutto qualora la cute presenti ferite aperte. Possono essere trasmesse per contatto le infezioni gastrointestinali, respiratorie o cutanee come ad esempio quelle dovute a Herpes simplex, virus respiratorio parainfluenzale, virus epatite A, infezioni virali emorragiche come l’Ebola.
  • CONTATTO INDIRETTO: Comporta il contatto di una persona suscettibile con un “oggetto” contaminato che fa da intermediario:
  • Trasmissione tramite goccioline di grandi dimensioni (“droplet”), è il caso delle patologie come meningite, polmonite, difterite, pertosse, scarlattina, rosolia. Le goccioline sono generate dalla persona infettata, generalmente tramite starnuti, tosse o parlando e possono raggiungere le mucose del soggetto suscettibile se espulse a breve distanza (non rimangono sospese in aria per molto a causa delle loro dimensioni).

Secondo i più recenti studi si ipotizza che il corona virus COVID-19 si diffonda prevalentemente tramite droplet.

  • Trasmissione per via aerea, si verifica nel caso in cui vengano:
  • disperse in aria goccioline fini (5micron di diametro o meno), in questi casi (aerosol) i microrganismi possono rimanere in aria per tempi più prolungati.
  • L’agente infettivo si trovi sulla superficie di polveri fini, inalabili. Tra i microrganismi che possono essere trasmessi per via aerea ci sono, ad esempio, il micobatterio della tubercolosi, il virus del morbillo e della varicella. La possibilità di questa via di trasmissione richiede una aerazione dei locali perché anche a distanze più grandi dal soggetto infettato possono trasportarsi i microrganismi.
  • Trasmissione per via ematogena: contatto con il sangue di animali o esseri umani infettati (diventa una via rilevante negli ospedali, cliniche veterinarie, zootecnia e allevamenti).
  • Trasmissione attraverso veicoli comuni, riguarda quegli agenti biologici che possono essere trasmessi da altri materiali come acqua, alimenti, farmaci.
  • Trasmissione attraverso vettori, avviene quando animali o insetti (zanzare, mosche, zecche, topi, ecc.) contribuiscono a trasportare e trasmettere l’infezione.

 

La sorveglianza sanitaria nell’ambito del rischio biologico

Il medico competente avrà un ruolo centrale in questo tipo di rischio poiché viene chiamato a collaborare nelle attività di prevenzione, ancor più che non con gli altri rischi, anche con la valutazione dell’opportunità della somministrazione di specifici vaccini (qualora disponibili e ritenuti idonei).

Si ricorda che nel caso di manipolazione di agenti biologici di classe 3 e 4, qualora si realizzino delle condizioni di contaminazione accidentale è prevista l’istituzione di un registro degli esposti che documenti tali eventi accidentali, la cui tenuta è un obbligo del datore del lavoro, per tramite del medico competente.

Come sempre il sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria è un obbligo del lavoratore, il quale non potrà essere adibito alla mansione specifica senza l’ottenimento dell’idoneità da parte del medico competente.

 

La valutazione del rischio biologico e gli obblighi del datore di lavoro

Il rischio biologico in ambiente di lavoro si identifica con la Valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di prevenzione che richiede specifiche misure di protezione previste dagli adempimenti del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (Valutazione del Rischio Biologico Aziendale).

SV Srl è la società che, da numerosi anni, opera nel settore della consulenza per la sicurezza sul lavoro supportando molte aziende nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e affiancando i datori di lavoro nell’assolvimento dei loro obblighi.

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