Idoneità tecnico professionale – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Wed, 29 Jan 2025 14:07:46 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Idoneità tecnico professionale – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende https://www.safetyone.it/verifica-idoneita-tecnico-professionale-itp-guida-completa-per-le-aziende/ Tue, 14 Jan 2025 10:43:11 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3578 Cos’è l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP)? L’idoneità tecnico-professionale (“ITP”) è un requisito fondamentale per garantire che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere lavori, servizi o forniture in conformità alle normative sulla sicurezza. Tale idoneità, definita dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, comprende la capacità organizzativa, la disponibilità di risorse umane e tecniche […]

L'articolo Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende proviene da Safetyone.it.

]]>
Cos’è l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP)?

L’idoneità tecnico-professionale (“ITP”) è un requisito fondamentale per garantire che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere lavori, servizi o forniture in conformità alle normative sulla sicurezza. Tale idoneità, definita dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, comprende la capacità organizzativa, la disponibilità di risorse umane e tecniche adeguate e la conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, è il presupposto essenziale per ridurre i rischi legati agli appalti e garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

Se vuoi sapere chi è responsabile della verifica ITP (Datore di Lavoro, RSPP, Committente, ecc.), dai un’occhiata al nostro articolo dedicato:Chi si occupa della verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese?

Perché è importante la verifica Idoneità Tecnico Professionale?

La verifica dell’ITP è un vero e proprio pilastro della sicurezza sul lavoro. Oltre a rispettare un obbligo di legge, chi effettua correttamente queste procedure:

  • Previene incidenti e infortuni: grazie a un controllo puntuale di competenze e documenti.
  • Evita responsabilità penali e amministrative: numerose sentenze della Corte di Cassazione (es. n. 12019/2017, n. 11111/2015) ribadiscono quanto sia grave l’omessa verifica ITP.
  • Protegge la reputazione dell’azienda: mostrarsi attenti alla sicurezza consolida la fiducia di partner e clienti.

 

Focus normativo: l’obbligo di verifica si estende sia al Titolo I (art. 26) che al Titolo IV (art. 90 e Allegato XVII) del D.Lgs. 81/08, con alcuni adempimenti specifici per i cantieri temporanei o mobili. Per un approfondimento sui singoli passaggi e sugli obblighi di ruoli come il Committente o il Responsabile dei Lavori, rimandiamo al nostro articolo.

Obblighi del Committente: cosa dice la legge

Senza ripetere in modo esteso tutti i riferimenti già trattati nell’altro articolo, ricordiamo i punti chiave:

  1. Acquisire documentazione: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, DVR, DURC e dichiarazioni di conformità e autocertificazioni. Tra queste dichiarazioni, si includono il DOMA (Dichiarazione Organico Medio annuo) e la dichiarazione sul contratto collettivo applicato.
  2. Valutare i fornitori: Esaminare la capacità organizzativa e le risorse dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.
  3. Coordinare le attività: Assicurarsi che siano rispettate le procedure di sicurezza definite nel DUVRI.

 

Ricordiamo inoltre che il Committente , in determinate situazioni disciplinate dall’art. 26 è tenuto alla predisposizione del DUVRI. Per maggiori informazioni, consulta inoltre uno specifico articolo dedicato al DUVRI e i suoi obblighi.

Le criticità nella verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale

Gestione documentale complessa

Quando si hanno tanti fornitori o subappaltatori, il rischio più grande è accumulare scartoffie difficili da tenere sotto controllo. Se manca un sistema di gestione documentale efficace, puoi incappare in:

  • Ritardi nel caricamento o nell’aggiornamento dei documenti.
  • Carenze nei requisiti minimi di sicurezza.
  • Difficoltà nel dimostrare la corretta verifica in caso di controlli.

Procedure interne poco chiare

Senza un metodo condiviso all’interno dell’azienda (uffici acquisti, HR, RSPP, ecc.), la valutazione dell’ITP rischia di diventare frammentaria. Ciò genera:

  • Duplicazione di richieste documentali.
  • Mancata comunicazione tra i reparti.
  • Confusione sulle responsabilità operative.

 

Risulta quindi fondamentale implementare una procedura interna per la gestione e la verifica dell’ITP che sia allineata alle richieste normative. Ad esempio, con l’introduzione di strumenti come la “patente a punti” o l’obbligo di indicare nel DUVRI il nominativo del preposto, le aziende devono adottare sistemi sempre più rigorosi per garantire la conformità.

Come si effettua la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale?

Per eseguire una corretta verifica, è necessario seguire questi passi:

Raccolta documentale

  • Documenti base: DURC, DVR, POS, certificazioni varie (formazione, qualifiche professionali), DOMA (Dichiarazione Organico Medio Annuo), dichiarazione sul CCNL.
  • Documenti aggiuntivi (consigliati): polizze RCT/RCO, eventuali attestati di abilitazione macchine, ecc.

 

Valutazione e analisi

  • Controllo dell’effettiva congruenza tra la documentazione fornita e i lavori da eseguire.
  • Verifica delle competenze tecniche e organizzative (curriculum aziendale, referenze su lavori simili, formazione del personale).
  • Controllo risorse e attrezzature: macchinari, parco mezzi, sistemi di sicurezza interni.

 

Monitoraggio continuo

  • Check periodici: la conformità non si esaurisce con la raccolta iniziale di documenti, ma va mantenuta nel tempo.
  • Aggiornamento: scadenze di certificazioni, rinnovi, nuove normative.
  • Audit e sopralluoghi: quando possibile, visionare dal vivo le modalità operative.

Software per la Verifica ITP: la marcia in più

Un software dedicato può rendere la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale più rapida e affidabile. Ecco i principali vantaggi:

  • Automatizzazione: caricamento e validazione dei documenti, scadenziari, notifiche di aggiornamento.
  • Tracciabilità: storico delle verifiche eseguite, accesso multi-utente, report personalizzati.
  • Riduzione dei rischi: una piattaforma centralizzata riduce l’errore umano e garantisce maggiore trasparenza in caso di controlli.

 

SV S.R.L. ha sviluppato soluzioni digitali, come SafetyoneClick, che ti consentono di gestire in modo integrato la documentazione e di esternalizzare la verifica ITP a un team di esperti.

I Vantaggi dell’Esternalizzazione della Verifica Idoneità Tecnico Professionale

Affidare la verifica ITP a professionisti esterni presenta diversi vantaggi, tra cui:

  • Esperienza specialistica: Consulenti esperti sono in grado di gestire anche situazioni complesse.
  • Risparmio di tempo: Permette alle aziende di concentrarsi sulle attività principali.
  • Riduzione dei rischi: Un partner esterno assicura conformità alle normative e riduce le responsabilità del committente.

Conclusioni

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale non è solo un obbligo di legge, ma una strategia fondamentale per garantire la sicurezza e la competitività aziendale. L’adozione di strumenti digitali e l’esternalizzazione del processo possono rappresentare un vantaggio strategico per le aziende che operano in contesti complessi o con numerosi fornitori.

Hai bisogno di supporto per la verifica ITP?

  • Contattaci ora per una consulenza personalizzata: valuteremo la tua situazione specifica e ti proporremo soluzioni su misura, dal semplice affiancamento fino all’outsourcing completo della verifica ITP.
  • Scopri come SV S.R.L. mette a disposizione la sua ventennale esperienza e un software avanzato per un controllo continuo e automatizzato della documentazione.

 

CONTATTACI ORA – Metti in sicurezza la tua azienda e semplifica la gestione dei fornitori!

L'articolo Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende proviene da Safetyone.it.

]]>
Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV https://www.safetyone.it/cantieri-temporanei-e-mobili-quando-si-applica-il-titolo-iv/ Mon, 17 May 2021 11:12:56 +0000 https://www.safetyone.it/cantieri-temporanei-e-mobili-quando-si-applica-il-titolo-iv/ Inquadramento normativo Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL. Tale […]

L'articolo Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV proviene da Safetyone.it.

]]>
Inquadramento normativo

Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL.

Tale sezione consta di 17 articoli, dall’88 al 104 compresi, e di 9 Allegati, che fanno riferimento esclusivo ai cantieri (dall’Allegato X all’allegato XVIII). Risulta evidente che la norma non sia però disciplinata esclusivamente da queste sezioni, in quanto altri articoli o Allegati del D.Lgs. 81/08 trovano applicazione in modo più generico nell’ambito dei luoghi lavoro, quale a titolo di esempio l’Allegato XIX, riguardante le verifiche di sicurezza sui ponteggi metallici e fissi, che può riguardare non solo un cantiere temporaneo e mobile, ma anche un intervento di manutenzione gestito dal Committente in Titolo I.

Cosa è un cantiere temporaneo e mobile?

In riferimento all’articolo 89 e all’Allegato X si definisce “cantiere temporaneo e mobile” o più semplicemente “cantiere” qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile tra cui, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle opere impiantistiche.

Tale definizione assume un ruolo fondamentale e compito prioritario del Committente è stabilire, in primis, se l’attività da svolgersi ricada o meno nel campo di applicazione del Titolo IV.

Risulta infatti evidente che la gestione dei lavori in Titolo IV preveda costi a carico del Committente non secondari, soprattutto in relazione alla nomina dei Coordinatori per la sicurezza e alle incombenze burocratiche correlate, ma è pur vero che tale scelta non risulta “discrezionale”. A distanza di oltre vent’anni dall’entrata in vigore della Direttiva Cantieri, capita ancora di sentire la frase “la Committenza ha deciso di gestire il lavoro in Titolo I attraverso un DUVRI, in quanto si trattava di un intervento di manutenzione oppure di natura impiantistica”.

Questo non significa che tali interventi debbano essere gestiti obbligatoriamente in Titolo IV, ma semplicemente che prima di decidere il campo di applicazione, conviene rileggere l’Allegato X e in caso di dubbi sull’applicabilità o meno rivolgersi ad un consulente di fiducia.

L’estensione del campo di applicazione, da parte del legislatore, anche agli interventi su parti strutturali delle opere impiantistiche significa di fatto che se l’attività prevede interventi edili quali tracce, piccole demolizioni, scavi di modesta entità o interventi su elementi di sostegno a impianti di varia natura, l’intervento ricade nel suo complesso nella definizione di “cantiere temporaneo e mobile” e di conseguenza scattano tutti gli obblighi di cui al Titolo IV.

Al contrario l’adozione non dovuta del Titolo IV, in un’ottica più cautelativa, non prevede rischi o responsabilità a carico del Committente; ma anche in questo caso è sconsigliabile in quanto rappresenta un costo inutile a carico dello stesso.

Quando si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/08?

Nel caso in cui le attività rientrino in uno dei casi previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08 si applica il Titolo IV.

Il legislatore ha previsto però un importante semplificazione per i piccoli cantieri in cui è prevista la presenza di una solo impresa esecutrice, ovvero la non obbligatorietà di nominare il Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione, non sussistendo di fatto problematiche interferenziali.

In caso contrario, nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l’obbligo di designare il Coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell’affidamento dei lavori di designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

È importante però sottolineare il fatto che l’individuazione di un’unica impresa affidataria (o General contractor) non consente a questa di subappaltare una o più attività. Al fine di non ricadere negli obblighi di nomina sopraindicati, sarà onere del Committente esplicitare nel contratto d’appalto che l’impresa non può in alcun caso subappaltare i lavori e vigilare in corso d’opera che tale clausola venga rispettata.

In caso di infortunio sul lavoro e mancata nomina del CSP/CSE (ove prevista per legge) i profili di responsabilità civile e penale a carico del Committente risultano particolarmente pesanti.

Altro aspetto da sottolineare è che anche in caso di presenza di una sola impresa esecutrice, il Committente ha sempre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa secondo le specifiche di cui allegato XVII e inviare la notifica preliminare nel caso in cui l’entità presunta del lavoro sia superiore a duecento uomini-giorno.

Se vuoi approfondire il tema relativo alle modalità di verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese (ITP), consulta l’articolo “Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese“.

Sanzioni a carico del Committente

A chiusura di questo articolo ci preme sottolineare che il Committente è punito:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; ovvero la mancata nomina del CSP e del CSE anche nel caso in cui l’obbligo di nomina scattasse in corso d’opera per l’ingresso di una seconda impresa inizialmente non prevista
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), ovvero per la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale di una impresa esecutrice

In relazione a quanto sopra è di fondamentale importanza per un Committente, quando si effettuano interventi anche parzialmente edili, valutare attentamente il campo di applicazione del Titolo IV, effettuare la verifica dell’ITP dell’impresa, nominare il CSE e CSE e trasmettere la notifica preliminare (ove necessario) e soprattutto avvalersi del supporto di un RDL nel caso in cui non si abbiano adeguate competenze per gestire tali temi.

Hai il dubbio se le attività da svolgersi all’interno della tua azienda o del tuo immobile ricadano o meno nel Titolo IV?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti tempestivamente un supporto per tutte le tematiche riguardanti la sicurezza cantieri.

Contattaci ora per richiedere informazioni

L'articolo Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV proviene da Safetyone.it.

]]>
DUVRI: significato e quando è obbligatorio https://www.safetyone.it/che-cos-e-il-duvri-analisi-dei-rischi-da-interferenza/ Mon, 18 Jan 2021 07:31:02 +0000 https://www.safetyone.it/che-cos-e-il-duvri-analisi-dei-rischi-da-interferenza/ Cos’è il DUVRI Il DUVRI, termine abbreviato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è il documento obbligatorio ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici. Il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 specifica che “Il […]

L'articolo DUVRI: significato e quando è obbligatorio proviene da Safetyone.it.

]]>
Cos’è il DUVRI

Il DUVRI, termine abbreviato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è il documento obbligatorio ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici.

Il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 specifica che “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando.. infortuni e malattie professionali ….”.

DUVRI: gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione all’art. 26 del D.Lgs. 81/08

La valutazione dei rischi e le misure di sicurezza correlate, sono due aspetti estremamente importanti che ogni azienda deve garantire nell’ambiente di lavoro per tutelare non solo i propri dipendenti ma anche tutti coloro che accedono a tali luoghi (fornitori, clienti, appaltatori ecc.).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è un obbligo di legge, per chi stipula contratti con imprese appaltatrici esterne.

Cosa succede se due o più aziende si trovano ad operare in uno stesso luogo di lavoro? Cosa succede se le attività del Committente interferiscono con quelle dell’appaltatore esterno?

In questa situazione, la legge prevede che venga redatto il DUVRI, documento che definisce le azioni preventive e protettive messe in atto dal Committente e dall’appaltatore per eliminare potenziali situazioni di rischio interferenziale. La sicurezza sul luogo di lavoro è una variabile fondamentale per ogni impresa; questa, infatti, è necessaria per tutelare il l’integrità fisica di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro in relazione a rischi conseguenti alla sovrapposizione di attività lavorative.

Il Decreto Legislativo 81/2008 è il principale riferimento di legge da tenere presente: si tratta di una norma cogente alla quale devono attenersi e adeguarsi tutte le aziende. Il committente ha infatti il dovere di promuovere i percorsi di cooperazione con l’azienda appaltatrice per garantire un’attività lavorativa sicura e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze raccoglie tutte le attività poste in essere dai due soggetti, per prevenire contatti rischiosi. Spesso, le aziende appaltano servizi a imprese esterne o lavoratori autonomi e, di conseguenza, in uno stesso luogo di lavoro e simultaneamente, possono presentarsi sovrapposizioni lavorative spazio-temporali potenzialmente pericolose. Tale tipologia di rischio è denominata rischio da interferenza.

Per ulteriori approfondimenti si suggeriscono le Linee Guida INAIL Edizione 2013 “L’elaborazione del DUVRI: Valutazione dei rischi da interferenza”.

Da dove nasce l’obbligo del DUVRI? Normativa e disposizioni dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/08

Per comprendere appieno il significato del DUVRI è necessario fare un passo indietro e analizzare la volontà del legislatore agli inizi degli anni ’90.

L’origine storica dell’obbligo di valutare i rischi interferenziali nasce dall’art. 7 del D.lgs. 626 del 1994. Legge che come sanno anche i “non esperti” del settore è stata abrogata e sostituita dal TUS (Testo Unico sulla Sicurezza).

In tale articolo venivano indicate le “regole” in caso di “affidamento di un contratto di appalto o contratto d’opera ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda” e si stabiliva l’obbligatorietà da parte del Datore di Lavoro di:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
  • fornire informazioni sulle procedure di emergenza aziendali
  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi correlate all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
  • promuovere la reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza
  • promuove la cooperazione ed il coordinamento
  • elaborare il DUVRI allegandolo al contratto d’appalto.

Su questo tema il legislatore è tornato con l’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 (link) che ha ripreso e parzialmente integrato il vecchio articolo 7, mantenendo di fatto l’impianto e i contenuti dello stesso e stabilendo che in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (…), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Sempre l’art. 26 stabilisce l’obbligatorietà di valutare i rischi interferenziali e di predisporre il DUVRI in tutti i casi di affidamento di un contratto d’appalto o contratto d’opera a imprese esterne, con esclusione di:

  • servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno.

In quest’ultimo caso, escludendo però le attività che comportino rischi elevati tra cui rischio incendio alto, rischio cancerogeno e rischio mutageni, rischio amianto, rischio Atex, rischio spazi-confinati e rischio biologico.

DUVRI: chi lo redige?

Ai sensi del comma 3 art. 26, il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente. L’elaborazione di questo documento è quindi responsabilità dell’azienda committente. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere condiviso con la ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare, ed eventualmente integrare, il suo contenuto e quindi prendere visione dei rischi che sono segnalati.

DUVRI: contenuti e obblighi del Datore di Lavoro

Come ribadito dalla Giurisprudenza tramite le numerose sentenze della Corte di Cassazione il Committente ha un ruolo centrale e di fatto deve:

  • valutare i rischi presenti e potenzialmente presenti nei propri luoghi di lavoro
  • predisporre un’informativa sui tali rischi da trasmettere ai fornitori o da inserire come premessa al DUVRI
  • valutare l’idoneità tecnico professionale (ITP) delle imprese esterne sia da un punto di vista documentale che operativo
  • valutare i rischi di natura interferenziale in funzione di ogni singola commessa/attività
  • coadiuvare la reciproca informazione attraverso una riunione di coordinamento di apertura e periodicamente in funzione della complessità dell’attività appaltata
  • stabilire correttamente i costi della sicurezza per l’appalto in oggetto
  • redigere il DUVRI e aggiornarlo periodicamente
  • accertarsi della corretta apposizione delle firme da parte dell’impresa appaltatrice e nel caso di subappalti anche da parte di quest’ultimi
  • assicurarsi che il DUVRI venga allegato al contratto
  • vigilare su corretta applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori esterni.

DUVRI e Rischio Covid: sussiste l’obbligo di aggiornamento del documento?

Parere comune di tutti gli esperti del settore, è che il DUVRI debba essere aggiornato ed integrato in relazione al rischio Coronavirus. Risulta infatti evidente che l’informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, debba essere integrata con tutte le indicazioni inerenti le modalità di applicazione dei protocolli anti-Covid. In aggiunta si sottolinea che la valutazione dei rischi interferenziali deve obbligatoriamente tenere in considerazione il rischio biologico dovuto alla potenziale presenza simultanea di soggetti diversi in uno stesso ambiente (rischio di aggregazione o di prossimità) e di contaminazione da contatto delle superfici.

Sanzioni in caso di mancata predisposizione del DUVRI

In caso di mancata, o carente, predisposizione del DUVRI, nonchè mancata cooperazione e coordinamento,  il Datore di Lavoro e il Dirigente sono sanzionati con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da Euro 1.842, 76 a Euro 7.371,03.

Si segnala inoltre che:

  • La mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da Euro 1.096,00 a Euro 5.260,80;
  • La mancata trasmissione dell’Informativa su rischi specifici dell’ambiente in cui sono destinati a operare i fornitori comporta l’arresto da 2 a mesi o l’ammenda da Euro 822,00 a Euro 4.384,00.

Come esplicitamente indicato nel Comma 4 dell’art. 26, sussiste una responsabilità solidale del Committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei fornitori.

In aggiunta a ciò, si sottolinea che la giurisprudenza ha più volte sottolineato la responsabilità in solido da parte del Committente (sia di natura civile che penale) nel caso in cui un evento lesivo (infortunio o malattia professionale) sia riconducibile ad una condotta omissiva da parte dello stesso (inadeguata o mancante valutazione dei rischi interferenziali, mancata verifica dei requisiti professionali del fornitore, carente azione di controllo).

Da quanto sopra esposto, emerge la necessità di definire puntualmente le modalità di gestione dei processi sopraindicati in relazione alle specificità aziendali, al fine di ottimizzare costi e risorse  (scopri QUI come) anche con l’ausilio di strumenti informatici evoluti.

Rivolgersi ad una società di consulenza per la sicurezza sul lavoro è la soluzione ideale per tutte quelle Aziende che cercano pareri esperti e supporto in materia.

Che differenza c’è tra DUVRI e DVR?

Capita spesso di confondersi tra due documenti che vengono predisposti e redatti dalle imprese: si tratta del Documento di Valutazione del Rischio (abbreviato DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (abbreviato DUVRI).

Sebbene gli acronimi siano simili tra loro, questi documenti presentano differenze significative, a cominciare dal fatto che, mentre l’elaborazione del DVR è obbligatoria per tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore, il DUVRI, come spiegato sopra, va predisposto quando si presentano situazioni di potenziale interferenza nell’ambito di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione affidati a soggetti terzi all’azienda.

Sei alla ricerca di esperti del settore per la predisposizione del DUVRI? Restiamo in contatto!

Spesso la burocrazia sembra essere troppo complessa: grazie all’aiuto di un team qualificato, è possibile risolvere ogni dubbio e trovare soluzioni semplici a quesiti complessi.

SV Srl è la società che, da numerosi anni, opera nel settore della consulenza per la sicurezza sul lavoro supportando molte aziende nella qualifica dei fornitori, nella predisposizione dei DUVRI e delle procedure correlate e nella gestione dei rischi interferenziali, anche con l’ausilio della piattaforma gestionale SafetyoneClick.

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

Contattaci ora per richiedere informazioni

 

L'articolo DUVRI: significato e quando è obbligatorio proviene da Safetyone.it.

]]>