Consulente sicurezza sul lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Wed, 29 Jan 2025 14:07:46 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Consulente sicurezza sul lavoro – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende https://www.safetyone.it/verifica-idoneita-tecnico-professionale-itp-guida-completa-per-le-aziende/ Tue, 14 Jan 2025 10:43:11 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3578 Cos’è l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP)? L’idoneità tecnico-professionale (“ITP”) è un requisito fondamentale per garantire che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere lavori, servizi o forniture in conformità alle normative sulla sicurezza. Tale idoneità, definita dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, comprende la capacità organizzativa, la disponibilità di risorse umane e tecniche […]

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Cos’è l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP)?

L’idoneità tecnico-professionale (“ITP”) è un requisito fondamentale per garantire che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere lavori, servizi o forniture in conformità alle normative sulla sicurezza. Tale idoneità, definita dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, comprende la capacità organizzativa, la disponibilità di risorse umane e tecniche adeguate e la conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, è il presupposto essenziale per ridurre i rischi legati agli appalti e garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

Se vuoi sapere chi è responsabile della verifica ITP (Datore di Lavoro, RSPP, Committente, ecc.), dai un’occhiata al nostro articolo dedicato:Chi si occupa della verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese?

Perché è importante la verifica Idoneità Tecnico Professionale?

La verifica dell’ITP è un vero e proprio pilastro della sicurezza sul lavoro. Oltre a rispettare un obbligo di legge, chi effettua correttamente queste procedure:

  • Previene incidenti e infortuni: grazie a un controllo puntuale di competenze e documenti.
  • Evita responsabilità penali e amministrative: numerose sentenze della Corte di Cassazione (es. n. 12019/2017, n. 11111/2015) ribadiscono quanto sia grave l’omessa verifica ITP.
  • Protegge la reputazione dell’azienda: mostrarsi attenti alla sicurezza consolida la fiducia di partner e clienti.

 

Focus normativo: l’obbligo di verifica si estende sia al Titolo I (art. 26) che al Titolo IV (art. 90 e Allegato XVII) del D.Lgs. 81/08, con alcuni adempimenti specifici per i cantieri temporanei o mobili. Per un approfondimento sui singoli passaggi e sugli obblighi di ruoli come il Committente o il Responsabile dei Lavori, rimandiamo al nostro articolo.

Obblighi del Committente: cosa dice la legge

Senza ripetere in modo esteso tutti i riferimenti già trattati nell’altro articolo, ricordiamo i punti chiave:

  1. Acquisire documentazione: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, DVR, DURC e dichiarazioni di conformità e autocertificazioni. Tra queste dichiarazioni, si includono il DOMA (Dichiarazione Organico Medio annuo) e la dichiarazione sul contratto collettivo applicato.
  2. Valutare i fornitori: Esaminare la capacità organizzativa e le risorse dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.
  3. Coordinare le attività: Assicurarsi che siano rispettate le procedure di sicurezza definite nel DUVRI.

 

Ricordiamo inoltre che il Committente , in determinate situazioni disciplinate dall’art. 26 è tenuto alla predisposizione del DUVRI. Per maggiori informazioni, consulta inoltre uno specifico articolo dedicato al DUVRI e i suoi obblighi.

Le criticità nella verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale

Gestione documentale complessa

Quando si hanno tanti fornitori o subappaltatori, il rischio più grande è accumulare scartoffie difficili da tenere sotto controllo. Se manca un sistema di gestione documentale efficace, puoi incappare in:

  • Ritardi nel caricamento o nell’aggiornamento dei documenti.
  • Carenze nei requisiti minimi di sicurezza.
  • Difficoltà nel dimostrare la corretta verifica in caso di controlli.

Procedure interne poco chiare

Senza un metodo condiviso all’interno dell’azienda (uffici acquisti, HR, RSPP, ecc.), la valutazione dell’ITP rischia di diventare frammentaria. Ciò genera:

  • Duplicazione di richieste documentali.
  • Mancata comunicazione tra i reparti.
  • Confusione sulle responsabilità operative.

 

Risulta quindi fondamentale implementare una procedura interna per la gestione e la verifica dell’ITP che sia allineata alle richieste normative. Ad esempio, con l’introduzione di strumenti come la “patente a punti” o l’obbligo di indicare nel DUVRI il nominativo del preposto, le aziende devono adottare sistemi sempre più rigorosi per garantire la conformità.

Come si effettua la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale?

Per eseguire una corretta verifica, è necessario seguire questi passi:

Raccolta documentale

  • Documenti base: DURC, DVR, POS, certificazioni varie (formazione, qualifiche professionali), DOMA (Dichiarazione Organico Medio Annuo), dichiarazione sul CCNL.
  • Documenti aggiuntivi (consigliati): polizze RCT/RCO, eventuali attestati di abilitazione macchine, ecc.

 

Valutazione e analisi

  • Controllo dell’effettiva congruenza tra la documentazione fornita e i lavori da eseguire.
  • Verifica delle competenze tecniche e organizzative (curriculum aziendale, referenze su lavori simili, formazione del personale).
  • Controllo risorse e attrezzature: macchinari, parco mezzi, sistemi di sicurezza interni.

 

Monitoraggio continuo

  • Check periodici: la conformità non si esaurisce con la raccolta iniziale di documenti, ma va mantenuta nel tempo.
  • Aggiornamento: scadenze di certificazioni, rinnovi, nuove normative.
  • Audit e sopralluoghi: quando possibile, visionare dal vivo le modalità operative.

Software per la Verifica ITP: la marcia in più

Un software dedicato può rendere la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale più rapida e affidabile. Ecco i principali vantaggi:

  • Automatizzazione: caricamento e validazione dei documenti, scadenziari, notifiche di aggiornamento.
  • Tracciabilità: storico delle verifiche eseguite, accesso multi-utente, report personalizzati.
  • Riduzione dei rischi: una piattaforma centralizzata riduce l’errore umano e garantisce maggiore trasparenza in caso di controlli.

 

SV S.R.L. ha sviluppato soluzioni digitali, come SafetyoneClick, che ti consentono di gestire in modo integrato la documentazione e di esternalizzare la verifica ITP a un team di esperti.

I Vantaggi dell’Esternalizzazione della Verifica Idoneità Tecnico Professionale

Affidare la verifica ITP a professionisti esterni presenta diversi vantaggi, tra cui:

  • Esperienza specialistica: Consulenti esperti sono in grado di gestire anche situazioni complesse.
  • Risparmio di tempo: Permette alle aziende di concentrarsi sulle attività principali.
  • Riduzione dei rischi: Un partner esterno assicura conformità alle normative e riduce le responsabilità del committente.

Conclusioni

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale non è solo un obbligo di legge, ma una strategia fondamentale per garantire la sicurezza e la competitività aziendale. L’adozione di strumenti digitali e l’esternalizzazione del processo possono rappresentare un vantaggio strategico per le aziende che operano in contesti complessi o con numerosi fornitori.

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Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale? https://www.safetyone.it/verifica-idoneita-tecnico-professionale/ Thu, 21 Jan 2021 08:06:23 +0000 https://www.safetyone.it/chi-si-occupa-della-verifica-idoneita-tecnico-professionale-delle-imprese/   La verifica idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori è un obbligo normativo cardine per chiunque affidi lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Ma chi, concretamente, è tenuto a occuparsene? E in base a quali norme si definisce questa responsabilità? In questo articolo troverai: Un’analisi essenziale dei riferimenti legislativi (Titolo I e […]

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La verifica idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori è un obbligo normativo cardine per chiunque affidi lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Ma chi, concretamente, è tenuto a occuparsene? E in base a quali norme si definisce questa responsabilità?

In questo articolo troverai:

  • Un’analisi essenziale dei riferimenti legislativi (Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08).
  • La definizione di idoneità tecnico-professionale secondo il legislatore.
  • Le figure chiave coinvolte (Committente, Datore di Lavoro, Responsabile dei Lavori).

Se desideri un’analisi ancora più operativa su come svolgere la verifica, quali documenti richiedere e quali software usare, leggi il nostro articolo di approfondimento dedicato alla “Guida completa per le aziende sulla Verifica ITP”.

Quale norma di legge stabilisce l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei fornitori? Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 disciplina la verifica dell’idoneità tecnico-professionale in due contesti principali:

  • Nell’ambito del Titolo I (cioè in qualsiasi azienda privata o pubblica) e specificatamente all’art. 26 comma 1, lettera a) si stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, il Committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale di questi.
  • Nell’ambito invece del Titolo IV (cioè nei cantieri temporanei e mobili) all’art 90 comma 9, lettera a), impone al Committente o al Responsabile dei lavori, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

 

Titolo I – Art. 26

  • Si rivolge al Datore di Lavoro committente.
  • Obbliga quest’ultimo a verificare l’ITP di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi prima di assegnare l’incarico.
  • Richiesta e valutazione di documenti come DURC, Visura Camerale, eventuali attestati di formazione, ecc.

 

Titolo IV – Art. 90

  • Riguarda i cantieri temporanei e mobili.
  • Oltre al Datore di Lavoro, entra in gioco anche la figura del Responsabile dei Lavori.
  • L’obbligo di verifica si fa ancora più dettagliato, richiedendo la conformità ad allegati specifici (es. Allegato XVII), con piani operativi di sicurezza (POS), attestati di formazione, documenti di coordinamento.

Cosa è l’idoneità tecnico professionale di un’impresa? La definizione del legislatore

Nel Titolo IV all’art. 89 comma 1 lettera l) l’idoneità tecnico-professionale viene definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Anche nell’ambito di numerose sentenze della Corte di Cassazione si ribadisce il ruolo centrale del Committente che ha l’obbligo di qualificare i fornitori non solo attraverso la verifica di alcuni documenti (es. DURC o Visura Camerale) ma anche attraverso un processo di selezione che tiene in considerazione parametri fondamentali quali:

  • Capacità organizzative (visionabili attraverso DVR, organigrammi, Camerale, ecc.)
  • Esperienza pregressa in lavori equivalenti (portfolio aziendale, importo commesse, tipologia di lavori svolti in passato)
  • Disponibilità di forza lavoro e mezzi (visionabili attraverso autocertificazioni sull’organico medio annuo, parco mezzi e attrezzature, ecc.)
  • Competenze e organizzazione in materia di sicurezza (qualifica referenti, conoscenza delle tematiche di sicurezza, livello di formazione del personale).

Chi è il committente ai fini della verifica idoneità tecnico professionale?

Anche in questo caso bisogna distinguere la funzione del Committente in ambito Titolo I e Titolo IV.

In titolo I il Committente coincide col il Datore di Lavoro e su questi ricadono di fatto gli obblighi di verifica dell’ITP dei fornitori. Il committente può essere un soggetto privato o pubblico: in quest’ultimo caso, tale figura va individuata nella persona che possiede poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto, nel primo caso è generalmente rappresentata dal Titolare o dall’Amministratore Delegato della società.

In Titolo I il Datore di lavoro ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso l’istituto della delega ad un dirigente delegato.

In Titolo IV, ovvero nei cantieri temporanei e mobili, il Committente in ambito privato è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera ovvero il proprietario del bene immobile oggetto di realizzazione o di adeguamento,  mentre in ambito pubblico è il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).

In quest’ultimo caso, il Committente ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso la nomina del Responsabile dei Lavori (RdL), funzione non obbligatoria per legge ma altamente consigliata nel momento in cui il Committente privato non ha le competenze per svolgere in autonomia tali verifiche.

Importante: In entrambi i casi, restano in capo al Committente (o a chi da lui delegato) responsabilità penali e civili qualora la verifica ITP non venga effettuata o risulti incompleta, soprattutto in caso di incidenti o infortuni.

I doveri del committente nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi

Anche in questo caso è importante definire le differenti modalità di effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale in Titolo I e IV.

In Titolo I, come indicato all’art. 26, il Committente deve richiedere ai propri fornitori i seguenti documenti fondamentali:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi
  • Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) e Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori (CCNL)

 

A questi documenti (secondo la nostra esperienza) anche se non espressamente indicati nel testo di legge devono inoltre essere richiesti:

  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Polizza RC

 

Per quanto attiene invece il Titolo IV la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (link) in modo differente a seconda si tratti di un’impresa o di un lavoratore autonomo.

Inoltre, in seguito alle recenti normative introdotte, è obbligatorio richiedere la Patente a Crediti per coloro che operano nei cantieri, al fine di garantire che abbiano acquisito le competenze specifiche e idonee per svolgere in sicurezza le attività previste.

Per un ulteriore approfondimento su tema puoi leggere la linea guida dell’INAIL “L’elaborazione del DUVRI” edizione 2013 all’interno della quale puoi trovare indicazioni specifiche sulle modalità di verifica dell’ITP dei fornitori.

Obblighi del Committente in sede di scelta dei fornitori e durante l’esecuzione dei lavori

Va comunque sottolineato come la verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisca nella mera acquisizione dei documenti sopraindicati: occorre infatti svolgere un’attenta valutazione del loro contenuto in relazione alla tipologia e complessità dei lavori da svolgere al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla “culpa in eligendo”.

Si sottolinea inoltre che tale verifica non si conclude al momento della scelta dell’impresa chiamata a svolgere il lavoro, ma prosegue durante tutte le attività del fornitore o l’iter di realizzazione dell’opera al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla culpa in vigilando”.

Alla luce di quanto sopra emerge la necessità di definire chiaramente sia in Titolo I che in Titolo IV:

  • Una procedura di controllo e gestione dell’ITP dei fornitori
  • Una procedura di gestione ingressi dei fornitori
  • Un sistema di controllo informatizzato della documentazione dei fornitori (con scadenziari e alert automatizzati) come SafetyoneClick
  • Un’informazione/formazione puntuale e approfondita sulla modalità di verifica dell’ITP da parte di tutte le funzioni coinvolte

Sentenze della Corte di Cassazione sull’idoneità tecnico professionale: responsabilità e obblighi

Numerose sentenze (es. Cass. Pen. Sez. IV n. 12019/2017, n. 11111/2015, n. 22391/2016) ribadiscono come:

  • Il Committente abbia un ruolo centrale nella qualifica dei fornitori.
  • Non basta un controllo formale: occorre un processo di valutazione serio, pena la responsabilità in caso di infortuni.
  • La mancanza o l’inesattezza dei documenti (DURC, DVR, certificati di formazione, ecc.) può portare a sanzioni penali e risarcimenti elevati.

Come semplificare la verifica dell’idoneità tecnico professionale

Per evitare errori e ottimizzare i tempi, molte aziende scelgono di:

  • Implementare procedure interne chiare (chi raccoglie i documenti, chi li valuta, chi comunica ai fornitori gli esiti).
  • Digitalizzare il processo con un software di gestione documentale e scadenze, come SafetyoneClick (ne parliamo nel nostro articolo di approfondimento).
  • Esternalizzare a professionisti esterni la qualifica dei fornitori, assicurando la conformità con il D.Lgs. 81/08.

Conclusioni

Chi si occupa della verifica ITP? In definitiva, il Committente (Datore di Lavoro in Titolo I, Responsabile dei Lavori in Titolo IV, o soggetto delegato) ha l’obbligo giuridico di qualificare e controllare fornitori e imprese appaltatrici. Questa responsabilità richiede tempo, competenze e un approccio strutturato per evitare sanzioni e, soprattutto, tutelare la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.

Vuoi sapere come eseguire in concreto la verifica ITP, quali documenti richiedere e quali soluzioni software adottare?
Leggi la guida completa oppure contattaci per una consulenza personalizzata. Con il supporto di SV S.R.L. potrai:

  • Ricevere assistenza su tutta la documentazione necessaria.
  • Implementare una procedura interna di gestione fornitori.
  • Delegare totalmente a noi la verifica dell’ITP, risparmiando tempo e riducendo i rischi normativi.

 

Con la nostra ventennale esperienza, ti garantiamo un servizio rapido, economico e professionale, aiutandoti a mettere in sicurezza la tua azienda in ogni fase del processo.

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Documento Valutazione Rischi: cos’è e come si redige https://www.safetyone.it/documento-valutazione-rischi-cos-e-e-come-si-redige/ Fri, 21 Aug 2020 15:05:14 +0000 https://www.safetyone.it/documento-valutazione-rischi-cos-e-e-come-si-redige/ Cosa è il Documento di Valutazione dei Rischi Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un elaborato che racchiude i rischi e le relative misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore. Il riferimento normativo è il Testo unico […]

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Cosa è il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un elaborato che racchiude i rischi e le relative misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore.

Il riferimento normativo è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che prevede anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo. Il DVR individua i possibili rischi presenti all’interno di un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. Successivamente alla valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Tale piano è detto Piano di Miglioramento.

Il responsabile della redazione del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può assolutamente delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi alla collaborazione di un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro.
In caso di mancata redazione del DVR entro i tempi stabiliti d alla legge, gli organi di controllo e le Autorità possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, se dopo la sanzione dovesse persistere ancora una recidività nel redigere il DVR è prevista la sospensione dell’attività stessa.

Quanto dura e dove viene custodito

Non esiste una scadenza stabilita per legge per il DVR, l’importante è che il documento rispecchi sempre la situazione aziendale attuale dell’azienda. Il documento andrà aggiornato ogni volta che:

  • vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo
  • vengono introdotte nuove mansioni o nuove macchine
  • in caso di trasferimento dell’azienda.

Ad ogni modo alcune tipologie di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, ecc.) richiedono un aggiornamento periodico (ogni 3 o 4 anni). Il DVR deve essere tenuto presso la sede in cui si svolgono le attività a rischio e può essere conservato anche su semplice supporto informatico. Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.

Documento valutazione dei rischi: chi lo redige e cosa contiene

Il compito di redigere questo documento è del Datore di lavoro di ogni azienda che, se privo di competenze in materia di sicurezza, può avvalersi di un consulente esterno, oppure può formare un lavoratore interno come RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) a cui affidare la gestione documentale in materia di sicurezza. Questa figura, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP, come descritto dal D.lgs. 81/2008 è: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

Tale ruolo può essere infatti ricoperto sia da un lavoratore dell’azienda (solitamente un dipendente che lavora da anni al suo interno) sia da una figura esterna (consulente) che abbia intrapreso un percorso di formazione specifico e ottenuto le relative abilitazioni ministeriali (Corso RSPP MODULO A, B, C).

Solitamente la redazione del DVR avviene dopo uno o più sopralluoghi effettuati dal tecnico specializzato assieme al datore di lavoro o suo delegato. In questo sopralluogo vengono analizzati e valutati i rischi che rispecchiano tutta la realtà aziendale. Vengono analizzati sia i rischi legati al luogo fisico, sia quelli inerenti alle attività lavorative di ogni singolo lavoratore. Oltre al luogo fisico quindi, la valutazione dei rischi deve tenere conto di tutto il processo produttivo: dei rischi uomo-macchina, di tutti quelle azioni che i lavoratori per valutarne le potenzialità di infortunio o probabili malattie professionali.

Devi redigere o revisionare il DVR della tua azienda?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

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Rischio Biologico: definizione e obblighi del Datore di Lavoro https://www.safetyone.it/il-rischio-biologico-definizione-e-obblighi-del-datore-di-lavoro/ Wed, 26 Feb 2020 16:13:47 +0000 https://www.safetyone.it/il-rischio-biologico-definizione-e-obblighi-del-datore-di-lavoro/   Un agente biologico è un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, che ha la capacità potenziale di provocare infezioni, allergie e intossicazioni. Rischio biologico: differenze tra batteri, i virus, i funghi e i protozoi I microrganismi sono forme di vita che presentano dimensioni microscopiche, costituiti di norma da una sola cellula. Fra i microrganismi […]

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Un agente biologico è un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, che ha la capacità potenziale di provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

Rischio biologico: differenze tra batteri, i virus, i funghi e i protozoi

I microrganismi sono forme di vita che presentano dimensioni microscopiche, costituiti di norma da una sola cellula. Fra i microrganismi rientrano i batteri, i virus, i funghi e i protozoi.

I batteri sono microrganismi, esseri viventi piccolissimi con dimensioni nell’ordine del millesimo di millimetro. Anche se non li possiamo vedere a occhio nudo, i batteri sono ovunque, nel nostro corpo e in tutto l’ambiente che ci circonda; alcuni di essi vivono addirittura negli ambienti più inospitali, come i fondali oceanici o i ghiacciai. Oltre a essere onnipresenti, i batteri sono anche tra le forme viventi più diffuse sulla Terra, tanto che in un solo cucchiaio di terreno se ne possono trovare fino a 10.000 miliardi. Spesso, i batteri sono associati al sudiciume o a determinate malattie, ma in realtà molti di essi sono particolarmente utili all’uomo; pensiamo, ad esempio, ai batteri che consentono la produzione dello yogurt o a quelli che costituiscono la flora intestinale.

I virus, termine che in latino significa “veleno”, sono microrganismi acellulari parassiti obbligati. Queste infettanti e piccolissime particelle nucleoproteiche mancano infatti di una struttura cellulare e si replicano solamente sfruttando intermedi metabolici, enzimi e organelli della cellula ospite. Pur essendo incapaci di riprodursi, i virus possono comunque sopravvivere nell’ambiente esterno e ivi conservarsi per un tempo limitato; il virus dell’influenza, per esempio, può persistere per ore al di fuori del corpo, specialmente in condizioni di freddo e bassa umidità. In natura esistono moltissime tipologie di virus, che nel complesso infettano qualsiasi tipo di cellula ed organismo, provocando una notevole varietà di malattie, come il raffreddore, l’influenza o la poliomielite; altre specie sono invece prive di potere patogeno e non causano alcuna malattia.

I funghi sono organismi eucarioti, unicellulari e pluricellulari e si distinguono in: muffe pluricellulari, lieviti unicellulari e funghi dimorfi. I funghi possono essere responsabili di diverse patologie che possono interessare l’uomo e possono essere di diversi tipi: micosi superficiali e micosi profonde.

I protozoi sono microrganismi unicellulari dotati di una struttura cellulare eucariota più simile a quella delle cellule animali. Molte specie sono dotate di motilità autonoma per la presenza di ciglia o flagelli, altre ancora sono immobili. Molti protozoi sono innocui per l’uomo, molti altri sono in grado di provocare delle malattie infettive anche molto gravi.

 

La classificazione degli agenti biologici che concorrono al rischio biologico

Gli agenti biologici vengono classificati, in base al rischio di infezione, in 4 gruppi:

  • Gruppo 1: quelli con poche probabilità di causare malattie nell’uomo sia a livello individuale che collettivo;
  • Gruppo 2: possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori (es: addetti di laboratorio); c’è poca probabilità che si propaghino nella comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche e/o terapeutiche (es. morbillo, varicella, herpes simplex)
  • Gruppo 3: possono causare malattie gravi e costituire un elevato rischio individuale per i lavoratori; l’agente può propagarsi nella comunità; di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Brucellosi, salmonellosi, peste, febbre gialla, HIV, lesmaniosi, HBV, HCV)
  • Gruppo 4: possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. ebola, vaiolo, febbre emorragica, arena virus)

Al momento il corona virus COVID-19 non risulta classificato in quanto non sono ancora note le modalità di trasmissione e l’effettiva gravità della malattia (valutate su base statistica).

 

Come si può essere esposti al rischio biologico?

Si può venire in contatto con un agente biologico per:

  • CONTATTO DIRETTO: Può verificarsi per ingestione (accidentale, di aerosol o schizzi ad esempio), o per contatto cutaneo (trasferimento fisico di microrganismi tra una persona infetta, o colonizzata ad una persona suscettibile), soprattutto qualora la cute presenti ferite aperte. Possono essere trasmesse per contatto le infezioni gastrointestinali, respiratorie o cutanee come ad esempio quelle dovute a Herpes simplex, virus respiratorio parainfluenzale, virus epatite A, infezioni virali emorragiche come l’Ebola.
  • CONTATTO INDIRETTO: Comporta il contatto di una persona suscettibile con un “oggetto” contaminato che fa da intermediario:
  • Trasmissione tramite goccioline di grandi dimensioni (“droplet”), è il caso delle patologie come meningite, polmonite, difterite, pertosse, scarlattina, rosolia. Le goccioline sono generate dalla persona infettata, generalmente tramite starnuti, tosse o parlando e possono raggiungere le mucose del soggetto suscettibile se espulse a breve distanza (non rimangono sospese in aria per molto a causa delle loro dimensioni).

Secondo i più recenti studi si ipotizza che il corona virus COVID-19 si diffonda prevalentemente tramite droplet.

  • Trasmissione per via aerea, si verifica nel caso in cui vengano:
  • disperse in aria goccioline fini (5micron di diametro o meno), in questi casi (aerosol) i microrganismi possono rimanere in aria per tempi più prolungati.
  • L’agente infettivo si trovi sulla superficie di polveri fini, inalabili. Tra i microrganismi che possono essere trasmessi per via aerea ci sono, ad esempio, il micobatterio della tubercolosi, il virus del morbillo e della varicella. La possibilità di questa via di trasmissione richiede una aerazione dei locali perché anche a distanze più grandi dal soggetto infettato possono trasportarsi i microrganismi.
  • Trasmissione per via ematogena: contatto con il sangue di animali o esseri umani infettati (diventa una via rilevante negli ospedali, cliniche veterinarie, zootecnia e allevamenti).
  • Trasmissione attraverso veicoli comuni, riguarda quegli agenti biologici che possono essere trasmessi da altri materiali come acqua, alimenti, farmaci.
  • Trasmissione attraverso vettori, avviene quando animali o insetti (zanzare, mosche, zecche, topi, ecc.) contribuiscono a trasportare e trasmettere l’infezione.

 

La sorveglianza sanitaria nell’ambito del rischio biologico

Il medico competente avrà un ruolo centrale in questo tipo di rischio poiché viene chiamato a collaborare nelle attività di prevenzione, ancor più che non con gli altri rischi, anche con la valutazione dell’opportunità della somministrazione di specifici vaccini (qualora disponibili e ritenuti idonei).

Si ricorda che nel caso di manipolazione di agenti biologici di classe 3 e 4, qualora si realizzino delle condizioni di contaminazione accidentale è prevista l’istituzione di un registro degli esposti che documenti tali eventi accidentali, la cui tenuta è un obbligo del datore del lavoro, per tramite del medico competente.

Come sempre il sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria è un obbligo del lavoratore, il quale non potrà essere adibito alla mansione specifica senza l’ottenimento dell’idoneità da parte del medico competente.

 

La valutazione del rischio biologico e gli obblighi del datore di lavoro

Il rischio biologico in ambiente di lavoro si identifica con la Valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di prevenzione che richiede specifiche misure di protezione previste dagli adempimenti del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (Valutazione del Rischio Biologico Aziendale).

SV Srl è la società che, da numerosi anni, opera nel settore della consulenza per la sicurezza sul lavoro supportando molte aziende nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e affiancando i datori di lavoro nell’assolvimento dei loro obblighi.

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