Cantiere temporaneo e mobile – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Tue, 06 Feb 2024 09:58:59 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Cantiere temporaneo e mobile – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV https://www.safetyone.it/cantieri-temporanei-e-mobili-quando-si-applica-il-titolo-iv/ Mon, 17 May 2021 11:12:56 +0000 https://www.safetyone.it/cantieri-temporanei-e-mobili-quando-si-applica-il-titolo-iv/ Inquadramento normativo Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL. Tale […]

L'articolo Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV proviene da Safetyone.it.

]]>
Inquadramento normativo

Il principale testo normativo inerente la sicurezza cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei e mobili”. Tale capitolo non è altro che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo innumerevoli modifiche e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del TUSL.

Tale sezione consta di 17 articoli, dall’88 al 104 compresi, e di 9 Allegati, che fanno riferimento esclusivo ai cantieri (dall’Allegato X all’allegato XVIII). Risulta evidente che la norma non sia però disciplinata esclusivamente da queste sezioni, in quanto altri articoli o Allegati del D.Lgs. 81/08 trovano applicazione in modo più generico nell’ambito dei luoghi lavoro, quale a titolo di esempio l’Allegato XIX, riguardante le verifiche di sicurezza sui ponteggi metallici e fissi, che può riguardare non solo un cantiere temporaneo e mobile, ma anche un intervento di manutenzione gestito dal Committente in Titolo I.

Cosa è un cantiere temporaneo e mobile?

In riferimento all’articolo 89 e all’Allegato X si definisce “cantiere temporaneo e mobile” o più semplicemente “cantiere” qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile tra cui, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle opere impiantistiche.

Tale definizione assume un ruolo fondamentale e compito prioritario del Committente è stabilire, in primis, se l’attività da svolgersi ricada o meno nel campo di applicazione del Titolo IV.

Risulta infatti evidente che la gestione dei lavori in Titolo IV preveda costi a carico del Committente non secondari, soprattutto in relazione alla nomina dei Coordinatori per la sicurezza e alle incombenze burocratiche correlate, ma è pur vero che tale scelta non risulta “discrezionale”. A distanza di oltre vent’anni dall’entrata in vigore della Direttiva Cantieri, capita ancora di sentire la frase “la Committenza ha deciso di gestire il lavoro in Titolo I attraverso un DUVRI, in quanto si trattava di un intervento di manutenzione oppure di natura impiantistica”.

Questo non significa che tali interventi debbano essere gestiti obbligatoriamente in Titolo IV, ma semplicemente che prima di decidere il campo di applicazione, conviene rileggere l’Allegato X e in caso di dubbi sull’applicabilità o meno rivolgersi ad un consulente di fiducia.

L’estensione del campo di applicazione, da parte del legislatore, anche agli interventi su parti strutturali delle opere impiantistiche significa di fatto che se l’attività prevede interventi edili quali tracce, piccole demolizioni, scavi di modesta entità o interventi su elementi di sostegno a impianti di varia natura, l’intervento ricade nel suo complesso nella definizione di “cantiere temporaneo e mobile” e di conseguenza scattano tutti gli obblighi di cui al Titolo IV.

Al contrario l’adozione non dovuta del Titolo IV, in un’ottica più cautelativa, non prevede rischi o responsabilità a carico del Committente; ma anche in questo caso è sconsigliabile in quanto rappresenta un costo inutile a carico dello stesso.

Quando si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/08?

Nel caso in cui le attività rientrino in uno dei casi previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08 si applica il Titolo IV.

Il legislatore ha previsto però un importante semplificazione per i piccoli cantieri in cui è prevista la presenza di una solo impresa esecutrice, ovvero la non obbligatorietà di nominare il Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione, non sussistendo di fatto problematiche interferenziali.

In caso contrario, nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l’obbligo di designare il Coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell’affidamento dei lavori di designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

È importante però sottolineare il fatto che l’individuazione di un’unica impresa affidataria (o General contractor) non consente a questa di subappaltare una o più attività. Al fine di non ricadere negli obblighi di nomina sopraindicati, sarà onere del Committente esplicitare nel contratto d’appalto che l’impresa non può in alcun caso subappaltare i lavori e vigilare in corso d’opera che tale clausola venga rispettata.

In caso di infortunio sul lavoro e mancata nomina del CSP/CSE (ove prevista per legge) i profili di responsabilità civile e penale a carico del Committente risultano particolarmente pesanti.

Altro aspetto da sottolineare è che anche in caso di presenza di una sola impresa esecutrice, il Committente ha sempre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa secondo le specifiche di cui allegato XVII e inviare la notifica preliminare nel caso in cui l’entità presunta del lavoro sia superiore a duecento uomini-giorno.

Se vuoi approfondire il tema relativo alle modalità di verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese (ITP), consulta l’articolo “Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese“.

Sanzioni a carico del Committente

A chiusura di questo articolo ci preme sottolineare che il Committente è punito:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; ovvero la mancata nomina del CSP e del CSE anche nel caso in cui l’obbligo di nomina scattasse in corso d’opera per l’ingresso di una seconda impresa inizialmente non prevista
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), ovvero per la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale di una impresa esecutrice

In relazione a quanto sopra è di fondamentale importanza per un Committente, quando si effettuano interventi anche parzialmente edili, valutare attentamente il campo di applicazione del Titolo IV, effettuare la verifica dell’ITP dell’impresa, nominare il CSE e CSE e trasmettere la notifica preliminare (ove necessario) e soprattutto avvalersi del supporto di un RDL nel caso in cui non si abbiano adeguate competenze per gestire tali temi.

Hai il dubbio se le attività da svolgersi all’interno della tua azienda o del tuo immobile ricadano o meno nel Titolo IV?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti tempestivamente un supporto per tutte le tematiche riguardanti la sicurezza cantieri.

Contattaci ora per richiedere informazioni

L'articolo Cantieri temporanei e mobili: quando si applica il Titolo IV proviene da Safetyone.it.

]]>
PSC: perché rivolgersi ad esperti del settore? https://www.safetyone.it/psc-perche-rivolgersi-ad-esperti-del-settore/ Wed, 03 Feb 2021 15:42:18 +0000 https://www.safetyone.it/psc-perche-rivolgersi-ad-esperti-del-settore/    Quale normativa impone l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere? La predisposizione del PSC è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (TUS) nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile di seguito denominato “cantiere” cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Nello specifico […]

L'articolo PSC: perché rivolgersi ad esperti del settore? proviene da Safetyone.it.

]]>
 

 Quale normativa impone l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere?

La predisposizione del PSC è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (TUS) nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile di seguito denominato “cantiere” cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Nello specifico l’ALLEGATO X definisce come cantieri:

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Nonché i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come si evince tantissime attività rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, dalla ristrutturazione di un appartamento, all’adeguamento impiantistico di uno stabilimento ad una sistemazione forestale.

Chi predispone il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere?

Nell’ambito di un cantiere, il soggetto che ha l’obbligo e le competenze per predisporre il PSC, è il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).

I compiti e le responsabilità di questi sono definiti dall’art.91 del D.Lgs. 81/08.

Il CSP durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte provvede alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e alla predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’opera (FT).

Quando è obbligatorio il Piano di sicurezza e Coordinamento?

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) il quale, come già indicato, ha l’obbligo di predisporre il PSC.

Quali responsabilità ha il Committente in merito ai contenuti del PSC?

L’Articolo 93 del TUS – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori – al comma 2 stabilisce che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 91, comma 1” ovvero dalla verifica della corretta predisposizione del PSC.

Risulta evidente che nella maggior parte dei casi il Committente (specie se privato) non ha le competenze tecniche per verificare l’idoneità di questo documento, ma questo non esclude un profilo di corresponsabilità specie nell’ambito di interventi edilizi complessi o in relazione alla scelta del CSP basata solo su criteri di natura economica.

Ma come si evitano responsabilità civili e penali sull’adeguatezza del PSC?

Gli aspetti che il Committente (specie se azienda) deve valutare sono:

  • Requisiti del CSP tramite richiesta dello specifico attestato di CSP/CSE e relativi aggiornamenti (validità quinquennale)
  • Competenze del CSP attraverso l’analisi delle esperienze pregresse su lavori analoghi (tramite il CV)
  • Rispetto dei contenuti minimi del PSC.

Su quest’ultimo tema (più complesso da analizzare) il nostro suggerimento è di verificare se rispetta in modo macroscopico le specifiche indicate nel successivo paragrafo ed in particolare se:

  • è specifico e di dettaglio del cantiere in oggetto
  • contiene foto ed elaborati grafici
  • contiene un cronoprogramma dei lavori
  • valuta i rischi (anche interferenziali) correlati alle singole fasi di lavoro

Quali sono i contenuti minimi del PSC? Analisi dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08

Secondo quanto previsto dall’Allegato XV del TUS il PSC deve contenere:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con le generalità del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di intervento e una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle specifiche progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche delle stesse;
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, riportante i nominativi e riferimenti dei soggetti già individuati quali: RdL, CSP e CSE e delle principali funzioni con ruoli apicali in materia di sicurezza
  • una specifica sezione (da compilarsi a cura del CSE) con l’elenco delle imprese esecutrici e relativi riferimenti (sedi e nominativi datori di lavoro);
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
  • l’indicazione delle scelte progettuali ed organizzative, nonché delle misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni
  • l’indicazione delle prescrizioni operative e delle misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative finalizzate alla cooperazione, al coordinamento, nonché alla reciproca informazione, fra i datori di lavoro;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
  • l’analisi della durata prevista delle fasi di lavoro e delle sottofasi di lavoro desunta dal cronoprogramma dei lavori fornito dalla Committenza
  • il calcolo dell’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza

In relazione al punto 2.1.3 dell’Allegato XV devono essere inoltre indicate le procedure complementari e di dettaglio al PSC correlate alle scelte autonome delle imprese esecutrici, da esplicitare nei POS.

In riferimento all’area di cantiere, il PSC deve contenere inoltre l’analisi degli elementi connessi allo stato dei luoghi che possano determinare criticità interferenziali quali:

  • presenza di linee aeree e di sottoservizi
  • fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione al traffico veicolare circostante
  • eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante (come ad esempio rumore, polveri, caduta materiale dall’alto).

Il PSC deve inoltre prendere in analisi le fasi e sottofasi di lavoro valutando i rischi potenzialmente presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare attenzione al rischio di:

  • investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
  • seppellimento negli scavi
  • caduta dall’alto
  • derivanti dalle demolizioni e dalle manutenzioni delle parti conservate
  • incendio ed esplosione per lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
  • elettrocuzione
  • rumore
  • correlato all’uso di sostanze chimiche.

Il PSC, inoltre per ogni elemento di cui ai precedenti punti dovrà riportare:

  • le scelte progettuali ed organizzative finalizzate alla definizione delle misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di ogni singola fase dii lavoro nonché le relative le misure di coordinamento

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, il PSC riporterà inoltre:

  • un’analisi dettagliata delle interferenze lavorative con l’ausilio del cronoprogramma dei lavori
  • le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni
  • nel caso in cui permangono rischi di interferenza, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il PSC inoltre dovrà essere corredato da elaborati grafici, relativi agli aspetti della sicurezza, comprendenti i fasaggi delle lavorazioni e tavole esplicative degli apprestamenti (tra cui ponteggi ed opere provvisionali) e delle fasi operative di maggior criticità.

PSC: perché rivolgersi a degli esperti di sicurezza cantieri?

Troppo spesso, nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile, i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) sono costretti ad affrontare molteplici tematiche, dalla progettazione alla direzione lavori, dall’efficienza energetica a quelle strutturale, dalle pratiche edilizie a quelle catastali.

Risulta evidente che solo professionisti specializzati nella sicurezza e igiene del lavoro sono in grado di gestire al meglio tutte le tematiche inerenti la sicurezza cantieri, predisponendo PSC conformi ai requisiti di legge e tutelanti per i Committenti

Devi predisporre un PSC e nominare un CSP?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE INFORMAZIONI

L'articolo PSC: perché rivolgersi ad esperti del settore? proviene da Safetyone.it.

]]>
Sicurezza nei cantieri: prevenzione e protezione https://www.safetyone.it/sicurezza-nei-cantieri-prevenzione-e-protezione/ Thu, 28 May 2020 08:20:06 +0000 https://www.safetyone.it/sicurezza-nei-cantieri-prevenzione-e-protezione/ Il cantiere è inteso come un’area di lavoro temporanea nella quale si svolgono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile. I cantieri possono essere fissi (ad esempio quelli per la costruzione di un edificio), o mobili (per la realizzazione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.). Statisticamente parlando, il cantiere è uno dei luoghi di lavoro […]

L'articolo Sicurezza nei cantieri: prevenzione e protezione proviene da Safetyone.it.

]]>
Il cantiere è inteso come un’area di lavoro temporanea nella quale si svolgono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile. I cantieri possono essere fissi (ad esempio quelli per la costruzione di un edificio), o mobili (per la realizzazione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.). Statisticamente parlando, il cantiere è uno dei luoghi di lavoro più a rischio, nel quale cioè, è più facile incorrere in eventi accidentali o infortuni sul lavoro. Di conseguenza garantire la sicurezza nei cantieri è diventata una priorità per tutte le aziende e i committenti. La normativa vigente prevede una regolamentazione particolarmente complessa e puntuale finalizzata alla salvaguardia dei lavoratori.

Sicurezza nei cantieri: norme e prevenzione

La normativa relativa alla sicurezza nei cantieri è molto articolata e affonda le proprie radici nel lontano 1956, con il DPR 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). Tale norma non prevedeva ancora un elemento fondamentale ai fini della sicurezza, ovvero l’analisi dei rischi e la pianificazione delle misure per contrastarli efficacemente. In seguito la Comunità Europea ha emanato la Direttiva Cantieri 92/57/CEE per la gestione dei cantieri temporanei o mobili. In Italia questa Direttiva è stata recepita attraverso il D.lgs. 494/1996 con delle varianti rispetto alla norma originaria. Con questo Decreto sono stati introdotti disposizioni importanti sull’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI) e dei dispositivi per la protezione collettiva (DPC). Infine, con il D.lgs. 81/2008, definito testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.lgs. 494/1996 è stato abrogato e inserito nel TUS al Titolo IV, capitolo specificatamente dedicato alle norme per garantire la sicurezza nei cantieri edili.

Sicurezza nei cantieri: PSC, PSS e POS

Il PSC è acronimo di Piano di sicurezza e coordinamento, ed è il documento necessario alla pianificazione della sicurezza nei cantieri edili dove sono previste contemporaneamente più imprese esecutrici. Il PSS, invece corrisponde al Piano di sicurezza sostitutivo, che rappresenta il documento da predisporre, nel caso di lavori pubblici, per i cantieri con una sola impresa esecutrice. Infine, il POS, ovvero il Piano operativo di sicurezza, è il documento che il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice redige per la pianificazione in sicurezza delle proprie attività. Una corretta pianificazione del cantiere deve necessariamente individuare:

  • l’analisi delle attività operative
  • individuazione dei soggetti che intervengono in cantiere
  • analisi del cronoprogramma delle attività
  • analisi delle interferenze lavorative.

Sicurezza in cantiere: analisi dei rischi

La valutazione dei rischi ha la finalità di individuare gli interventi più opportuni per prevenire malattie e infortuni sul lavoro e, in generale, di ridurre la possibilità che si verifichino eventi dannosi. Gli interventi di protezione invece tendono a limitare gli effetti negativi di un eventuale evento dannoso.

Nello specifico gli interventi che il Committente deve adottare sono:

  1. misure organizzative, operative e aggiornamenti tecnologici;
  2. misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva e individuale;
  3. prevedere la dotazione e l’utilizzo, da parte di tutti i lavoratori, di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  4. attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori.

Sicurezza nei cantieri: formazione e informazione

I rischi legati all’attività lavorativa nei cantieri sono molteplici e riconducibili a diversi fattori:

  • rischi connessi a carenze organizzative
  • interferenze tra attività lavorative
  • rischio di cadute dall’alto
  • investimenti e schiacciamenti
  • esposizione al rumore e alle vibrazioni
  • rischio di contatto con agenti o sostanze chimiche
  • rischio biologico

Imparare a conoscere tali rischi (e altri di natura specifica) determina la riduzione della probabilità di accadimento di eventi potenzialmente dannosi.

Strumenti molto importanti, nell’ambito della sicurezza nei cantieri, sono la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, elementi indispensabili per aumentare la consapevolezza e sensibilità di ciascun lavoratore.

Devi nominare il CSP, il CSE o il RdL per il tuo cantiere?

SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

CONTATTACI ORA PER RICHIEDERE IL NOSTRO SUPPORTO

L'articolo Sicurezza nei cantieri: prevenzione e protezione proviene da Safetyone.it.

]]>