DVR – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Wed, 29 Jan 2025 14:07:46 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png DVR – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende https://www.safetyone.it/verifica-idoneita-tecnico-professionale-itp-guida-completa-per-le-aziende/ Tue, 14 Jan 2025 10:43:11 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3578 Cos’è l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP)? L’idoneità tecnico-professionale (“ITP”) è un requisito fondamentale per garantire che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere lavori, servizi o forniture in conformità alle normative sulla sicurezza. Tale idoneità, definita dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, comprende la capacità organizzativa, la disponibilità di risorse umane e tecniche […]

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Cos’è l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP)?

L’idoneità tecnico-professionale (“ITP”) è un requisito fondamentale per garantire che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere lavori, servizi o forniture in conformità alle normative sulla sicurezza. Tale idoneità, definita dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, comprende la capacità organizzativa, la disponibilità di risorse umane e tecniche adeguate e la conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, è il presupposto essenziale per ridurre i rischi legati agli appalti e garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

Se vuoi sapere chi è responsabile della verifica ITP (Datore di Lavoro, RSPP, Committente, ecc.), dai un’occhiata al nostro articolo dedicato:Chi si occupa della verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese?

Perché è importante la verifica Idoneità Tecnico Professionale?

La verifica dell’ITP è un vero e proprio pilastro della sicurezza sul lavoro. Oltre a rispettare un obbligo di legge, chi effettua correttamente queste procedure:

  • Previene incidenti e infortuni: grazie a un controllo puntuale di competenze e documenti.
  • Evita responsabilità penali e amministrative: numerose sentenze della Corte di Cassazione (es. n. 12019/2017, n. 11111/2015) ribadiscono quanto sia grave l’omessa verifica ITP.
  • Protegge la reputazione dell’azienda: mostrarsi attenti alla sicurezza consolida la fiducia di partner e clienti.

 

Focus normativo: l’obbligo di verifica si estende sia al Titolo I (art. 26) che al Titolo IV (art. 90 e Allegato XVII) del D.Lgs. 81/08, con alcuni adempimenti specifici per i cantieri temporanei o mobili. Per un approfondimento sui singoli passaggi e sugli obblighi di ruoli come il Committente o il Responsabile dei Lavori, rimandiamo al nostro articolo.

Obblighi del Committente: cosa dice la legge

Senza ripetere in modo esteso tutti i riferimenti già trattati nell’altro articolo, ricordiamo i punti chiave:

  1. Acquisire documentazione: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, DVR, DURC e dichiarazioni di conformità e autocertificazioni. Tra queste dichiarazioni, si includono il DOMA (Dichiarazione Organico Medio annuo) e la dichiarazione sul contratto collettivo applicato.
  2. Valutare i fornitori: Esaminare la capacità organizzativa e le risorse dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.
  3. Coordinare le attività: Assicurarsi che siano rispettate le procedure di sicurezza definite nel DUVRI.

 

Ricordiamo inoltre che il Committente , in determinate situazioni disciplinate dall’art. 26 è tenuto alla predisposizione del DUVRI. Per maggiori informazioni, consulta inoltre uno specifico articolo dedicato al DUVRI e i suoi obblighi.

Le criticità nella verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale

Gestione documentale complessa

Quando si hanno tanti fornitori o subappaltatori, il rischio più grande è accumulare scartoffie difficili da tenere sotto controllo. Se manca un sistema di gestione documentale efficace, puoi incappare in:

  • Ritardi nel caricamento o nell’aggiornamento dei documenti.
  • Carenze nei requisiti minimi di sicurezza.
  • Difficoltà nel dimostrare la corretta verifica in caso di controlli.

Procedure interne poco chiare

Senza un metodo condiviso all’interno dell’azienda (uffici acquisti, HR, RSPP, ecc.), la valutazione dell’ITP rischia di diventare frammentaria. Ciò genera:

  • Duplicazione di richieste documentali.
  • Mancata comunicazione tra i reparti.
  • Confusione sulle responsabilità operative.

 

Risulta quindi fondamentale implementare una procedura interna per la gestione e la verifica dell’ITP che sia allineata alle richieste normative. Ad esempio, con l’introduzione di strumenti come la “patente a punti” o l’obbligo di indicare nel DUVRI il nominativo del preposto, le aziende devono adottare sistemi sempre più rigorosi per garantire la conformità.

Come si effettua la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale?

Per eseguire una corretta verifica, è necessario seguire questi passi:

Raccolta documentale

  • Documenti base: DURC, DVR, POS, certificazioni varie (formazione, qualifiche professionali), DOMA (Dichiarazione Organico Medio Annuo), dichiarazione sul CCNL.
  • Documenti aggiuntivi (consigliati): polizze RCT/RCO, eventuali attestati di abilitazione macchine, ecc.

 

Valutazione e analisi

  • Controllo dell’effettiva congruenza tra la documentazione fornita e i lavori da eseguire.
  • Verifica delle competenze tecniche e organizzative (curriculum aziendale, referenze su lavori simili, formazione del personale).
  • Controllo risorse e attrezzature: macchinari, parco mezzi, sistemi di sicurezza interni.

 

Monitoraggio continuo

  • Check periodici: la conformità non si esaurisce con la raccolta iniziale di documenti, ma va mantenuta nel tempo.
  • Aggiornamento: scadenze di certificazioni, rinnovi, nuove normative.
  • Audit e sopralluoghi: quando possibile, visionare dal vivo le modalità operative.

Software per la Verifica ITP: la marcia in più

Un software dedicato può rendere la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale più rapida e affidabile. Ecco i principali vantaggi:

  • Automatizzazione: caricamento e validazione dei documenti, scadenziari, notifiche di aggiornamento.
  • Tracciabilità: storico delle verifiche eseguite, accesso multi-utente, report personalizzati.
  • Riduzione dei rischi: una piattaforma centralizzata riduce l’errore umano e garantisce maggiore trasparenza in caso di controlli.

 

SV S.R.L. ha sviluppato soluzioni digitali, come SafetyoneClick, che ti consentono di gestire in modo integrato la documentazione e di esternalizzare la verifica ITP a un team di esperti.

I Vantaggi dell’Esternalizzazione della Verifica Idoneità Tecnico Professionale

Affidare la verifica ITP a professionisti esterni presenta diversi vantaggi, tra cui:

  • Esperienza specialistica: Consulenti esperti sono in grado di gestire anche situazioni complesse.
  • Risparmio di tempo: Permette alle aziende di concentrarsi sulle attività principali.
  • Riduzione dei rischi: Un partner esterno assicura conformità alle normative e riduce le responsabilità del committente.

Conclusioni

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale non è solo un obbligo di legge, ma una strategia fondamentale per garantire la sicurezza e la competitività aziendale. L’adozione di strumenti digitali e l’esternalizzazione del processo possono rappresentare un vantaggio strategico per le aziende che operano in contesti complessi o con numerosi fornitori.

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Patente a Punti: Regole, Sanzioni e Recupero Crediti per Cantieri https://www.safetyone.it/patente-a-punti-regole-sanzioni-e-recupero-crediti-per-cantieri/ Tue, 25 Jun 2024 14:38:58 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3524 Che cos’è la patente a punti per i cantieri? Il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Il presente decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per valutare la qualificazione delle imprese e […]

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Che cos’è la patente a punti per i cantieri?

Il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Il presente decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per valutare la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili

L’obiettivo della patente a punti è prevenire negligenze e violazioni delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri.

Quando entrerà in vigore la patente a punti per i cantieri? Chi dovrà avere la patente a punti per i cantieri?

A partire dal 1° ottobre 2024 e dopo l’integrazione del portale come specificato nel comma 9, saranno obbligati ad ottenere la patente descritta nel presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’articolo 89, comma 1, lettera a).

In dettaglio, l’obbligo di possedere la patente a punti sarà richiesto nei cantieri che riguardano lavori edili o di ingegneria civile con le seguenti caratteristiche:

·    Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione

·    Rinnovamento o smantellamento di strutture fisse, permanenti o temporanee

·    Lavori relativi a strade, ferrovie, opere idrauliche, marittime, idroelettriche

·    Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

Quali imprese sono esentate dalla patente per i cantieri?

Sono esentate dal possesso della patente a punti le imprese che possiedono una certificazione SOA ovvero quelle che sono qualificate per partecipare alle gare d’appalto pubbliche.

Che documenti servono per il rilascio della patente a punti per i cantieri?

La patente a punti sarà rilasciata a tutte le imprese e lavoratori autonomi in possesso dei seguenti requisiti:

·    iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

·    adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

·    adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

·    possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

·    possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

·    possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Chi rilascerà la patente a punti per i cantieri?

La patente a punti sarà rilasciata dall’Ispettorato del lavoro in formato digitale a seguito della verifica della documentazione necessaria.

Come funziona il punteggio della patente a punti per i cantieri?

Punteggio iniziale

La patente doterà, i soggetti di cui al comma 1 di operare presso cantieri temporanei o mobili, di trenta crediti iniziali.

Decurtazioni

Come per la patente di guida, anche per questa saranno previste decurtazioni a seguito di accertamenti e alle relative sanzioni definitive emesse nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

·    Accertamento delle violazioni elencate nell’Allegato I: comporta una decurtazione di dieci crediti;

·    Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: comporta una decurtazione di sette crediti;

·    Provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 3, commi 3 e successivi, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: comporta una decurtazione di cinque crediti;

·    Riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro con esito:

–     Mortale: comporta una decurtazione di venti crediti;

–     Inabilità permanente assoluta o parziale: comporta una decurtazione di quindici crediti;

–     Inabilità temporanea assoluta che richieda un’assenza dal lavoro di oltre quaranta giorni: comporta una decurtazione di dieci crediti.

Sospensione

Nel caso di infortuni che causino la morte o un’inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, la sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha il potere di sospendere cautelativamente la patente per un periodo massimo di dodici mesi. La definizione dei criteri, delle procedure e dei termini per tale provvedimento di sospensione è demandata all’Ispettorato nazionale del lavoro. Ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 4 e del presente comma include l’indicazione dei crediti decurtati. Complessivamente, gli atti e i provvedimenti emessi in relazione allo stesso controllo ispettivo non possono comportare una decurtazione di crediti superiore a venti.

Reintegro

I crediti decurtati possono essere recuperati mediante la partecipazione del soggetto interessato ai corsi indicati nell’articolo 37, comma 7, se è stato destinatario di uno dei provvedimenti elencati nei commi 4 e 5. Ogni corso permette il recupero di cinque crediti, previa trasmissione della copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Punteggio minimo

Un punteggio inferiore a quindici crediti sulla patente impedisce alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’articolo 89, comma 1, lettera a), tranne che per il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti e gli effetti dei provvedimenti secondo l’articolo 14. Nel caso di attività in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, e si viene esclusi dai lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti pubblici per sei mesi, senza richiedere la procedura di diffida dell’articolo 301-bis.

Conclusioni

La patente a punti per i cantieri edili rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza sul lavoro e la qualità delle prestazioni. Con la sua introduzione, si mira a promuovere una cultura della responsabilità e della conformità alle normative, tutelando contemporaneamente i lavoratori e l’efficienza delle imprese. È fondamentale che tutte le parti coinvolte comprendano appieno le disposizioni e si impegnino a rispettarle, contribuendo così a un ambiente di lavoro più sicuro e professionale per tutti.

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Rischio lavoro minorile: obblighi del Datore di Lavoro https://www.safetyone.it/rischio-lavoro-minorile-obblighi-del-datore-di-lavoro/ Tue, 23 Jan 2024 08:37:28 +0000 https://www.safetyone.it/?p=2477 Quali sono i presupposti per l’istaurazione del rapporto di lavoro con un minorenne? Per instaurare una relazione lavorativa con un minore, sono essenziali due requisiti strettamente interconnessi: Aver raggiunto l’età minima per l’accesso al lavoro, come stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, che fissa a 16 anni l’età minima per entrare nel […]

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Quali sono i presupposti per l’istaurazione del rapporto di lavoro con un minorenne?

Per instaurare una relazione lavorativa con un minore, sono essenziali due requisiti strettamente interconnessi:

  1. Aver raggiunto l’età minima per l’accesso al lavoro, come stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, che fissa a 16 anni l’età minima per entrare nel mondo del lavoro.
  2. Aver adempiuto all’obbligo scolastico: a partire dall’anno scolastico 2007/2008, è richiesto che l’istruzione obbligatoria venga seguita per almeno 10 anni, come indicato nell’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006.

La specificità del lavoro minorile

La particolarità del lavoro svolto da individui di età inferiore è evidente nella presenza di limitazioni legate sia all’età che alle modalità di impiego, le quali richiedono un grado superiore di protezione per la salute dei lavoratori minorenni.

In ambito di salute e sicurezza, ogni azienda è tenuta a garantire la tutela delle categorie di lavoratori più esposte al rischio, tra cui i lavoratori di età inferiore. A tal proposito, l’articolo 28 del Decreto legislativo 81/2008, che tratta dell’oggetto della valutazione dei rischi, impone l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, considerando la natura dell’attività svolta, compresi quelli legati alle differenze di genere, all’età, all’origine geografica e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene prestato il lavoro.

Valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro, “prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare:

  1. allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
  2. alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  3. alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  4. alla movimentazione manuale dei carichi;
  5. alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  6. alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale;
  7. alla situazione della formazione e dell’informazione dei minori”.

Obblighi del datore di lavoro

La legge fornisce poi dettagli relativi alla sorveglianza sanitaria, al lavoro notturno e sintetizza alcuni aspetti chiave del rapporto tra azienda e lavoro minorile nei seguenti termini:

  • riferimento normativo: “la Legge 977/67, il D.Lgs. 345/99 e il D.Lgs. 262/00 relativi alla protezione dei giovani sul lavoro”;
  • obbligo: “il datore di lavoro, prima di assumere il minore, deve effettuare una specifica Valutazione del rischio legata alla mansione svolta dal minore, in funzione delle attitudini e dello sviluppo psico-fisico dello stesso. Inoltre, deve verificare l’idoneità sanitaria alla mansione;
  • mantenimento: le visite mediche atte a garantire la sorveglianza sanitaria dovranno essere svolte con la periodicità indicata dal Medico Competente;
  • comunicazioni: il datore di lavoro deve comunicare ai genitori del minore (o a chi esercita le potestà genitoriali) e al minore stesso l’avvenuta valutazione dei rischi e gli esiti della stessa in rapporto alle mansioni che verranno svolte dal minore, nonché gli esiti delle visite di sorveglianza sanitaria”.

Divieti

Il legislatore dedica attenzione alle lavorazioni proibite, in conformità con l’articolo 6 della legge n. 977/1967. Questo articolo vieta “di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I della legge”, un elenco che dettaglia tutte le attività lavorative, i processi ei lavori, distinguendo le esposizioni a agenti chimici, fisici e biologici.

Per quanto riguarda i singoli agenti di rischio, il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori dettagli:

a) Rumore: Il divieto di esposizione al rumore non è automatico, ma scatta a partire da un livello di 80 dB(A), valutato secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d, il Datore di Lavoro, pur mantenendo l’obbligo di ridurre al minimo i rischi, deve fornire mezzi individuali di protezione dell’udito e una formazione adeguata sull’ uso degli stessi.

b) Agenti chimici: È vietata l’esposizione ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili. Per gli agenti nocivi ed irritanti, il divieto si applica solo a quelli etichettati con le frasi di rischio nell’Allegato I. Ad esempio, tra gli agenti irritanti, sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o contatto cutaneo. Il divieto si estende a tutte le quantità presenti nell’ambiente di lavoro. Importante sottolineare che se il divieto riguarda solo alcune fasi del processo produttivo, si applica solo a quelle fasi specifiche e non all’intera attività. Inoltre, l’articolo 6 della legge 977/1967 prevede la possibilità di derogare al divieto per scopi didattici e di formazione professionale.

Conclusioni

Le disposizioni legislative costituiscono un pilastro fondamentale per salvaguardare i giovani lavoratori da rischi, sfruttamento e altre forme di pregiudizio in ambito lavorativo. Questi regolamenti riflettono l’impegno della società nel garantire che i minori possano svolgere attività lavorative in ambienti che rispettino la loro dignità, sicurezza e sviluppo personale.

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Rischio violenze sul lavoro: guida alla valutazione https://www.safetyone.it/rischio-violenze-sul-lavoro-guida-alla-valutazione/ Tue, 31 Oct 2023 07:23:42 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-violenze-sul-lavoro-guida-alla-valutazione/ Quando si verifica una violenza in un luogo di lavoro? La violenza sul luogo di lavoro può verificarsi quando un lavoratore è soggetto a minacce, molestie, aggressioni verbali o fisiche, bullismo o altre forme di comportamento abusivo durante l’esercizio delle proprie funzioni lavorative.  Il bullismo e lo stalking sono due forme di violenza psicologica e, […]

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Quando si verifica una violenza in un luogo di lavoro?

La violenza sul luogo di lavoro può verificarsi quando un lavoratore è soggetto a minacce, molestie, aggressioni verbali o fisiche, bullismo o altre forme di comportamento abusivo durante l’esercizio delle proprie funzioni lavorative.

 Il bullismo e lo stalking sono due forme di violenza psicologica e, in alcuni casi, anche fisica.

  • Bullismo: Si riferisce a comportamenti ripetuti e intenzionali di prevaricazione e umiliazione, spesso perpetrati da un individuo o un gruppo verso una persona percepita come più debole. Questi comportamenti possono manifestarsi fisicamente, verbalmente o attraverso azioni indirette come l’esclusione sociale.
  • Stalking: È un comportamento ossessivo e ripetitivo che si manifesta con atti di persecuzione, molestie, appostamenti o contatti indesiderati, che causano alla vittima ansia e paura. Lo stalking è riconosciuto come reato in molti ordinamenti giuridici, inclusa l’Italia (art. 612-bis del Codice Penale), e può verificarsi sia in contesti personali che lavorativi.

Cosa si intende per violenza interna ed esterna nei luoghi di lavoro?

La violenza sul lavoro può essere categorizzata in due tipi principali: interna ed esterna.

Violenza Interna

La violenza interna si verifica all’interno dell’organizzazione e può coinvolgere dipendenti, manager o proprietari. Questo tipo di violenza include bullismo, molestie sessuali, aggressioni verbali o fisiche, e può essere perpetrata da colleghi, superiori o subordinati. La violenza interna può anche includere il mobbing, che è una forma sistematica e prolungata di bullismo e umiliazione da parte dei colleghi o dei superiori.

Violenza Esterna

La violenza esterna proviene da individui al di fuori dell’organizzazione, come clienti, fornitori, visitatori o rapinatori. Questo tipo di violenza può manifestarsi attraverso aggressioni fisiche, verbali, minacce o altre forme di comportamento intimidatorio o nocivo. In alcuni casi, la violenza esterna può essere legata a furti, rapine o altri atti criminali diretti contro l’organizzazione o i suoi dipendenti.

Entrambe le forme di violenza possono avere effetti devastanti sui lavoratori e sull’ambiente lavorativo, compromettendo la sicurezza, il benessere e la produttività dei dipendenti. Le organizzazioni sono tenute a implementare misure preventive e protettive per gestire e mitigare i rischi associati alla violenza sul lavoro.

Cosa vuol dire molestare una persona sul lavoro?

Le molestie sul lavoro si riferiscono a comportamenti indesiderati, offensivi, degradanti o umilianti che una persona (o un gruppo di persone) dirige verso un individuo in un contesto lavorativo. Questi comportamenti possono basarsi su vari fattori, come sesso, età, origine etnica, disabilità, orientamento sessuale o religione, e possono manifestarsi in diverse forme, tra cui:

 Molestie sessuali

Comportamenti indesiderati di natura sessuale che possono includere commenti inappropriati, avances, contatti fisici non consensuali o pressioni per attività sessuali.

 Mobbing

Una forma di molestie psicologiche che coinvolge comportamenti persistenti e negativi, come umiliazioni, critiche ingiustificate o isolamento sociale, diretti verso un lavoratore.

 Discriminazione o pregiudizio

Trattamenti ingiusti o pregiudizievoli basati su caratteristiche personali o appartenenza a determinate categorie protette.

 Intimidazione o bullismo

Comportamenti aggressivi o minacciosi, inclusi urla, umiliazioni o sabotaggio del lavoro altrui.

 Le molestie sul lavoro possono avere gravi conseguenze per la vittima, inclusi stress, ansia, depressione e deterioramento delle prestazioni lavorative. Le leggi e i regolamenti in molti paesi, inclusa l’Italia, proteggono i lavoratori dalle molestie sul lavoro, richiedendo alle organizzazioni di prendere misure per prevenire e affrontare tali comportamenti.

Cosa fare in caso di violenza sul lavoro?

In caso di violenza sul lavoro, è cruciale che la persona coinvolta agisca immediatamente. Dovrebbe assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro e cercare assistenza medica se necessario. È importante documentare accuratamente l’incidente, raccogliendo dettagli, testimoni e eventuali prove. La persona dovrebbe poi segnalare l’accaduto a un superiore, al dipartimento delle risorse umane o a un rappresentante sindacale, seguendo le procedure interne dell’organizzazione. Potrebbe essere utile consultare un avvocato specializzato in diritto del lavoro per comprendere meglio i propri diritti e le opzioni legali disponibili. È essenziale cercare anche supporto psicologico e emotivo da professionisti o gruppi di sostegno. Denunciare l’accaduto è un passo fondamentale per garantire la propria sicurezza e il proprio benessere.

Come si effettua la valutazione del rischio di violenze sul lavoro?

Per condurre un’analisi e valutazione del rischio di violenze nei luoghi di lavoro, l’organizzazione dovrebbe iniziare identificando i potenziali pericoli e vulnerabilità, quali aree isolate, orari notturni o interazioni conflittuali. È essenziale coinvolgere i lavoratori, raccogliendo le loro osservazioni e esperienze per ottenere una visione completa dei rischi.

Una volta identificati i rischi, l’organizzazione dovrebbe valutarne la frequenza e la gravità, considerando anche eventuali episodi storici di violenza o molestie. Dovrebbero poi essere sviluppate e implementate strategie preventive e protettive, come la formazione del personale, l’installazione di sistemi di sicurezza, la definizione di procedure di emergenza e la promozione di un ambiente di lavoro rispettoso e solidale.

È cruciale stabilire un sistema efficace per la segnalazione e la gestione degli incidenti, assicurando che le vittime ricevano il supporto necessario. Infine, l’organizzazione dovrebbe assicurarsi di revisionare e aggiornare regolarmente l’analisi del rischio e le strategie di mitigazione, adattandole in base all’evoluzione dei rischi e all’efficacia delle misure adottate.

Chi deve tutelare dalle violenze nei luoghi di lavoro?

Diverse entità e figure professionali possono offrire tutela dalle violenze nei luoghi di lavoro:

  1. Legislazione e Autorità Governative

Le leggi nazionali e locali, come il D.Lgs. 81/2008 in Italia, stabiliscono norme e obblighi per prevenire la violenza sul lavoro.

Autorità come l’INAIL e il Ministero del Lavoro svolgono un ruolo nella regolamentazione e nel monitoraggio della sicurezza nei luoghi di lavoro.

  1. Datori di Lavoro e Management

I datori di lavoro hanno la responsabilità legale di garantire un ambiente di lavoro sicuro, prevenendo rischi e gestendo eventuali incidenti.

  1. Rappresentanti dei Lavoratori e Sindacati

Rappresentanti e sindacati possono agire come mediatori, sostenendo i diritti dei lavoratori e promuovendo condizioni di lavoro sicure.

  1. Reparti HR e Responsabili della Sicurezza

Queste figure all’interno delle organizzazioni gestiscono le politiche interne, le procedure e le formazioni relative alla prevenzione della violenza.

  1. Servizi di Supporto e Consulenza Legale

Esistono servizi esterni, inclusi avvocati e consulenti, che possono offrire supporto legale e consulenza in caso di violenza sul lavoro.

  1. Organizzazioni Non Profit e Associazioni

Alcune organizzazioni si dedicano specificamente al supporto delle vittime di violenza sul lavoro, offrendo risorse, consulenza e assistenza.

Ciascuna di queste entità può contribuire a offrire protezione e supporto in caso di violenza nei luoghi di lavoro, agendo in modo complementare per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori.

Conclusioni

La violenza sul lavoro è un fenomeno multifacettato che include molestie, bullismo e stalking, manifestandosi sia internamente che esternamente nell’ambiente lavorativo. L’analisi e la valutazione del rischio sono essenziali, richiedendo l’identificazione dei pericoli, la valutazione della loro gravità e l’implementazione di strategie preventive. In caso di violenza, è cruciale agire rapidamente, documentando l’incidente e cercando supporto legale e psicologico. Diverse entità, come autorità governative, datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni non profit, giocano un ruolo chiave nella tutela dei lavoratori, offrendo strumenti legali, supporto e risorse per gestire e prevenire la violenza sul lavoro.

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I Luoghi di lavoro nella sicurezza: come definirli e come valutarli https://www.safetyone.it/i-luoghi-di-lavoro-nella-sicurezza-come-definirli-e-come-valutarli/ Mon, 23 Oct 2023 06:28:01 +0000 https://www.safetyone.it/i-luoghi-di-lavoro-nella-sicurezza-come-definirli-e-come-valutarli/ I Luoghi di Lavoro: definizione Come viene definito un Luogo di Lavoro alla luce del Testo Unico sulla sicurezza (TUS) D.Lgs. 81/08? Partiamo dalla definizione, indicata dall’articolo 62 del Testo Unico: “Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i […]

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I Luoghi di Lavoro: definizione

Come viene definito un Luogo di Lavoro alla luce del Testo Unico sulla sicurezza (TUS) D.Lgs. 81/08? Partiamo dalla definizione, indicata dall’articolo 62 del Testo Unico:

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Ai fini della nostra trattazione il “Luogo di Lavoro” è rappresentato sia dagli spazi in cui concretamente si svolge l’attività lavorativa e sia da tutti quegli spazi accessori accessibili ai lavoratori durante la propria attività come spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, corridoi, spazi di collegamento, scale etc.

I Luoghi di Lavoro: esclusioni

Il Titolo del Testo Unico che si occupa specificatamente dei luoghi di lavoro è, come già accennato, il Titolo II. All’interno del Titolo II sono declinate le responsabilità del Datore di Lavoro in tema di luoghi di lavoro, con alcune eccezioni che ora vediamo: dice infatti l’articolo 62 che dalle disposizioni del Titolo sono escluse le seguenti casistiche:

  • mezzi di trasporto;
  • cantieri temporanei o mobili;
  • industrie estrattive;
  • pescherecci;
  • campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

 Tali casistiche sono a loro volta oggetto di norme volte a garantirne la sicurezza, per esempio, i cantieri “temporanei e mobili” sono oggetto delle disposizioni del Titolo IV del Testo Unico mentre i mezzi di trasporto essendo considerati “macchine” e “attrezzature” sono soggetti al Titolo III, ai relativi Allegati (dal V al VII) e alla Direttiva Macchine.

 Occorre a questo punto premettere che oltre alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza vi sono tutte le disposizioni indicate dalla normativa vigente in materia di edilizia e di igiene edilizia come il Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/2001), i Regolamenti Locali o Regionali di Igiene e i Regolamenti Edilizi dei comuni.

Le responsabilità del Datore di Lavoro

Veniamo ora a esporre le responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Datore di Lavoro, secondo le disposizioni dell’articolo 64, ha l’obbligo di garantire la rispondenza dei luoghi di lavoro alle indicazioni del Testo Unico (e tra poco vedremo dove sono contenute queste indicazioni) ma non solo. Conviene vedere per esteso le responsabilità dell’azienda in tema di sicurezza. Recita l’articolo 64:

 Il datore di lavoro provvede affinché:

  1. i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
  2. le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
  3. i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  4. i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  5. gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Il Testo Unico 81/08 e l’Allegato IV

È utile indicare ora le parti e le sezioni del Testo Unico che trattano in modo specifico il tema dei luoghi di lavoro. La fonte principale di requisiti, vincoli, prestazioni e requisiti rimane l’Allegato VI del Testo Unico la cui struttura interna fatta di capitoli e paragrafi ci racconta chiaramente i temi che vuole disciplinare:

  • Ambienti di lavoro
    1. Stabilità e solidità
    2. Altezza, cubatura e superficie
    3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre lucernai dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
    4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
    5. Vie e uscite di emergenza
    6. Porte e portoni
    7. Scale
    8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
    9. Microclima
    10. Illuminazione naturale e artificiale
    11. Locali di riposo e refezione
    12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
    13. Servizi igienico assistenziali
    14. Dormitori
  • Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi
  • Vasche canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
  • Misure contro l’incendio e l’esplosione
  • Disposizioni relative alle aziende agricole.

Come indicato chiaramente dall’indice dell’Allegato l’attenzione del legislatore si è focalizzata su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza degli ambienti, indoor e outdoor: la conformazione fisica vera e propria e le ricadute in tema di salubrità dell’aria e delle prestazioni di sicurezza dei singoli componenti (porte, pavimenti, soppalchi etc.), il comfort microclimatico e i livelli di illuminazione, gli aspetti emergenziali e di gestione dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, la dotazione di servizi e di spazi accessori (servizi igienici, spogliatoi).

L’allegato IV inoltre affronta anche i requisiti in tema di sicurezza di alcuni luoghi particolari e cioè i luoghi “confinati e/o a rischio inquinamento” e in tale senso va ribadito che il rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato non esenta l’azienda al rispetto del DPR 177/2011.

Come si effettua la valutazione del rischio nei Luoghi di Lavoro? Responsabilità e compiti nell’ambito della valutazione

Nonostante la brevità di questa trattazione siamo già in grado di tratteggiare alcuni obblighi base che ricadono sulle aziende in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Riprendendo il già citato articolo 64 possiamo affermare che:

  • il Datore di Lavoro ha la responsabilità di assicurare la piena rispondenza ai requisiti dell’Allegato IV del Testo Unico di tutti i luoghi di lavoro così come definiti all’inizio.
  • Ha il compito di adoperarsi affinché le vie di circolazione interne ed esterne che conducono alle uscite di emergenza siano sgombre e utilizzabili in emergenza.
  • Ha l’obbligo di assicurare la manutenzione dei luoghi stessi, degli impianti e dei dispositivi contenuti e anche l’obbligo di rimuovere eventuali vizi e difetti rilevati nei luoghi o negli impianti
  • Ha l’obbligo di assicurare adeguati livelli di igiene e pulizia dei luoghi di lavoro
  • Il Datore di Lavoro si adopera affinché tutti gli impianti di sicurezza e i dispositivi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione.

Il legislatore ha voluto quindi porre l’accento sulla sicurezza dei Luoghi di Lavoro in una visione integrata e complessiva dei luoghi in cui viviamo la nostra vita lavorativa e quindi entrano a pieno titolo nel “fare sicurezza” anche gli aspetti emergenziali e di gestione delle emergenze, il tema dell’igiene e della pulizia degli spazi lavorativi, la manutenzione degli impianti che ci permettono di usufruire di un luogo lavorativo e infine il tema della manutenzione degli impianti di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza.

Tutto questo naturalmente richiede un approccio che sappia integrare le esigenze di sicurezza dell’azienda, il portato normativo e giurisprudenziale, il comfort e la sicurezza dei lavoratori e le esigenze produttive dell’azienda stessa. SV S.R.L. è in grado di conciliare tutti questi aspetti che solo ad una analisi superficiale appaiono in contraddizione, ed è in grado di navigare e impostare una rotta sicura nella selva di normative, regolamenti, allegati, circolari e disposizioni.

La valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, anzi più correttamente, la valutazione di tutti i rischi nei luoghi di lavoro, è per definizione una delle fasi più delicate in ambito valutativo poiché presuppone un approccio multidisciplinare e composito: si va dai temi inerenti al comfort bioclimatico a quelli più strettamente legali all’edilizia e all’igiene degli ambienti indoor per approdare al “facility management”. Per sovraintendere il processo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro sono necessarie figure e competenze che sappiano mettersi dichiaratamente al confine di tutte queste discipline e sappiano governarle senza confliggere con l’attività e la mission dell’azienda.

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La valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti https://www.safetyone.it/la-valutazione-del-rischio-per-le-lavoratrici-gestanti/ Thu, 19 Oct 2023 08:27:27 +0000 https://www.safetyone.it/la-valutazione-del-rischio-per-le-lavoratrici-gestanti/ I rischi per le lavoratrici gestanti Il contesto lavorativo può comportare un serio problema per tutti i lavoratori e le lavoratrici in condizioni di salute ottimali e, a maggior ragione, può rappresentare una fonte di rischio, da non sottovalutare, per tutte le lavoratrici in gravidanza. Semplici attività svolte quotidianamente in tutta sicurezza possono assumere, per […]

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I rischi per le lavoratrici gestanti

Il contesto lavorativo può comportare un serio problema per tutti i lavoratori e le lavoratrici in condizioni di salute ottimali e, a maggior ragione, può rappresentare una fonte di rischio, da non sottovalutare, per tutte le lavoratrici in gravidanza. Semplici attività svolte quotidianamente in tutta sicurezza possono assumere, per la lavoratrice in gravidanza, le fattezze di un pericolo da non trascurare.

Le fonti normative

Due sono le fonti normative che si occupano di valutazione del rischio delle lavoratrici gestanti e della loro tutela: il D.Lgs. 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, e il D.Lgs. 151/2001. Recita il Testo Unico per la sicurezza nell’articolo 28:

“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [..] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui […] quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.

Il D.Lgs. 151/2001 raccoglie e coordina tutte le disposizioni in materia che fino al 2001 si sono succedute nella legislazione italiana, ed estende la tutela della maternità, che originariamente comprendeva le sole lavoratrici subordinate, anche ad altre tipologie di lavoratrici: lavoratrici autonome, imprenditrici agricole, libere professioniste ed ai titolari di rapporti di lavoro atipici o discontinui.

Le responsabilità del Datore di Lavoro

Come già visto il Testo Unico sulla sicurezza (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/08) pone in capo al Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi e anche la valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Il D.Lgs. 151, oltre a ribadire l’obbligo di valutazione introduce anche l’obbligo di informazione, nell’articolo 11 commi 1 e 2 afferma:

  1. […] il datore di lavoro, […], valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
  2. L’obbligo di informazione […], e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

La valutazione del rischio

Il Datore di Lavoro in tema di valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, insieme al Medico Competente, e informando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve valutare:

  • le mansioni in azienda;
  • la presenza o meno dei rischi associati alla gravidanza dal D.Lgs. 151/2001;
  • le caratteristiche strutturali delle diverse zone di lavoro e i rischi correlati alla gravidanza;
  • l’esposizione ai rischi associati alla gravidanza dal D.Lgs. 151/2001 delle lavoratrici gestanti

Il Datore di Lavoro infine deve predisporre:

  • adeguate misure di protezione e prevenzione.
  • informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione delle lavoratrici gestanti

Nella valutazione devono essere considerate anche le situazioni di rischio legate non solo al periodo della gravidanza ma anche al puerperio e all’allattamento.

Le tutele del D.Lgs. 151/2001

Il Decreto Legislativo 151/2001 stabilisce alcune disposizioni per garantire la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio. In particolare, prevede le seguenti disposizioni:

  • Astensione obbligatoria (congedo di maternità): Durante il periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi (art. 16), vige il divieto assoluto di adibire le donne al lavoro.
  • Divieto di adibire le lavoratrici gestanti a lavori faticosi, trasporto e sollevamento di pesi, e lavori pericolosi e insalubri. In questi casi le lavoratrici devono essere assegnate ad altre mansioni.
  • Valutazione dei rischi: Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in relazione a:
    • L’esposizione ad agenti fisici che possono danneggiare il feto o causare il distacco della placenta.
    • L’esposizione ad agenti chimici o biologici noti per mettere a rischio la salute delle gestanti e dei nascituri.
    • Processi o condizioni di lavoro.
  • Divieto di lavoro notturno: Le lavoratrici non possono essere impiegate nel lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) dal momento in cui viene confermata la gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
  • Permessi retribuiti per esami prenatali: Le lavoratrici gestanti hanno il diritto a permessi retribuiti per sottoporsi a esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche durante l’orario di lavoro.

Le misure di prevenzione per la gravidanza

I lavori vietati perché faticosi, pericolosi e insalubri sono indicati negli Allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001. Tra questi ci sono lavori e attività forse non più diffusi come un tempo, e ce ne sono invece che costituiscono frequente e comune per le lavoratrici gestanti:

  • lavori che espongono a rischi ergonomici (movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori);
  • attività in postura eretta prolungata (per oltre metà dell’orario lavorativo);
  • lavori su scale, impalcature e pedane;
  • lavori a bordo di mezzi di trasporto (muletti, aerei, autobus, ecc.);
  • lavori che espongono a rischi fisici (vibrazioni, rumore, radiazioni ottiche artificiali, ecc.);
  • lavori in orario notturno;
  • lavori svolti a temperature molto alte o molto basse;
  • lavori in quota o in spazi confinati;
  • lavori che espongono a rischio biologico, chimico o cancerogeno;

Nel caso di lavori vietati in periodo di gravidanza il datore di lavoro attua le seguenti disposizioni preventive:

  • assegna alla lavoratrice un’altra mansione che non la esponga a rischi;
  • modifica le condizioni di lavoro, l’orario o il luogo lavorativo, eliminando così l’esposizione al rischio;
  • quando le due opzioni sopra citate risultano impraticabili richiede l’interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice gestante presso l’Ispettorato del Lavoro.

Facciamo un esempio; nel caso del lavoro notturno il Datore di Lavoro può ricorrere ad una riorganizzazione degli orari al fine di eliminare il fattore di rischio, rappresentato dall’orario dalle 24 alle 6, che per le donne è vietato dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 del D.Lgs. 151/2001).

In ogni caso, ed è bene ricordarlo, il Datore di Lavoro, è sempre obbligato a informare le lavoratrici, e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle misure di prevenzione e protezione stabilite.

Gli obblighi e le responsabilità delle lavoratrici

Anche le lavoratrici hanno un obbligo: informare tempestivamente il Datore di Lavoro, nel caso in cui la valutazione del rischio abbia evidenziato un rischio per la loro mansione, del proprio stato di gravidanza. Naturalmente questo allo scopo di permettere all’azienda di assolvere ai propri obblighi in materia di tutela della maternità e attivare le azioni di prevenzione.

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Prevenzione dei rischi nei locali, uffici e laboratori interrati https://www.safetyone.it/prevenzione-dei-rischi-nei-locali-uffici-e-laboratori-interrati/ Mon, 09 Oct 2023 06:48:41 +0000 https://www.safetyone.it/prevenzione-dei-rischi-nei-locali-uffici-e-laboratori-interrati/ Quali ambienti di lavoro possono essere situati in locali interrati? I locali interrati possono ospitare vari ambienti di lavoro, a condizione che siano conformi ai requisiti di sicurezza, illuminazione, microclima e ventilazione previsti dalle normative locali. Ecco alcuni esempi: Uffici: Con adeguata illuminazione e ventilazione, gli interrati possono ospitare uffici per vari settori professionali. Laboratori: […]

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Quali ambienti di lavoro possono essere situati in locali interrati?

I locali interrati possono ospitare vari ambienti di lavoro, a condizione che siano conformi ai requisiti di sicurezza, illuminazione, microclima e ventilazione previsti dalle normative locali. Ecco alcuni esempi:

  1. Uffici: Con adeguata illuminazione e ventilazione, gli interrati possono ospitare uffici per vari settori professionali.
  2. Laboratori: Laboratori scientifici o tecnici possono trovare posto in interrati ben ventilati e attrezzati.
  3. Magazzini e Depositi: Spazi ideali per stoccare merci, attrezzature o materiali.
  4. Archivi: Gli interrati possono ospitare archivi documentali o di altro tipo.
  5. Locali Tecnici: Adatti a ospitare impianti meccanici, elettrici o di controllo centralizzato.
  6. Sale di Formazione o Riunioni: Con adeguata preparazione, possono diventare luoghi per incontri professionali o formazione.
  7. Studios di Produzione: Studi di registrazione, fotografici o di produzione video possono essere situati in interrati ben isolati acusticamente.
  8. Palestre o Sale Fitness: Spazi dedicati all’allenamento fisico o al benessere.
  9. Atelier Artigianali: Spazi per attività creative o artigianali come la pittura, la scultura o l’artigianato.

La chiave per rendere funzionali ed efficienti gli ambienti di lavoro in locali interrati risiede nella corretta progettazione e nell’adeguamento ai codici edilizi e alle normative di sicurezza locali.

 

Quali sono i principali rischi in luoghi di lavoro interrati?

Lavorare in ambienti interrati comporta diversi fattori di rischio. Una ventilazione inadeguata può causare l’accumulo di gas tossici, mentre l’illuminazione insufficiente può aumentare il rischio di incidenti. Questi spazi sono più suscettibili a inondazioni durante forti piogge o perdite di tubazioni, e la vicinanza al terreno può esporre a sostanze nocive come il gas radon. L’accesso limitato può rendere difficoltosa l’evacuazione rapida in caso di emergenza, e la struttura del locale deve essere solida per prevenire crolli (rischio sismico). Le condizioni microclimatiche come temperatura e umidità possono essere sfavorevoli, mentre il rumore e le vibrazioni possono essere amplificati. L’isolamento può avere impatti psicologici, aumentando lo stress o causando sensazioni di claustrofobia. Inoltre, in caso di incendio, la fuga può essere più complessa, rendendo cruciali il riconoscimento e la gestione delle vie di uscita. La prevenzione e la mitigazione attraverso una progettazione adeguata, buone pratiche di lavoro e formazione del personale sono essenziali per garantire la sicurezza in tali ambienti.

Quali sono le autorizzazioni da adottare per l’uso dei locali interrati come ambienti di lavoro?

L’ATS, post valutazione tecnica, può concedere un’autorizzazione in deroga per l’uso lavorativo di locali interrati o seminterrati, come delineato dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008. Tale deroga può estendersi anche all’altezza minima dei locali, se inferiore a 3 metri, come per l’art. 63, comma 1, allegato IV p.to 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008.

Il D.Lgs 81/2008, nel suo art. 65, proibisce l’uso di tali locali per attività lavorative, ma al comma 2, permette una deroga da parte del datore di lavoro in caso di esigenze tecniche particolari, garantendo adeguata aerazione, illuminazione e microclima. Al comma 3, l’Organo di Vigilanza può consentire l’uso per attività lavorativa di tali locali anche senza esigenze tecniche particolari, se le lavorazioni non emettono agenti nocivi e sono rispettate le norme del D.Lgs 81/2008, garantendo le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. L’autorizzazione è rilasciata caso per caso dall’Organo di Vigilanza, previa verifica del rispetto delle condizioni e requisiti necessari.

Per la deroga, si applicano le definizioni del D.Lgs 81/2008, del Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune interessato, e della normativa vigente sulla prevenzione incendi.

Quali condizioni devono essere assicurate per poter lavorare in un ambiente sotterraneo e semi sotterraneo?

Lavorare in spazi sotterranei o semi-sotterranei richiede misure oculate per garantire la sicurezza e il comfort dei lavoratori. Ecco i requisiti chiave:

  1. Ventilazione Adeguata: Essenziale per fornire aria pulita e ridurre l’esposizione a sostanze nocive.
  2. Illuminazione Adeguata: Cruciale per la visibilità, dovrebbe essere fornita sia illuminazione naturale che artificiale.
  3. Vie di Uscita di Emergenza: Accesso chiaro e sicuro alle uscite di emergenza per una rapida evacuazione.
  4. Microclima Confortevole: Controllo della temperatura e dell’umidità per mantenere un ambiente confortevole.
  5. Sicurezza Antincendio: Sistemi antincendio, estintori e allarmi per gestire e prevenire gli incendi.
  6. Protezione Contro Gas e Sostanze Pericolose: Rilevamento di gas e altre sostanze pericolose per evitare esposizioni nocive.
  7. Strutture Resistenti: Strutture solide per prevenire crolli o altri pericoli.
  8. Isolamento Acustico: Ridurre il rumore e garantire un ambiente di lavoro tranquillo.

Adempiendo a questi requisiti, si può creare un ambiente di lavoro sicuro, in conformità con le normative locali, promuovendo il benessere e la produttività dei lavoratori.

Conclusioni

I locali interrati offrono una gamma di possibilità per realizzare vari ambienti di lavoro, estendendo la funzionalità degli edifici. L’illuminazione adeguata, una ventilazione efficiente e condizioni microclimatiche controllate sono cruciali per assicurare un ambiente di lavoro salubre e produttivo. Allo stesso tempo, l’adattabilità di questi spazi permette una vasta gamma di utilizzi, dalla creazione di uffici a laboratori, magazzini, aree di formazione e spazi creativi. L’investimento in infrastrutture adeguate e l’aggiornamento regolare della valutazione dei rischi sono passaggi chiave per sfruttare al meglio gli spazi interrati, garantendo un luogo di lavoro sicuro e conforme alle normative.

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Rischio illuminazione negli ambienti di lavoro: guida alla valutazione https://www.safetyone.it/rischio-illuminazione-negli-ambienti-di-lavoro-guida-alla-valutazione/ Thu, 05 Oct 2023 05:55:54 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-illuminazione-negli-ambienti-di-lavoro-guida-alla-valutazione/ Che cos’è il discomfort visivo? Quali sono le conseguenze del rischio illuminazione? La gestione del rischio illuminazione nei luoghi di lavoro è fondamentale per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendo affaticamento visivo, mal di testa e incidenti.  Il discomfort visivo può derivare da diverse cause, tra cui un’illuminazione inadeguata, l’abbagliamento, o l’uso prolungato […]

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Che cos’è il discomfort visivo? Quali sono le conseguenze del rischio illuminazione?

La gestione del rischio illuminazione nei luoghi di lavoro è fondamentale per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendo affaticamento visivo, mal di testa e incidenti.

 Il discomfort visivo può derivare da diverse cause, tra cui un’illuminazione inadeguata, l’abbagliamento, o l’uso prolungato di schermi digitali. Ecco alcuni dei sintomi che il discomfort visivo può generare sul corpo umano:

  1. Affaticamento Oculare:
    • Gli occhi possono diventare affaticati, arrossati, secchi o pruriginosi. Potrebbe esserci anche una sensazione di bruciore o di pesantezza delle palpebre.
  2. Mal di Testa:
    • L’affaticamento visivo può spesso portare a mal di testa, da lievi a severi.
  3. Dolore al Collo e alla Schiena:
    • Una postura non corretta può causare tensione e dolore al collo, alle spalle e alla schiena.
  4. Visione Offuscata o Doppia:
    • La visione può diventare offuscata o doppia a causa dello sforzo visivo eccessivo.
  5. Difficoltà di Concentrazione:
    • Il discomfort visivo può rendere difficile mantenere la concentrazione, influenzando negativamente la produttività.
  6. Sensibilità alla Luce:
    • Una maggiore sensibilità alla luce, sia naturale che artificiale, può derivare da uno sforzo visivo prolungato.
  7. Alterazioni del Sonno:
    • L’esposizione prolungata a schermi, soprattutto prima di dormire, può interferire con la produzione di melatonina, l’ormone del sonno, alterando i ritmi circadiani.
  8. Problemi di Accomodazione Visiva:
    • Difficoltà nell’adattare la messa a fuoco quando si passa da oggetti vicini a oggetti lontani, o viceversa.
  9. Secchezza Oculare:
    • Una ridotta frequenza di lampeggiamento, comune durante l’uso prolungato di schermi, può portare a secchezza oculare.
  10. Miopia Temporanea:
    • Dopo lunghi periodi di lavoro al computer o altre attività che richiedono uno sforzo visivo prolungato, si può esperire una miopia temporanea.

 Per prevenire o alleviare il discomfort visivo, è importante effettuare pause regolari dall’uso dello schermo, assicurarsi che l’illuminazione sia adeguata, e se necessario, consultare un professionista della vista per una valutazione e consigli personalizzati.

Un approccio proattivo nella gestione del rischio illuminazione contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro e confortevole.

Quali figure sono coinvolte nella valutazione della corretta illuminazione degli ambienti di lavoro?

La valutazione del rischio illuminazione coinvolge varie figure professionali:

  1. Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP): coordina la valutazione e monitora la conformità normativa.
  2. Tecnico dell’Illuminazione: progetta e ottimizza sistemi di illuminazione per garantire condizioni adeguate.
  3. Medico del Lavoro (MC): valuta l’impatto dell’illuminazione sulla salute visiva dei lavoratori.
  4. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): raccoglie feedback dai lavoratori e contribuisce alla definizione delle misure di miglioramento.
  5. Ergonomista: analizza l’interazione tra lavoratori e ambiente di lavoro per ridurre lo sforzo visivo.
  6. Direzione Aziendale: fornisce supporto e risorse per la valutazione del rischio e l’implementazione delle misure correttive.
  7. Fornitori di Sistemi di Illuminazione: offrono soluzioni tecniche per migliorare l’illuminazione.

La collaborazione tra queste figure è essenziale per un’efficace valutazione del rischio illuminazione e per implementare misure che migliorino la sicurezza e il benessere dei lavoratori.

Come si effettua la valutazione del rischio illuminazione? Quali possono essere i rischi?

La valutazione specifica del rischio illuminazione si svolge attraverso una procedura metodica:

  1. Normative: Familiarizzarsi con le normative locali e internazionali relative all’illuminazione nei luoghi di lavoro.
  2. Raccolta Dati: Raccogliere dati sull’attuale sistema di illuminazione, come tipo e posizionamento delle lampade.
  3. Misurazioni: Usare luxmetri per misurare i livelli di illuminazione in diverse aree e orari.
  4. Valutazione Ergonomica: Analizzare la postura dei lavoratori e l’orientamento delle stazioni di lavoro per identificare riflessi e abbagliamenti.
  5. Feedback Lavoratori: Raccogliere feedback sui problemi di illuminazione percepiti dai lavoratori.
  6. Analisi Dati: Confrontare i dati raccolti con le normative vigenti e identificare aree di miglioramento.
  7. Raccomandazioni: Fornire raccomandazioni per migliorare l’illuminazione, come modifiche al sistema esistente o l’installazione di nuove soluzioni illuminotecniche.
  8. Implementazione: Mettere in atto le modifiche raccomandate, monitorare l’efficacia delle soluzioni implementate e apportare ulteriori modifiche se necessario.

Questo processo aiuta a garantire che l’illuminazione sia adeguata, riducendo il rischio di discomfort visivo e migliorando la sicurezza e la produttività nell’ambiente di lavoro.

Quali sono le misure di prevenzione per ridurre il discomfort da illuminazione?

Per ridurre il Discomfort causato dall’illuminazione negli ambienti di lavoro, è possibile adottare diverse misure di prevenzione:

  1. Regolazione dei Livelli di Illuminazione:
    • Assicurarsi che i livelli di illuminazione siano adeguati al tipo di attività svolta, conformemente alle normative locali o nazionali.
  2. Utilizzo di Luci Regolabili:
    • Fornire lampade regolabili o sistemi di controllo dell’illuminazione che permettano ai lavoratori di adattare l’illuminazione alle proprie esigenze.
  3. Minimizzazione dell’Abbagliamento:
    • Posizionare correttamente le luci e utilizzare schermi antiriflesso o tende per ridurre l’abbagliamento.
  4. Qualità dell’Illuminazione:
    • Scegliere sorgenti luminose di buona qualità che offrano una distribuzione uniforme della luce e una rappresentazione cromatica accurata.
  5. Illuminazione Naturale:
    • Promuovere l’uso di luce naturale quando possibile, garantendo però che non causi abbagliamento.
  6. Manutenzione Regolare:
    • Effettuare manutenzioni regolari degli apparecchi di illuminazione per garantire che funzionino correttamente e che non ci siano zone d’ombra.
  7. Posizionamento Corretto delle Lampade:
    • Posizionare le lampade in modo tale da evitare riflessi e ombre fastidiose, specialmente nelle aree di lavoro critiche.
  8. Utilizzo di Schermi Antiriflesso:
    • Se si lavora con schermi, utilizzare filtri antiriflesso per ridurre il rischio di affaticamento visivo.
  9. Educazione dei Lavoratori:
    • Educare i lavoratori su come regolare l’illuminazione e segnalare problemi di illuminazione per un intervento tempestivo.

Adottando queste misure, si può contribuire significativamente a ridurre il discomfort legato all’illuminazione, migliorando il comfort e la sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Quali sono i corsi di formazione per i lavoratori contro il rischio elettrico?

I corsi di formazione per il rischio illuminazione possono includere:

  1. Formazione sui Rischi dell’Illuminazione:
    • Sensibilizzazione sui rischi associati a un’illuminazione inadeguata, come affaticamento visivo e rischi di incidenti.
  2. Principi di Illuminazione Adeguata:
    • Comprendere le buone pratiche in termini di illuminazione, inclusa la selezione di sorgenti luminose appropriate e la disposizione corretta delle lampade.
  3. Uso di Strumenti di Misura:
    • Formazione sull’utilizzo di luxmetri per valutare i livelli di illuminazione.
  4. Normative e Standard sull’Illuminazione:
    • Informazioni sulle normative e gli standard locali e internazionali relativi all’illuminazione nei luoghi di lavoro.
  5. Strategie di Miglioramento:
    • Apprendimento di strategie per migliorare l’illuminazione, ridurre l’abbagliamento e migliorare l’ergonomia visiva.
  6. Manutenzione dell’Illuminazione:
    • Istruzioni su come mantenere i sistemi di illuminazione per garantire una performance ottimale nel tempo.

Attraverso questi corsi specifici, i lavoratori possono acquisire una comprensione approfondita del rischio illuminazione e delle misure preventive e correttive da adottare per garantire un ambiente di lavoro sicuro ed ergonomico.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio elettrico? Periodicità di aggiornamento del DVR specifico.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede l’obbligo per i datori di lavoro di effettuare e aggiornare le valutazioni dei rischi, inclusa quella dell’illuminazione. La frequenza di aggiornamento potrebbe essere determinata da:

  1. Modifiche Significative: Dovrebbe essere effettuata una nuova valutazione post modifiche significative nell’ambiente di lavoro come ristrutturazioni o nuove attrezzature.
  2. Incidenti o Quasi Incidenti: Una nuova valutazione è consigliabile in caso di incidenti attribuibili a cattiva illuminazione.
  3. Feedback dei Lavoratori: Se i lavoratori segnalassero problemi legati all’illuminazione, potrebbe essere necessario rivedere la valutazione del rischio.
  4. Aggiornamenti Normativi: Con l’evoluzione delle normative, è importante aggiornare la valutazione del rischio.

La conformità con il Decreto Legislativo n. 81/2008 è essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro ed ergonomico, e le valutazioni dovrebbero essere aggiornate di conseguenza per riflettere le condizioni correnti del luogo di lavoro.

Non c’è una cadenza fissa imposta dalla legge per l’aggiornamento della valutazione del rischio elettrico, ma è una pratica consigliata esaminare la valutazione almeno ogni 2-5 anni, o anche prima se si verificano le circostanze sopra elencate.

Conclusioni

Il rischio illuminazione e il discomfort visivo negli ambienti di lavoro possono impattare negativamente la salute, la sicurezza e la produttività dei lavoratori. Una valutazione del rischio illuminazione accurata, condotta in conformità con le normative locali come il Decreto Legislativo n. 81/2008, è fondamentale per identificare e mitigare questi rischi. Corsi di formazione adeguati e l’implementazione di misure correttive, come l’ottimizzazione dell’illuminazione e la riduzione dell’abbagliamento, possono contribuire significativamente a creare un ambiente di lavoro più confortevole e sicuro. Il coinvolgimento attivo dei lavoratori nel processo di valutazione e l’aggiornamento regolare della valutazione del rischio sono cruciali per il successo a lungo termine di queste iniziative.

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Rischio elettrico: guida alla valutazione https://www.safetyone.it/rischio-elettrico-guida-alla-valutazione/ Mon, 02 Oct 2023 05:34:18 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-elettrico-guida-alla-valutazione/ Che cos’è il rischio elettrico? Quali sono le conseguenze del rischio elettrico sull’organismo umano? Il rischio elettrico è la possibilità di subire danni a seguito del contatto diretto o indiretto con parti sotto tensione elettrica. Esso può avere gravi conseguenze sull’organismo umano. Le principali sono: Elettrocuzione: Esposizione a correnti elettriche che possono causare la morte […]

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Che cos’è il rischio elettrico? Quali sono le conseguenze del rischio elettrico sull’organismo umano?

Il rischio elettrico è la possibilità di subire danni a seguito del contatto diretto o indiretto con parti sotto tensione elettrica. Esso può avere gravi conseguenze sull’organismo umano. Le principali sono:

  1. Elettrocuzione: Esposizione a correnti elettriche che possono causare la morte a causa dell’arresto cardiaco o di danni ai tessuti vitali.
  2. Fibrillazione ventricolare: Anche una bassa corrente passante per il cuore può causare un ritmo cardiaco anormale, potenzialmente letale.
  3. Ustioni: Possono derivare dalla resistenza del corpo al flusso di corrente elettrica o dal contatto diretto con parti elettriche in corto circuito. Le ustioni elettriche possono essere superficiali o profonde, danneggiando tessuti sottostanti, ossa e organi interni.
  4. Ferite traumatiche: Causate dalla violenta contrazione muscolare a seguito di una scossa elettrica, che può portare a cadute o impatti contro oggetti.
  5. Effetti neurologici: Esposizioni prolungate o intense possono causare danni al sistema nervoso, con sintomi come formicolio, debolezza o difficoltà di movimento.

È essenziale adottare misure preventive per ridurre il rischio di esposizione alla corrente elettrica e proteggere la salute e la sicurezza delle persone.

Quali figure sono coinvolte nella valutazione del rischio elettrico?

La valutazione del rischio elettrico è una componente essenziale della sicurezza sul lavoro per prevenire infortuni e danni alle persone e alle cose. Questa valutazione dovrebbe essere effettuata in conformità con le leggi e le normative locali. In molti paesi, tra cui l’Italia, la valutazione del rischio elettrico è regolamentata da specifiche normative.

Chi deve fare la valutazione del rischio elettrico:

  1. Datore di Lavoro: In Italia, il Datore di Lavoro ha la responsabilità primaria di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori in ogni aspetto connesso al lavoro. Quindi, è il Datore di Lavoro che deve provvedere alla valutazione dei rischi, anche elettrici, e adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione.
  2. RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): Il Datore di Lavoro può decidere di avvalersi della collaborazione di un RSPP per effettuare la valutazione dei rischi. Questo professionista ha la competenza per identificare, valutare e proporre misure adeguate per gestire i rischi.
  3. Consulenti esterni o società specializzate: In alcuni casi, specialmente se l’attività presenta rischi particolari o se l’azienda non ha le competenze interne, può essere opportuno ricorrere a consulenti esterni o a società specializzate nella valutazione del rischio elettrico.
  4. Tecnico competente in acustica ed illuminotecnica: fornisce consulenza tecnica per la valutazione dei rischi elettrici.
  5. Medico competente: valuta gli effetti del rischio elettrico sull’organismo umano.
  6. Responsabile manutentore dell’impianto elettrico: si occupa della manutenzione e sicurezza dell’impianto elettrico.
  7. Lavoratori: devono essere adeguatamente formati per riconoscere e prevenire i rischi elettrici.

È importante sottolineare che, indipendentemente da chi effettua la valutazione, è essenziale che la persona o l’entità incaricata abbia una formazione adeguata e sia aggiornata sulle normative e sui metodi di valutazione e prevenzione dei rischi elettrici.

Una volta completata la valutazione, è essenziale implementare le misure di prevenzione e protezione suggerite, fornire una formazione adeguata ai lavoratori e periodicamente rivedere e aggiornare la valutazione per tener conto di eventuali cambiamenti nelle attività, nelle attrezzature o nelle normative.

Come si effettua la valutazione del rischio elettrico? Quali possono essere i rischi elettrici?

La valutazione del rischio elettrico nei luoghi di lavoro è essenziale per la sicurezza dei lavoratori. Ecco i passi principali:

  1. Identifica le fonti elettriche, compresi apparecchi e impianti.
  2. Riconosci i pericoli elettrici come scosse, surriscaldamento o incendi.
  3. Valuta la probabilità e la gravità dei pericoli.
  4. Calcola il rischio complessivo.
  5. Definisci misure preventive come manutenzione e formazione.
  6. Implementa le misure preventive.
  7. Monitora e rivedi regolarmente la valutazione.
  8. Documenta tutte le fasi della valutazione.

Quali verifiche devono essere effettuate sugli impianti elettrici negli ambienti di lavoro?

Gli impianti elettrici, in funzione della tipologia di ambiente di lavoro, richiedono controlli regolari, tipicamente almeno ogni due o cinque anni, per assicurare il loro corretto stato di manutenzione. L’attenzione si focalizza soprattutto sui componenti chiave per garantire una sicurezza completa, sia attiva che passiva.

Tra le azioni di controllo previste troviamo:

  • Osservazione diretta: valutazione visiva dell’intera struttura elettrica per confermare la sua corretta realizzazione.
  • Test e misure: determinazione della resistenza di isolamento dei percorsi, valutazione della resistenza di terra in configurazioni TT e controlli sugli interruttori differenziali. Essenziale è l’intervento di esperti nel settore e l’adeguamento alle leggi attuali sulla sicurezza elettrica.

Quali sono i corsi di formazione per i lavoratori  contro il rischio elettrico?

I corsi di formazione per lavoratori relativi al rischio elettrico sono progettati per educare e sensibilizzare i professionisti riguardo ai pericoli legati all’elettricità e come gestirli in modo sicuro. In paesi come l’Italia, tali corsi sono spesso obbligatori per determinate categorie di lavoratori. Alcuni dei principali corsi includono:

  1. Formazione di base sul rischio elettrico: Introduce i concetti fondamentali e i pericoli associati all’elettricità.
  2. Formazione specifica per elettricisti: Si concentra su rischi specifici legati all’installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici.
  3. Formazione su attrezzature e protezioni: Insegna l’uso corretto di dispositivi di protezione individuale e strumenti di lavoro.
  4. Primo soccorso in caso di incidenti elettrici: Istruisce su come intervenire in caso di incidenti legati all’elettricità.
  5. Corsi di aggiornamento: Riguarda le nuove normative, tecniche e best practices.

La partecipazione a questi corsi garantisce che i lavoratori siano adeguatamente preparati e consapevoli dei rischi associati alle loro attività.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio elettrico? Periodicità di aggiornamento del DVR specifico.

La frequenza con cui va aggiornata la valutazione del rischio elettrico può variare a seconda della normativa del paese in questione. In Italia, ad esempio, secondo il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata:

  1. Quando ci sono significative modifiche del processo produttivo o dei metodi di lavoro che possono influenzare la sicurezza.
  2. In seguito a incidenti, anche se non hanno causato infortuni, ma che indicano potenziali situazioni di pericolo non precedentemente valutate.
  3. Se i risultati della sorveglianza sanitaria indicano la necessità di un riesame della valutazione dei rischi.
  4. Periodicamente, anche in assenza di particolari eventi, per garantire che la valutazione rimanga attuale e rifletta le condizioni di lavoro.

Non c’è una cadenza fissa imposta dalla legge per l’aggiornamento della valutazione del rischio elettrico, ma è una pratica consigliata esaminare la valutazione almeno ogni 2-5 anni, o anche prima se si verificano le circostanze sopra elencate.

Conclusioni

Il rischio elettrico rappresenta uno degli aspetti più delicati e potenzialmente pericolosi nell’ambito lavorativo e non solo. La consapevolezza dei pericoli associati e la formazione adeguata sono fondamentali per garantire la sicurezza di chi opera in prossimità di impianti e dispositivi elettrici. Aggiornare periodicamente la valutazione del rischio, attenersi alle normative vigenti e investire in formazione continua sono passi essenziali per minimizzare incidenti e infortuni. La sicurezza elettrica non è un obiettivo da raggiungere, ma un impegno costante, che richiede attenzione, professionalità e responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.

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Rischio spazi confinati: quali sono i gli effetti ed i rischi associati? https://www.safetyone.it/rischio-spazi-confinati-quali-sono-i-gli-effetti-ed-i-rischi-associati/ Fri, 11 Aug 2023 11:45:57 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-spazi-confinati-quali-sono-i-gli-effetti-ed-i-rischi-associati/ Gli spazi confinati sono ambienti chiusi che non sono stati progettati per essere occupati in modo continuo dai lavoratori, ma che possono essere occupati occasionalmente e temporaneamente per operazioni di vario genere, come manutenzione, riparazione, ispezione e pulizia. Questi ambienti possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come la presenza di […]

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Gli spazi confinati sono ambienti chiusi che non sono stati progettati per essere occupati in modo continuo dai lavoratori, ma che possono essere occupati occasionalmente e temporaneamente per operazioni di vario genere, come manutenzione, riparazione, ispezione e pulizia. Questi ambienti possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come la presenza di sostanze tossiche o fattori di pericolo come cadute, incendi o carenza di ossigeno.

In Italia non esiste una vera e propria definizione di spazio confinato o ambiente confinato o sospetto di inquinamento. Secondo la norma internazionale OSHA4, per spazio confinato si intende uno “spazio abbastanza grande e configurato affinché un lavoratore possa accedervi interamente per eseguire il lavoro assegnato, ha limitati o ristretti accessi per l’entrata/uscita, non è progettato per una attività continuativa”.

Quali sono gli spazi confinati?

Gli esempi più comuni di spazi confinati includono serbatoi, silos, reti fognarie, sistemi di drenaggio chiusi, vasche, cisterne aperte, tubazioni, ambienti con scarsa o assente ventilazione, camere di combustione all’interno di forni, locali tecnici di piscine e scavi a sezione ristretta. Tuttavia, è impossibile stilare un elenco completo poiché ci sono casi in cui un ambiente diventa confinato solo in seguito a particolari interventi di costruzione o modifica.

Quali sono le criticità degli spazi confinati?

Sapere come progettare una procedura di emergenza in spazi confinati è cruciale per attivare un pronto allarme e un soccorso idoneo e tempestivo. Seppur sia pressoché impossibile definire una procedura univoca, a causa delle numerose variabili dovute alle diverse tipologie di spazi confinati, esistono regole da seguire e norme da rispettare.

Il regolamento che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori, nonché le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è il DPR 177/2011. Nell’ambito del DPR 177/2011, quando parliamo di spazi confinati, ci riferiamo a luoghi di lavoro che presentano caratteristiche particolari a elevato fattore di rischio, derivanti da condizioni di pericoloLa procedura d’emergenza in spazi confinati è particolarmente articolata e deve prevedere un piano di soccorso efficiente e tempestivo. Nonostante le disposizioni del DPR 177/2011 forniscano linee guida strategiche per contrastare gli infortuni in spazi confinati, non sempre è possibile seguire uno schema operativo univoco.

Secondo l’Inail, gli incidenti più ricorrenti all’interno degli spazi confinati sono:

  • esposizione a gas/vapori pericolosi già presenti nell’ambiente di lavoro o che si sono generati nel corso della lavorazione o che fuoriescono dai sistemi di contenimento;
  • cadute dall’alto o in profondità dell’infortunato;
  • caduta dall’alto di gravi (terra, sabbia, sfarinati alimentari, segatura, ecc.) che seppelliscono l’infortunato.

Valutazione spazi confinati: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

In materia di spazi confinati, la legislazione applicabile è il D.Lgs. 81/2008 (TU) che indica, ad esempio, che è “vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei”.

Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio spazi confinati?

La valutazione del rischio specifico ambienti confinati è prevista come attività da integrare nel DVR generale (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) in particolare in riferimento agli Artt. 66 e 121 o in accordo con il D.P.R. 177/2011. Quindi, se un’azienda opera in spazi confinati, è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi specifici per questi ambienti e integrarla nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) generale.

Valutazione rischio spazi confinati: ogni quanti anni va aggiornata?

Si consiglia un aggiornamento ogni 5 anni, in accordo le disposizioni ex Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Si suggerisce un aggiornamento ogni 3 anni per le aziende in cui le lavorazioni in spazi confinati risultano frequenti.

Misure di prevenzione e protezione spazi confinati

Oltre ad una corretta definizione delle procedure di lavoro in spazi confinati il datore di lavoro deve provvedere all’addestramento del personale operante.

La procedura d’emergenza in spazi confinati è particolarmente articolata e deve prevedere un piano di soccorso efficiente e tempestivo. Nonostante le disposizioni del DPR 177/2011 forniscano linee guida strategiche per contrastare gli infortuni in spazi confinati, non sempre è possibile seguire uno schema operativo univoco.

Per la protezione dei lavoratori in ambienti confinati, il datore di lavoro deve fornire i seguenti DPI:

  • Maschere con filtro o respiratori isolanti
  • Elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o dall’urto con oggetti
  • Imbragatura di sicurezza
  • Guanti di protezione
  • Protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.
  • Calzature di sicurezza
  • Indumenti di protezione

Valutazione rischio spazi confinati con Safetyone

SV Srl effettua la spazi confinati ai sensi del D.lgs. 81/2008, garantendo qualità ed efficacia e mettendo a disposizione tecnici qualificati.

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