Esperto salute e sicurezza luoghi di lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Wed, 22 Jan 2025 13:53:05 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Esperto salute e sicurezza luoghi di lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 I Luoghi di lavoro nella sicurezza: come definirli e come valutarli https://www.safetyone.it/i-luoghi-di-lavoro-nella-sicurezza-come-definirli-e-come-valutarli/ Mon, 23 Oct 2023 06:28:01 +0000 https://www.safetyone.it/i-luoghi-di-lavoro-nella-sicurezza-come-definirli-e-come-valutarli/ I Luoghi di Lavoro: definizione Come viene definito un Luogo di Lavoro alla luce del Testo Unico sulla sicurezza (TUS) D.Lgs. 81/08? Partiamo dalla definizione, indicata dall’articolo 62 del Testo Unico: “Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i […]

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I Luoghi di Lavoro: definizione

Come viene definito un Luogo di Lavoro alla luce del Testo Unico sulla sicurezza (TUS) D.Lgs. 81/08? Partiamo dalla definizione, indicata dall’articolo 62 del Testo Unico:

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Ai fini della nostra trattazione il “Luogo di Lavoro” è rappresentato sia dagli spazi in cui concretamente si svolge l’attività lavorativa e sia da tutti quegli spazi accessori accessibili ai lavoratori durante la propria attività come spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, corridoi, spazi di collegamento, scale etc.

I Luoghi di Lavoro: esclusioni

Il Titolo del Testo Unico che si occupa specificatamente dei luoghi di lavoro è, come già accennato, il Titolo II. All’interno del Titolo II sono declinate le responsabilità del Datore di Lavoro in tema di luoghi di lavoro, con alcune eccezioni che ora vediamo: dice infatti l’articolo 62 che dalle disposizioni del Titolo sono escluse le seguenti casistiche:

  • mezzi di trasporto;
  • cantieri temporanei o mobili;
  • industrie estrattive;
  • pescherecci;
  • campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

 Tali casistiche sono a loro volta oggetto di norme volte a garantirne la sicurezza, per esempio, i cantieri “temporanei e mobili” sono oggetto delle disposizioni del Titolo IV del Testo Unico mentre i mezzi di trasporto essendo considerati “macchine” e “attrezzature” sono soggetti al Titolo III, ai relativi Allegati (dal V al VII) e alla Direttiva Macchine.

 Occorre a questo punto premettere che oltre alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza vi sono tutte le disposizioni indicate dalla normativa vigente in materia di edilizia e di igiene edilizia come il Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/2001), i Regolamenti Locali o Regionali di Igiene e i Regolamenti Edilizi dei comuni.

Le responsabilità del Datore di Lavoro

Veniamo ora a esporre le responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Datore di Lavoro, secondo le disposizioni dell’articolo 64, ha l’obbligo di garantire la rispondenza dei luoghi di lavoro alle indicazioni del Testo Unico (e tra poco vedremo dove sono contenute queste indicazioni) ma non solo. Conviene vedere per esteso le responsabilità dell’azienda in tema di sicurezza. Recita l’articolo 64:

 Il datore di lavoro provvede affinché:

  1. i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
  2. le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
  3. i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  4. i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  5. gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Il Testo Unico 81/08 e l’Allegato IV

È utile indicare ora le parti e le sezioni del Testo Unico che trattano in modo specifico il tema dei luoghi di lavoro. La fonte principale di requisiti, vincoli, prestazioni e requisiti rimane l’Allegato VI del Testo Unico la cui struttura interna fatta di capitoli e paragrafi ci racconta chiaramente i temi che vuole disciplinare:

  • Ambienti di lavoro
    1. Stabilità e solidità
    2. Altezza, cubatura e superficie
    3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre lucernai dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
    4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
    5. Vie e uscite di emergenza
    6. Porte e portoni
    7. Scale
    8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
    9. Microclima
    10. Illuminazione naturale e artificiale
    11. Locali di riposo e refezione
    12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
    13. Servizi igienico assistenziali
    14. Dormitori
  • Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi
  • Vasche canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
  • Misure contro l’incendio e l’esplosione
  • Disposizioni relative alle aziende agricole.

Come indicato chiaramente dall’indice dell’Allegato l’attenzione del legislatore si è focalizzata su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza degli ambienti, indoor e outdoor: la conformazione fisica vera e propria e le ricadute in tema di salubrità dell’aria e delle prestazioni di sicurezza dei singoli componenti (porte, pavimenti, soppalchi etc.), il comfort microclimatico e i livelli di illuminazione, gli aspetti emergenziali e di gestione dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, la dotazione di servizi e di spazi accessori (servizi igienici, spogliatoi).

L’allegato IV inoltre affronta anche i requisiti in tema di sicurezza di alcuni luoghi particolari e cioè i luoghi “confinati e/o a rischio inquinamento” e in tale senso va ribadito che il rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato non esenta l’azienda al rispetto del DPR 177/2011.

Come si effettua la valutazione del rischio nei Luoghi di Lavoro? Responsabilità e compiti nell’ambito della valutazione

Nonostante la brevità di questa trattazione siamo già in grado di tratteggiare alcuni obblighi base che ricadono sulle aziende in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Riprendendo il già citato articolo 64 possiamo affermare che:

  • il Datore di Lavoro ha la responsabilità di assicurare la piena rispondenza ai requisiti dell’Allegato IV del Testo Unico di tutti i luoghi di lavoro così come definiti all’inizio.
  • Ha il compito di adoperarsi affinché le vie di circolazione interne ed esterne che conducono alle uscite di emergenza siano sgombre e utilizzabili in emergenza.
  • Ha l’obbligo di assicurare la manutenzione dei luoghi stessi, degli impianti e dei dispositivi contenuti e anche l’obbligo di rimuovere eventuali vizi e difetti rilevati nei luoghi o negli impianti
  • Ha l’obbligo di assicurare adeguati livelli di igiene e pulizia dei luoghi di lavoro
  • Il Datore di Lavoro si adopera affinché tutti gli impianti di sicurezza e i dispositivi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione.

Il legislatore ha voluto quindi porre l’accento sulla sicurezza dei Luoghi di Lavoro in una visione integrata e complessiva dei luoghi in cui viviamo la nostra vita lavorativa e quindi entrano a pieno titolo nel “fare sicurezza” anche gli aspetti emergenziali e di gestione delle emergenze, il tema dell’igiene e della pulizia degli spazi lavorativi, la manutenzione degli impianti che ci permettono di usufruire di un luogo lavorativo e infine il tema della manutenzione degli impianti di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza.

Tutto questo naturalmente richiede un approccio che sappia integrare le esigenze di sicurezza dell’azienda, il portato normativo e giurisprudenziale, il comfort e la sicurezza dei lavoratori e le esigenze produttive dell’azienda stessa. SV S.R.L. è in grado di conciliare tutti questi aspetti che solo ad una analisi superficiale appaiono in contraddizione, ed è in grado di navigare e impostare una rotta sicura nella selva di normative, regolamenti, allegati, circolari e disposizioni.

La valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, anzi più correttamente, la valutazione di tutti i rischi nei luoghi di lavoro, è per definizione una delle fasi più delicate in ambito valutativo poiché presuppone un approccio multidisciplinare e composito: si va dai temi inerenti al comfort bioclimatico a quelli più strettamente legali all’edilizia e all’igiene degli ambienti indoor per approdare al “facility management”. Per sovraintendere il processo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro sono necessarie figure e competenze che sappiano mettersi dichiaratamente al confine di tutte queste discipline e sappiano governarle senza confliggere con l’attività e la mission dell’azienda.

Devi effettuare la valutazione del rischio luoghi dei lavori nella tua azienda oppure aggiornarla?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

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RSPP: interno, esterno o RSSP-Datore di Lavoro? https://www.safetyone.it/rspp-interno-esterno-o-rssp-datore-di-lavoro/ Thu, 08 Apr 2021 11:17:23 +0000 https://www.safetyone.it/rspp-interno-esterno-o-rssp-datore-di-lavoro/ Scegliere tra un RSPP interno, un RSPP esterno o l’ipotesi di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP (RSSP/Datore di lavoro) non è una valutazione semplice per un Datore di Lavoro. In questo articolo forniremo le 5 regole fondamentali per effettuare la scelta giusta, basata su parametri oggettivi e analitici e non semplicemente sull’empatia e la […]

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Scegliere tra un RSPP interno, un RSPP esterno o l’ipotesi di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP (RSSP/Datore di lavoro) non è una valutazione semplice per un Datore di Lavoro.

In questo articolo forniremo le 5 regole fondamentali per effettuare la scelta giusta, basata su parametri oggettivi e analitici e non semplicemente sull’empatia e la fiducia che l’interlocutore commerciale o il sito web ci trasmette.

Prima di iniziare l’analisi di tali parametri (a cui dovremo dare un punteggio) la prima domanda che un Datore di Lavoro o un Dirigente si deve porre è la seguente:

Perché è importante scegliere correttamente il RSPP?

Dopo oltre 25 anni dall’uscita del D.Lgs. 626 (oggi D.Lgs. 81/08) una cosa è certa: i veri responsabili della sicurezza in azienda sono il Datore di Lavoro, il Dirigente e il Preposto. Il profilo di Responsabilità del RSPP è correlato ai compiti specificatamente indicati dal TUSL e in capo al Datore di Lavoro sussiste quasi sempre un profilo di corresponsabilità, legato al principio della “culpa in eligendo e vigilando”, principio ampiamente trattato dalle sentenze della Cassazione. Tradotto: anche nel caso in cui l’errore, omissione o imperizia sia imputabile al RSPP aziendale, il Datore di Lavoro è chiamato spesso a risponderne in solido (sia civilmente che penalmente) in quanto rientra tra i suoi doveri scegliere con attenzione il proprio “esperto di sicurezza sul lavoro” e controllare in corso d’opera il suo operato.

In merito “alla culpa in eligendo” vale infatti la pena sottolineare il fatto che nel 1994, quando venne emanato il famoso D.Lgs. 626, era obbligatorio comunicare all’ASL il nominativo del proprio RSPP, nonché allegare la documentazione attestante la sua preparazione. Oggi tale obbligo non sussiste più e anche se molti sono favorevoli alla semplificazione e alla riduzione delle scartoffie burocratiche (e tra questi anche lo scrivente) è innegabile che ciò, di fatto, significhi che l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale del RSPP ricada solo ed esclusivamente sul Datore di Lavoro. Aspetto talmente prioritario che il legislatore ha indicato la nomina del RSPP tra i compiti non delegabili del Datore di Lavoro (insieme alla stesura del DVR).

Dopo questa doverosa premessa, soprattutto per i Datori di Lavoro neofiti (ovvero che hanno aperto da poco un’attività o ricoperto recentemente tale ruolo) vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti essenziali del RSPP o consulente ideale.

Un consiglio prima di iniziare: preparate uno schema con le domande di seguito elencate e in sede di colloquio o di analisi dei preventivi, assegnate un punteggio da 1 a 10 per ognuna di queste. In questo modo eviterete di fare una scelta basata su parametri poco oggettivi (come ad esempio la simpatia dell’interlocutore).

1. Quanto costa il servizio del RSPP?

Il costo di un RSPP è alquanto variabile e non esiste un tariffario nazionale. I parametri generalmente utilizzati per definire il costo annuale sono basati sulla classe di rischio dell’azienda (rischio basso, medio o alto) e sul numero di dipendenti.

Il motivo per cui non esiste un tariffario è correlato al fatto che il ruolo di RSPP, tralasciando i compiti minimi previsti per legge, è sostanzialmente quello di un consulente aziendale. E’ come chiedere quale sia il costo annuale di un consulente informatico. Dipende dal lavoro che deve svolgere per l’azienda, come è strutturata, quante persone sono in grado di supportare il suo lavoro, quali sono le aspettative, ma soprattutto quante giornate servono per erogare un servizio in linea con le esigenze e le aspettative del Cliente.

Esatto! Il costo di un RSPP dipende da come concretamente e operativamente viene svolto il suo servizio, quante ore o giornate vengono dedicate all’anno per effettuare controlli, sopralluoghi, comunicazioni e se queste attività vengono svolte da remoto o sul campo.

Il costo specificato nell’offerta dovrebbe quindi dipendere non tanto dalla semplice assunzione dell’incarico di RSPP aziendale, ma anche dai servizi che vengono offerti e dal numero di ore/uomo o giornate/uomo previste nell’arco dell’anno.

Comprendere quali siano i compiti minimi del RSPP è semplice, basta leggere il contenuto dell’art. 33 del TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), ma sapere invece quali attività dovrebbero o potrebbero essere demandate al RSPP richiede qualche approfondimento normativo e soprattutto una valutazione globale su come sia strutturata la propria azienda su questo tema.

Suggerimento: chiediamo che vengano esplicitati nell’offerta i seguenti aspetti: i compiti previsti per legge, le ore o giornate/anno ricomprese nel servizio, se esiste un’assistenza da remoto, quanti sopralluoghi vengono effettuati nell’arco dell’anno, se esiste un servizio informativo (es. newsletter) per essere costantemente aggiornati (specie in relazione a nuovi obblighi di legge), ecc.

2. Quali competenze deve avere un RSPP?

Per ricoprire il ruolo di RSPP è sufficiente un diploma di scuola superiore e l’ottenimento dei Moduli formativi A, B e C per un totale mimino complessivo di circa 60 ore (il monte ore complessivo dipende dal settore ATECO dell’azienda per cui si deve ricoprire il ruolo). Molti percorsi di laurea consentono esoneri parziali o riduzioni del monte ore complessivo; analogamente l’assunzione del ruolo di RSPP/datore di lavoro consente di seguire un percorso formativo più breve e semplificato. Risulta quindi evidente che il primo passo è verificare che il futuro RSPP abbia i requisiti formativi per ricoprire tale incarico.

Tuttavia ciò non è sufficiente perché servono anche competenze di tipo:

  • Un bravo RSPP deve conoscere specificatamente i fattori di rischio connessi alla realtà aziendale, conoscenza maturata attraverso un’esperienza pregressa nel settore. Non basta il titolo di studio o l’attestato, serve una conoscenza approfondita di tutti i fattori di rischio potenzialmente presenti (dal rischio incendio, a quello sismico, da quello relativo al Covid-19 a quello ATEX). In caso contrario al Datore di Lavoro conviene assumere direttamente il ruolo di RSPP e avvalersi di volta in volta di consulenti specializzati.
  • Dopo 25 anni di esperienza nel settore, mi rendo conto quanto sia imprescindibile la conoscenza di leggi, sentenze della corte di Cassazione, nonché del modus operandi di Organi Ispettivi di Vigilanza e Giudici. Difficile poter comprendere attraverso un CV l’esperienza in ambito legale di un candidato, ma sicuramente l’importanza e la durata degli incarichi pregressi come RSPP o esperienze equivalenti in ambito sicurezza, sono un buon biglietto da visita.
  • Manageriale. Quando si sente parlare di Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) molti pensano che sia un obbligo solo per le grandi aziende o le multinazionali, dotate di certificazioni ISO e processi organizzativi complessi. In realtà tale obbligo sussiste per tutte le aziende e consiste, di fatto, nel disporre di un organigramma, nell’assegnare e verificare compiti, ruoli e responsabilità, nel gestire tutti i processi aziendali tenendo conto anche degli aspetti di sicurezza. Per far ciò serve esperienza, capacità di problem solving e capacità manageriali, per evitare di appesantire inutilmente l’azienda con procedure, moduli e scartoffie documentali.

Suggerimento: prendi visione del CV del futuro RSPP, valuta tutte le competenze e i ruoli pregressi. Scarta le offerte che non indicano specificatamente chi ricoprirà il ruolo di RSPP. Anche se sei una piccola azienda scarta l’offerta del tuo commercialista o del tuo avvocato. Per fare questo mestiere servono esperti nel settore sicurezza sul lavoro; spesso gli RSPP sembrano offrire gli stessi servizi, ma la vera differenza si vede solo quando emergono delle criticità (infortuni, malattie professionali, visite Organi Ispettivi).

3. Quali strategie può adottare il RSPP per ridurre i costi aziendali?

Molte volte si ritiene che il costo della sicurezza in azienda sia costituito dalla sola retribuzione o compenso del RSPP o nel caso di aziende più grandi dal costo complessivo delle risorse impegnate nell’Ufficio di Prevenzione e Protezione (RSPP, ASPP, Segreteria Tecnica etc).

In realtà, il costo aziendale per la sicurezza dipende da molti altri fattori, tra cui i costi indiretti della sicurezza che spesso non vengono quantificati (se non nel DUVRI per attività specifiche). Facciamo qualche esempio:

  • Quante ore vengono dedicate da un’azienda edile per la predisposizione dei POS
  • Per un’azienda che ospita spesso imprese o fornitori esterni, quante risorse vengono impiegate per verificare l’idoneità tecnico professionale delle stesse (ITP) e per predisporre i DUVRI
  • Per le piccole aziende che svolgono attività presso terzi, quante ore vengono dedicate per la predisposizione di moduli e autocertificazioni richieste dai Clienti.

Nella migliore delle ipotesi il datore di Lavoro si ritrova a pagare il costo di una segretaria sempre impegnata a compilare documenti per la sicurezza.

Ma esistono modi per risparmiare tempo e di conseguenza denaro? La risposta è quasi sempre affermativa, basta ottimizzare il lavoro, adottare strategie innovative e sfruttare i vantaggi dell’informatica e della digitalizzazione. Per fa ciò è necessario, però, comprendere appieno come funzionano i processi aziendali che hanno implicazioni in materia di sicurezza e come trasformarli per renderli più semplici, efficaci e tutelanti.

Se vuoi approfondire questo argomento, consulta Digitalizza la tua azienda con Safetyone Click.

Suggerimento: Metti alla prova il tuo futuro RSPP. Chiedigli come intende organizzare il lavoro, come ottimizzare i processi, come automatizzare documenti e procedure che portano via tempo nella tua azienda.

4. Quanto dura un contratto di RSPP?

La durata del contratto di RSPP non è stabilita per legge. Ogni azienda o libero professionista stabilisce autonomamente la durata del contratto, le modalità di rinnovo e i vincoli contrattuali. Capita spesso di vedere incarichi di RSPP con durata minima triennale o vincoli contrattuali che stabiliscono l’obbligo, a carico del Committente, di comunicare con preavviso di 6 mesi la volontà di rescindere il contratto. In questi casi la domanda che un Datore di Lavoro spesso si pone è: se un RSPP offre un servizio inadeguato, di cui peraltro sono io responsabile, come faccio a tenermelo per tre anni? Se disdico il contratto con 6 mesi di anticipo come posso assicurarmi un servizio idoneo fino alla fine del contratto? La risposta è semplice … basta non firmare clausole contrattuali di questo tipo.

Nessuno mette in dubbio che nel primo anno l’attività del RSPP sia più impegnativa (specie se fino a quel momento l’azienda non era in regola) ma a nostro avviso è più corretto imporre un costo iniziale relativo al primo anno (per adeguare l’azienda ai requisiti normativi) specificando nel dettaglio quali servizi verranno erogati e successivamente un costo di mantenimento per il rinnovo dell’attività di RSPP. Non devono esistere vincoli contrattuali, sussiste solo un rapporto fiduciario tra le parti; se l’azienda vuole interrompere un rapporto perché non soddisfatta del servizio erogato, dovrebbe poter mandare una pec con 15 gg di preavviso e pagare solo l’attività svolta fino a quel momento.

Se una società di consulenza è certa del servizio che offre, non ha bisogno di vincoli contrattuali.

Suggerimento: Firma contratti dove esiste solo il tacito rinnovo (al fine di evitare la scocciatura di dover firmare tutti gli anni la nomina del RSPP), ma con la possibilità di rescindere anticipatamente il contratto mediante un preavviso minimo inviato via Posta Elettronica Certificata (PEC).

5. Quale supporto deve fornire un RSPP?

Quante volte ti è capitato di chiamare il tuo consulente per una cosa urgente alle 18.20 e ascoltare la sua segreteria telefonica che ti comunica che l’ufficio riapre l’indomani alle 8.30 o una verifica dell’ASL proprio quando è sfortunatamente in ferie. Sembrano aspetti banali, soprattutto se non c’è mai stata un’urgenza nella tua azienda, ma in caso di necessità tutto ciò diventa fondamentale, soprattutto in caso di infortunio sul lavoro.

Risulta evidente che molte caratteristiche del RSPP ideale non possono essere scritte su un contratto, ma molte volte il buongiorno si vede dal mattino.

Sulla base del mio modesto parere, il RSPP o consulente ideale deve essere giudicato sulla base dei seguenti parametri:

  • Disponibilità e cortesia
  • Onestà intellettuale
  • Disponibilità di un servizio di assistenza telefonica
  • Disponibilità immediata sul posto in caso di infortunio o verifiche ispettive
  • Rapidità di erogazione dei servizi
  • Supporto di tipo trasversale su tutti i temi riguardanti la sicurezza

In merito a quest’ultimo aspetto mi preme sottolineare che il RSPP non può essere un tuttologo (anche se l’esperienza fornisce un valido aiuto anche su temi non di specifica competenza), ma deve potersi avvalere del supporto di collaboratori specialisti nei diversi settori della sicurezza sul lavoro.

Pur facendo questo mestiere da 25 anni, pur aggiornandomi continuamente, pur avendo svolto attività come docente e consulente in molteplici settori della sicurezza sul lavoro, non posso definirmi un esperto di sicurezza in tutti gli ambiti. La sicurezza sul lavoro è divenuta con gli anni talmente complessa da richiedere il supporto di specialisti su aree tematiche diverse.

Un paio di esempi: come fa il RSPP a integrare il DVR in merito al rischio sismico se non ha alcuna competenza come strutturista? Oppure, come riesce il RSPP ad integrare il DVR sul rischio incendio se conosce a mala pena il significato di compartimentazione REI.

Lungi da me denigrare RSPP e consulenti, ma bisogna anche essere consapevoli che non esistono tuttologi, ma società che al loro interno hanno molteplicità di competenze per valutare concretamente tutti i fattori di rischio presenti in un’azienda.

Suggerimento: Chiedi al potenziale candidato come intendere svolgere il proprio ruolo, quali servizi di assistenza offre e mettilo alla prova su alcuni argomenti specifici riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Se non è in grado di darti una risposta in tempo reale, chiedigli se vuole chiedere l’aiuto da casa (in questo caso dall’ufficio) … in base alle sue risposte sarai in grado di capire se in futuro potrai avvalerti di una consulenza integrata o se al contrario dovrai pagare un altro consulente per gli ambiti che non ricadono nelle sue competenze.

Conclusioni

Come abbiamo visto scegliere un RSPP è molto complesso e richiede tempo. Utilizziamo questo breve questionario per selezionare i possibili candidati, assegniamo un punteggio da 1 a 10 per ogni domanda e facciamo la somma totale. Se supera il punteggio di 40, significa che stai facendo la scelta giusta … altrimenti continua a cercare.

Risulta evidente che il questionario può essere integrato con altre domande (es. quanto dista il RSPP rispetto alla propria azienda) però la cosa importante è valutare oggettivamente tutti i fattori, esaminando dubbi e perplessità sulla base delle soluzioni proposte dal potenziale candidato.

Mi auguro che questo articolo possa esserti stato d’aiuto per la scelta del tuo RSPP aziendale o del tuo consulente per la sicurezza.

Se invece stai ancora cercando, prova a scoprire quale punteggio può raggiungere il servizio di RSPP o di consulenza sulla sicurezza sul lavoro di SV S.R.L..

Contattaci tramite il modulo, la chat on line o telefonicamente e un nostro tecnico sarà lieto di fornirti tutte le informazioni di cui necessiti.

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RSPP Esterno: tutto quello che devi sapere https://www.safetyone.it/rspp-esterno-chi-e-di-cosa-si-occupa/ Tue, 19 Jan 2021 14:43:38 +0000 https://www.safetyone.it/rspp-esterno-chi-e-di-cosa-si-occupa/ Ti sei mai chiesto se la tua azienda è davvero protetta dai rischi legati alla sicurezza sul lavoro? Nominare un RSPP esterno non è soltanto un obbligo stabilito dal D.Lgs. 81/08, ma un vero e proprio investimento strategico. In questa guida pratica scoprirai: Quando e perché è possibile nominare un consulente esterno I requisiti e […]

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Ti sei mai chiesto se la tua azienda è davvero protetta dai rischi legati alla sicurezza sul lavoro? Nominare un RSPP esterno non è soltanto un obbligo stabilito dal D.Lgs. 81/08, ma un vero e proprio investimento strategico. In questa guida pratica scoprirai:

  • Quando e perché è possibile nominare un consulente esterno
  • I requisiti e le competenze che un RSPP deve possedere
  • Le ultime novità normative che impattano sulla gestione della sicurezza
  • I vantaggi di affidarsi a un professionista specializzato per prevenire sanzioni e tutelare i lavoratori

 

Scarica subito la nostra checklist gratuita “10 errori da evitare quando scegli un RSPP esterno” e assicurati di non commettere passi falsi nella gestione della sicurezza!

Chi è l’RSPP e perché è fondamentale

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (spesso abbreviato in RSPP) è una figura professionale di grande rilievo all’interno dell’azienda, nominata dal Datore di Lavoro e obbligatoria in tutti i casi in cui sia presente anche un solo dipendente.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge un ruolo cardine all’interno dell’azienda, in quanto risponde direttamente al Datore di Lavoro (come deve risultare anche dall’organigramma aziendale della sicurezza) e supporta lo stesso, in qualità di Esperto sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nella definizione di un corretto sistema di gestione della sicurezza aziendale. Spesso nelle realtà internazionali prende nome di Safety Manager o HSE Manager.

 Requisiti e competenze di un RSPP

L’art. 32 comma 1 del TUS specifica che “le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione …. devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”. Da questo si evince che il Datore di Lavoro deve attentamente valutare le competenze del RSPP sulla base del CV e delle esperienze pregresse, in relazione alle dimensioni e complessità della propria azienda, onde evitare corresponsabilità relative alla “culpa in eligendo”.

Per essere abilitato a svolgere il ruolo di RSPP, sono quindi richiesti:

  1. Titoli di studio e formazione specifica
    • Il RSPP deve aver frequentato con successo i moduli A, B (con eventuali specializzazioni settoriali) e C previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
    • L’aggiornamento ha cadenza quinquennale, con un monte ore variabile (da 6 a 40 ore) a seconda del livello di rischio e dei settori.
  2. Capacità adeguate ai rischi aziendali
    • L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 specifica che i requisiti professionali devono essere commisurati alla natura dei rischi presenti in azienda.
    • Il Datore di Lavoro è tenuto a verificare che le competenze (CV ed esperienza) del RSPP siano coerenti con la complessità dell’organizzazione.
  3. Esperienza sul campo
    • Un RSPP realmente efficace possiede un bagaglio di esperienze maturate in settori simili a quello in cui opera l’azienda, così da fornire un supporto concreto e personalizzato.

Novità normative: cosa cambia con i recenti decreti

Negli ultimi anni, la legislazione sulla sicurezza sul lavoro ha subito importanti aggiornamenti. Due dei testi principali da considerare sono:

Decreto Fiscale 146/2021, convertito in Legge 215/2021

  • Ha introdotto modifiche al D.Lgs. 81/08, aumentando i poteri ispettivi e rafforzando la lotta all’irregolarità sul lavoro.
  • Ha reso più semplice la sospensione immediata delle attività in caso di violazioni gravi in materia di sicurezza.
  • Prevede un potenziale futuro aggiornamento delle regole sulla formazione di RSPP e ASPP (si attende un Accordo Stato-Regioni unificato).

Decreto Lavoro 48/2023, convertito in Legge 85/2023

  • Punta a chiarire e rafforzare l’obbligo di consultazione dell’RSPP (interno o esterno) in tutte le fasi di valutazione dei rischi.
  • Sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente.
  • Ribadisce la responsabilità finale del Datore di Lavoro, evidenziando come la presenza di un RSPP preparato e costantemente aggiornato sia fondamentale per evitare sanzioni o sospensioni dell’attività.

 

Nota: restano invariati i riferimenti all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in tema di formazione RSPP/ASPP, ma è possibile che nei prossimi mesi/anni vengano emanate nuove disposizioni che unificheranno e aggiorneranno la normativa.

Per aggiornamenti normativi, si può comunque fare riferimento ad INAIL al seguente link

Quando nominare un RSPP esterno

Il Datore di Lavoro ha 3 opportunità per nominare il proprio RSPP:

  1. Ricoprire direttamente il ruolo di RSPP aziendale a seguito dell’effettuazione di un corso di formazione come RSPP/Datore di Lavoro la cui durata varia da 16 a 48 ore (a seconda del livello di rischio aziendale). La funzione di RSPP può essere esercitata dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
    • artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori
    • agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti
    • ittiche, con un limite di 20 lavoratori
    • altri settori, fino a 200 dipendenti
  2. Individuare una risorsa all’interno del proprio staff con adeguata formazione e competenze tecniche e fargli seguire i corsi per l’abilitazione a RSPP. Nello specifico sono necessari tre moduli: Modulo A (della durata di 28 ore) Modulo B (della durata minima di 48 a cui si deve aggiungere un modulo di specializzazione variabile tra 12 e 16 ore per alcuni settori Ateco) e infine il Modulo C (della durata di 24 ore)
  3. Affidare il compito di RSPP a un consulente (RSPP esterno) che abbia adeguata competenza pregressa e requisiti formativi secondo quanto indicato al precedente punto.

In aggiunta a quanto sopra per ognuna delle figure sopraindicate è obbligatoria l’effettuazione dei corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale la cui durata è variabile tra le 6 e le 40 ore.

La durata e periodicità dei corsi sopraindicati è definita dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Quando non può essere nominato un RSPP esterno

Il TUS (D.Lgs. 81/08) all’art. 31 c.4 dispone che “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32“.

Al comma 6 dell’art. 31 il TUS esclude inoltre la possibilità di un RSPP esterno specificando l’obbligatorietà di un SPP interno nei seguenti casi:

  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti)
  2. nelle centrali termoelettriche
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (relativa a radiazioni ionizzanti)
  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
  5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
  6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
  7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

In relazione a quanto sopra, il dibattito circa l’obbligatorietà che il RSPP interno fosse un dipendente dell’azienda o in alternativa potesse essere un professionista in possesso dei requisiti di legge, è stato chiarito con l’interpello n. 24/2014 del Ministero del Lavoro. In merito a ciò il Ministero ha precisato che, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata allo svolgimento della propria attività”.

In relazione a quanto sopra si evince che il Datore di Lavoro ha sempre la possibilità di individuare una società o professionista come RSPP esterno.

Di cosa si occupa un RSPP esterno

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina (ove presenti) le altre figure facenti parte del SPP (addetti al servizio o ASPP), al fine di individuare e valutare i rischi presenti sui luoghi di lavoro ed elaborare misure di prevenzione e protezioni efficaci contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Nello specifico, secondo quanto indicato dall’art. 33 del TUS, il SPP deve:

  • Individuare i pericoli e valutare i rischi presenti in azienda
  • Collaborare con il Datore di Lavoro per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
  • Elaborare misure di sicurezze idonee alla prevenzione di malattie e infortuni sul lavoro
  • Elaborare le procedure di sicurezza per le singole fasi di lavoro
  • Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale (quando prevista)
  • Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi presenti in azienda

Vantaggi di affidarsi a un RSPP esterno

Come accennato, le aziende possono scegliere di nominare una risorsa interna al team o, in alternativa, optare per un RSPP esterno. Questa seconda ipotesi si rivela particolarmente vantaggiosa per le aziende che non hanno adeguate competenze interne in materia di sicurezza e per tutte quelle di dimensioni significative o che svolgono attività potenzialmente pericolose, in cui il supporto di specialisti nel settore diventa indispensabile. Nella fattispecie, infatti, scegliere un RSPP esterno consente di poter fare affidamento su un professionista che, oltre alle mansioni sopra citate, si occupa di:

  • Mantenere i rapporti con gli Organi di Vigilanza e gli Enti Pubblici
  • Relazionarsi con gli enti assicurativi
  • Interpretare e applicare la normativa vigente (con gli eventuali aggiornamenti)
  • Preparare documenti e materiale per formare e informare il personale sulle norme di sicurezza da seguire all’interno dell’azienda
  • Espletare tutti gli adempimenti burocratici previsti per Legge

 

Proprio in virtù di queste necessità, la scelta di un RSPP esterno offre una serie di vantaggi tangibili, che non si limitano alle competenze tecniche, ma si estendono anche alla gestione strategica della sicurezza aziendale. Tra le principali attività che un RSPP esterno può svolgere, troviamo infatti:

  1. Competenze specialistiche: Un consulente esterno assicura un know-how consolidato e costantemente aggiornato.
  2. Riduzione dei rischi sanzionatori: Con i recenti irrigidimenti sui controlli ispettivi, avere un RSPP esterno qualificato diventa uno strumento di tutela contro possibili multe e blocchi dell’attività.
  3. Ottimizzazione dei costi e del tempo: Delegando a un professionista, l’azienda può focalizzarsi sul core business, riducendo il carico interno di responsabilità e attività burocratiche.
  4. Soluzione flessibile: L’RSPP esterno può modulare l’intervento in base alle reali esigenze dell’azienda, adeguandosi a dimensioni e complessità organizzative differenti.
  5. Responsabilità civili e penali: Pur restando il Datore di Lavoro responsabile in ultima istanza, affidarsi a un RSPP esterno ben qualificato contribuisce a una gestione più sicura e conforme delle attività, diminuendo il rischio di gravi corresponsabilità.

Come SV Srl può aiutarti

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  • Piattaforma gestionale Safetyone Click: GRATUITAMENTE a disposizione dei nostri clienti, semplifica la gestione delle scadenze, degli adempimenti e della documentazione relativa alla sicurezza.
  • Formazione personalizzata: corsi specifici per addetti, preposti, dirigenti e RLS, tenendo conto delle particolarità di ogni settore.
  • Audit periodici e verifiche ispettive interne: per assicurare un miglioramento continuo e una prevenzione efficace degli infortuni.

Conclusioni

La nomina di un RSPP esterno rappresenta una scelta strategica per moltissime realtà: permette di accedere a competenze elevate, minimizzare il rischio sanzionatorio e garantire un ambiente di lavoro sano e protetto. Le novità normative introdotte dal Decreto Fiscale 146/2021 (L. 215/2021) e dal Decreto Lavoro 48/2023 (L. 85/2023) sottolineano sempre di più l’importanza di una gestione professionale e dinamica della sicurezza.

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