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Inquadramento normativo

Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL.

Tale sezione consta di 17 articoli, dall’88 al 104 compresi, e di 9 Allegati, che fanno riferimento esclusivo ai cantieri (dall’Allegato X all’allegato XVIII). Risulta evidente che la norma non sia però disciplinata esclusivamente da queste sezioni, in quanto altri articoli o Allegati del D.Lgs. 81/08 trovano applicazione in modo più generico nell’ambito dei luoghi lavoro, quale a titolo di esempio l’Allegato XIX, riguardante le verifiche di sicurezza sui ponteggi metallici e fissi, che può riguardare non solo un cantiere temporaneo e mobile, ma anche un intervento di manutenzione gestito dal Committente in Titolo I.

Cosa è un cantiere temporaneo e mobile?

In riferimento all’articolo 89 e all’Allegato X si definisce “cantiere temporaneo e mobile” o più semplicemente “cantiere” qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile tra cui, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle opere impiantistiche.

Tale definizione assume un ruolo fondamentale e compito prioritario del Committente è stabilire, in primis, se l’attività da svolgersi ricada o meno nel campo di applicazione del Titolo IV.

Risulta infatti evidente che la gestione dei lavori in Titolo IV preveda costi a carico del Committente non secondari, soprattutto in relazione alla nomina dei Coordinatori per la sicurezza e alle incombenze burocratiche correlate, ma è pur vero che tale scelta non risulta “discrezionale”. A distanza di oltre vent’anni dall’entrata in vigore della Direttiva Cantieri, capita ancora di sentire la frase “la Committenza ha deciso di gestire il lavoro in Titolo I attraverso un DUVRI, in quanto si trattava di un intervento di manutenzione oppure di natura impiantistica”.

Questo non significa che tali interventi debbano essere gestiti obbligatoriamente in Titolo IV, ma semplicemente che prima di decidere il campo di applicazione, conviene rileggere l’Allegato X e in caso di dubbi sull’applicabilità o meno rivolgersi ad un consulente di fiducia.

L’estensione del campo di applicazione, da parte del legislatore, anche agli interventi su parti strutturali delle opere impiantistiche significa di fatto che se l’attività prevede interventi edili quali tracce, piccole demolizioni, scavi di modesta entità o interventi su elementi di sostegno a impianti di varia natura, l’intervento ricade nel suo complesso nella definizione di “cantiere temporaneo e mobile” e di conseguenza scattano tutti gli obblighi di cui al Titolo IV.

Al contrario l’adozione non dovuta del Titolo IV, in un’ottica più cautelativa, non prevede rischi o responsabilità a carico del Committente; ma anche in questo caso è sconsigliabile in quanto rappresenta un costo inutile a carico dello stesso.

Quando si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/08?

Nel caso in cui le attività rientrino in uno dei casi previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08 si applica il Titolo IV.

Il legislatore ha previsto però un importante semplificazione per i piccoli cantieri in cui è prevista la presenza di una solo impresa esecutrice, ovvero la non obbligatorietà di nominare il Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione, non sussistendo di fatto problematiche interferenziali.

In caso contrario, nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l’obbligo di designare il Coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell’affidamento dei lavori di designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

È importante però sottolineare il fatto che l’individuazione di un’unica impresa affidataria (o General contractor) non consente a questa di subappaltare una o più attività. Al fine di non ricadere negli obblighi di nomina sopraindicati, sarà onere del Committente esplicitare nel contratto d’appalto che l’impresa non può in alcun caso subappaltare i lavori e vigilare in corso d’opera che tale clausola venga rispettata.

In caso di infortunio sul lavoro e mancata nomina del CSP/CSE (ove prevista per legge) i profili di responsabilità civile e penale a carico del Committente risultano particolarmente pesanti.

Altro aspetto da sottolineare è che anche in caso di presenza di una sola impresa esecutrice, il Committente ha sempre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa secondo le specifiche di cui allegato XVII e inviare la notifica preliminare nel caso in cui l’entità presunta del lavoro sia superiore a duecento uomini-giorno.

Se vuoi approfondire il tema relativo alle modalità di verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese (ITP), consulta l’articolo “Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese“.

Sanzioni a carico del Committente

A chiusura di questo articolo ci preme sottolineare che il Committente è punito:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; ovvero la mancata nomina del CSP e del CSE anche nel caso in cui l’obbligo di nomina scattasse in corso d’opera per l’ingresso di una seconda impresa inizialmente non prevista
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), ovvero per la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale di una impresa esecutrice

In relazione a quanto sopra è di fondamentale importanza per un Committente, quando si effettuano interventi anche parzialmente edili, valutare attentamente il campo di applicazione del Titolo IV, effettuare la verifica dell’ITP dell’impresa, nominare il CSE e CSE e trasmettere la notifica preliminare (ove necessario) e soprattutto avvalersi del supporto di un RDL nel caso in cui non si abbiano adeguate competenze per gestire tali temi.

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Sicurezza cantieri: chi è il responsabile della sicurezza? https://www.safetyone.it/chi-e-il-responsabile-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/ Tue, 11 Feb 2020 09:39:40 +0000 https://www.safetyone.it/chi-e-il-responsabile-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/ Il Titolo IV e la gestione della sicurezza cantieri Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 prevede una disciplina dettagliata per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Letteralmente il Titolo IV si riferisce ai “cantieri temporanei o mobili”, ma contiene anche misure organizzative speciali applicabili ai lavori edili o di ingegneria civile. In […]

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Il Titolo IV e la gestione della sicurezza cantieri

Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 prevede una disciplina dettagliata per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Letteralmente il Titolo IV si riferisce ai “cantieri temporanei o mobili”, ma contiene anche misure organizzative speciali applicabili ai lavori edili o di ingegneria civile.

In primo luogo, bisogna delimitare il significato del termine “cantiere”. L’art. 89 lo definisce come luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria, caratterizzato da due elementi:

  • La temporaneità, intesa come la previsione di una durata limitata nel tempo delle attività volte alla realizzazione dell’opera.
  • La mobilità, quale peculiarità di non essere fisso in un determinato luogo, in quanto destinato a essere spostato nel territorio per la realizzazione di un’opera di grandi dimensioni, come a esempio i cantieri stradali, che avanzano di giorno in giorno.

 

Chi sono i soggetti responsabili del rispetto delle norme in materia di sicurezza cantieri?

Fondamentalmente tutti i soggetti sono obbligati a rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza in cantiere. Tuttavia ogni figura ha ovviamente differenti responsabilità (sia di tipo civile che penale) in relazione al ruolo ricoperto. Di seguito si riportano le principali figure coinvolte nei cantieri temporanei e mobili:

  • Committente
  • Responsabile dei Lavori (RdL)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • L’impresa Affidataria, spesso chiamata semplicemente “Affidataria”
  • Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

La figura di principale responsabilità all’interno del cantiere è sicuramente il Committente, soggetto per cui l’intera opera progettata viene eseguita.

Il Committente può essere un soggetto privato o pubblico. In quest’ultimo caso il soggetto responsabile deve essere individuato nella persona che ha poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto.

La figura del Committente è fondamentale perché risponde degli obblighi decisionali e programmatico – progettuali del cantiere. Tuttavia, questi poteri possono essere trasferiti al Responsabile dei lavori, esonerando il committente da ogni responsabilità.

In origine il conferimento dell’incarico al Responsabile dei Lavori non esonerava il committente da responsabilità, ma il decreto correttivo n. 106/2009 ha modificato la disciplina, eliminando il dovere del committente di effettuare verifiche sull’operato del Responsabile dei Lavori.

 

Quali sono i doveri principali del Committente per garantire la sicurezza nei cantieri?

Il Committente, al fine di tutelarsi e non incorrere in sanzioni sia di tipo civile che penale, deve: 

  • Applicare le misure generali di tutela. È un obbligo programmatico di individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sua attività, anche al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione idonea eliminare alla fonte i rischi presenti nel cantiere
  • Designare il Progettista e il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), quest’ultimo nel caso in cui nel cantiere saranno presenti più imprese (anche non contemporaneamente)
  • Designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell’affidamento dei lavori, nel caso in cui nel cantiere siano presenti più imprese (anche non contemporaneamente)
  • Individuare l’impresa affidataria o il lavoratore autonomo per la realizzazione dell’opera
  • Verificare l’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) dei lavoratori autonomi o delle imprese affidatarie ed esecutrici. In particolare, deve richiedere la documentazione idonea e prevista dalla legge
  • Prendere in considerazione e applicare le disposizioni che sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
  • Richiedere alle imprese esecutrici:
    • la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
    • gli estremi delle denunce INPS e INAIL dei lavoratori
    • il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
    • la dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato
  • Comunicare il nominativo del CSP e del CSE alle imprese esecutrici e renderlo pubblico nel cartello del cantiere
  • Controllare l’operato del CSP e CSE e nel caso in cui questo non sia ritenuto adeguato all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni, sostituirli con soggetti maggiormente preparati
  • Tramettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tutti i documenti necessari all’avvio dei lavori
  • Sospendere l’attività in caso di pericolo grave e imminente

Si deve precisare, infine, che la nomina dei CSP e del CSE non esonera il Committente dall’obbligo di vigilare sull’adempimento dei relativi e rispettivi obblighi.

Dall’analisi dei doveri appena descritti emerge chiaramente l’importanza del ruolo della Committenza all’interno del sistema della sicurezza nei cantieri e della necessità della creazione di una rete di soggetti che la coadiuvino e che realizzino un sistema di tutela idoneo a evitare che si verifichino infortuni o danni durante la realizzazione dei lavori.

 

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