Documento di valutazione dei rischi – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Thu, 08 Feb 2024 09:33:25 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Documento di valutazione dei rischi – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Rischio Guida: i principi per una corretta valutazione https://www.safetyone.it/rischio-guida-i-principi-per-una-corretta-valutazione/ Mon, 28 Nov 2022 15:17:51 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-guida-i-principi-per-una-corretta-valutazione/ Quali gli obiettivi per una corretta valutazione del rischio stradale in ambito lavorativo? E quali le componenti sulle quali intervenire Il Datore di Lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve prendere in considerazione tutti i potenziali rischi correlati all’esercizio dell’attività. Il Rischio stradale in ambito aziendale può costituire un serio problema, in termini […]

L'articolo Rischio Guida: i principi per una corretta valutazione proviene da Safetyone.it.

]]>

Quali gli obiettivi per una corretta valutazione del rischio stradale in ambito lavorativo? E quali le componenti sulle quali intervenire

Il Datore di Lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve prendere in considerazione tutti i potenziali rischi correlati all’esercizio dell’attività.

Il Rischio stradale in ambito aziendale può costituire un serio problema, in termini infortunistici ed economici, per le aziende che utilizzano stabilmente autovetture, autocarri e mezzi d’opera in genere.

Una valutazione del rischio corretta ed economicamente sostenibile deve innanzitutto identificare le componenti su cui agire proattivamente e, in seconda istanza, individuare tutte le azioni che si possono adottare per ridurre o eliminare i rischi alla guida.

Le tre componenti principali sono uomo, veicolo e infrastruttura. Queste variabili si trovano in un equilibrio dinamico tra loro, equilibrio costantemente minacciato da fattori incontrollabili come la componente ambientale.

  • La componente “uomo” è la più fragile dell’intera catena, in quanto incorre facilmente in errori quali stima errata della velocità o della propria stanchezza, distrazione, etc. Per questa ragione necessita di una corretta formazione, addestramento, condizioni, fisiche adeguate a guidare in sicurezza e preparazione alle emergenze.
  • La componente “veicolo” deve rispettare le condizioni di sicurezza, le disposizioni in tema di manutenzione, i requisiti ergonomici e la corretta conservazione degli equipaggiamenti.
  • La componente “infrastruttura”, sulla quale si deve intervenire controllando la programmazione dei percorsi, del tempo e della distanza.
  • La componente “ambientale”, della quale è impossibile controllare le variazioni, comprende le variazioni meteorologiche, le condizioni di traffico etc.

 

I riferimenti normativi in materia di rischi stradali

Alcuni degli elementi legati al rischio stradale sono regolati da specifiche norme di legge, come ad esempio:

  • il divieto di assunzione di alcool e sostanze stupefacenti (Codice della Strada, artt. 186 e 187);
  • il rispetto dei limiti di velocità (Codice della Strada, artt. 141 e 142);
  • il divieto di uso del cellulare alla guida (a meno di usare dispositivi in viva voce – Codice della Strada, art. 173);
  • il rispetto dei tempi di guida e di riposo e l’uso del cronotachigrafo (Regolamento CE 561/2006¸ D. Lgs. n. 234/2007);
  • le ultime norme per il rilascio delle patenti di guida (Decreto del 22/12/2015, concernente anche la sindrome delle apnee ostruttive del sonno – OSAS);
  • l’obbligo di effettuazione periodica delle revisioni (Codice della Strada, art. 80);
  • le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (Decreto del 22/01/19, che ha abrogato il precedente Decreto del 04/03/13).

 

L’automezzo come attrezzatura di lavoro

Le statistiche indicano che gli incidenti stradali rappresentano una vera e propria emergenza sociale. Dato il loro costo in termini infortunistici ed economici gli incidenti stradali dovrebbero essere considerati, a pieno titolo, come un effettivo rischio lavorativo, in un contesto in cui la strada rappresenti il luogo di lavoro e il veicolo potrebbe configurarsi come un’attrezzatura.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce in maniera inequivocabile le responsabilità attribuite al Datore di Lavoro, il quale ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti nella propria azienda e tutti i rischi associati alle varie mansioni presenti e, pertanto, anche quelle che comportano l’utilizzo di veicoli.

In tale contesto rappresentano rischi di natura trasversale, spesso sottostimati:

  • il rischio in itinere;
  • il rischio legato all’uso di automezzi aziendali all’interno dell’orario di lavoro (rischio stradale).

I lavoratori coinvolti negli infortuni alla guida non sono solo quelli del settore logistico, bensì anche tutti quelli che, per il loro lavoro, debbano spostarsi da un luogo di lavoro ad un altro. Le mansioni potenzialmente esposte sono innumerevoli: si va dai lavoratori dedicati al trasporto di merci e persone fino alle mansioni commerciali e dirigenziali che utilizzano le autovetture per spostarsi da cliente a cliente, da unità operativa all’altra… Va sottolineato anche che il rischio di incidenti gravi non esiste solo in ambito autostradale ed extraurbano ma che, dati alla mano, risulta assai rilevante anche in ambito urbano.

In buona sostanza, a latere di una corretta valutazione dei rischi e alla fornitura di un idoneo parco-macchine, per prevenire gli incidenti si deve agire anche sui comportamenti (formazione alla guida sicura, addestramento, sensibilizzazione, ecc.), sulle regole di utilizzo (regolamenti, codice di comportamento, ecc.) e sui mezzi (revisione e manutenzione periodica, aggiornamento delle dotazioni di sicurezza, ecc.).

 

L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è quel particolare infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro. La Legge, con il D.lgs. 38/00, ha espressamente previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dall’INAIL. Per poter essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso, di andata e di ritorno dal luogo di lavoro.

Il citato D.lgs. 38/00 tutela come infortuni in itinere quelli verificatisi:

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione o in luoghi di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato);
  • durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
  • durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ed eccezione dei seguenti casi:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del Datore di Lavoro;
  • interruzioni/deviazioni dovute a causa di forza maggiore (ad es.: guasto meccanico, chiusura della strada solitamente percorsa, necessità di affrontare un malore), per esigenze essenziali e improrogabili o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
  • le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso (ad esempio, l’inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da non poter essere percorsa a piedi, condizioni fisiche peculiari, necessità di trasportare strumenti di lavoro, ecc.).

 

L’automezzo come attrezzatura di lavoro: gli obblighi derivanti dall’articolo 71 del d.lgs. 81/08

Gli automezzi sono identificabili, ai fini della valutazione dei rischi, come “macchinari e attrezzature di lavoro” e ricadono quindi nel campo d’applicazione dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e dell’allegato VI. Vediamo quali sono gli obblighi del datore di lavoro indicati dall’art. 71 in tema di autoveicoli aziendali:

  • Scegliere le attrezzature e i macchinari, e quindi le autovetture, conformemente alle condizioni di lavoro e ai rischi presenti e alle necessità di sicurezza (comma 2).
  • Adottare particolari procedure affinché le autovetture siano utilizzate secondo le istruzioni d’uso e secondo le buone prassi d’utilizzo (comma 3 e 4).
  • Qualora se ne richieda la necessità svolgere particolari corsi di formazione circa l’utilizzo delle apparecchiature e dei mezzi (comma 7).
  • Provvedere a che le autovetture e le attrezzature siano sottoposte ad un controllo iniziale e a interventi di controllo e manutenzioni periodici e straordinari (comma 8); provvede inoltre a tracciare per iscritto mediante protocolli e registri (comma 9).

Occorre aggiungere che nel caso il lavoratore sia autorizzato ad usare un’autovettura di proprietà a rimborso chilometrico, tutte le responsabilità di cui sopra sono trasferite al medesimo. Non è però da scartare una clausola che permetta all’azienda di controllare lo stato di efficienza della vettura stessa: in forza del fatto che il rimborso pattuito è calcolato anche in base agli oneri da sopportare per mantenere in efficienza il mezzo, e che un eventuale incidente stradale che impedisca al lavoratore di operare comporta comunque un danno all’Azienda stessa.

È bene pertanto che i lavoratori autorizzati siano in grado di documentare di aver provveduto con la necessaria cura alla dovuta manutenzione, in particolare a quella relativa ai componenti critici ai fini della sicurezza (pneumatici, freni, luci).

Rischio stradale: i fattori scatenanti

Tra le cause principali di incidenti e infortuni stradali possiamo citare:

  • Fattori umani:
    1. Comportamenti errati alla guida
    2. Stato psico-fisico alterato del conducente (uso di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool)
    3. Condizioni di salute: stanchezza fisica e mentale, etc.
  • Fattori legati al veicolo:
  1. Inadeguata manutenzione di veicoli e relative dotazioni di sicurezza di scarsa affidabilità
  2. Tipologia dei veicoli non adatta al lavoro
  • Fattori organizzativi e gestionali:
  1. Scarsa informazione, formazione e addestramento
  2. Condizioni potenzialmente stressogene
  • Fattori ambientali:
  1. Tipologia di percorso, stato della strada e viabilità
  2. Condizioni climatiche e visibilità
  3. Condizioni di traffico.

In relazione a quanto indicato possiamo ragionevolmente indicare come fattori di rischio le seguenti condizioni:

  • condizioni psico-fisiche del conducente (fattore umano);
  • condizioni e l’efficienza del veicolo (fattore veicolo)

le condizioni meteorologiche e di viabilità che s’incontreranno durante il tragitto (fattore ambientale).

 

Conclusioni

Il rischio stradale, e le sue ricadute infortunistiche ed incidentali, costituiscono un serio problema per tutte le aziende che contano sull’utilizzo di autovetture, e veicoli in genere, per lo svolgimento delle loro normali attività. I dati diffusi da INAIL sugli infortuni e sulle morti sul lavoro indicano proprio gli incidenti stradali tra le maggiori cause d’infortuni. Ecco che una corretta valutazione, e una gestione puntuale e proattiva del rischio stradale può fare la differenza in termini infortunistici ed economici.

Vuoi effettuare la valutazione del rischio stradale nella tua azienda o aggiornarla?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

Contattaci ora per richiedere informazioni

L'articolo Rischio Guida: i principi per una corretta valutazione proviene da Safetyone.it.

]]>
DVR sicurezza: che cosa è e a cosa serve? https://www.safetyone.it/dvr-sicurezza-che-cosa-e-e-a-cosa-serve/ Thu, 28 Jan 2021 13:48:57 +0000 https://www.safetyone.it/dvr-sicurezza-che-cosa-e-e-a-cosa-serve/ Il DVR legato al concetto di salute e sicurezza è un documento di grande rilievo all’interno di un’azienda, in quanto contiene la valutazione dei rischi presenti all’interno degli ambienti di lavoro e di tutte le fasi lavorative di ogni singola mansione. L’elaborazione del Documento di Valutazione del Rischi è di competenza del Datore di Lavoro […]

L'articolo DVR sicurezza: che cosa è e a cosa serve? proviene da Safetyone.it.

]]>
Il DVR legato al concetto di salute e sicurezza è un documento di grande rilievo all’interno di un’azienda, in quanto contiene la valutazione dei rischi presenti all’interno degli ambienti di lavoro e di tutte le fasi lavorative di ogni singola mansione. L’elaborazione del Documento di Valutazione del Rischi è di competenza del Datore di Lavoro e, nel farlo, è preferibile richiedere il supporto di professionisti. Scopriamo i dettagli del DVR della sicurezza, la sua funzione e i vantaggi di chiedere il supporto di aziende specializzate nella consulenza per la sicurezza sul lavoro.

Che cos’è il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (abbreviato DVR) è un documento che viene redatto dal Datore di Lavoro con l’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (ove presente), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 (link) il DVR si configura come una mappa dei rischi presenti in azienda e di tutte le misure (preventive e protettive) che si possono attuare, per prevenire eventi lesivi che possano avere delle ripercussioni sui lavoratori. Tra questi si ricordano a titolo esemplificativo gli infortuni e le malattie professionali.

Attraverso il DVR il Datore di Lavoro si impegna nel fornire una valutazione precisa di tutti i potenziali rischi che possono derivare dall’attività aziendale, adoperandosi alla loro rimozione o gestione attraverso misure preventive (es. formazione, turnazione del personale etc.) o misure protettive (es. fornitura DPI e DPC). Il documento fa riferimento non solo all’ambiente di lavoro, ma include anche la valutazione dei rischi correlati alle attrezzature e ai macchinari utilizzati, alle eventuali sostanze biologiche e chimiche/cancerogene impiegate, ai ritmi di lavoro e alle conseguenze fisiche e psicologiche che lo svolgimento di determinate mansioni possono avere sui lavoratori.

È opportuno sottolineare che il documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere redatto nel rispetto delle specifiche previste dalla legge (D.Lgs. 81/08) e non deve limitarsi a descrivere genericamente l’azienda, le attività principali e l’organigramma, ma, cosa fondamentale, deve proporre efficaci e puntuali suggerimenti atti a limitare e gestire tutti i rischi (reali e potenziali) che possono raggrupparsi nelle tre seguenti categorie:

  1. RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)
  2. RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)
  3. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)

Appare evidente fin da subito quanto la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sia un’attività complessa e, di conseguenza, sia fondamentale avvalersi di professionisti qualificati che possano fornire il proprio supporto affinché il DVR sia redatto in maniera completa e nel rispetto della normativa vigente. Per fare ciò, occorre analizzare ogni passaggio delle fasi lavorative aziendali e, per ognuna, quantificarne e valutarne appropriatamente i rischi specifici.

Chi deve redigere il DVR?

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 è il Datore di Lavoro che deve occuparsi della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Obbligo peraltro non delegabile.

Questi ha l’obbligo di avvalersi del supporto di figure qualificate tra cui:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Medico competente (ove presente)
  • Consulenti esterni (nel caso in cui non ci siano adeguate competenze interne per redigere tutte le valutazioni dei rischi)

Al tempo stesso non bisogna dimenticare che al comma 3 dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/08 viene esplicitamente indicato l’obbligo di consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per la stesura del DVR.

Il motivo del coinvolgimento di così tante figure nella stesura del DVR risiede nell’importanza concreta del DVR, quale strumento di analisi per poter catalogare in maniera puntuale tutti i pericoli, quantificarli e procedere alla loro eliminazione o riduzione attraverso un piano di miglioramento.

Rivolgendosi a professionisti del settore è possibile quindi realizzare un DVR che non solo contenga un programma di miglioramento, ma anche i documenti valutazione di rischi specifici (es: rischio chimico, rischio fisico, rischio incendio, rischio stress lavoro correlato).

Infine, scegliendo di affidarsi a società di consulenza per la sicurezza sul lavoro si può contare sulla elaborazione, consegna in tempi certi e soprattutto spiegazione del documento stesso, nonché sul suo aggiornamento in base alla normativa vigente e procedure aziendali.

Quando occorre aggiornare il DVR?

Per quanto concerne la tempistica di redazione del DVR, il Datore di Lavoro ha tempo 90 giorni dalla data di costituzione di nuova impresa per elaborare il documento.

È inoltre fondamentale che il DVR venga periodicamente revisionato e comunque ogni volta che intervengano i seguenti cambiamenti:

  • significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi)
  • in caso di gravi infortuni o malattie professionali
  • se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne indichino la necessità
  • in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza
  • in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione

Cerchi supporto per la stesura del DVR? Restiamo in contatto!

Se sei alla ricerca di supporto professionale e qualificato per la stesura del DVR aziendale, SV Srl rappresenta il partner ideale. La nostra decennale esperienza nel settore, ci porta da anni a soddisfare le necessità di numerose realtà aziendali su tutto il territorio nazionale.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE INFORMAZIONI

L'articolo DVR sicurezza: che cosa è e a cosa serve? proviene da Safetyone.it.

]]>
Documento Valutazione Rischi: cos’è e come si redige https://www.safetyone.it/documento-valutazione-rischi-cos-e-e-come-si-redige/ Fri, 21 Aug 2020 15:05:14 +0000 https://www.safetyone.it/documento-valutazione-rischi-cos-e-e-come-si-redige/ Cosa è il Documento di Valutazione dei Rischi Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un elaborato che racchiude i rischi e le relative misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore. Il riferimento normativo è il Testo unico […]

L'articolo Documento Valutazione Rischi: cos’è e come si redige proviene da Safetyone.it.

]]>
Cosa è il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un elaborato che racchiude i rischi e le relative misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore.

Il riferimento normativo è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che prevede anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo. Il DVR individua i possibili rischi presenti all’interno di un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. Successivamente alla valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Tale piano è detto Piano di Miglioramento.

Il responsabile della redazione del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può assolutamente delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi alla collaborazione di un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro.
In caso di mancata redazione del DVR entro i tempi stabiliti d alla legge, gli organi di controllo e le Autorità possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, se dopo la sanzione dovesse persistere ancora una recidività nel redigere il DVR è prevista la sospensione dell’attività stessa.

Quanto dura e dove viene custodito

Non esiste una scadenza stabilita per legge per il DVR, l’importante è che il documento rispecchi sempre la situazione aziendale attuale dell’azienda. Il documento andrà aggiornato ogni volta che:

  • vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo
  • vengono introdotte nuove mansioni o nuove macchine
  • in caso di trasferimento dell’azienda.

Ad ogni modo alcune tipologie di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, ecc.) richiedono un aggiornamento periodico (ogni 3 o 4 anni). Il DVR deve essere tenuto presso la sede in cui si svolgono le attività a rischio e può essere conservato anche su semplice supporto informatico. Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.

Documento valutazione dei rischi: chi lo redige e cosa contiene

Il compito di redigere questo documento è del Datore di lavoro di ogni azienda che, se privo di competenze in materia di sicurezza, può avvalersi di un consulente esterno, oppure può formare un lavoratore interno come RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) a cui affidare la gestione documentale in materia di sicurezza. Questa figura, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP, come descritto dal D.lgs. 81/2008 è: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

Tale ruolo può essere infatti ricoperto sia da un lavoratore dell’azienda (solitamente un dipendente che lavora da anni al suo interno) sia da una figura esterna (consulente) che abbia intrapreso un percorso di formazione specifico e ottenuto le relative abilitazioni ministeriali (Corso RSPP MODULO A, B, C).

Solitamente la redazione del DVR avviene dopo uno o più sopralluoghi effettuati dal tecnico specializzato assieme al datore di lavoro o suo delegato. In questo sopralluogo vengono analizzati e valutati i rischi che rispecchiano tutta la realtà aziendale. Vengono analizzati sia i rischi legati al luogo fisico, sia quelli inerenti alle attività lavorative di ogni singolo lavoratore. Oltre al luogo fisico quindi, la valutazione dei rischi deve tenere conto di tutto il processo produttivo: dei rischi uomo-macchina, di tutti quelle azioni che i lavoratori per valutarne le potenzialità di infortunio o probabili malattie professionali.

Devi redigere o revisionare il DVR della tua azienda?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE IL NOSTRO SUPPORTO

L'articolo Documento Valutazione Rischi: cos’è e come si redige proviene da Safetyone.it.

]]>