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In relazione al Bonus ristrutturazioni (Superbonus) molti Committenti sono alle prese con interventi di manutenzione straordinaria dei propri immobili.

In questo articolo forniremo ai Committenti un quadro sintetico degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza cantieri, delle responsabilità e degli strumenti strategici per tutelarsi.

Al fine di non rendere troppo complessa la trattazione delle tematiche in oggetto, alcuni passaggi normativi sono stati semplificati in quanto rivolti ad un pubblico neofita. Si rimanda ad articoli di approfondimento la trattazione di argomenti specifici.

Sicurezza cantieri edili: inquadramento normativo

Il testo di legge di riferimento è sempre il D.Lgs. 81/08, c.d. TUS (Testo Unico della Sicurezza), e nello specifico il Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

Originariamente il testo di legge di riferimento era Il D.Lgs. 494/96 (oggi abrogato) chiamato anche “Direttiva cantieri”, normativa di recepimento di una Direttiva Comunitaria in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili uscita negli anni ‘90.

In particolare, gli articoli di riferimento del TUS sono quelli dall’88 al 104 compresi, nonché gli Allegati dal X al XIX compresi.

Cosa è un cantiere temporaneo o mobile?

In riferimento all’Articolo 89 e Allegato X del D.lgs. 81/08 un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile cioè “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali”.

In pratica qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione di un immobile.

Quali sono gli obblighi del Committente nei cantieri edili o cantieri temporanei o mobili?

In riferimento all’articolo 90 il Committente o il Responsabile dei Lavori (RdL – vedremo successivamente chi è) ha i seguenti obblighi:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), nomina il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • verifica l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII
  • chiede alle imprese esecutrici una Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai punti precedenti.

Chi è il Coordinatore Sicurezza cantieri?

Tralasciando le definizioni normative, possiamo definire il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri come il consulente tecnico nominato dal Committente per progettare la sicurezza del cantiere (CSP) e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in corso d’opera (CSE). Tale ruolo, formalmente definito dagli Artt. 91 e 92 del TUS, nei cantieri più piccoli viene abitualmente ricoperto da un unico professionista.

Nello specifico il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) è colui che predispone:

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il documento che definisce specificatamente le misure di coordinamento e di sicurezza per il cantiere in oggetto
  • il Fascicolo Tecnico o Fascicolo dell’Opera (FT), il documento che deve essere conservato dal Committente per futuri interventi di manutenzione o adeguamento.

Al contrario il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è colui che vigila sul rispetto, da parte delle imprese esecutrici, delle norme di sicurezza in cantiere e sull’idoneità dei documenti prodotti dalle stesse, attraverso:

  • sopralluoghi verbalizzati sul cantiere (VIS)
  • riunioni di coordinamento per la sicurezza (RCS)
  • verifiche sulla documentazione prodotta delle imprese esecutrici (POS e documenti sicurezza cantieri specifici per ogni impresa) e sull’idoneità delle maestranze operanti in cantiere.

Per poter ricoprire il ruolo di CSP e di CSE è necessaria un’abilitazione tecnica (geometra, ingegnere o architetto) e un corso di specializzazione di 120 ore (con successivi corsi di aggiornamento).

Chi è il Responsabile dei Lavori?

Il RdL o Responsabile dei Lavori è invece il soggetto a cui il Committente può delegare i compiti indicati nel paragrafo precedente.

Al contrario del coordinatore della sicurezza cantieri, per svolgere la funzione di RdL non servono competenze o abilitazioni particolari, anche se risulta ampiamente auspicabile l’individuazione di un soggetto con requisiti analoghi a quelli del CSP o CSE per non rendere inefficace l’istituto della delega (tradotto: è poco tutelante per un Committente trasferire compiti di controllo e vigilanza ad un soggetto che non ha adeguate competenze).

La nomina del RdL esonera il Committente da responsabilità?

In riferimento all’Articolo 93, il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei lavori. Inoltre, la designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il RdL dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) cioè dei principali obblighi imposti dal legislatore a carico del CSP e del CSE

E’ importante sottolineare che il Legislatore e le sentenze della Cassazione hanno individuato il Committente come il “motore economico” dell’opera, imponendo di fatto su questi il compito di effettuare valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti sul cantiere. Infatti, è il Committente che quasi sempre sceglie le imprese sulla base dei requisiti tecnico-professionali o di valutazioni di natura economica, che concorda con il progettista i capitolati d’appalto e che spesso entra nel merito delle soluzioni tecnico-operative.

In tutti questi casi, definibili dal giudice come ingerenze da parte del Committente sulle scelte delle imprese e sulle modalità esecutive dei lavori, sussiste un profilo di corresponsabilità civile e penale del Committente in caso di infortunio sul lavoro.

Strategie per ridurre le responsabilità civili e penali in caso di infortunio sul cantiere

Da quanto sopra esposto ed in base al principio della “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando” risulta evidente che il Committente deve intraprendere specifiche azioni per evitare profili di corresponsabilità civile o penale. Nello specifico le strategie prioritarie sono:

  • Nominare CSP e CSE che abbiano competenze ed esperienza pregressa in tema di sicurezza cantieri (attraverso l’analisi del CV e degli attestati di formazione)
  • Verificare che nell’offerta tecnica siano specificate le modalità di erogazione del servizio (es. numero di sopralluoghi previsti durante il cantiere, modalità di verbalizzazione dei sopralluoghi e delle riunioni di coordinamento, ecc.)
  • Diffidare dei “tuttologi”; il tecnico che svolge il ruolo di progettista, direttore dei lavori, che presenta la pratica in catasto, che elabora la certificazione energetica e si occupa anche del Bonus Ristrutturazioni, molto difficilmente ha anche esperienza nell’ambito della sicurezza cantieri, tema che con l’evoluzione della normativa richiede competenze tecnico-legali non acquisibili con un corso sicurezza cantieri (anche se della durata di 120 ore)
  • Verificare di quali strumenti informatici si avvale il tecnico per svolgere efficacemente il ruolo di RdL o di CSE. E in questo caso non ci riferiamo alla disponibilità di un software sicurezza cantieri per l’elaborazione di PSC o FT bensì di strumenti di gestione informatizzata (tipo piattaforme gestionali) in grado di semplificare i processi di verifica di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (aspetto prioritario e alquanto tutelante per il Committente).

Conclusioni

In base a quanto sopra illustrato, è possibile affermare che la sicurezza sui cantieri si è evoluta enormemente nell’ultimo decennio, presupponendo competenze sempre più specialistiche e mirate da parte dei tecnici operanti nel settore. Per analogia il legislatore ha definito un ruolo centrale del Committente come supervisore della sicurezza, risultando di fatto inevitabile l’ingerenza dello stesso nei processi decisionali e nelle scelte dei fornitori e facendo ricadere su questi compiti e responsabilità in materia di sicurezza cantieri.

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Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale? https://www.safetyone.it/verifica-idoneita-tecnico-professionale/ Thu, 21 Jan 2021 08:06:23 +0000 https://www.safetyone.it/chi-si-occupa-della-verifica-idoneita-tecnico-professionale-delle-imprese/   La verifica idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori è un obbligo normativo cardine per chiunque affidi lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Ma chi, concretamente, è tenuto a occuparsene? E in base a quali norme si definisce questa responsabilità? In questo articolo troverai: Un’analisi essenziale dei riferimenti legislativi (Titolo I e […]

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La verifica idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori è un obbligo normativo cardine per chiunque affidi lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Ma chi, concretamente, è tenuto a occuparsene? E in base a quali norme si definisce questa responsabilità?

In questo articolo troverai:

  • Un’analisi essenziale dei riferimenti legislativi (Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08).
  • La definizione di idoneità tecnico-professionale secondo il legislatore.
  • Le figure chiave coinvolte (Committente, Datore di Lavoro, Responsabile dei Lavori).

Se desideri un’analisi ancora più operativa su come svolgere la verifica, quali documenti richiedere e quali software usare, leggi il nostro articolo di approfondimento dedicato alla “Guida completa per le aziende sulla Verifica ITP”.

Quale norma di legge stabilisce l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei fornitori? Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 disciplina la verifica dell’idoneità tecnico-professionale in due contesti principali:

  • Nell’ambito del Titolo I (cioè in qualsiasi azienda privata o pubblica) e specificatamente all’art. 26 comma 1, lettera a) si stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, il Committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale di questi.
  • Nell’ambito invece del Titolo IV (cioè nei cantieri temporanei e mobili) all’art 90 comma 9, lettera a), impone al Committente o al Responsabile dei lavori, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

 

Titolo I – Art. 26

  • Si rivolge al Datore di Lavoro committente.
  • Obbliga quest’ultimo a verificare l’ITP di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi prima di assegnare l’incarico.
  • Richiesta e valutazione di documenti come DURC, Visura Camerale, eventuali attestati di formazione, ecc.

 

Titolo IV – Art. 90

  • Riguarda i cantieri temporanei e mobili.
  • Oltre al Datore di Lavoro, entra in gioco anche la figura del Responsabile dei Lavori.
  • L’obbligo di verifica si fa ancora più dettagliato, richiedendo la conformità ad allegati specifici (es. Allegato XVII), con piani operativi di sicurezza (POS), attestati di formazione, documenti di coordinamento.

Cosa è l’idoneità tecnico professionale di un’impresa? La definizione del legislatore

Nel Titolo IV all’art. 89 comma 1 lettera l) l’idoneità tecnico-professionale viene definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Anche nell’ambito di numerose sentenze della Corte di Cassazione si ribadisce il ruolo centrale del Committente che ha l’obbligo di qualificare i fornitori non solo attraverso la verifica di alcuni documenti (es. DURC o Visura Camerale) ma anche attraverso un processo di selezione che tiene in considerazione parametri fondamentali quali:

  • Capacità organizzative (visionabili attraverso DVR, organigrammi, Camerale, ecc.)
  • Esperienza pregressa in lavori equivalenti (portfolio aziendale, importo commesse, tipologia di lavori svolti in passato)
  • Disponibilità di forza lavoro e mezzi (visionabili attraverso autocertificazioni sull’organico medio annuo, parco mezzi e attrezzature, ecc.)
  • Competenze e organizzazione in materia di sicurezza (qualifica referenti, conoscenza delle tematiche di sicurezza, livello di formazione del personale).

Chi è il committente ai fini della verifica idoneità tecnico professionale?

Anche in questo caso bisogna distinguere la funzione del Committente in ambito Titolo I e Titolo IV.

In titolo I il Committente coincide col il Datore di Lavoro e su questi ricadono di fatto gli obblighi di verifica dell’ITP dei fornitori. Il committente può essere un soggetto privato o pubblico: in quest’ultimo caso, tale figura va individuata nella persona che possiede poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto, nel primo caso è generalmente rappresentata dal Titolare o dall’Amministratore Delegato della società.

In Titolo I il Datore di lavoro ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso l’istituto della delega ad un dirigente delegato.

In Titolo IV, ovvero nei cantieri temporanei e mobili, il Committente in ambito privato è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera ovvero il proprietario del bene immobile oggetto di realizzazione o di adeguamento,  mentre in ambito pubblico è il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).

In quest’ultimo caso, il Committente ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso la nomina del Responsabile dei Lavori (RdL), funzione non obbligatoria per legge ma altamente consigliata nel momento in cui il Committente privato non ha le competenze per svolgere in autonomia tali verifiche.

Importante: In entrambi i casi, restano in capo al Committente (o a chi da lui delegato) responsabilità penali e civili qualora la verifica ITP non venga effettuata o risulti incompleta, soprattutto in caso di incidenti o infortuni.

I doveri del committente nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi

Anche in questo caso è importante definire le differenti modalità di effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale in Titolo I e IV.

In Titolo I, come indicato all’art. 26, il Committente deve richiedere ai propri fornitori i seguenti documenti fondamentali:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi
  • Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) e Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori (CCNL)

 

A questi documenti (secondo la nostra esperienza) anche se non espressamente indicati nel testo di legge devono inoltre essere richiesti:

  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Polizza RC

 

Per quanto attiene invece il Titolo IV la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (link) in modo differente a seconda si tratti di un’impresa o di un lavoratore autonomo.

Inoltre, in seguito alle recenti normative introdotte, è obbligatorio richiedere la Patente a Crediti per coloro che operano nei cantieri, al fine di garantire che abbiano acquisito le competenze specifiche e idonee per svolgere in sicurezza le attività previste.

Per un ulteriore approfondimento su tema puoi leggere la linea guida dell’INAIL “L’elaborazione del DUVRI” edizione 2013 all’interno della quale puoi trovare indicazioni specifiche sulle modalità di verifica dell’ITP dei fornitori.

Obblighi del Committente in sede di scelta dei fornitori e durante l’esecuzione dei lavori

Va comunque sottolineato come la verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisca nella mera acquisizione dei documenti sopraindicati: occorre infatti svolgere un’attenta valutazione del loro contenuto in relazione alla tipologia e complessità dei lavori da svolgere al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla “culpa in eligendo”.

Si sottolinea inoltre che tale verifica non si conclude al momento della scelta dell’impresa chiamata a svolgere il lavoro, ma prosegue durante tutte le attività del fornitore o l’iter di realizzazione dell’opera al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla culpa in vigilando”.

Alla luce di quanto sopra emerge la necessità di definire chiaramente sia in Titolo I che in Titolo IV:

  • Una procedura di controllo e gestione dell’ITP dei fornitori
  • Una procedura di gestione ingressi dei fornitori
  • Un sistema di controllo informatizzato della documentazione dei fornitori (con scadenziari e alert automatizzati) come SafetyoneClick
  • Un’informazione/formazione puntuale e approfondita sulla modalità di verifica dell’ITP da parte di tutte le funzioni coinvolte

Sentenze della Corte di Cassazione sull’idoneità tecnico professionale: responsabilità e obblighi

Numerose sentenze (es. Cass. Pen. Sez. IV n. 12019/2017, n. 11111/2015, n. 22391/2016) ribadiscono come:

  • Il Committente abbia un ruolo centrale nella qualifica dei fornitori.
  • Non basta un controllo formale: occorre un processo di valutazione serio, pena la responsabilità in caso di infortuni.
  • La mancanza o l’inesattezza dei documenti (DURC, DVR, certificati di formazione, ecc.) può portare a sanzioni penali e risarcimenti elevati.

Come semplificare la verifica dell’idoneità tecnico professionale

Per evitare errori e ottimizzare i tempi, molte aziende scelgono di:

  • Implementare procedure interne chiare (chi raccoglie i documenti, chi li valuta, chi comunica ai fornitori gli esiti).
  • Digitalizzare il processo con un software di gestione documentale e scadenze, come SafetyoneClick (ne parliamo nel nostro articolo di approfondimento).
  • Esternalizzare a professionisti esterni la qualifica dei fornitori, assicurando la conformità con il D.Lgs. 81/08.

Conclusioni

Chi si occupa della verifica ITP? In definitiva, il Committente (Datore di Lavoro in Titolo I, Responsabile dei Lavori in Titolo IV, o soggetto delegato) ha l’obbligo giuridico di qualificare e controllare fornitori e imprese appaltatrici. Questa responsabilità richiede tempo, competenze e un approccio strutturato per evitare sanzioni e, soprattutto, tutelare la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.

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