Covid-19 – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 30 Jan 2024 14:15:13 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Covid-19 – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Cosa cambia con la fine dello stato di emergenza sul lavoro? https://www.safetyone.it/cosa-cambia-con-la-fine-dello-stato-di-emergenza-sul-lavoro/ Thu, 31 Mar 2022 13:49:17 +0000 https://www.safetyone.it/cosa-cambia-con-la-fine-dello-stato-di-emergenza-sul-lavoro/ Il 31 marzo è la data che sancisce la fine dello Stato di emergenza introdotto per contrastare la pandemia di Covid-19. Non erano ancora state ufficializzate le modalità che avrebbero portato l’Italia al graduale ritorno alla vita pre-pandemia. Con il Decreto Riaperture del 24 marzo (DL n° 24 del 24 Marzo 2022) il governo ha […]

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Il 31 marzo è la data che sancisce la fine dello Stato di emergenza introdotto per contrastare la pandemia di Covid-19. Non erano ancora state ufficializzate le modalità che avrebbero portato l’Italia al graduale ritorno alla vita pre-pandemia.

Con il Decreto Riaperture del 24 marzo (DL n° 24 del 24 Marzo 2022) il governo ha fatto luce sulle modalità e sulle proroghe di alcune misure.

Per quel che riguarda il mondo del lavoro ci saranno cambiamenti importanti ma anche delle conferme come la possibilità di usufruire della modalità Smart working oltre il 31 marzo.

Green pass base e rafforzato

Con la fine dello Stato di emergenza decade l’obbligo di green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.

Resta l’obbligo di green pass base (ottenibile anche con un tampone negativo) almeno fino al 30 aprile 2022. Anche i lavoratori over 50 non vaccinati potranno dunque accedere nuovamente ai luoghi di lavoro, una volta effettuato un test antigenico, anche rapido, nelle 48 ore precedenti.

Resta ancora in vigore fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per la fascia di età over 50 e le relative sanzioni (multa da 100€) per l’inadempienza, ma il datore di lavoro non è più il responsabile della verifica.

Fanno eccezione le professioni per cui l’obbligo vaccinale riguarda l’intero personale (personale scolastico, sanitario, militari e forze dell’ordine) per le quali la legge prevede norme ad hoc.

Isolamento e autosorveglianza

I positivi al Covid-19, indipendentemente dal loro status vaccinale, saranno sottoposti all’isolamento domiciliare fino all’accertamento della guarigione, che si potrà ottenere sottoponendosi anche privatamente a un test sia rapido che molecolare. Un singolo test negativo varrà come prova di guarigione, snellendo la procedura precedentemente in vigore.

I contatti stretti di una persona positiva saranno sottoposti al regime dell’autosorveglianza, indipendentemente dal loro status vaccinale (in precedenza le persone non vaccinate dovevano trascorrere un periodo di quarantena). Tale regime prevede l’impiego della mascherina FFP2 in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto se in presenza di altre persone, e l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa di sintomi compatibili con la malattia. Se i sintomi permangono, il test andrà ripetuto dopo ulteriori cinque giorni. La durata dell’autosorveglianza è di dieci giorni dal momento del contatto con la persona positiva.
La definizione di contatto stretto non è stata modificata dal DL 22/04/2021 (convertito in legge con la legge n° 87 del 17 giugno 2021).

Smartworking e ritorno in ufficio

Malgrado la fine dello stato di emergenza è ancora previsto per il lavoro agile (o Smart working) l’applicazione di una procedura “semplificata” con minori adempimenti burocratici (rispetto alle disposizioni pre-pandemiche contenute nella legge n.81/2017).

Si continuano ad applicare le norme presenti nel DECRETO RILANCIO (DL 34/2020) che prevedono una procedura semplificata senza la necessità di accordi individuali e con adempimenti burocratici ridotti (comunicazione telematica con nominativi dei lavoratori interessati e date di inizio e fine delle prestazioni lavorative agili). In precedenza, era infatti richiesta la trasmissione al Ministero del Lavoro con indicazione dell’accordo individuale tra Datore di lavoro e lavoratore.

La proroga delle norme del DECRETO RILANCIO vale fino al 30 giugno 2022 per tutti i lavoratori del settore privato (dunque non solo quelli considerati come “fragili”, come era stato ipotizzato in una prima bozza del DECRETO RIAPERTURE).

Soggetti “fragili”: proroga sorveglianza sanitaria eccezionale

Viene prorogata dal 31 marzo al 31 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale, introdotta dal DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 art.83) e già prorogata dal DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.

La misura prevede l’obbligo per i Datori di Lavoro pubblici e privati di garantire visite mediche periodiche ai lavoratori “fragili”, cioè quei soggetti afflitti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione o da altre condizioni aggravate dall’età. In aggiunta, vieta al datore di lavoro di recedere dal contratto con il dipendente a causa dell’inidoneità alla mansione di quest’ultimo.

Invece, cesserà “l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica”, tutela prolungata solo per i lavoratori fragili. Infatti, per tutti gli altri il termine del riconoscimento della malattia era stato fissato al 31 dicembre 2021.

Dispositivi di protezione individuale

Permane almeno fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica o FFP2) in tutti i luoghi al chiuso, con onere di verifica in capo al titolare o gestore dell’attività. Sono esentate le persone con patologie o disabilità certificate incompatibili con l’uso della mascherina.

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Green pass nei luoghi di lavoro: obblighi, privacy e gestione delle criticità https://www.safetyone.it/green-pass-nei-luoghi-di-lavoro-obblighi-privacy-e-gestione-delle-criticita/ Mon, 16 Aug 2021 08:40:56 +0000 https://www.safetyone.it/green-pass-nei-luoghi-di-lavoro-obblighi-privacy-e-gestione-delle-criticita/ Se il possesso del green pass certifica una condizione di assenza di rischio di contagio, cosa vieterebbe alle Aziende e ai Datori di Lavoro di richiedere la prestazione lavorativa in presenza a tutti i lavoratori solo se in possesso del green pass? Per rispondere a questa domanda occorre riflettere su regole giuslavoristiche e sul tema […]

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Se il possesso del green pass certifica una condizione di assenza di rischio di contagio, cosa vieterebbe alle Aziende e ai Datori di Lavoro di richiedere la prestazione lavorativa in presenza a tutti i lavoratori solo se in possesso del green pass? Per rispondere a questa domanda occorre riflettere su regole giuslavoristiche e sul tema privacy.

Green pass e lavoro: le richieste dei Datori di Lavoro

ll Decreto Legge n. 105/2021 ha introdotto – dal 6 agosto 2021 – l’obbligo di esibire la Certificazione Verde per accedere a un serie di servizi e fruire di alcune attività, e in virtù di questo, in molti hanno iniziato a interrogarsi sui possibili utilizzi del green pass, ulteriori rispetto alle finalità attualmente previste dalla legge.

Infatti, come proposto da alcuni rappresentanti di Confindustria, ci si è interrogati sull’introduzione dell’obbligo di presentazione della certificazione anche al fine di accedere al luogo di lavoro.

Più di un imprenditore, infatti, ha intravisto nel green pass uno strumento (aggiuntivo o alternativo a quanto oggi previsto dai protocolli di sicurezza) per disciplinare l’accesso dei lavoratori in azienda.

Infatti, se il possesso green pass certifica una condizione di assenza di rischio di contagio tale da consentire la partecipazione a eventi collettivi quali manifestazioni sportive, concerti etc., e anche il contatto con persone fragili come i pazienti ricoverati nelle RSA, cosa vieterebbe all’impresa di richiedere la prestazione lavorativa in presenza a tutti i lavoratori in possesso del green pass?

Rispondere a questa domanda significa aprire almeno due temi: uno relativo alla compatibilità del green pass con le regole giuslavoristiche e del Testo Unico sulla Sicurezza e l’altra relativa alla privacy dei dipendenti.

Green pass sul lavoro e privacy

Il punto non è stato ancora oggetto di un intervento del Garante della Privacy, proprio perché a oggi non si prevede che il green pass trovi un suo utilizzo nell’ambito del rapporto di lavoro; occorre quindi ragionare intorno ai principi dell’ordinamento.

Al riguardo c’è da osservare che, per quanto il quadro normativo vieti al datore di lavoro di condurre indagini circa lo stato di salute del dipendente, è pur vero che l’emergenza sanitaria in atto ha scosso le fondamenta di questo principio facendo sì che il datore di lavoro, con riferimento al Covid-19, si possa lecitamente trovare a conoscenza di dati sanitari quali l’avvenuto contagio e/o guarigione dei propri dipendenti.

Allo stesso modo, la possibilità di vaccinare i dipendenti in azienda rende di fatto accessibile al datore di lavoro il dato sanitario circa l’avvenuta vaccinazione.

Ricordiamo però che non esiste un obbligo automatico di esibizione del Green pass per accedere nei luoghi di lavoro. I dati inerenti alla vaccinazione, infatti, devono essere trattati solo tramite il medico competente nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il trattamento di qualsiasi dato personale inerente alla salute dei dipendenti, come il Green pass sui luoghi di lavoro, infatti, è consentito esclusivamente tramite il medico competente il quale, solo per comprovate esigenze, potrà dichiarare inidoneo il lavoratore non vaccinato alle mansioni svolte.

Green pass e Normativa

L’articolo 2087 del codice civile, in lettura combinata con le norme del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), garantirebbe al Datore di Lavoro la facoltà di chiedere il green pass obbligatorio per entrare in azienda (se vi è presenza di rischio di natura biologica, riteniamo).

Se infatti ne va della sicurezza dei lavoratori, e il vaccino viene considerato come misura per garantirla, allora il datore di lavoro, per il tramite del Medico Competente che collabora nella Valutazione del Rischio ed elabora il Piano Sanitario, può esigere il green pass.

Green pass obbligatorio in azienda: chi non si vaccina rischia lo stipendio

Se il green pass diventa obbligatorio in azienda, chi non si vaccina potrebbe perdere lo stipendio. Almeno questo è quello che emerge dalla proposta di Confindustria della scorsa settimana. Una mail interna della direttrice generale di Confindustria Francesca Mariotti inviata ai direttori del sistema industriale rivede il regolamento interno.

Infatti, si legge nella stessa, che “l’esibizione di un certificato verde valido dovrebbe rientrare tra gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede su cui poggia il rapporto di lavoro. In diretta conseguenza di ciò, il datore, ove possibile, potrebbe attribuire al lavoratore mansioni diverse da quelle normalmente esercitate, erogando la relativa retribuzione; qualora ciò non fosse possibile, il datore dovrebbe poter non ammettere il soggetto al lavoro, con sospensione della retribuzione in caso di allontanamento dell’azienda.”

Dunque, in caso di obbligo del green pass se il lavoratore non si vaccina:

  • gli vengono attribuite, per il tramite del giudizio di idoneità rilasciato dal Medico Competente, diverse mansioni con relativa retribuzione (la stessa quindi a ben vedere potrebbe diminuire eventualmente);
  • viene sospeso e con esso lo stipendio.

Dello stesso avviso d’altronde è l’ordinanza del Tribunale di Modena che ha rigettato il ricorso di due fisioterapiste sospese da una Rsa perché si sono rifiutate di fare il vaccino.

La sentenza del Tribunale

Il tribunale di Modena ha stabilito (con la sentenza n. 2467/2021 del 23.07.2021) che l’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione chi non vuole vaccinarsi contro il Covid.

Nello specifico, il giudice scrive che “il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.

A supporto di questa decisione, il tribunale cita nella sentenza la direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incluso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro: la mascherina può non bastare come misura di protezione.

Sempre il tribunale di Modena puntualizza che il rifiuto del vaccino anti-Covid non può comportare sanzioni disciplinari, ma può avere delle conseguenze per quanto riguarda la valutazione oggettiva dell’idoneità (che deve essere rilasciata dal Medico Competente) alla mansione del dipendente.

Ad esempio, chi è a stretto contatto con il pubblico può quindi anche essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione. La strada intrapresa sembra quella di non imporre in modo esplicito l’obbligo della vaccinazione, ma introdurlo con misure che penalizzano di fatto chi non si è sottoposto all’iniezione.

Green pass obbligatorio nelle mense aziendali?

Sul green pass nelle mense aziendali invece la decisione è stata presa, salvo modifiche. Nel decreto del Governo le mense aziendali vengono infatti equiparate ai ristoranti, e dunque al loro interno vigono le stesse regole in vigore per bar e ristoranti al chiuso con posti a sedere.

Anche su questo il parere della UIL è netto: è “assurdo”, dice il sindacato, “Nelle mense aziendali i protocolli di sicurezza sono già molto rigidi, non è come un ristorante, c’è una turnazione e i lavoratori mangiano da soli”.

Secondo Landini “nessuno” può sostenere che gli uffici o le fabbriche costituiscano oggi potenziali focolai per la diffusione del virus. “Non deve passare il messaggio sbagliato che i vaccini e il green pass, pur fondamentali, da soli siano sufficienti a sconfiggere il virus. Non è così, purtroppo”.

Ci aspettiamo quindi, nelle prossime settimane, dei chiarimenti da parte delle Autorità, come richiesto anche da Assolombarda nell’ultima settimana.

Per i clienti che desiderano avere ulteriori informazioni, SV S.R.L. è a disposizione.

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Le nuove varianti del Covid-19 e la Circolare del Ministero della Salute https://www.safetyone.it/le-nuove-varianti-del-covid-19-e-la-circolare-del-ministero-della-salute/ Wed, 03 Mar 2021 07:49:52 +0000 https://www.safetyone.it/le-nuove-varianti-del-covid-19-e-la-circolare-del-ministero-della-salute/ Covid-19: le varianti del Virus Di recente sono emerse diverse varianti del nuovo coronavirus con caratteristiche di contagiosità e pericolosità differenti rispetto al virus originale. Le informazioni sulle caratteristiche di queste varianti stanno emergendo rapidamente, soprattutto nelle ultime settimane. Medici e scienziati stanno lavorando per saperne di più sulla facilità con cui si diffondono e […]

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Covid-19: le varianti del Virus

Di recente sono emerse diverse varianti del nuovo coronavirus con caratteristiche di contagiosità e pericolosità differenti rispetto al virus originale.

Le informazioni sulle caratteristiche di queste varianti stanno emergendo rapidamente, soprattutto nelle ultime settimane.

Medici e scienziati stanno lavorando per saperne di più sulla facilità con cui si diffondono e se possono causare malattie più gravi. Sono inoltre in corso studi per capire se i vaccini, attualmente autorizzati, siano in grado di proteggere le persone da tali varianti.

In generale i virus cambiano costantemente nel passaggio da un organismo ospite all’altro e nel tempo sviluppano varianti che possono modificarsi ulteriormente, scomparire o permanere, diventando endemiche.

Per ciò che concerne il Covid-19, molteplici varianti del virus sono state documentate e studiate nel mondo durante questa pandemia.

Gli scienziati monitorano tali cambiamenti, per capire come le varianti possano influenzare la patogenicità e la virulenza del virus, nonché l’efficacia dei vaccini.

Varianti del Covid-19 e la Circolare del Ministero della Salute: cosa fare in azienda?

Il 31 Gennaio 2021 il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova Circolare dal titolo “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo” che riguarda la gestione delle nuove varianti brasiliana, sudafricana e inglese di cui l’Istituto Superiore di Sanità prevede un incremento di casi entro 4-6 settimane in Italia.

Come indicato nella Circolare, qualora dovessero verificarsi dei casi positivi per le varianti del virus Covid-19, non sarà più sufficiente applicare il solito rintracciamento dei contatti stretti e il consueto iter per il rientro al lavoro (quarantena e tampone).

È quindi fondamentale che il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP esterno o interno) prendano visione della Circolare 0003787 del 31/01/2021 del Ministero della Salute.

Come richiesto dal Ministero della Salute, le ATS adottano protocolli molto più restrittivi in caso di varianti, prendendo in considerazione anche i contatti a basso rischio di esposizione e modificando i tempi di quarantena.

L’isolamento virale delle varianti, il sequenziamento (e quindi la diagnosi) deve essere effettuato nei laboratori P3 (livello di biosicurezza 3); l’eventuale variante sarà quindi indicata sull’esito del tampone molecolare (che ricordiamo nelle aziende deve essere acquisito dal Medico Competente).

Riportiamo di seguito e in sintesi l’elenco delle misure illustrate nella circolare in caso di persona positiva con variante:

  1. Identificare tempestivamente sia i casi ad alto rischio (vedi definizione contatti stretti) che quelli a basso rischio di esposizione
  2. Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi o di esecuzione del tampone se sintomatico
  3. Eseguire un test molecolare ai contatti sia ad alto che a basso rischio, il prima possibile dopo l’identificazione e al 14° giorno di quarantena, considerando la maggior trasmissibilità delle varianti
  4. Non interrompere la quarantena al 10° giorno
  5. Comunicare ai contatti l’importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di sintomi di isolarsi e contattare immediatamente il medico di base
  6. Se un contatto di caso Covid-19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico al momento della identificazione o sviluppa sintomi durante il follow up, deve eseguire tempestivamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del risultato
  7. Comunicare ai contatti stretti e ai loro conviventi l’importanza di un corretto svolgimento della quarantena, sottolineando la maggior trasmissibilità e l’importanza delle varie misure a fini preventivi
  8. Comunicare ai contatti in attesa di esito del tampone di informare tempestivamente i loro contatti stretti raccomandando il rigoroso rispetto delle misure precauzionali.

È importante per le aziende seguire la Circolare, secondo le linee guida di competenza (es: ATS Regione Lombardia) a fronte di casi con variante. A oggi però restiamo in attesa delle linee guida scritte da ATS, che recepiranno la circolare.

Nel frattempo, qualora nelle aziende si verifichi un caso di variante occorre avvertire il Medico Competente e mettersi in contatto con l’ATS di riferimento.

Covid-19: la variante inglese, sudafricana e brasiliana

Illustriamo di seguito le tre varianti di cui parla la Circolare:

  1. Il Regno Unito (UK) ha identificato una variante che è stata chiamata B.1.1.7 che ha avuto un alto numero di mutazioni nell’autunno del 2020. Questa variante si diffonde più facilmente e rapidamente rispetto ad altre varianti. Nel gennaio 2020 esperti nel Regno Unito hanno riferito che questa variante potrebbe essere associata a un aumento del rischio di morte rispetto ad altre varianti di virus, ma sono necessari ulteriori studi per confermare questo risultato. Da allora è stato rilevato in molti paesi in tutto il mondo. Questa variante (che è quella che dà maggiori preoccupazioni) è stata rilevata per la prima volta negli USA a fine di dicembre 2020.
  2. In Sud Africa, un’altra variante chiamata B.1.351 è emersa indipendentemente da B.1.1.7. I casi causati da questa variante sono stati segnalati negli Stati Uniti alla fine di gennaio 2021.
  3. In Brasile, è emersa una variante chiamata P.1 che è stata identificata per la prima volta nei viaggiatori brasiliani, che sono stati testati durante lo screening di routine in un aeroporto in Giappone, all’inizio di gennaio 2021. Questa variante contiene una serie di mutazioni aggiuntive che potrebbero influire sulla capacità degli anticorpi di riconoscere il virus.

Varianti Covid-19: le vaccinazioni funzioneranno?

Queste tre varianti trattate dalla Circolare sembrano diffondersi più facilmente e rapidamente rispetto ad altre varianti (tipo quella spagnola), il che potrebbe portare a un aumento dei casi nelle prossime settimane.

Finora, gli studi suggeriscono che gli anticorpi sviluppati dai vaccini attualmente autorizzati dall’EMA/AIFA riconoscono queste varianti, anche se questo tema è attualmente oggetto di studi in tutto il mondo.

In alcune recenti ricerche, gli sviluppatori dei Vaccini Moderna e Pfizer hanno esaminato la capacità degli anticorpi (sviluppati da individui vaccinati) di neutralizzare virus contenenti forme mutate della proteina spike SARS-CoV-2 in coltura cellulare. Gli anticorpi hanno funzionato molto bene contro il virus portatore delle mutazioni B.1.1.7 (variante inglese), ma la neutralizzazione è stata ridotta quando sono state introdotte le mutazioni B.1.351 (variante sudafricana).

Entrambe le aziende si aspettano comunque che i vaccini funzionino bene anche contro quest’ultima variante, in quanto il livello più basso di anticorpi protettivi è ancora considerato sufficiente per prevenire l’infezione virale.

Per quanto riguarda il vaccino prodotto da AstraZeneca gli scienziati ritengono che possa essere usato anche nei Paesi in cui sono presenti varianti del Covid-19, anche a seguito degli studi condotti dall’OMS.

Inoltre, la Food and Drug Administration (FDA), ossia l’ente regolatore americano sui farmaci, ha dichiarato che le aziende farmaceutiche americane non dovranno condurre dei lunghi trial clinici per testare i vaccini modificati per le varianti, da utilizzare per eventuali richiami.

Infatti, secondo la FDA, il procedimento sarà molto simile a quello che aggiorna ogni anno il vaccino antinfluenzale, con test su piccola scala.

Una parte della comunità scientifica non esclude che in futuro sarà necessario immunizzare la popolazione con nuove dosi di richiamo.

Conclusioni

Volendo sintetizzare gli obblighi del Datore di lavoro in merito alla gestione del rischio da contagio Covid-19 nelle aziende:

  1. Integrazione del DVR e predisposizione di un Protocollo Anticontagio
  2. Predisposizione di un piano tecnico che prenda in considerazione il Piano Pandemico 2021-2023 e l’Appendice sulla Salute e Sicurezza in azienda
  3. Informazione e formazione a tutto il personale
  4. Costituzione Comitato Covid-19
  5. Collaborazione con il Medico Competente e individuazione lavoratori fragili

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COVID-19: Trasmissione, contagiosità e infettività https://www.safetyone.it/covid-19-trasmissione-contagiosita-e-infettivita/ Wed, 09 Dec 2020 13:11:14 +0000 https://www.safetyone.it/covid-19-trasmissione-contagiosita-e-infettivita/ La malattia che ormai tutti bene conosciamo come “COVID-19” è causata da un virus chiamato SARS-CoV-2, che fa parte della più ampia famiglia dei coronavirus. Come tutti i virus, anche SARS-CoV-2 ha un periodo di incubazione, che varia da soggetto a soggetto, e l’infezione si manifesta con una serie di sintomi non uguali per tutte […]

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La malattia che ormai tutti bene conosciamo come “COVID-19” è causata da un virus chiamato SARS-CoV-2, che fa parte della più ampia famiglia dei coronavirus. Come tutti i virus, anche SARS-CoV-2 ha un periodo di incubazione, che varia da soggetto a soggetto, e l’infezione si manifesta con una serie di sintomi non uguali per tutte le persone, ma che generalmente sono simili a quelli dell’influenza.

 

COVID-19: La trasmissione e il concetto di droplet

Il virus SARS-CoV-2 è altamente contagioso. Infatti, la sua trasmissione tra le persone è molto veloce e un singolo individuo contagiato può infettarne diversi altri.

In questi giorni di ordinanze, provvedimenti, DPCM abbiamo imparato a conoscere nuove parole. Una di queste è una parola inglese: droplet.

Letteralmente significa “gocciolina” e in campo epidemico si riferisce alla saliva nebulizzata, parlando con una persona infetta a distanza ravvicinata, oppure per colpa di un colpo di tosse o di uno starnuto, ci raggiunge trasmettendoci il virus.

Questo virus si trasmette principalmente attraverso il contatto ravvicinato, per l’esposizione ai droplet, quindi le particelle che emettiamo quando parliamo o, in misura sensibilmente maggiore, urliamo, cantiamo, starnutiamo o tossiamo.

Per proteggersi dalla diffusione di SARS-CoV-2, dunque, è fondamentale quando si esce di casa e si incontrano persone esterne ai propri conviventi:

  • indossare la mascherina protettiva
  • mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone

Il virus può diffondersi anche tramite il contatto con superfici contaminate dai droplet e portando in seguito le mani al viso, toccandosi la bocca, il naso o gli occhi, senza averle prima di averle lavate e disinfettate. SARS-CoV-2, infatti, in base al materiale della superficie su cui si trova, può sopravvivere da qualche ora fino ad alcuni giorni sulle superfici.

 

I tempi di incubazione del COVID-19

Quando parliamo di incubazione, intendiamo quel periodo di tempo tra il momento in cui il nostro corpo viene a contatto e quindi aggredito dal virus e il momento in cui cominciano a manifestarsi i primi sintomi della patologia. L’insorgere dei primi sintomi coincide generalmente anche con il momento in cui diventiamo a nostra volta infettivi. Il periodo di incubazione del virus oscilla dalle 48-72 ore circa fino a due settimane. Da un report degli Annals of Internal Medicine, datato 5 maggio 2020, per COVID-19 risulta un tempo di incubazione medio di 4-5 giorni e una permanenza dei sintomi di circa 11 giorni.

 

COVID-19: Contagiosità e infettività

Generalmente la contagiosità di un individuo raggiunge il suo picco nella fase iniziale di esordio dei sintomi di COVID-19, ma è anche possibile la trasmissione del virus fino a due giorni prima della manifestazione dei sintomi. Inoltre, possono essere anche individui che non mostrano sintomi e magari sono ignari di aver contratto il virus (i cosiddetti asintomatici).

Ma chi contagia? Secondo uno modello matematico elaborato a Marzo del 2020 dall’università di Oxford il 40% delle infezioni sarebbe causato da soggetti sintomatici, il 10% da contatto indiretto con superfici contaminate, il 5% dagli asintomatici e il 45% dai pre-sintomatici, che avrebbero quindi un ruolo significativo nella diffusione del virus proprio perché in questa fase dell’infezione il soggetto, non essendo consapevole di averla contratta, non può isolarsi.

L’infettività di un individuo generalmente è, quindi, massima subito prima e subito dopo la comparsa dei sintomi e si estende oltre 10 giorni dopo il primo sintomo. La probabilità di trasmettere il virus è correlata alla carica virale e non alla severità della malattia.

 

Alla luce di quanto sopra il contact tracing diventa uno strumento di prevenzione essenziale per individuare i possibili futuri cluster e interrompere la propagazione del virus. Contattaci per conoscere nel dettaglio le modalità di gestione del contact tracing in azienda.

 

Fonte: Humanitas News

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RSPP esterno: il ruolo ai tempi del Coronavirus https://www.safetyone.it/il-ruolo-del-rspp-ai-tempi-del-coronavirus/ Tue, 09 Jun 2020 14:43:27 +0000 https://www.safetyone.it/il-ruolo-del-rspp-ai-tempi-del-coronavirus/ Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) diventa sempre più complesso. Un quadro normativo in continuo divenire e ordinanze regionali e comunali spesso differenti dalle indicazioni del governo centrale, complicano l’attuale situazione. In questo scenario consulente, gli RSPP esterno, RSPP interno e i Datore di Lavoro/RSPP cercano di districarsi come meglio […]

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RSPP esterno

Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) diventa sempre più complesso. Un quadro normativo in continuo divenire e ordinanze regionali e comunali spesso differenti dalle indicazioni del governo centrale, complicano l’attuale situazione. In questo scenario consulente, gli RSPP esterno, RSPP interno e i Datore di Lavoro/RSPP cercano di districarsi come meglio possono. Acquisire più informazioni possibili dal mondo del web, è il primo passo compiuto nel tentativo di aggiornarsi. Cercare di riutilizzare informative e procedure “premasticate” sembra l’unica alternativa. Impegnarsi in una faticosa analisi di quanto pubblicato dal legislatore o dalle specifiche amministrazioni, richiederebbe troppo tempo e un impegno spropositato.

RSPP esterno ed interno: rischi civile e penali

Tale strategia ha l’indubbio vantaggio di far guadagnare tempo, ma espone l’azienda a rischi di natura civile e penale. Rischi correlati ad un approccio superficiale alle tematiche riguardanti la sicurezza e l’igiene del lavoro. In questo momento alquanto complesso e difficile, non solo da un punto di vista sanitario, tutte le aziende si sono affannate a comprare termometri e a registrare le temperature di dipendenti e visitatori, dimenticando il quadro generale della situazione ovvero le reali priorità in tempi di coronavirus.

Il ciclo di Deming della qualità

Cosa bisogna quindi realmente fare per essere tranquilli e non incorrere in sanzioni correlate al D.lgs. 81/08 alla Legge 231 e ai vari DPCM emessi negli ultimi mesi? Di seguito, in modo schematico, è presentato un elenco per punti dei macro-argomenti che devono essere correttamente pianificati, attuati, verificati e revisionati. L’analisi è fatta secondo l’ormai conosciuto ciclo di Deming della qualità:

  • Costituzione del Comitato Covid-19 con attribuzione compiti ruoli e responsabilità
  • Revisione del Documento di Valutazione del rischio (DVR) con aggiornamento del rischio Covid-19
  • Coinvolgimento del Medico Competente per l’individuazione dei lavoratori fragili e la gestione delle emergenze Covid-19 (il tutto nel rispetto della privacy)
  • Predisposizione di un protocollo aziendale in materia di gestione del rischio Covid-19
  • Predisposizione di un’informativa in materia di rischio Covid-19 per dipendenti, fornitori e clienti
  • Individuazione dei DPI più idonei per la protezione dal rischio biologico, dopo una attenta valutazione dell’idoneità delle certificazioni rilasciate dal fabbricante o da chi commercializza i dispositivi, del rischio da iperprotezione, dell’ergonomia e soprattutto delle reali capacità protettive in relazione a modalità e tempi di utilizzo
  • Informazione e formazione dei lavoratori in tema di rischio biologico ai sensi degli articoli 36 e 37 del T.U.S.
  • Definizione di una procedura di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature
  • Addestramento per l’utilizzo dei DPI di classe III tra cui anche le mascherine FFP1, FFP2 e FFP3
  • Definizione di procedure per lo svolgimento di attività presso terzi
  • Aggiornamento dei DUVRI nella sezione riguardante l’informativa sui rischi in ambiente

Burocrazia e procedure

Il dubbio che molti si pongono è: ma a cosa serve tutta questa carta? Ben poco se quanto scritto nelle procedure non trova riscontro nella realtà aziendale. Questo deve avvenire attraverso un sistema di gestione della sicurezza, correttamente attuato e periodicamente controllato (i famosi audit interni). Sicuro è che, in caso di controllo da parte di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (ATS, Ispettorato del lavoro, ecc.), quello che è definito e concordato verbalmente, è privo di significato e quasi mai ha efficacia esimente.

Conclusioni

A conclusione di questo articolo, un consiglio. Dopo oltre venti anni di esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro, posso affermare che l’unica reale strategia per dormire sonni tranquilli, come Datori di Lavoro o Dirigenti, è rendere documentabile tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro (procedure, istruzioni, informative). Tutto questo a costo di essere pedanti e ridondanti. Avvalersi di un consulente e un RSPP esterno preparati e concreti e, soprattutto, rendere centrale e apicale la funzione del RSPP aziendale. Una figura che ancora troppo spesso, è etichettata, nelle aziende non strutturate, come il QDS ovvero “quello della sicurezza”.

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Coronavirus: cosa succederà con il caldo e il sole https://www.safetyone.it/coronavirus-cosa-succedera-con-il-caldo-e-il-sole/ Mon, 04 May 2020 11:58:18 +0000 https://www.safetyone.it/coronavirus-cosa-succedera-con-il-caldo-e-il-sole/ Una delle domande che molti si pongono è la seguente: basteranno il caldo e il sole dei prossimi mesi estivi a rallentare la diffusione dell’epidemia?   Il mondo si è fermato intorno al Coronavirus. Scienziati e medici stanno lavorando ininterrottamente per cercare quanto prima un vaccino, una cura. Ma se la comunità medica è impegnata su […]

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Una delle domande che molti si pongono è la seguente: basteranno il caldo e il sole dei prossimi mesi estivi a rallentare la diffusione dell’epidemia?

 

Il mondo si è fermato intorno al Coronavirus. Scienziati e medici stanno lavorando ininterrottamente per cercare quanto prima un vaccino, una cura. Ma se la comunità medica è impegnata su questo fronte, i ricercatori continuano a cercare correlazioni tra clima e diffusione del virus.

 

CORONAVIRUS E CALDO

In un’analisi sui dati racconti dalla Johns Hopkins University effettuata dal MIT di Boston è emerso come il numero massimo di casi di COVID-19 si è verificato in regioni temperate che hanno temperature comprese tra 3 e 13°C; al contrario, Paesi con temperature medie superiori a 18°C hanno visto meno del 5% dei casi totali.

Ricordiamo che il COVID-19 fa parte della stessa famiglia di Coronavirus alla quale appartiene l’influenza: nella stragrande maggioranza dei casi questi virus perdono il loro potenziale infettivo con il caldo in quanto viene danneggiata almeno in parte la loro integrità strutturale.

CORONAVIRUS E SOLE

Per quanto riguarda i le radiazioni solari, invece, si fa strada una nuova ipotesi: l’efficacia della radiazione UV nell’uccidere batteri e germi è infatti conosciuta fin dal 1800. Ad oggi la migliore sterilizzazione di un ambiente infetto viene effettuata con apposite lampade capaci di generare un’abbondante radiazione UV. Infatti alcuni organismi governativi cinesi hanno usato i raggi UV per combattere il COVID-19. Questi raggi sono in grado di penetrare in profondità nei tessuti, arrivando a interferire con il DNA, danneggiando in maniera irreparabile anche virus e batteri, rendendoli di fatto inattivi. I raggi UV sono la parte più piccola dell’energia in arrivo dal Sole ma è la componente solare più dannosa per gli esseri viventi. Riescono infatti a penetrare in profondità nei tessuti, fino a interferire con il codice genetico contenuto nel DNA delle cellule, e nel caso dei virus danneggiandoli irrimediabilmente tanto da renderli inattivi e incapaci di riprodursi.

Ecco infatti quanto afferma il Dr. Joseph Fair, virologo, epidemiologo e specialista in malattie infettive: ” Il sole può essere cruciale per limitare la diffusione del virus. Ci aspettiamo, nei mesi primaverili ed estivi, un possibile calo delle infezioni come normalmente accade con il raffreddore e l’influenza”.

CORONAVIRUS E VITAMINA D

“La Vitamina D è molto importante non solo per la salute delle nostre ossa, ma anche perché gioca un ruolo essenziale nel mantenimento di un corretto sistema immunitario. Questa vitamina infatti determina la produzione di un peptide , chiamato “catelicidina”, che ha una potente azione antibatterica ed antivirale – prosegue il Dr. Bruzzese – la sua azione viene svolta anche a livello dell’albero bronchiale, prevenendo malattie infettive polmonari. La Vitamina D inoltre rinforza il tono muscolare, prevenendo le cadute soprattutto nelle persone anziane, con aumentato rischio di fratture ossee. In questo periodo di forzata immobilità questo rischio è sicuramente aumentato”.

Non si può affermare che la Vitamina D protegga dal contagio del Corona Virus né che faccia guarire prima i pazienti, sottolineano gli esperti, ma una concentrazione sufficiente di questa vitamina può migliorare le nostre risposte immunitarie. L’esposizione al sole può anche evitare che si assumano in maniera sconsiderata , come sta avvenendo negli ultimi anni, prodotti a base di Vitamina D.

 

In ogni caso anche se in estate il clima dovesse avere un ruolo nel far rallentare prepotentemente l’epidemia, il nuovo coronavirus potrebbe anche ritornare in seguito con l’autunno, come altri virus respiratori. Sarà’ quindi necessaria anche nella fase 3 grande attenzione e molta prudenza perché il virus sarà ancora tra noi.  Concludiamo quindi ricordando che lOrganizzazione Mondiale della Sanità ha infatti dichiarato: “Nessun segnale indica che in estate sparirà come la normale influenza”.

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Riapertura cantieri: le indicazioni operative fornite dal protocollo del 24 aprile 2020 https://www.safetyone.it/riapertura-cantieri-le-indicazioni-operative-fornite-dal-protocollo-del-24-aprile-2020/ Fri, 24 Apr 2020 14:30:28 +0000 https://www.safetyone.it/riapertura-cantieri-le-indicazioni-operative-fornite-dal-protocollo-del-24-aprile-2020/ Il DPCM del 26/04/2020, all’interno del quale vi sono importanti novità per la riapertura graduale delle attività economiche, contiene anche in allegato il nuovo protocollo condiviso per il contenimento del COVID-19 nei cantieri. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti condivide, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza […]

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Il DPCM del 26/04/2020, all’interno del quale vi sono importanti novità per la riapertura graduale delle attività economiche, contiene anche in allegato il nuovo protocollo condiviso per il contenimento del COVID-19 nei cantieri.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti condivide, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” in data 24 aprile 2020.

Il Protocollo ha validità fino alla durata della pandemia stessa e declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19.

Obblighi informativi

Alla riapertura dei cantieri sarà fondamentale la corretta informazione delle corrette modalità di comportamento. In conformità al protocollo del 19 marzo 2020, le informazioni dovranno contenere i seguenti obblighi:

  • accesso al cantiere: obbligo di misura della temperatura corporea e divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°;
  • accettazione dell’obbligo di non accesso al cantiere e comunicazione nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
  • accettazione delle regole di accesso al cantiere: distanza di sicurezza, DPI e piano di igiene personale;
  • l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Accesso dei fornitori esterni in cantiere

Sarà necessario prestare molta attenzione riguarda l’accesso in cantiere da parte dei fornitori. Andranno individuati per loro procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Per loro, il protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede alcuni accorgimenti:

  • gli autisti dei mezzi di trasporto se possibile devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
  • per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
  • in caso di servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

Pulizia e sanificazione nel cantiere

Il datore di lavoro:

  • assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni (compresi mezzi, auto di servizio o a noleggio) limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi;
  • verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
  • deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). Per questo è consigliato un verbale firmato da tutti i soggetti.

Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro deve:

  • verificare l’obbligo che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni, e a tal fine mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • dotare i lavoratori delle mascherine che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
  • qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
  • assicurare che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

Gestione degli spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Comitato per l’applicazione e la verifica del Protocollo

Una novità introdotta dal Protocollo del 24 aprile 2020 è l’istituzione in cantiere di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

 

Puoi consultare il documento integrale al seguente link.

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Coronavirus: INAIL pubblica il Documento Tecnico https://www.safetyone.it/coronavirus-inail-pubblica-il-documento-tecnico/ Fri, 24 Apr 2020 11:36:41 +0000 https://www.safetyone.it/coronavirus-inail-pubblica-il-documento-tecnico/ In data 23/04/2020 l’INAIL ha pubblicato un documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.  Nel documento sono contenute una serie di raccomandazioni a lavoratori e aziende, quest’ultime classificate in funzione del rischio: da basso ad alto. Viene raccomandato il distanziamento sociale, […]

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In data 23/04/2020 l’INAIL ha pubblicato un documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

Nel documento sono contenute una serie di raccomandazioni a lavoratori e aziende, quest’ultime classificate in funzione del rischio: da basso ad alto.

Viene raccomandato il distanziamento sociale, favorendo lo smartworking, l’utilizzo dei DPI, come mascherine e la sanificazione dei luoghi di lavoro. 

La prima parte del documento Inail riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. 

La seconda è invece focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020. 

In particolare, l’andamento dell’epidemia, che sta dimostrando l’efficacia delle misure contenitive, necessita valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere avviate in prima istanza.

Gli indicatori epidemiologici sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del lavoro. 

Il modello di analisi del rischio epidemiologico trattato riporta fattori valutativi:

  • analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
  • rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
  • coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità in un processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad un’adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio di aggregazione correlato.

Le attività del settore manifatturiero e delle costruzioni, oltre ad essere settori vitali per l’economia del Paese, presentano per le tre variabili considerate, un indice di rischiosità complessivo mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione come proposto nel documento. Vanno tuttavia tenute presenti le specificità e le complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese. 

Va fatta un’attenta riflessione su quei settori lavorativi che comportano aggregazioni che possono veicolare il contagio come ad esempio la scuola.

Nella fase di transizione sarà necessario consolidare l’incentivazione del lavoro a distanza che permetteranno di contenere il rischio di contagio senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, compatibilmente con la natura dei processi produttivi.

L’approccio preventivo proposto necessita quindi di un forte supporto del sistema di prevenzione nazionale nell’offrire strumenti adeguati di informazione e formazione basati su evidenze scientifiche.

Dal seguente link è possibile consultare il Documento Tecnico.

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Coronavirus e la gestione degli impianti di condizionamento e trattamento aria https://www.safetyone.it/coronavirus-e-la-gestione-degli-impianti-di-condizionamento-e-trattamento-aria/ Fri, 24 Apr 2020 08:16:15 +0000 https://www.safetyone.it/coronavirus-e-la-gestione-degli-impianti-di-condizionamento-e-trattamento-aria/ Una corretta gestione degli impianti di ventilazione meccanica è fondamentale per il contenimento del coronavirus, evitarne la propagazione e diluirne la concentrazione negli ambienti interni dei luoghi di lavoro. Il 27 febbraio 2020 l’OMS ha pubblicato il documento di orientamento “Preparare il posto di lavoro per COVID-19”. Safetyone vuole integrare questa guida con alcuni aspetti […]

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Una corretta gestione degli impianti di ventilazione meccanica è fondamentale per il contenimento del coronavirus, evitarne la propagazione e diluirne la concentrazione negli ambienti interni dei luoghi di lavoro.

Il 27 febbraio 2020 l’OMS ha pubblicato il documento di orientamento “Preparare il posto di lavoro per COVID-19”.

Safetyone vuole integrare questa guida con alcuni aspetti riguardanti il funzionamento degli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria.

Premessa

Il SARS-CoV2-19 è un virus trasmissibile da persona a persona con tre modalità:

  1. per contatto ravvicinato e diretto con una persona infetta;
  2. per inalazione di goccioline liquide prodotte dalla persona infetta;
  3. tramite contatto con superfici contaminate dal virus.

Le modalità di trasmissione sono favorite dal fatto che le persone infette tossendo, starnutendo, parlando e respirando emettono goccioline di liquido infettate con il virus, che possono:

  • depositarsi sulle superfici vicino alla persona infetta e quindi essere poi riprese da chi tocca tali superfici (contatto indiretto);
  • essere inalate da chi si trova vicino alla persona infetta o in un ambiente contaminato.

Il contatto diretto con le secrezioni respiratorie e per via aerea (bio-aerosol) sembrano essere, in questi casi, le principali vie di contagio;

Si ritiene opportuno dare alcuni consigli sulla corretta gestione degli impianti di ventilazione e climatizzazione esistenti per minimizzare i potenziali rischi di trasmissione dell’infezione.

 

 

 

Figura 1 – L’OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore arancione); in azzurro è indicato il meccanismo dell’aerotrasporto di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali.

 

La ventilazione degli ambienti di lavoro e la possibilità di infezione

In ogni caso, per minimizzare gli effetti della presenza di una persona infetta nel luogo di lavoro, si consiglia di ridurre il livello di occupazione degli ambienti passando, ad esempio, da una persona per 7 m2 a una ogni 25 m2, in modo da ridurre l’eventualità di contaminazione aerea. 

Considerato che l’aria esterna non è normalmente contaminata dal virus, si consiglia di areare frequentemente gli ambienti non dotati di ventilazione meccanica; se negli ambienti sono presenti impianti di ventilazione che forniscono aria di rinnovo, si suggerisce di tenerli sempre accesi (24 ore su 24, 7 giorni su 7) e di farli funzionare alla velocità nominale o massima consentita dall’impianto per rimuovere le particelle sospese nell’aria (l’aerosol) e contenere la deposizione sulle superfici. 

La ventilazione meccanica e la filtrazione dell’aria possono avvenire tramite impianti dedicati (di sola ventilazione), o tramite impianti di climatizzazione (impianti misti ad aria primaria e impianti a tutt’aria); la diluizione con aria esterna e i filtri ad elevata efficienza riducono la presenza di particolato e di bio-aerosol contribuendo in tale maniera alla riduzione dei rischi di contagio. Si consiglia di valutare sempre l’opportunità o la necessità di chiudere le vie di ricircolo e di evitare che l’aria immessa sia contaminata da quella estratta o espulsa dagli ambienti e di disattivare i recuperatori di calore.

L’igienizzazione straordinaria degli impianti e delle condotte aerauliche 

Allo stato non ci sono evidenze in base alle quali risulti indispensabile provvedere in modo generalizzato a interventi straordinari di igienizzazione degli impianti. Si consiglia che gli interventi di manutenzione e igienizzazione, qualora effettuati, seguano sempre procedure ben definite e siano eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuali. Qualunque intervento effettuato in modo scorretto e/o senza l’utilizzo di DPI potrebbe avere come risultato non la riduzione, ma l’incremento dei rischi per il manutentore.

Impianti ad aria primaria

In questa categoria rientrano gli impianti con terminali ambienti dotati di ventilatore (ventilconvettori, cassette, sistemi VRF – VRV), radianti o qualsivoglia altro impianto con ricircolo nel singolo ambiente. Tale ricircolo dipende dalla portata di aria mossa con ventilatore, mentre nei sistemi radianti è funzione della loro quota di scambio convettivo, che può sfiorare il 50 % nei pavimenti radianti in riscaldamento e nei soffitti radianti in raffrescamento.
I normali filtri aria presenti all’interno dei terminali di emissione non sono in grado di filtrare l’aerosol, caratterizzato da un ordine di grandezza di decine di nanometri. Inoltre, sia per filtri normali che particolari, sulla efficienza di filtrazione nei confronti del SARS-CoV2-19, né in un senso, né nell’altro.

Conclusione

Gli impianti di climatizzazione possono aiutare a ridurre notevolmente i rischi da contagio se si aumenta la portata dell’aria di rinnovo.
Durante la prossima estate e il prossimo inverno, quando ancora si sarà probabilmente in regime transitorio, sarà inutile e dannoso spegnere qualunque tipo di impianto di climatizzazione e riscaldamento: questi dovranno funzionare per salvaguardare la salute delle persone a casa, al lavoro e nei luoghi pubblici. Si ritengono molto più importanti tutte le altre precauzioni, come le protezioni individuali, i comportamenti e l’affollamento delle persone nei locali.

 

 

Bibliografia

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Valuta il rischio coronavirus nella tua azienda https://www.safetyone.it/valuta-il-rischio-coronavirus-nella-tua-azienda/ Fri, 03 Apr 2020 07:24:29 +0000 https://www.safetyone.it/valuta-il-rischio-coronavirus-nella-tua-azienda/ Scarica il test di autovalutazione per il rispetto delle misure di contenimento Covid-19 In questo momento di profonda incertezza sia sugli aspetti di natura sanitaria che economica, molte aziende, a cui stato chiesto di sospendere la propria attività, sono in attesa dal Governo di sapere quale sarà la data di riapertura dell’Italia. Come dicono scienziati, […]

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Scarica il test di autovalutazione per il rispetto delle misure di contenimento Covid-19

In questo momento di profonda incertezza sia sugli aspetti di natura sanitaria che economica, molte aziende, a cui stato chiesto di sospendere la propria attività, sono in attesa dal Governo di sapere quale sarà la data di riapertura dell’Italia.

Come dicono scienziati, politici ed economisti, la riapertura avverrà in modo scaglionato in funzione della tipologia di produzione o servizio erogato, del settore Ateco di appartenenza o delle famose curve di progressione del contagio di cui tanto si parla.

I dubbi che attanagliano molti Datori di Lavoro, specie in questi momenti di inevitabile pessimismo, sono legati al futuro della propria azienda, alla fiducia del mercato e alle inevitabili paure di dipendenti, clienti e fornitori.

Cosa possiamo fare oggi che siamo a casa o lavoriamo a ranghi ridotti secondo la filosofia dello smart working, per ridurre l’impatto di questi futuri scenari?

Sicuramente molto, preparandosi per tempo a quella fatidica data che tutti aspettiamo, con opportune azioni di prevenzione e coordinamento, analizzando gli obblighi di legge, mettendo in atto tutte le azioni più opportune per rassicurare dipendenti e clienti che la propria azienda è un luogo sicuro e che i propri prodotti o servizi sono Covid-free (nella corretta accezione del termine).

Mai come oggi il concetto di prevenzione costituisce l’arma principale per un datore di lavoro per anticipare le situazioni e le criticità.

Quanti dipendenti, al momento del rientro, si metteranno in malattia per paura? Quali azioni preventive devono essere adottate per evitare di dover chiudere nuovamente l’azienda, nel caso in cui un dipendente risultasse positivo? Come devono essere smaltite mascherine e guanti in azienda? Come convinco il mio cliente o il dipendente che la mia azienda è sicura?

Gli strumenti indispensabili sono la conoscenza preventiva dei potenziali rischi, l’informazione/formazione del personale e la definizione di procedure semplici ma al contempo efficaci.

Tutto questo genera fiducia, consapevolezza, condivisione di scelte e tende a creare un clima aziendale positivo e rivolto al futuro.

Dedica dieci minuti del tuo tempo a compilare il questionario allegato e scopri se sei pronto a creare la tua nuova azienda.

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