CSP – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 30 Jan 2024 14:15:12 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png CSP – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Sicurezza cantieri edili: vademecum per il Committente https://www.safetyone.it/sicurezza-cantieri-edili-vademecum-per-il-committente/ Wed, 03 Mar 2021 10:40:02 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-cantieri-edili-vademecum-per-il-committente/ In relazione al Bonus ristrutturazioni (Superbonus) molti Committenti sono alle prese con interventi di manutenzione straordinaria dei propri immobili. In questo articolo forniremo ai Committenti un quadro sintetico degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza cantieri, delle responsabilità e degli strumenti strategici per tutelarsi. Al fine di non rendere troppo complessa la trattazione delle […]

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In relazione al Bonus ristrutturazioni (Superbonus) molti Committenti sono alle prese con interventi di manutenzione straordinaria dei propri immobili.

In questo articolo forniremo ai Committenti un quadro sintetico degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza cantieri, delle responsabilità e degli strumenti strategici per tutelarsi.

Al fine di non rendere troppo complessa la trattazione delle tematiche in oggetto, alcuni passaggi normativi sono stati semplificati in quanto rivolti ad un pubblico neofita. Si rimanda ad articoli di approfondimento la trattazione di argomenti specifici.

Sicurezza cantieri edili: inquadramento normativo

Il testo di legge di riferimento è sempre il D.Lgs. 81/08, c.d. TUS (Testo Unico della Sicurezza), e nello specifico il Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

Originariamente il testo di legge di riferimento era Il D.Lgs. 494/96 (oggi abrogato) chiamato anche “Direttiva cantieri”, normativa di recepimento di una Direttiva Comunitaria in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili uscita negli anni ‘90.

In particolare, gli articoli di riferimento del TUS sono quelli dall’88 al 104 compresi, nonché gli Allegati dal X al XIX compresi.

Cosa è un cantiere temporaneo o mobile?

In riferimento all’Articolo 89 e Allegato X del D.lgs. 81/08 un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile cioè “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali”.

In pratica qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione di un immobile.

Quali sono gli obblighi del Committente nei cantieri edili o cantieri temporanei o mobili?

In riferimento all’articolo 90 il Committente o il Responsabile dei Lavori (RdL – vedremo successivamente chi è) ha i seguenti obblighi:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), nomina il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • verifica l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII
  • chiede alle imprese esecutrici una Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai punti precedenti.

Chi è il Coordinatore Sicurezza cantieri?

Tralasciando le definizioni normative, possiamo definire il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri come il consulente tecnico nominato dal Committente per progettare la sicurezza del cantiere (CSP) e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in corso d’opera (CSE). Tale ruolo, formalmente definito dagli Artt. 91 e 92 del TUS, nei cantieri più piccoli viene abitualmente ricoperto da un unico professionista.

Nello specifico il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) è colui che predispone:

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il documento che definisce specificatamente le misure di coordinamento e di sicurezza per il cantiere in oggetto
  • il Fascicolo Tecnico o Fascicolo dell’Opera (FT), il documento che deve essere conservato dal Committente per futuri interventi di manutenzione o adeguamento.

Al contrario il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è colui che vigila sul rispetto, da parte delle imprese esecutrici, delle norme di sicurezza in cantiere e sull’idoneità dei documenti prodotti dalle stesse, attraverso:

  • sopralluoghi verbalizzati sul cantiere (VIS)
  • riunioni di coordinamento per la sicurezza (RCS)
  • verifiche sulla documentazione prodotta delle imprese esecutrici (POS e documenti sicurezza cantieri specifici per ogni impresa) e sull’idoneità delle maestranze operanti in cantiere.

Per poter ricoprire il ruolo di CSP e di CSE è necessaria un’abilitazione tecnica (geometra, ingegnere o architetto) e un corso di specializzazione di 120 ore (con successivi corsi di aggiornamento).

Chi è il Responsabile dei Lavori?

Il RdL o Responsabile dei Lavori è invece il soggetto a cui il Committente può delegare i compiti indicati nel paragrafo precedente.

Al contrario del coordinatore della sicurezza cantieri, per svolgere la funzione di RdL non servono competenze o abilitazioni particolari, anche se risulta ampiamente auspicabile l’individuazione di un soggetto con requisiti analoghi a quelli del CSP o CSE per non rendere inefficace l’istituto della delega (tradotto: è poco tutelante per un Committente trasferire compiti di controllo e vigilanza ad un soggetto che non ha adeguate competenze).

La nomina del RdL esonera il Committente da responsabilità?

In riferimento all’Articolo 93, il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei lavori. Inoltre, la designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il RdL dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) cioè dei principali obblighi imposti dal legislatore a carico del CSP e del CSE

E’ importante sottolineare che il Legislatore e le sentenze della Cassazione hanno individuato il Committente come il “motore economico” dell’opera, imponendo di fatto su questi il compito di effettuare valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti sul cantiere. Infatti, è il Committente che quasi sempre sceglie le imprese sulla base dei requisiti tecnico-professionali o di valutazioni di natura economica, che concorda con il progettista i capitolati d’appalto e che spesso entra nel merito delle soluzioni tecnico-operative.

In tutti questi casi, definibili dal giudice come ingerenze da parte del Committente sulle scelte delle imprese e sulle modalità esecutive dei lavori, sussiste un profilo di corresponsabilità civile e penale del Committente in caso di infortunio sul lavoro.

Strategie per ridurre le responsabilità civili e penali in caso di infortunio sul cantiere

Da quanto sopra esposto ed in base al principio della “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando” risulta evidente che il Committente deve intraprendere specifiche azioni per evitare profili di corresponsabilità civile o penale. Nello specifico le strategie prioritarie sono:

  • Nominare CSP e CSE che abbiano competenze ed esperienza pregressa in tema di sicurezza cantieri (attraverso l’analisi del CV e degli attestati di formazione)
  • Verificare che nell’offerta tecnica siano specificate le modalità di erogazione del servizio (es. numero di sopralluoghi previsti durante il cantiere, modalità di verbalizzazione dei sopralluoghi e delle riunioni di coordinamento, ecc.)
  • Diffidare dei “tuttologi”; il tecnico che svolge il ruolo di progettista, direttore dei lavori, che presenta la pratica in catasto, che elabora la certificazione energetica e si occupa anche del Bonus Ristrutturazioni, molto difficilmente ha anche esperienza nell’ambito della sicurezza cantieri, tema che con l’evoluzione della normativa richiede competenze tecnico-legali non acquisibili con un corso sicurezza cantieri (anche se della durata di 120 ore)
  • Verificare di quali strumenti informatici si avvale il tecnico per svolgere efficacemente il ruolo di RdL o di CSE. E in questo caso non ci riferiamo alla disponibilità di un software sicurezza cantieri per l’elaborazione di PSC o FT bensì di strumenti di gestione informatizzata (tipo piattaforme gestionali) in grado di semplificare i processi di verifica di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (aspetto prioritario e alquanto tutelante per il Committente).

Conclusioni

In base a quanto sopra illustrato, è possibile affermare che la sicurezza sui cantieri si è evoluta enormemente nell’ultimo decennio, presupponendo competenze sempre più specialistiche e mirate da parte dei tecnici operanti nel settore. Per analogia il legislatore ha definito un ruolo centrale del Committente come supervisore della sicurezza, risultando di fatto inevitabile l’ingerenza dello stesso nei processi decisionali e nelle scelte dei fornitori e facendo ricadere su questi compiti e responsabilità in materia di sicurezza cantieri.

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PSC: perché rivolgersi ad esperti del settore? https://www.safetyone.it/psc-perche-rivolgersi-ad-esperti-del-settore/ Wed, 03 Feb 2021 15:42:18 +0000 https://www.safetyone.it/psc-perche-rivolgersi-ad-esperti-del-settore/    Quale normativa impone l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere? La predisposizione del PSC è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (TUS) nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile di seguito denominato “cantiere” cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Nello specifico […]

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 Quale normativa impone l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere?

La predisposizione del PSC è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (TUS) nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile di seguito denominato “cantiere” cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Nello specifico l’ALLEGATO X definisce come cantieri:

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Nonché i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come si evince tantissime attività rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, dalla ristrutturazione di un appartamento, all’adeguamento impiantistico di uno stabilimento ad una sistemazione forestale.

Chi predispone il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere?

Nell’ambito di un cantiere, il soggetto che ha l’obbligo e le competenze per predisporre il PSC, è il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).

I compiti e le responsabilità di questi sono definiti dall’art.91 del D.Lgs. 81/08.

Il CSP durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte provvede alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e alla predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’opera (FT).

Quando è obbligatorio il Piano di sicurezza e Coordinamento?

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) il quale, come già indicato, ha l’obbligo di predisporre il PSC.

Quali responsabilità ha il Committente in merito ai contenuti del PSC?

L’Articolo 93 del TUS – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori – al comma 2 stabilisce che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 91, comma 1” ovvero dalla verifica della corretta predisposizione del PSC.

Risulta evidente che nella maggior parte dei casi il Committente (specie se privato) non ha le competenze tecniche per verificare l’idoneità di questo documento, ma questo non esclude un profilo di corresponsabilità specie nell’ambito di interventi edilizi complessi o in relazione alla scelta del CSP basata solo su criteri di natura economica.

Ma come si evitano responsabilità civili e penali sull’adeguatezza del PSC?

Gli aspetti che il Committente (specie se azienda) deve valutare sono:

  • Requisiti del CSP tramite richiesta dello specifico attestato di CSP/CSE e relativi aggiornamenti (validità quinquennale)
  • Competenze del CSP attraverso l’analisi delle esperienze pregresse su lavori analoghi (tramite il CV)
  • Rispetto dei contenuti minimi del PSC.

Su quest’ultimo tema (più complesso da analizzare) il nostro suggerimento è di verificare se rispetta in modo macroscopico le specifiche indicate nel successivo paragrafo ed in particolare se:

  • è specifico e di dettaglio del cantiere in oggetto
  • contiene foto ed elaborati grafici
  • contiene un cronoprogramma dei lavori
  • valuta i rischi (anche interferenziali) correlati alle singole fasi di lavoro

Quali sono i contenuti minimi del PSC? Analisi dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08

Secondo quanto previsto dall’Allegato XV del TUS il PSC deve contenere:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con le generalità del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di intervento e una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle specifiche progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche delle stesse;
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, riportante i nominativi e riferimenti dei soggetti già individuati quali: RdL, CSP e CSE e delle principali funzioni con ruoli apicali in materia di sicurezza
  • una specifica sezione (da compilarsi a cura del CSE) con l’elenco delle imprese esecutrici e relativi riferimenti (sedi e nominativi datori di lavoro);
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
  • l’indicazione delle scelte progettuali ed organizzative, nonché delle misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni
  • l’indicazione delle prescrizioni operative e delle misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative finalizzate alla cooperazione, al coordinamento, nonché alla reciproca informazione, fra i datori di lavoro;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
  • l’analisi della durata prevista delle fasi di lavoro e delle sottofasi di lavoro desunta dal cronoprogramma dei lavori fornito dalla Committenza
  • il calcolo dell’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza

In relazione al punto 2.1.3 dell’Allegato XV devono essere inoltre indicate le procedure complementari e di dettaglio al PSC correlate alle scelte autonome delle imprese esecutrici, da esplicitare nei POS.

In riferimento all’area di cantiere, il PSC deve contenere inoltre l’analisi degli elementi connessi allo stato dei luoghi che possano determinare criticità interferenziali quali:

  • presenza di linee aeree e di sottoservizi
  • fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione al traffico veicolare circostante
  • eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante (come ad esempio rumore, polveri, caduta materiale dall’alto).

Il PSC deve inoltre prendere in analisi le fasi e sottofasi di lavoro valutando i rischi potenzialmente presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare attenzione al rischio di:

  • investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
  • seppellimento negli scavi
  • caduta dall’alto
  • derivanti dalle demolizioni e dalle manutenzioni delle parti conservate
  • incendio ed esplosione per lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
  • elettrocuzione
  • rumore
  • correlato all’uso di sostanze chimiche.

Il PSC, inoltre per ogni elemento di cui ai precedenti punti dovrà riportare:

  • le scelte progettuali ed organizzative finalizzate alla definizione delle misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di ogni singola fase dii lavoro nonché le relative le misure di coordinamento

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, il PSC riporterà inoltre:

  • un’analisi dettagliata delle interferenze lavorative con l’ausilio del cronoprogramma dei lavori
  • le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni
  • nel caso in cui permangono rischi di interferenza, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il PSC inoltre dovrà essere corredato da elaborati grafici, relativi agli aspetti della sicurezza, comprendenti i fasaggi delle lavorazioni e tavole esplicative degli apprestamenti (tra cui ponteggi ed opere provvisionali) e delle fasi operative di maggior criticità.

PSC: perché rivolgersi a degli esperti di sicurezza cantieri?

Troppo spesso, nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile, i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) sono costretti ad affrontare molteplici tematiche, dalla progettazione alla direzione lavori, dall’efficienza energetica a quelle strutturale, dalle pratiche edilizie a quelle catastali.

Risulta evidente che solo professionisti specializzati nella sicurezza e igiene del lavoro sono in grado di gestire al meglio tutte le tematiche inerenti la sicurezza cantieri, predisponendo PSC conformi ai requisiti di legge e tutelanti per i Committenti

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Sicurezza cantieri: chi è il responsabile della sicurezza? https://www.safetyone.it/chi-e-il-responsabile-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/ Tue, 11 Feb 2020 09:39:40 +0000 https://www.safetyone.it/chi-e-il-responsabile-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/ Il Titolo IV e la gestione della sicurezza cantieri Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 prevede una disciplina dettagliata per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Letteralmente il Titolo IV si riferisce ai “cantieri temporanei o mobili”, ma contiene anche misure organizzative speciali applicabili ai lavori edili o di ingegneria civile. In […]

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Il Titolo IV e la gestione della sicurezza cantieri

Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 prevede una disciplina dettagliata per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Letteralmente il Titolo IV si riferisce ai “cantieri temporanei o mobili”, ma contiene anche misure organizzative speciali applicabili ai lavori edili o di ingegneria civile.

In primo luogo, bisogna delimitare il significato del termine “cantiere”. L’art. 89 lo definisce come luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria, caratterizzato da due elementi:

  • La temporaneità, intesa come la previsione di una durata limitata nel tempo delle attività volte alla realizzazione dell’opera.
  • La mobilità, quale peculiarità di non essere fisso in un determinato luogo, in quanto destinato a essere spostato nel territorio per la realizzazione di un’opera di grandi dimensioni, come a esempio i cantieri stradali, che avanzano di giorno in giorno.

 

Chi sono i soggetti responsabili del rispetto delle norme in materia di sicurezza cantieri?

Fondamentalmente tutti i soggetti sono obbligati a rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza in cantiere. Tuttavia ogni figura ha ovviamente differenti responsabilità (sia di tipo civile che penale) in relazione al ruolo ricoperto. Di seguito si riportano le principali figure coinvolte nei cantieri temporanei e mobili:

  • Committente
  • Responsabile dei Lavori (RdL)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • L’impresa Affidataria, spesso chiamata semplicemente “Affidataria”
  • Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

La figura di principale responsabilità all’interno del cantiere è sicuramente il Committente, soggetto per cui l’intera opera progettata viene eseguita.

Il Committente può essere un soggetto privato o pubblico. In quest’ultimo caso il soggetto responsabile deve essere individuato nella persona che ha poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto.

La figura del Committente è fondamentale perché risponde degli obblighi decisionali e programmatico – progettuali del cantiere. Tuttavia, questi poteri possono essere trasferiti al Responsabile dei lavori, esonerando il committente da ogni responsabilità.

In origine il conferimento dell’incarico al Responsabile dei Lavori non esonerava il committente da responsabilità, ma il decreto correttivo n. 106/2009 ha modificato la disciplina, eliminando il dovere del committente di effettuare verifiche sull’operato del Responsabile dei Lavori.

 

Quali sono i doveri principali del Committente per garantire la sicurezza nei cantieri?

Il Committente, al fine di tutelarsi e non incorrere in sanzioni sia di tipo civile che penale, deve: 

  • Applicare le misure generali di tutela. È un obbligo programmatico di individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sua attività, anche al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione idonea eliminare alla fonte i rischi presenti nel cantiere
  • Designare il Progettista e il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), quest’ultimo nel caso in cui nel cantiere saranno presenti più imprese (anche non contemporaneamente)
  • Designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell’affidamento dei lavori, nel caso in cui nel cantiere siano presenti più imprese (anche non contemporaneamente)
  • Individuare l’impresa affidataria o il lavoratore autonomo per la realizzazione dell’opera
  • Verificare l’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) dei lavoratori autonomi o delle imprese affidatarie ed esecutrici. In particolare, deve richiedere la documentazione idonea e prevista dalla legge
  • Prendere in considerazione e applicare le disposizioni che sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
  • Richiedere alle imprese esecutrici:
    • la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
    • gli estremi delle denunce INPS e INAIL dei lavoratori
    • il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
    • la dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato
  • Comunicare il nominativo del CSP e del CSE alle imprese esecutrici e renderlo pubblico nel cartello del cantiere
  • Controllare l’operato del CSP e CSE e nel caso in cui questo non sia ritenuto adeguato all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni, sostituirli con soggetti maggiormente preparati
  • Tramettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tutti i documenti necessari all’avvio dei lavori
  • Sospendere l’attività in caso di pericolo grave e imminente

Si deve precisare, infine, che la nomina dei CSP e del CSE non esonera il Committente dall’obbligo di vigilare sull’adempimento dei relativi e rispettivi obblighi.

Dall’analisi dei doveri appena descritti emerge chiaramente l’importanza del ruolo della Committenza all’interno del sistema della sicurezza nei cantieri e della necessità della creazione di una rete di soggetti che la coadiuvino e che realizzino un sistema di tutela idoneo a evitare che si verifichino infortuni o danni durante la realizzazione dei lavori.

 

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