Documenti sicurezza cantieri – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 06 Feb 2024 09:58:59 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Documenti sicurezza cantieri – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Sicurezza cantieri edili: vademecum per il Committente https://www.safetyone.it/sicurezza-cantieri-edili-vademecum-per-il-committente/ Wed, 03 Mar 2021 10:40:02 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-cantieri-edili-vademecum-per-il-committente/ In relazione al Bonus ristrutturazioni (Superbonus) molti Committenti sono alle prese con interventi di manutenzione straordinaria dei propri immobili. In questo articolo forniremo ai Committenti un quadro sintetico degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza cantieri, delle responsabilità e degli strumenti strategici per tutelarsi. Al fine di non rendere troppo complessa la trattazione delle […]

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In relazione al Bonus ristrutturazioni (Superbonus) molti Committenti sono alle prese con interventi di manutenzione straordinaria dei propri immobili.

In questo articolo forniremo ai Committenti un quadro sintetico degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza cantieri, delle responsabilità e degli strumenti strategici per tutelarsi.

Al fine di non rendere troppo complessa la trattazione delle tematiche in oggetto, alcuni passaggi normativi sono stati semplificati in quanto rivolti ad un pubblico neofita. Si rimanda ad articoli di approfondimento la trattazione di argomenti specifici.

Sicurezza cantieri edili: inquadramento normativo

Il testo di legge di riferimento è sempre il D.Lgs. 81/08, c.d. TUS (Testo Unico della Sicurezza), e nello specifico il Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

Originariamente il testo di legge di riferimento era Il D.Lgs. 494/96 (oggi abrogato) chiamato anche “Direttiva cantieri”, normativa di recepimento di una Direttiva Comunitaria in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili uscita negli anni ‘90.

In particolare, gli articoli di riferimento del TUS sono quelli dall’88 al 104 compresi, nonché gli Allegati dal X al XIX compresi.

Cosa è un cantiere temporaneo o mobile?

In riferimento all’Articolo 89 e Allegato X del D.lgs. 81/08 un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile cioè “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali”.

In pratica qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione di un immobile.

Quali sono gli obblighi del Committente nei cantieri edili o cantieri temporanei o mobili?

In riferimento all’articolo 90 il Committente o il Responsabile dei Lavori (RdL – vedremo successivamente chi è) ha i seguenti obblighi:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), nomina il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • verifica l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII
  • chiede alle imprese esecutrici una Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai punti precedenti.

Chi è il Coordinatore Sicurezza cantieri?

Tralasciando le definizioni normative, possiamo definire il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri come il consulente tecnico nominato dal Committente per progettare la sicurezza del cantiere (CSP) e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in corso d’opera (CSE). Tale ruolo, formalmente definito dagli Artt. 91 e 92 del TUS, nei cantieri più piccoli viene abitualmente ricoperto da un unico professionista.

Nello specifico il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) è colui che predispone:

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il documento che definisce specificatamente le misure di coordinamento e di sicurezza per il cantiere in oggetto
  • il Fascicolo Tecnico o Fascicolo dell’Opera (FT), il documento che deve essere conservato dal Committente per futuri interventi di manutenzione o adeguamento.

Al contrario il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è colui che vigila sul rispetto, da parte delle imprese esecutrici, delle norme di sicurezza in cantiere e sull’idoneità dei documenti prodotti dalle stesse, attraverso:

  • sopralluoghi verbalizzati sul cantiere (VIS)
  • riunioni di coordinamento per la sicurezza (RCS)
  • verifiche sulla documentazione prodotta delle imprese esecutrici (POS e documenti sicurezza cantieri specifici per ogni impresa) e sull’idoneità delle maestranze operanti in cantiere.

Per poter ricoprire il ruolo di CSP e di CSE è necessaria un’abilitazione tecnica (geometra, ingegnere o architetto) e un corso di specializzazione di 120 ore (con successivi corsi di aggiornamento).

Chi è il Responsabile dei Lavori?

Il RdL o Responsabile dei Lavori è invece il soggetto a cui il Committente può delegare i compiti indicati nel paragrafo precedente.

Al contrario del coordinatore della sicurezza cantieri, per svolgere la funzione di RdL non servono competenze o abilitazioni particolari, anche se risulta ampiamente auspicabile l’individuazione di un soggetto con requisiti analoghi a quelli del CSP o CSE per non rendere inefficace l’istituto della delega (tradotto: è poco tutelante per un Committente trasferire compiti di controllo e vigilanza ad un soggetto che non ha adeguate competenze).

La nomina del RdL esonera il Committente da responsabilità?

In riferimento all’Articolo 93, il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei lavori. Inoltre, la designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il RdL dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) cioè dei principali obblighi imposti dal legislatore a carico del CSP e del CSE

E’ importante sottolineare che il Legislatore e le sentenze della Cassazione hanno individuato il Committente come il “motore economico” dell’opera, imponendo di fatto su questi il compito di effettuare valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti sul cantiere. Infatti, è il Committente che quasi sempre sceglie le imprese sulla base dei requisiti tecnico-professionali o di valutazioni di natura economica, che concorda con il progettista i capitolati d’appalto e che spesso entra nel merito delle soluzioni tecnico-operative.

In tutti questi casi, definibili dal giudice come ingerenze da parte del Committente sulle scelte delle imprese e sulle modalità esecutive dei lavori, sussiste un profilo di corresponsabilità civile e penale del Committente in caso di infortunio sul lavoro.

Strategie per ridurre le responsabilità civili e penali in caso di infortunio sul cantiere

Da quanto sopra esposto ed in base al principio della “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando” risulta evidente che il Committente deve intraprendere specifiche azioni per evitare profili di corresponsabilità civile o penale. Nello specifico le strategie prioritarie sono:

  • Nominare CSP e CSE che abbiano competenze ed esperienza pregressa in tema di sicurezza cantieri (attraverso l’analisi del CV e degli attestati di formazione)
  • Verificare che nell’offerta tecnica siano specificate le modalità di erogazione del servizio (es. numero di sopralluoghi previsti durante il cantiere, modalità di verbalizzazione dei sopralluoghi e delle riunioni di coordinamento, ecc.)
  • Diffidare dei “tuttologi”; il tecnico che svolge il ruolo di progettista, direttore dei lavori, che presenta la pratica in catasto, che elabora la certificazione energetica e si occupa anche del Bonus Ristrutturazioni, molto difficilmente ha anche esperienza nell’ambito della sicurezza cantieri, tema che con l’evoluzione della normativa richiede competenze tecnico-legali non acquisibili con un corso sicurezza cantieri (anche se della durata di 120 ore)
  • Verificare di quali strumenti informatici si avvale il tecnico per svolgere efficacemente il ruolo di RdL o di CSE. E in questo caso non ci riferiamo alla disponibilità di un software sicurezza cantieri per l’elaborazione di PSC o FT bensì di strumenti di gestione informatizzata (tipo piattaforme gestionali) in grado di semplificare i processi di verifica di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (aspetto prioritario e alquanto tutelante per il Committente).

Conclusioni

In base a quanto sopra illustrato, è possibile affermare che la sicurezza sui cantieri si è evoluta enormemente nell’ultimo decennio, presupponendo competenze sempre più specialistiche e mirate da parte dei tecnici operanti nel settore. Per analogia il legislatore ha definito un ruolo centrale del Committente come supervisore della sicurezza, risultando di fatto inevitabile l’ingerenza dello stesso nei processi decisionali e nelle scelte dei fornitori e facendo ricadere su questi compiti e responsabilità in materia di sicurezza cantieri.

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Sicurezza nei cantieri: prevenzione e protezione https://www.safetyone.it/sicurezza-nei-cantieri-prevenzione-e-protezione/ Thu, 28 May 2020 08:20:06 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-nei-cantieri-prevenzione-e-protezione/ Il cantiere è inteso come un’area di lavoro temporanea nella quale si svolgono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile. I cantieri possono essere fissi (ad esempio quelli per la costruzione di un edificio), o mobili (per la realizzazione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.). Statisticamente parlando, il cantiere è uno dei luoghi di lavoro […]

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Il cantiere è inteso come un’area di lavoro temporanea nella quale si svolgono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile. I cantieri possono essere fissi (ad esempio quelli per la costruzione di un edificio), o mobili (per la realizzazione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.). Statisticamente parlando, il cantiere è uno dei luoghi di lavoro più a rischio, nel quale cioè, è più facile incorrere in eventi accidentali o infortuni sul lavoro. Di conseguenza garantire la sicurezza nei cantieri è diventata una priorità per tutte le aziende e i committenti. La normativa vigente prevede una regolamentazione particolarmente complessa e puntuale finalizzata alla salvaguardia dei lavoratori.

Sicurezza nei cantieri: norme e prevenzione

La normativa relativa alla sicurezza nei cantieri è molto articolata e affonda le proprie radici nel lontano 1956, con il DPR 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). Tale norma non prevedeva ancora un elemento fondamentale ai fini della sicurezza, ovvero l’analisi dei rischi e la pianificazione delle misure per contrastarli efficacemente. In seguito la Comunità Europea ha emanato la Direttiva Cantieri 92/57/CEE per la gestione dei cantieri temporanei o mobili. In Italia questa Direttiva è stata recepita attraverso il D.lgs. 494/1996 con delle varianti rispetto alla norma originaria. Con questo Decreto sono stati introdotti disposizioni importanti sull’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI) e dei dispositivi per la protezione collettiva (DPC). Infine, con il D.lgs. 81/2008, definito testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.lgs. 494/1996 è stato abrogato e inserito nel TUS al Titolo IV, capitolo specificatamente dedicato alle norme per garantire la sicurezza nei cantieri edili.

Sicurezza nei cantieri: PSC, PSS e POS

Il PSC è acronimo di Piano di sicurezza e coordinamento, ed è il documento necessario alla pianificazione della sicurezza nei cantieri edili dove sono previste contemporaneamente più imprese esecutrici. Il PSS, invece corrisponde al Piano di sicurezza sostitutivo, che rappresenta il documento da predisporre, nel caso di lavori pubblici, per i cantieri con una sola impresa esecutrice. Infine, il POS, ovvero il Piano operativo di sicurezza, è il documento che il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice redige per la pianificazione in sicurezza delle proprie attività. Una corretta pianificazione del cantiere deve necessariamente individuare:

  • l’analisi delle attività operative
  • individuazione dei soggetti che intervengono in cantiere
  • analisi del cronoprogramma delle attività
  • analisi delle interferenze lavorative.

Sicurezza in cantiere: analisi dei rischi

La valutazione dei rischi ha la finalità di individuare gli interventi più opportuni per prevenire malattie e infortuni sul lavoro e, in generale, di ridurre la possibilità che si verifichino eventi dannosi. Gli interventi di protezione invece tendono a limitare gli effetti negativi di un eventuale evento dannoso.

Nello specifico gli interventi che il Committente deve adottare sono:

  1. misure organizzative, operative e aggiornamenti tecnologici;
  2. misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva e individuale;
  3. prevedere la dotazione e l’utilizzo, da parte di tutti i lavoratori, di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  4. attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori.

Sicurezza nei cantieri: formazione e informazione

I rischi legati all’attività lavorativa nei cantieri sono molteplici e riconducibili a diversi fattori:

  • rischi connessi a carenze organizzative
  • interferenze tra attività lavorative
  • rischio di cadute dall’alto
  • investimenti e schiacciamenti
  • esposizione al rumore e alle vibrazioni
  • rischio di contatto con agenti o sostanze chimiche
  • rischio biologico

Imparare a conoscere tali rischi (e altri di natura specifica) determina la riduzione della probabilità di accadimento di eventi potenzialmente dannosi.

Strumenti molto importanti, nell’ambito della sicurezza nei cantieri, sono la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, elementi indispensabili per aumentare la consapevolezza e sensibilità di ciascun lavoratore.

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