Dlgs 81/08 – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 30 Jan 2024 14:15:08 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Dlgs 81/08 – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Rischio videoterminali (VDT): diritti e obblighi del lavoratore https://www.safetyone.it/rischio-videoterminali-vdt-diritti-e-obblighi-del-lavoratore/ Thu, 19 Aug 2021 08:11:39 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-videoterminali-vdt-diritti-e-obblighi-del-lavoratore/ Il D.lgs. 81/2008 definisce il videoterminale “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato” I videoterminali (VDT) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti di lavoro. Il videoterminale, infatti, è diventato oggi lo strumento fondamentale di lavoro sia negli uffici che in ambienti produttivi dove viene […]

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Il D.lgs. 81/2008 definisce il videoterminale “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”

I videoterminali (VDT) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti di lavoro. Il videoterminale, infatti, è diventato oggi lo strumento fondamentale di lavoro sia negli uffici che in ambienti produttivi dove viene utilizzato con funzioni di controllo (postazioni di comando, controllo dell’organizzazione, ecc.):

Il lavoro ai videoterminali rappresenta un rischio per i lavoratori esposti. I rischi legati al VDT, infatti, dipendono dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche), dalla postazione di lavoro (scrivania e seduta) e dall’ambiente circostante (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).

Secondo il D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio da videoterminali sul luogo di lavoro ed elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

 

Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a VDT?

L’utilizzo prolungato del videoterminale può rappresentare un rischio per i lavoratori esposti: infatti, l’adibizione a un videoterminale, che per legge si concretizza in un tempo di almeno 20 ore settimanali, comporta in genere il mantenimento di una postura statica (spesso seduta) e la necessità di concentrare lo sguardo su uno schermo, per quasi tutto il periodo di lavoro.

Gli effetti derivanti da un utilizzo prolungato del videoterminali possono causare:

  • Disturbi visivi: legati alle caratteristiche di luminosità e contrasto dello schermo e dell’ambiente circostante;
  • Disturbi muscolo-scheletrici: legati alla postura assunta durante il periodo di lavoro;
  • Fatica mentale: legata alla necessità di mantenere la concentrazione su un compito per lunghi periodi.

Tra i disturbi visivi è possibile incorrere in astenopia, più comunemente conosciuta come fatica visiva, causata dall’eccessivo sforzo dei muscoli oculari richiesto dall’azione di fissare a lungo uno stesso punto. Essa può provocare i seguenti sintomi:

  • Bruciore agli occhi;
  • Ammiccamento frequente;
  • Lacrimazione:
  • Fastidio alla luce;
  • Visione annebbiata;
  • Stanchezza alla lettura;
  • Emicrania.

Le patologie più frequenti a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, invece, sono:

  • Infiammazioni dei tendini della spalla;
  • Epicondilite laterale: comunemente chiamata “gomito del tennista”;
  • Tendinite di polso e mano;
  • Sindrome del tunnel carpale.

Infine, l’utilizzo prolungato dei videoterminali ed una cattiva organizzazione del lavoro, possono determinare la comparsa di fatica mentale che comporta:

  • Stanchezza;
  • Situazioni di stress;
  • Espressioni nevrotiche o psicotiche, quali ansia e depressione.

 

Quali sono i requisiti tecnici del VDT e della postazione di lavoro?

Per ridurre i rischi legati all’utilizzo di videoterminali è indispensabile che la postazione di lavoro e l’ambiente circostante abbiano caratteristiche ergonomiche, ovvero che siano progettati facendo in modo che le attrezzature di lavoro siano adatte alle esigenze del lavoratore.

Devono, quindi, essere rispettati i parametri tecnici di ergonometria per tutte  le componenti di postazione di lavoro:

  • Schermo;
  • Tastiera;
  • Mouse;
  • Sedia;
  • Tavolo di lavoro;
  • Uso dei computer portatili;
  • Illuminazione;
  • Microclima;
  • Spazi di lavoro e movimento;
  • Ambiente sonoro.

Per un ulteriore approfondimento sui parametri ergonomici da rispettare, è possibile consultare la linea Guida Inail su rischio videoterminali al seguente link.

Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio videoterminali deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

 

Rischio videoterminali: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008 e quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro?

Il D.lgs. 81/2008 definisce:

  1. Videoterminale: “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato”;
  2. Posto di lavoro: “l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante”;
  3. Lavoratore: “il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”.

L’art. 174 stabilisce che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio videoterminali, con particolare riguardo a:

  • Rischi per la vista;
  • Problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
  • Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

In base ai rischi riscontati attraverso la valutazione, il Datore di Lavoro deve adottare le misure appropriate affinché il rischio possa essere eliminato o, ove questo non fosse possibile, ridotto al massimo.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il lavoratore in particolare su:

  • Misure di prevenzione;
  • Modalità di svolgimento dell’attività:
  • Protezione degli occhi e della vista.

 

Lavoratore esposto a rischio VDT: quali sono i suoi diritti e obblighi?

Il lavoratore che fa uso di videoterminali ha il diritto, ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 81/2008, ad una interruzione della sua attività mediante pause, preferibilmente praticando attività lavorative che permettano di riposare la vista e muovere il corpo.

Chi svolge un’attività al videoterminale per almeno 20 ore settimanali, ha il diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, salvo casi particolari in cui il Medico Competente stabilisce una frequenza diversa.

Infine, l’art. 176 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi a Sorveglianza Sanitaria, necessaria ad ottenere attraverso il giudizio del Medico Competente l’idoneità a svolgere il proprio lavoro.

Essa viene effettuata con particolare riferimento a:

  • Rischi per la vista e per gli occhi;
  • Rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

La periodicità delle visite di controllo, salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente, è:

  • Biennale: per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
  • Quinquennale: per tutti gli altri casi.

 

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Rischio vibrazioni: effetti sulla salute dei lavoratori esposti https://www.safetyone.it/rischio-vibrazioni-effetti-sulla-salute-dei-lavoratori-esposti/ Thu, 29 Jul 2021 06:38:23 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-vibrazioni-effetti-sulla-salute-dei-lavoratori-esposti/ La trasmissione delle vibrazioni al corpo umano attraverso apparecchiature o mezzi vibranti costituisce una fonte di rischio per la salute dei lavoratori. Gli effetti che le vibrazioni hanno sulla salute dei lavoratori variano a seconda degli organi interessati; il D.lgs. 81/2008 suddivide, infatti, le vibrazioni trasmesse al corpo umano in due categorie: sistema corpo intero […]

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La trasmissione delle vibrazioni al corpo umano attraverso apparecchiature o mezzi vibranti costituisce una fonte di rischio per la salute dei lavoratori.

Gli effetti che le vibrazioni hanno sulla salute dei lavoratori variano a seconda degli organi interessati; il D.lgs. 81/2008 suddivide, infatti, le vibrazioni trasmesse al corpo umano in due categorie: sistema corpo intero e sistema mano-braccio.

Secondo il D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve valutare il rischio vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i valori d’azione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

 

Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a vibrazioni?

Il rischio vibrazioni non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute dei lavoratori possono essere anche piuttosto gravi.

Nel sistema corpo intero (WBV), così come indicato nell’art. 200 del D.lgs. 81/2008, rientrano tutte le vibrazioni meccaniche che, trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra queste rientrano, ad esempio, le attività di guida di mezzi di movimentazione di materiale (carrelli elevatori, gru, camion, piattaforme di lavoro elevabili, etc.) o la permanenza su grigliati posti in prossimità di attrezzature che producono vibrazioni (turbine, compressori, etc.).

Gli effetti sulla salute dei lavoratori associati a questo fattore di rischio sono:

  • Lombalgie;
  • Discopatie;
  • Ernie discali lombari;
  • Sciatalgie.

Nel sistema mano-braccio (HAV), invece, rientrano tutte le attività in cui la trasmissione delle vibrazioni al corpo umano avviene attraverso il contatto di una mano con un’attrezzatura che produce vibrazioni.

Gli effetti sulla salute dei lavoratori associati a questo fattore di rischio sono:

  • La riduzione della sensibilità tattile e termica;
  • La riduzione della capacità di manipolazione di piccoli oggetti;
  • Lesioni a carico dei segmenti ossei del polso e del gomito;
  • Sindrome di Raynaud, conosciuta come “sindrome del dito bianco”.

Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio vibrazioni deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

Valutazione rischio vibrazioni: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

La valutazione rischio vibrazioni è l’analisi del livello di esposizione a vibrazioni cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione a vibrazioni meccaniche rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

La valutazione del rischio vibrazioni, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici.

L’art. 200 del D.lgs. 81/2008 suddivide le vibrazioni in:

  • Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”;
  • Vibrazioni trasmesse al corpo intero: “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • I valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti;
  • Le misure preventive e protettive da adottare.

Più specificatamente, l’art. 202 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio vibrazioni all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

L’art. 201 del D.lgs. 81/2008 definisce, inoltre, i valori limite di esposizione e i valori d’azione:

Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

  • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
  • il valore d’azione giornalieri, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2;

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

  • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
  • il valore d’azione giornalieri, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

 

Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio vibrazioni?

La valutazione rischio vibrazioni è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a vibrazioni risulti inferiore ai valori limite d’azione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).

L’esito della valutazione del vibrazioni deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:

  • Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tali vibrazioni.

Qualora i livelli di vibrazioni siano superiori ai valori d’azione, il Datore di Lavoro, secondo l’art. 204 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

 

Come effettuare la valutazione rischio vibrazioni?  

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni può essere effettuata in due modi diversi:

  • Con il supporto delle banche dati ISPESL (PAF – Portale Agenti Fisici sul sito Inail): viene effettuata l’analisi delle attività di lavoro comportanti esposizione a rischio (dati relativi la tipologia di attrezzature in uso, la loro durata e la frequenza di utilizzo) e ricavati i valori relativi ai livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti;
  • valutazione strumentale attraverso l’utilizzo di un accelerometro.

La valutazione dei rischi può essere effettuata senza misurazioni, solo nel caso in cui siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell’ISPESL e delle regioni o direttamente tramite i produttori o fornitori dei mezzi/attrezzature. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario misurare strumentalmente i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

Tale valutazione si basa principalmente sulla determinazione del valore del parametro “esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero o mano-braccio”, indicato nel D.lgs. 81/2008 come A(8).

Tale parametro è un valore mediato nel tempo e nella frequenza delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa di 8 ore.

Il calcolo di tale parametro tiene conto dei seguenti dati:

  • Il tempo di esposizione del lavoratore ad una certa tipologia di attività durante l’arco della giornata lavorativa (es. utilizzo del trapano per 30 minuti);
  • L’accelerazione associata a ogni attività lavorativa ottenuta tramite specifica misurazione.

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare la linea Guida Inail su rischio vibrazioni del settembre 2019 al seguente link.

 

Valutazione rischio vibrazioni: ogni quanti anni va aggiornata?

L’art. 181 comma 2 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

I motivi per cui è necessario effettuare l’aggiornamento della valutazione del rischio vibrazioni sono:

  • L’introduzione di nuovi macchinari;
  • La vetustà dei macchinari esistenti con presumibile aumento del livello di esposizione a vibrazioni;
  • Modifiche dei processi lavorativi con conseguente variazione dei livelli di esposizione media ponderata giornaliera.

Da quanto sopra, emerge che la valutazione del rischio vibrazioni debba essere aggiornata anche prima della naturale scadenza quadriennale, quando i processi o l’introduzione di nuove macchine modifichino sostanzialmente il livello di esposizione a vibrazioni nei luoghi di lavoro.

 

Misure di prevenzione e protezione del rischio vibrazioni

Per ridurre i danni provocati da vibrazioni meccaniche sui luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, tra cui:

  • Riduzione del rischio alla fonte con l’adozione di attrezzature adeguate che producano il minor livello possibile di vibrazioni;
  • Riduzione del tempo di esposizione del lavoratore ad attività lavorativa con livello di esposizione a vibrazione rilevante;
  • Utilizzo di DPI adeguati come guanti antivibranti.

 

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Rischio rumore: quando è obbligatorio effettuare la valutazione https://www.safetyone.it/rischio-rumore-quando-e-obbligatorio-effettuare-la-valutazione/ Tue, 20 Jul 2021 14:59:54 +0000 https://www.safetyone.it/rischio-rumore-quando-e-obbligatorio-effettuare-la-valutazione/ Il rischio rumore rappresenta un elemento di criticità spesso sottovalutato, che espone i lavoratori non solo al rischio di malattie professionali (tra cui la più comune è l’ipoacusia), ma anche ad infortuni sul lavoro. Secondo il D.lgs. 81/2008, l’obbligo del Datore di lavoro è analizzare, attraverso il DVR, tale fattore di rischio e individuare le […]

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Il rischio rumore rappresenta un elemento di criticità spesso sottovalutato, che espone i lavoratori non solo al rischio di malattie professionali (tra cui la più comune è l’ipoacusia), ma anche ad infortuni sul lavoro.

Secondo il D.lgs. 81/2008, l’obbligo del Datore di lavoro è analizzare, attraverso il DVR, tale fattore di rischio e individuare le misure più appropriate di prevenzione e protezione.

Rispetto ad altri fattori di rischio, i danni da rumore vengono spesso sottovalutati, poiché i termini di causa-effetto non sono immediatamente visibili; è difficile, infatti, comprendere se la perdita dell’udito (ipoacusia) derivi da fonti di rumore presenti all’interno dell’ambiente lavorativo (tecnoacusia) o da fonti/situazioni esterne (socioacusia).

 

Rumore: quali sono i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori?

Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute dei lavoratori possono essere anche piuttosto gravi. Dai dati statistici INAIL appare evidente che l’ipoacusia rappresenti una delle malattie professionali più comuni e che gli effetti più importanti, in fatto di danni provocati da rumore sul luogo di lavoro, sono:

  • L’ipoacusia da rumore, ovvero la progressiva riduzione dell’udito;
  • La sordità, ovvero la totale perdite dell’udito.

In base al grado di esposizione, è possibile distinguere due situazioni che possono creare danni all’apparato uditivo:

  • Esposizione a forte rumore (rumore di picco) che provoca dolore e lacerazioni al timpano (ad esempio un’esplosione).
  • Esposizione a rumore tra 80 dB e 87 dB (valore limite ai sensi del D.lgs. 81/2008) che determina una potenziale e progressiva riduzione dell’udito.

Tuttavia, gli effetti sulla salute dei lavoratori non si limitano alla ipoacusia e sordità, ma possono determinare effetti extrauditivi sul sistema neuropsichico (insonnia, affaticamento, nevrosi etc.), cardiocircolatorio (ipertensione, miocardia), respiratorio, intestinale (ulcere), sull’apparato digerente (gastrite) o ancora sull’apparato endocrino (aumento dei livelli di ormoni)

Inoltre, il rumore disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, aumentando la probabilità di accadimento di infortuni sul lavoro.

Ne consegue che la valutazione del rischio rumore debba essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

 

Valutazione rischio rumore: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?

La valutazione rischio rumore è l’analisi del livello di esposizione al rumore dei lavoratori, distinti per gruppi omogenei, all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che l’esposizione al rumore rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e in caso contrario che i lavoratori siano dotati di idonei DPI per la protezione dell’udito (otoprotettori) e che siano sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Tale valutazione deve essere effettuata generalmente in modalità strumentale con l’ausilio di un fonometro integratore.

Tale misurazione consente di valutare il livello di pressione acustica (espressa in Decibel) emessa da attrezzature e macchinari presenti nei luoghi di lavoro e più specificatamente in corrisponda dei punti in cui sostano o transitano i lavoratori.

In casi particolari, ovvero quando il livello di esposizione al rumore è modesto e riconducibile a dati presenti in letteratura, la valutazione può essere effettuata senza l’ausilio di strumenti, in questo caso di parla di valutazione del rischio rumore senza misurazione (es. uffici).

La valutazione del rischio rumore, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici (Titolo VIII capo II).

Più specificatamente, l’art. 190 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rumore all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio rumore ed attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

Nella valutazione rischio rumore il Datore di Lavoro deve considerare:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • I valori inferiore e superiore di azione pari a 80 e 85 dB;
  • Il valore limite di esposizione pari a 87 dB;
  • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti
  • Le misure preventive da adottare (formazione, addestramento, turnazione del personale, sorveglianza sanitaria, etc)
  • Le misure protettive più idonee (DPI per l’udito o otoprotettori).

L’art. 189 del TUSL impone al Datore di Lavoro le azioni di seguito tabellate, in funzione del livello di esposizione al rumore medio ponderato giornaliero dei lavoratori.

Livello di esposizione Azioni a carico del datore di Lavoro
>80 dB ·    Obbligo di formazione ed informazione per i lavoratori

·    Controllo sanitario su richiesta del lavoratore

·    Obbligo di fornire i mezzi di protezione

>85 dB ·    Obbligo di usare/far usare i DPI

·    Obbligo di sorveglianza sanitaria

>87 dB ·    Individuazione delle cause di esposizione

·    Modifica dei processi per ridurre l’esposizione

·    Modifica delle misure di protezione

Essendo stato cancellato il registro degli esposti per il rumore, non è di fatto consentito il superamento del livello massimo di esposizione pari a 87 dBA.

 

Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio rumore?

La valutazione del rischio rumore è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione al rumore (Lex) risulti inferiore 80 DB(A), sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Un utile strumento per comprendere se la propria attività sia soggetta all’obbligo di misurazioni fonometriche è l’elenco di attività e mansioni con Lex normalmente minori di 80 DB(A) riportato nell’Allegato 2 del PAF (Portale Agenti Fisici) e consultabile al seguente link.

Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine fonometrica, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).

L’esito della valutazione del rumore deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui e ove previsto:

  • Piano Operativo della Sicurezza (POS);
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
  • Informativa sui rischi

 

Come si effettua una corretta valutazione rischio rumore?

La valutazione dei livelli di rumore in ambiente lavorativo serve a identificare la presenza di fonti acustiche che possono compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti.

La valutazione rischio rumore è richiesta in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo e deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

In base alla gravità di rischio si distinguono due casi:

  • Valutazione del rischio rumore senza misurazioni attraverso l’ausilio dei dati presenti in letteratura
  • Valutazione del rischio con misurazioni fonometriche.

Nello specifico la valutazione strumentale del rumore viene eseguita mediante l’utilizzo di fonometri, strumenti in grado di quantificare i livelli di Decibel nell’arco temporale delle otto ore lavorative, restituendo valori di fondo e di picco che, confrontati con i valori limite definiti per legge, danno una chiara indicazione sulla necessità o meno di dover adottare misure preventive e/o protettive.

Tale valutazione strumentale dovrà quantomeno contenere le seguenti informazioni e/o specifiche:

  • Data e firma del tecnico che ha effettuato la valutazione
  • Data e firma del Datore di Lavoro, del RSPP del Medico Competente e del RLS
  • Dati relativi al fonometro utilizzato
  • Certificato di taratura del fonometro in corso di validità
  • Valutazione del livello di esposizione per gruppi omogenei dei lavoratori
  • Indicazioni circa i DPI più appropriati in funzione della tipologia di rumore (suoni acuti o gravi) e del livello di esposizione.
  • Considerazioni riguardanti l’ergonomia dei DPI da utilizzarsi in relazione alle procedure operative di lavoro nonché alla compatibilità con altri DPI in dotazione ai lavoratori.

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare la linea Guida Inail su rischio rumore del settembre 2015 al seguente link.

 

Valutazione rischio rumore: ogni quanti anni va aggiornata

L’art. 181 comma 2 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

Ma quali sono i motivi per cui è necessario effettuare l’aggiornamento della valutazione del rischio rumore?

Sostanzialmente i motivi principali sono:

  • L’introduzione di nuovi macchinari
  • La vetustà dei macchinari esistenti con presumibile aumento del livello di rumorosità emesso dagli stessi
  • Modifiche dei processi lavorativi con conseguente variazione dei livelli di esposizione media ponderata giornaliera.

Da quanto sopra emerge che la valutazione del rischio rumore debba essere aggiornata anche prima della naturale scadenza quadriennale, quando i processi o l’introduzione di nuove macchine modifichino sostanzialmente il livello di rumorosità dei luoghi di lavoro.

 

Misure di prevenzione e protezione del rischio rumore

Per ridurre i danni provocati da rumore sui luoghi di lavoro, è possibile adottare varie misure di prevenzione e protezione, tra cui:

  • Ridurre il rumore alla fonte con l’adozione di attrezzature con bassa emissione di rumore;
  • Isolare la sorgente sonora utilizzando materiali assorbenti per pareti, muri e soffitti degli ambienti di lavoro;
  • Limitare il tempo di esposizione del lavoratore;
  • Utilizzare i DPI come cuffie, tappi monouso, tappi auricolari modellati, caschi per il rumore;
  • Sensibilizzare i dipendenti sull’importanza di proteggere l’udito.

 

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Valutazione Rischio Lavoro Notturno: gli obblighi normativi https://www.safetyone.it/valutazione-rischio-lavoro-notturno-gli-obblighi-normativi/ Mon, 08 Feb 2021 10:16:29 +0000 https://www.safetyone.it/valutazione-rischio-lavoro-notturno-gli-obblighi-normativi/ Quando si definisce lavoro notturno? Il lavoro notturno, all’interno delle aziende, rappresenta un elemento di criticità spesso sottovalutato, che espone i lavoratori a fattori di rischio sia di natura fisica che psicologica. Obbligo del Datore di lavoro è analizzare, attraverso il DVR, tale fattore di rischio e individuare le misure più appropriate di prevenzione e […]

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Quando si definisce lavoro notturno?

Il lavoro notturno, all’interno delle aziende, rappresenta un elemento di criticità spesso sottovalutato, che espone i lavoratori a fattori di rischio sia di natura fisica che psicologica. Obbligo del Datore di lavoro è analizzare, attraverso il DVR, tale fattore di rischio e individuare le misure più appropriate di prevenzione e protezione.

Dal punto di vista normativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1050 del 26 novembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta definizione di “lavoratore notturno “.

Altra normativa di riferimento per giungere ad una corretta identificazione di tale condizione è il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”), il quale definisce “periodo notturno” un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Alla luce di quanto sopra è quindi possibile identificare il “periodo notturno” nei seguenti intervalli di orario di lavoro:

  • dalle 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo
  • dalle 23:00 alle ore 6:00 del giorno successivo
  • dalle 00:00 alle ore 7:00 del giorno successivo.

Il medesimo Decreto Legislativo definisce anche il “lavoratore notturno“:

  1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale
  2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

In conclusione, è possibile definire tre diversi casi per i quali sia possibile definire un lavoratore notturno:

  1. lavoratore che svolga stabilmente tre ore del suo monte ore giornaliero nel periodo notturno
  2. lavoratore che svolga nel periodo notturno l’attività lavorativa secondo le regole definite dalla contrattazione collettiva, in termini di ore giornaliere da effettuare nel periodo notturno e numero di giornate
  3. lavoratore che svolga, in assenza di contrattazione collettiva, tre ore del suo monte ore giornaliero nel periodo notturno per almeno ottanta giorni l’anno.

 

Quali sono i rischi per la salute e la sicurezza nel lavoro notturno?

I lavoratori impegnati nel lavoro notturno sono più esposti a condizioni di stress per l’organismo (sonno/veglia), con una conseguente variazione delle funzioni biologiche, con effetti a breve termine (disturbi del sonno, dell’apparato digestivo, aumento o diminuzione di peso, stress) ed effetti nel lungo periodo (malattie cardiovascolari, dell’apparato gastroenterico e disturbi psicoaffettivi).

Dunque, è fondamentale individuare appropriate misure organizzative e gestionali (come, ad esempio, pause o riduzioni dei carichi di lavoro) e idonei protocolli di sorveglianza sanitaria per monitorare lo stato di salute dei dipendenti.

Inoltre, la IARC – Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro – con una ricerca effettuata nel 2010 (sulla base di otto studi epidemiologici sul tumore del seno nelle donne e di un piccolo numero di studi sui tumori della prostata e del colon negli uomini) ha segnalato un significativo aumento del rischio di tumore nell’ambito di attività che comportano lavoro notturno.

 

Quali lavoratori devono essere esclusi dal lavoro notturno?

Ci sono alcune tipologie di lavoratori che, in base alla normativa vigente, devono essere esclusi dal lavoro notturno e sono:

  • Le donne in stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
  • I lavoratori minorenni
  • I lavoratori che non hanno ottenuto l’idoneità medica.

Infine, non sono obbligati a prestare lavoro notturno le seguenti tre categorie:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, il lavoratore padre convivente con la stessa
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni
  • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Lavoratore notturno e sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria ha la funzione di verificare che il lavoratore sia idoneo a poter svolgere le prestazioni di lavoro notturno (nel caso di inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore deve essere adibito al lavoro diurno).

Come visto in precedenza, i lavoratori notturni sono esposti a fattori di rischio sia psichici che fisici che nel medio o lungo periodo possono determinare patologie (e conseguenti malattie professionali) anche gravi.

Obbligo del datore di lavoro è quindi sottoporre i lavoratori notturni ad una specifica sorveglianza sanitaria.

Il Medico Competente (MC) valuta preventivamente e periodicamente (con scadenza biennale) che il lavoratore sia idoneo allo svolgimento di attività in orario notturno.

Il Decreto Legislativo 66/2003 stabilisce che il Datore di Lavoro provveda alla Valutazione del Rischio per lavori notturni e monitori lo stato di salute dei lavoratori impiegati, attraverso il medico del lavoro e la sorveglianza sanitaria; la violazione è punita con sanzioni penali o pecuniarie.

Le più frequenti non idoneità, o idoneità con limitazioni, riguardano i lavoratori con patologie croniche o che abbiano subito interventi chirurgici rilevanti (a titolo di esempio, malattie neurologiche, cardiopatie, affezioni epatiche o polmonari, chi soffre di diabete, epilessia, asma, chi abbia subito traumi cranici, ecc.) o i soggetti che sono obbligati all’assunzione di farmaci in determinate fasce orarie.

 

Rischio lavoro notturno e DVR

È di fondamentale importanza che all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) siano indicati i criteri utilizzati per analizzare il rischio da lavoro notturno, i risultati della valutazione stessa e il piano di miglioramento.

Come per qualsiasi altro fattore di rischio, risulta prioritaria l’analisi di tutti gli aspetti al contorno, nonché l’individuazione e la quantificazione degli effettivi rischi connessi alla specifica mansione e al contesto lavorativo.

Per fare un esempio concreto prendiamo una specifica attività (es. un magazzino che opera anche in orario notturno) e vediamo quali azioni, in sequenza, devono essere svolte:

  • analisi del lavoro notturno (attività da svolgere, carichi di lavoro, difficoltà correlate agli orari, individuazione attività procrastinabili o secondarie, lavoro in solitudine)
  • analisi del contesto (caratteristiche dei luoghi di lavoro, livello di illuminamento, accessibilità servizi sanitari, disponibilità mezzi e attrezzature, ecc.)
  • individuazione delle risorse necessarie (requisiti individuali, sorveglianza sanitaria, autonomia operativa, competenze, livello di formazione)
  • definizione delle procedure di lavoro in orario notturno con indicazione delle attività vietate (es. lavori in quota, utilizzo fiamme libere, ecc.)
  • individuazione misure di prevenzione e protezione e piano di miglioramento.

Non ultimo è importante valutare i rischi correlati al lavoro notturno nell’ambito della gestione delle emergenze, individuando scenari e specificità in relazione al numero di persone presenti in turno o alle competenze necessarie per svolgere interventi in emergenza.

Le domande che in questo caso il Datore di lavoro di lavoro (o il RSPP) si deve porre, a titolo di esempio, sono:

  • il numero di risorse operanti in orario notturno è sufficiente alla gestione di tutti i fattori di rischio di tipo emergenziale (es. incendio, allagamento, blackout elettrico)?
  • le risorse operanti di notte hanno adeguate competenze? (es. durante l’orario notturno sono presenti addetti all’antincendio?)
  • ho valutato i rischi connessi al rischio rapina o aggressione?
  • ho valutato la necessità di introdurre strumenti atti a minimizzare il rischio residuo? (es. dispositivi uomo-presente, procedura di chiamata in emergenza).

 

Lavoro notturno: gli obblighi del Datore di Lavoro

Volendo sintetizzare gli obblighi del datore di lavoro in merito al lavoro notturno possiamo elencare:

  • Integrazione del DVR o Specifica Valutazione del Rischio (a seconda del livello di criticità)
  • Integrazione del Piano di emergenza e relative esercitazioni
  • Sorveglianza sanitaria con controlli preventivi e periodici (almeno ogni 2 anni) sullo stato di salute dei lavoratori
  • Formazione del personale
  • Attività di monitoraggio periodico (audit) e definizione di un piano di miglioramento

È infine importante ricordare che al Datore di Lavoro non è permesso adibire i propri dipendenti al lavoro notturno, senza aver prima consultato le rappresentanze sindacali (ove presenti in azienda) aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato, oppure, in mancanza, le organizzazioni territoriali dei lavoratori.

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