Accordo Stato Regioni 2025 – Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Thu, 05 Jun 2025 10:51:11 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Accordo Stato Regioni 2025 – Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Corsi sicurezza lavoro 2025: guida completa post Accordo https://www.safetyone.it/corsi-sicurezza-lavoro-2025/ Fri, 30 May 2025 14:26:43 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3750 Introduzione: importanza della formazione e quadro normativo sui corsi sicurezza lavoro 2025 La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è un pilastro fondamentale per prevenire infortuni e garantire ambienti lavorativi sani. Un lavoratore informato sui rischi e sulle procedure di sicurezza contribuisce infatti a ridurre drasticamente gli incidenti. Proprio per rafforzare l’efficacia della formazione, […]

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Introduzione: importanza della formazione e quadro normativo sui corsi sicurezza lavoro 2025

La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è un pilastro fondamentale per prevenire infortuni e garantire ambienti lavorativi sani. Un lavoratore informato sui rischi e sulle procedure di sicurezza contribuisce infatti a ridurre drasticamente gli incidenti. Proprio per rafforzare l’efficacia della formazione, nel 2025 è stato aggiornato il quadro normativo di riferimento: il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (approvato il 17 aprile 2025 e in vigore dal 24 maggio 2025) ridefinisce in modo organico durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta di un accordo unico che sostituisce intese precedenti, con l’obiettivo di rendere i percorsi formativi più efficaci, omogenei e controllabili. In questa introduzione aggiornata vedremo le principali novità normative e perché investire nella formazione continua di tutte le figure aziendali – dal lavoratore al datore di lavoro – è oggi più che mai importante.

Il nuovo Accordo 2025 coinvolge tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/08: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (anche non RSPP), RSPP/ASPP, formatori, addetti attrezzature, ecc. Vengono definiti con precisione i contenuti minimi, le durate obbligatorie dei corsi e le modalità di erogazione, introducendo standard più rigorosi sia per la formazione iniziale che per gli aggiornamenti periodici. Inoltre, l’accordo fissa criteri per le verifiche finali di apprendimento (obbligatorie per tutti i corsi) e misure di monitoraggio per assicurare la corretta applicazione delle norme da parte degli enti formatori e delle aziende. Un aspetto chiave è il riconoscimento formale di quattro modalità di formazione: in presenza fisica (anche sul luogo di lavoro), in videoconferenza sincrona (equiparata all’aula per la maggior parte dei corsi), in e-learning (online) e in forma mista. Vengono però posti limiti precisi: ad esempio, la formazione con contenuti pratici deve svolgersi in presenza o sul campo, e per alcuni ruoli critici (come il preposto) non è consentito l’e-learning. Nel complesso, queste novità normative mirano a garantire che la formazione obbligatoria non sia un mero adempimento formale, ma un processo realmente efficace e aggiornato, cucito su misura dei rischi reali di ogni azienda (rischio specifico) e tarato sui gruppi omogenei di lavoratori che svolgono mansioni simili.

Di seguito analizziamo nel dettaglio i nuovi requisiti formativi per Preposti, Datori di Lavoro, Dirigenti e Lavoratori previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025, evidenziando anche le soluzioni formative offerte da SV S.R.L. – ente di formazione accreditato – per soddisfare tali obblighi in modo semplice ed efficace.

Per un riepilogo completo delle novità introdotte, leggi anche:
Formazione sicurezza lavoro 2025: tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni

Formazione Obbligatoria per i Preposti

Il Preposto è la figura incaricata della supervisione operativa e del controllo che le procedure di sicurezza siano rispettate dai lavoratori. Data la sua importanza, il nuovo Accordo 2025 ha potenziato la formazione del preposto sia in termini di durata che di frequenza degli aggiornamenti. In primo luogo, la durata minima del corso base passa da 8 ore a 12 ore complessive, da svolgersi dopo che il lavoratore ha già completato la formazione generale e specifica prevista per tutti i lavoratori. Questa formazione particolare approfondisce temi come la vigilanza attiva, la gestione dei comportamenti non sicuri e l’applicazione delle procedure aziendali, fornendo ai preposti strumenti pratici per esercitare al meglio il loro ruolo. Un’altra novità rilevante è la cadenza dell’aggiornamento periodico: l’Accordo 2025 riduce l’intervallo da 5 anni a 2 anni, mantenendo una durata minima di 6 ore per ogni aggiornamento biennale. Ciò significa che i preposti dovranno frequentare più spesso corsi di richiamo, così da mantenere sempre elevato il livello di attenzione e competenza sul campo.

Dal punto di vista delle modalità, per i preposti la normativa aggiornata esclude espressamente l’e-learning: sia la formazione iniziale sia gli aggiornamenti devono essere svolti in presenza fisica oppure in videoconferenza sincrona. Questa scelta garantisce un maggior coinvolgimento attivo e un confronto diretto con il docente, ritenuti fondamentali per una figura che deve interagire costantemente con i lavoratori sul luogo di lavoro. È prevista inoltre una verifica finale obbligatoria (test o colloquio) al termine del corso, il cui superamento è necessario per ottenere l’attestato.

Come ulteriore garanzia di efficacia, l’Accordo introduce la valutazione dell’efficacia della formazione del preposto: il datore di lavoro, con il supporto dell’RSPP, dovrà verificare a 6 o 12 mesi di distanza se il preposto applica correttamente quanto appreso, ad esempio osservando le sue modalità di vigilanza sul campo.

SV S.R.L. supporta le aziende nell’adeguarsi a queste nuove disposizioni offrendo corsi per Preposti di 12 ore erogati interamente in videoconferenza (formazione online sincrona). Questa modalità, conforme ai requisiti di legge per i preposti, consente di partecipare attivamente alle lezioni a distanza, con esercitazioni e interazioni dirette col docente, garantendo la massima flessibilità senza rinunciare alla qualità e all’aderenza normativa.

Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro

Una delle novità più significative introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda i Datori di Lavoro. In passato, l’obbligo formativo per il datore di lavoro scattava solo nel caso in cui egli assumesse direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) della propria azienda. Oggi invece tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal ruolo ricoperto nell’organizzazione della sicurezza, devono ricevere una formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Questo cambiamento riconosce che, a prescindere dalla presenza di un RSPP interno o esterno, il datore di lavoro rimane il garante ultimo della sicurezza aziendale e deve possedere conoscenze adeguate a organizzare e gestire la prevenzione dei rischi.

Il corso base obbligatorio per datori di lavoro ha una durata minima di 16 ore, suddiviso in due moduli principali: uno dedicato agli aspetti giuridico-normativi (responsabilità, obblighi di legge, organizzazione del sistema sicurezza) e uno focalizzato su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda. Questa formazione fornisce al datore di lavoro gli elementi essenziali per comprendere e governare il sistema di prevenzione (dalla valutazione dei rischi alla gestione delle emergenze, dalla formazione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria).
Per i datori di lavoro già in carica al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, il corso deve essere completato entro 24 mesi, cioè entro il 24 maggio 2027.

Per i nuovi datori di lavoro (nominati dopo l’entrata in vigore), l’accordo non prevede un termine esatto, ma è raccomandabile completare la formazione prima dell’assunzione operativa del ruolo.

 Per quanto riguarda gli aggiornamenti la cadenza è quinquennale, con una durata minima di 6 ore ogni 5 anni

 L’Accordo 2025 fornisce indicazioni precise per costruire questi percorsi su misura. In particolare, è stato introdotto un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore che diventa obbligatorio esclusivamente per i datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili (es. nel settore edilizio). Questo modulo risponde alla necessità di approfondire le misure di prevenzione legate ai rischi tipici del lavoro nei cantieri, come lavori in quota, interferenze tra imprese, gestione del PSC e coordinamento della sicurezza.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, la formazione dei datori di lavoro può avvenire in tutte le modalità previste dall’Accordo 2025: in aula, in videoconferenza sincrona e in e-learning. L’accordo consente infatti che la formazione sia svolta anche interamente online, purché vengano rispettati i requisiti previsti in termini di tracciabilità, interazione e verifica dell’apprendimento.

SV S.R.L. mette a disposizione corsi per Datori di Lavoro conformi al nuovo accordo, fruibili interamente in modalità e-learning oppure in videoconferenza. In particolare, è disponibile il percorso completo da 22 ore per i Datori di Lavoro che ricomprende: le 16 ore del corso base obbligatorio + un modulo aggiuntivo di 6 ore, per un totale di 22 ore di formazione erogabile online. Questa soluzione permette ai datori di lavoro di assolvere comodamente tutti gli obblighi formativi iniziali e integrativi, accedendo ai contenuti su piattaforma dedicata in qualsiasi momento. Ovviamente sono disponibili anche soluzioni miste o in aula, in base alle preferenze aziendali. Al termine del corso, è previsto il consueto test di verifica finale delle conoscenze acquisite, il cui superamento consente di ottenere l’attestato valido a norma di legge.

Formazione obbligatoria per i Dirigenti

Anche per i Dirigenti (coloro che organizzano e dirigono le attività lavorative attuando le direttive del datore di lavoro) l’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce alcune novità significative. La durata minima del corso di formazione iniziale per dirigenti viene ridotta dalle precedenti 16 ore a 12 ore, snellendo leggermente il percorso senza però diminuirne la qualità. Questo corso, obbligatorio per tutti coloro che rivestono funzioni dirigenziali in materia di sicurezza, copre argomenti fondamentali quali: i princìpi della normativa di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), i compiti e le responsabilità specifiche del dirigente, l’organizzazione della prevenzione in azienda, la gestione dei fattori di rischio, la comunicazione e formazione dei lavoratori, la vigilanza sull’operato di preposti e lavoratori. I contenuti sono stati aggiornati e resi più aderenti al ruolo, con maggiore enfasi sulle responsabilità operative e sugli strumenti gestionali che un dirigente deve padroneggiare.

Una novità mirata riguarda i dirigenti che operano in ambiti ad alto rischio specifico, in particolare nel settore delle costruzioni: l’Accordo 2025 introduce infatti un modulo formativo integrativo “Cantieri” di 6 ore, obbligatorio per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili. Questo modulo aggiuntivo – che porta il totale a 18 ore per i dirigenti coinvolti in cantieri – approfondisce gli aspetti di sicurezza peculiari dei lavori edili e di ingegneria civile (es. coordinamento delle imprese appaltatrici, gestione di ponteggi e lavori in quota, scavi, ecc.), colmando un gap formativo presente nei precedenti accordi. Per tutti gli altri dirigenti non operanti nei cantieri, resta valida la formazione standard di 12 ore.

Gli aggiornamenti per i dirigenti mantengono la cadenza quinquennale obbligatoria, con una durata minima di 6 ore ogni 5 anni. Questi corsi di aggiornamento possono trattare le evoluzioni normative, casi pratici, miglioramento della capacità di gestione della sicurezza, ecc., e mirano a tenere sempre alta la consapevolezza del dirigente sui propri compiti in evoluzione.

Sul fronte delle modalità, la formazione dei dirigenti è prevalentemente teorica e l’Accordo 2025 conferma un’ampia flessibilità: è consentito svolgere tutto il corso anche in e-learning, purché nel rispetto dei requisiti tecnici e qualitativi previsti. Inoltre, la videoconferenza sincrona è esplicitamente ammessa ed equiparata alla formazione in presenza, offrendo così la possibilità di partecipare a distanza mantenendo l’interazione diretta col docente. Anche per i dirigenti, infine, è obbligatoria la verifica finale di apprendimento al termine del corso.

SV S.R.L. propone corsi per Dirigenti pienamente rispondenti ai nuovi requisiti: il corso base 12 ore è disponibile in modalità e-learning integrale (oppure in aula/videoconferenza), con piattaforme avanzate che assicurano tracciamento e interattività. Per i dirigenti che necessitano dell’approfondimento cantieri, Safetyone eroga anche il modulo aggiuntivo di 6 ore, portando il percorso formativo completo a 18 ore totali (anche queste fruibili online). In questo modo, i dirigenti di qualsiasi settore – dall’ufficio al cantiere – possono adempiere all’obbligo formativo in maniera pratica ed efficace. Naturalmente, l’ente offre anche i relativi corsi di aggiornamento da 6 ore, con contenuti sempre aggiornati alle ultime novità normative e metodologiche.
Tutti i corsi dirigenti rientrano tra i corsi sicurezza lavoro 2025 e rispettano i nuovi standard.

Formazione obbligatoria per i Lavoratori e Novità sui Gruppi Omogenei

Tutti i Lavoratori di un’azienda, a prescindere dal settore e dalla mansione, devono ricevere per legge una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08). Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 conferma l’impianto generale della formazione per i lavoratori, mantenendo la struttura modulare composta da una Formazione Generale e da una Formazione Specifica in base ai rischi presenti. La formazione generale (di 4 ore) fornisce a tutti i lavoratori le nozioni di base comuni – concetti di rischio, diritti e doveri, organizzazione della prevenzione, organi di vigilanza, etc. – ed è riconosciuta come credito formativo permanente (non va ripetuta in caso di cambio d’azienda). La formazione specifica, invece, approfondisce i rischi propri delle mansioni del lavoratore e ha durata variabile: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto, per un totale complessivo (generale + specifica) rispettivamente di 8, 12 o 16 ore. Queste durate minime sono rimaste inalterate rispetto al precedente accordo, ma l’Accordo 2025 pone un’enfasi nuova sulla personalizzazione dei contenuti in base al rischio effettivo e alle mansioni. In particolare, viene raccomandato di progettare la formazione specifica tenendo conto dei “gruppi omogenei” di lavoratori, ovvero gruppi di dipendenti con mansioni e esposizioni a rischi simili, così da tarare gli argomenti e gli esempi sulle situazioni realmente presenti in azienda Ad esempio, in un’azienda manifatturiera i lavoratori di produzione potranno costituire un gruppo omogeneo con formazione focalizzata su macchinari, rumore e movimentazione carichi, mentre gli impiegati amministrativi formeranno un gruppo a sé con contenuti incentrati su videoterminali, stress e così via. Questo approccio rende la formazione più concreta ed efficace, evitando corsi troppo generici e assicurando che ciascun lavoratore riceva informazioni pertinenti ai rischi che corre effettivamente.

Un’altra importante novità è l’obbligo di formare il lavoratore prima o contestualmente all’inizio dell’attività: in sostanza il neoassunto deve completare la formazione sulla sicurezza prima di essere adibito alla mansione, senza più attendere fino a 60 giorni dall’assunzione come in passato. Questo per garantire che sin dal primo giorno ogni lavoratore abbia le conoscenze necessarie a operare in sicurezza.

Per quanto concerne gli aggiornamenti, resta l’obbligo di un corso di richiamo quinquennale di almeno 6 ore per tutti i lavoratori. L’Accordo 2025 incoraggia però un approccio più mirato anche negli aggiornamenti, prevedendo corsi di aggiornamento che tengano conto dei gruppi omogenei e dei settori specifici di appartenenza, in modo da trattare le evoluzioni normative e i casi pratici più rilevanti per ciascuna realtà.

Sul piano delle metodologie, la formazione lavoratori può oggi avvalersi maggiormente delle tecnologie: accanto alla tradizionale aula, viene ammessa la videoconferenza sincrona praticamente per tutti i moduli teorici (escluse ovviamente le esercitazioni pratiche, come ad esempio l’uso di estintori o DPI, che richiedono addestramento sul campo.

Grazie alla possibilità di organizzare corsi in e-learning per il rischio basso e corsi personalizzati in videoconferenza o aula per i rischi medio e alto, Safetyone garantisce percorsi conformi ai corsi sicurezza lavoro 2025, personalizzati per gruppi omogenei, garantendo piena conformità all’Accordo 2025.

Sono, inoltre, disponibili anche corsi multilingua per lavoratori stranieri.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento quinquennali dei lavoratori, Safetyone ha sviluppato un ricco catalogo di moduli specifici per settore e ruolo, così da rispondere al meglio alle esigenze dei diversi gruppi omogenei. Su richiesta, è possibile anche organizzare percorsi di aggiornamento personalizzati attingendo dal catalogo formativo Safetyone, in modo da trattare argomenti di particolare interesse per l’azienda (es. approfondimenti su normativa antincendio, sismica, ergonomia, gestione emergenze). In tutti i casi, i corsi di aggiornamento proposti da Safetyone rispettano durata minima e contenuti richiesti dalla legge, offrendo però valore aggiunto grazie a docenti esperti e simulazioni pratiche delle situazioni di lavoro reali.

Corsi obbligatori SV S.R.L. – riepilogo offerta

Tutti i corsi Safetyone sono parte integrante della nuova offerta legata ai corsi sicurezza lavoro 2025, nel pieno rispetto dell’Accordo Stato-Regioni:

  • Corso Datore di Lavoro (anche non RSPP) – 16 ore base + 6 ore modulo aggiuntivo cantieri (22 ore totali) interamente in e-learning. Comprende formazione giuridica e gestionale, più integrazioni settoriali.
  • Corso Dirigenti12 ore base + 6 ore modulo cantieri (18 ore totali) erogabile in e-learning. Copre obblighi del dirigente e (se richiesto) approfondimento per lavori in cantiere.
  • Corso Preposti12 ore totali in videoconferenza sincrona. Corso interattivo con docente live, conforme al divieto di e-learning per i preposti, focalizzato su vigilanza e coordinamento in sicurezza.
  • Corso Lavoratori Rischio Basso8 ore (4+4) in e-learning per gruppi omogenei (es. impiegati, addetti commercio, ecc.). Piattaforma online con moduli multimediali e test finale.
  • Corso Lavoratori Rischio Medio/Alto12 o 16 ore in videoconferenza (o in aula), con programma personalizzato sui rischi specifici dell’azienda (es. industrie manifatturiere, cantieri, chimico…). Include esercitazioni pratiche ove necessario.
  • Corsi di Aggiornamento6 ore ogni 5 anni per tutte le figure: disponibili corsi di aggiornamento per lavoratori suddivisi per gruppi omogenei e settore ATECO, corsi di aggiornamento preposti (6 ore biennali) in videoconferenza, corsi di aggiornamento dirigenti (6 ore quinquennali) online, e corsi di aggiornamento datori di lavoro (6 ore quinquennali) online. Inoltre, Safetyone offre la possibilità di costruire percorsi di aggiornamento ad hoc in base alle specifiche esigenze formative aziendali.

 

Tutti i corsi Safetyone includono il rilascio dell’attestato legalmente valido previo superamento della verifica finale e garantiscono docenti qualificati (anche secondo i nuovi requisiti previsti per i formatori dall’Accordo 2025). La piattaforma e-learning è conforme alle normative (tracciamento ore, verifica identità, interazione tutor), mentre i corsi in videoconferenza replicano l’esperienza d’aula con possibilità di fare domande, discutere casi pratici e condividere materiali.

Per un riepilogo completo delle modalità di erogazione e i requisiti dei formatori, leggi anche: Formazione sicurezza lavoro 2025: quando è valida

Conclusioni

In conclusione, l’Accordo Stato-Regioni del 2025 ha innalzato l’asticella della formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro, richiedendo a tutte le figure aziendali un impegno formativo aggiornato e di qualità. Per le aziende, è essenziale adeguarsi per tempo a questi nuovi standard, pianificando fin da subito i corsi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori secondo le nuove regole. Una formazione ben fatta non solo assicura la conformità normativa, evitando sanzioni, ma soprattutto contribuisce a creare una cultura diffusa della sicurezza, con benefici tangibili in termini di riduzione degli infortuni, miglioramento del clima aziendale e aumento della produttività.

SV S.R.L. si pone come partner ideale in questo percorso di adeguamento: grazie alla sua esperienza pluriennale e all’accreditamento su tutto il territorio nazionale, è in grado di erogare tutti i corsi obbligatori aggiornati al 2025 con metodologie flessibili e docenti altamente qualificati.

Per richiedere maggiori informazioni sui corsi obbligatori o per accedere al catalogo completo dei corsi Safetyone, non esitare a contattarci. Il nostro team di esperti è a disposizione per aiutarti a individuare i percorsi formativi più adatti alle tue esigenze e per programmare insieme a te un piano di formazione efficace, conforme alla legge e ritagliato sulla tua realtà aziendale.

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Formazione sicurezza lavoro 2025: tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni https://www.safetyone.it/blog-formazione-sicurezza-lavoro-2025/ Tue, 20 May 2025 12:34:38 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3734 Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti cambiamenti nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Questo accordo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, unifica e aggiorna le precedenti normative, definendo standard nazionali per durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori. L’obiettivo è garantire una formazione più efficace, […]

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Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti cambiamenti nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Questo accordo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, unifica e aggiorna le precedenti normative, definendo standard nazionali per durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori. L’obiettivo è garantire una formazione più efficace, uniforme e di qualità per tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale. Di seguito esaminiamo in dettaglio le principali novità, con un linguaggio professionale ma accessibile, rivolto a datori di lavoro, aziende e responsabili HR interessati a comprendere i nuovi obblighi dei datori di lavoro e le nuove regole della formazione sicurezza lavoro 2025.

Per approfondimenti inviato a consultare la pagina ufficiale Conferenza Stato – Regioni

Requisiti organizzativi per i corsi di formazione sicurezza lavoro 2025

Il nuovo Accordo introduce requisiti organizzativi rigorosi per chi eroga la formazione. In particolare, i soggetti formatori (interni o esterni all’azienda) dovranno rispettare queste disposizioni chiave:

  • Progetto formativo documentato: ogni corso dovrà essere pianificato tramite un progetto formativo formalizzato e documentato. Ciò significa definire per iscritto obiettivi, programma, metodologie e valutazioni previste, garantendo tracciabilità e uniformità nazionale nella formazione. Il datore di lavoro che organizza corsi in proprio assume il ruolo di soggetto formatore e deve adempiere a tutti questi obblighi documentali. Questa misura rientra tra gli standard richiesti dalla formazione sicurezza lavoro 2025.
  • Numero massimo di partecipanti: viene fissato un limite di 30 discenti per ogni corso. Questo tetto ha lo scopo di assicurare una migliore interazione docente-partecipanti (è anche previsto un rapporto minimo docente/discenti di 1:6 per le attività pratiche) e una qualità didattica adeguata. Classi meno affollate favoriscono l’apprendimento attivo e il controllo efficace della presenza e partecipazione di ciascun lavoratore.
  • Fascicolo del corso obbligatorio: per ogni percorso formativo dovrà essere costituito un fascicolo contenente tutta la documentazione del corso – registri delle presenze, materiale didattico, test di valutazione, verbali di esame e copia degli attestati rilasciati. Questo fascicolo del corso dovrà essere conservato per almeno 10 anni a cura del soggetto formatore, risultando disponibile in caso di ispezioni. Tale obbligo garantisce che la storia formativa sia tracciabile a lungo termine, tutelando il diritto dei lavoratori a una formazione documentata e verificabile.
  • Verifica finale e verbale d’esame: al termine di ogni corso è resa obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento dei partecipanti. Questa può consistere in un test scritto (es. almeno 30 domande a risposta multipla per i corsi base), una prova pratica o un colloquio, a seconda della tipologia di corso. L’esito va formalizzato in un verbale di verifica finale, anch’esso da archiviare nel fascicolo del corso. Solo chi avrà frequentato almeno il 90% delle ore potrà essere ammesso a sostenere la verifica conclusiva. In caso di esito negativo, è prevista la ripetizione o altre forme di recupero formativo.

 

Queste misure organizzative puntano ad innalzare la qualità e la trasparenza dei corsi. Un progetto formativo dettagliato e una documentazione completa rappresentano la base per controlli più efficaci da parte degli enti di vigilanza e per garantire che la formazione non sia solo un adempimento formale, ma produca effettivamente competenze utili in azienda.

Per un riepilogo completo delle modalità di erogazione e i requisiti dei formatori, leggi anche: Formazione sicurezza lavoro 2025: quando è valida

Formazione sicurezza lavoro 2025 per le figure aziendali

L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce o modifica in maniera sostanziale i requisiti di formazione per diverse figure aziendali chiave. Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori in particolari contesti dovranno osservare nuovi programmi formativi, durate e frequenza di aggiornamento. Vediamo le principali novità per ciascuna figura.

Formazione dei Preposti: 12 ore e aggiornamento biennale

Una delle figure chiave nel nuovo impianto della formazione sicurezza lavoro 2025 sono proprio i Preposti, ossia coloro che sovrintendono alle attività lavorative altrui. Il monte ore iniziale obbligatorio per i preposti passa da 8 a 12 ore minime, aumentando così i contenuti e gli approfondimenti su compiti e responsabilità di questa figura. Inoltre, cambia radicalmente la frequenza degli aggiornamenti: l’aggiornamento periodico non è più quinquennale, bensì biennale (ogni 2 anni) per una durata minima di 6 ore. Questo significa che i preposti dovranno seguire più frequentemente corsi di aggiornamento, garantendo un costante allineamento alle nuove prassi e normative di sicurezza

Importante novità anche sulle modalità: per i preposti non sarà più consentita la formazione in e-learning asincrono. Il corso dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza fisica oppure in videoconferenza sincrona (VCS). Questa scelta normativa sottolinea la necessità di un maggior coinvolgimento attivo e interattivo del preposto nella formazione, vista la delicatezza del suo ruolo di controllo operativo. La formazione in aula (o VCS) permette infatti simulazioni, discussioni di gruppo e confronto diretto con il docente, elementi difficilmente replicabili con l’e-learning tradizionale. Resta inteso che il preposto dovrà aver già svolto la formazione da lavoratore (generale e specifica) prima di accedere al corso da preposto.

Formazione dei Dirigenti: 12 ore base + modulo cantieri

Anche i Dirigenti sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi requisiti della formazione sicurezza lavoro 2025.  Infatti, il nuovo Accordo prevede un corso base della durata minima di 12 ore – ridotta rispetto alle precedenti 16 ore– integrato però da un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per le attività nei cantieri edili o temporanei. In pratica, i dirigenti di aziende che operano come imprese affidatarie nei cantieri dovranno affrontare 6 ore extra dedicate alle peculiarità della sicurezza nei cantieri (norme specifiche, gestione delle interferenze, rischi tipici dell’edilizia, ecc.). I dirigenti di settori non edili invece possono limitarsi al corso base di 12 ore.

La cadenza degli aggiornamenti per i dirigenti rimane quinquennale (ogni 5 anni) con durata minima di 6 ore. Anche per loro, come per i preposti, l’Accordo sottolinea che la formazione di aggiornamento deve essere specifica e non ripetitiva di nozioni già impartite, privilegiando nuovi contenuti, approfondimenti su cambi normativi e miglioramento di competenze gestionali.

Formazione dei Datori di Lavoro: obbligo di 16+6 ore

Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Accordo riguarda proprio i Datori di Lavoro. Per la prima volta viene previsto un obbligo formativo specifico a carico di tutti i datori di lavoro, anche se non assumono direttamente il ruolo di RSPP. Il corso, che copre le responsabilità generali del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, ha una durata minima di 16 ore. Esso comprenderà moduli giuridico-normativi (es. obblighi e sanzioni del DL, organizzazione della prevenzione aziendale) e moduli gestionali (gestione della sicurezza, organizzazione delle emergenze, ecc.).

In aggiunta, per i datori di lavoro delle aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo integrativo “cantieri” di 6 ore, analogo a quello dei dirigenti, per affrontare i rischi e gli adempimenti tipici del settore edile (ad esempio la gestione dei piani di sicurezza nei cantieri, il coordinamento con le altre imprese, ecc.). Pertanto, un datore di lavoro del settore costruzioni dovrà frequentare in totale 22 ore (16+6).

Questa formazione da 16 (o 22) ore dovrà essere completata dai datori di lavoro entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato e, come per gli altri, sarà prevista una verifica finale dell’apprendimento.

Per mantenere valide le competenze, i datori di lavoro dovranno poi effettuare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

L’obbligo di formazione vale anche per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (DL SPP).

Il corso per datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP non può essere svolto in e-learning. Per i datori senza incarico RSPP, l’accordo non lo vieta esplicitamente, ma la modalità più sicura resta la presenza o la videoconferenza sincrona, anche in vista di futuri chiarimenti.

Formazione specifica per spazi confinati e nuove attrezzature

Una novità introdotta dalla formazione sicurezza lavoro 2025 riguarda gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, disciplinati dal DPR 177/2011. Il nuovo accordo prevede un corso obbligatorio di 12 ore per i lavoratori coinvolti: 4 ore di teoria e 8 di addestramento pratico sul campo.

Rispetto alle precedenti 8 ore previste da alcune prassi, si rafforza l’importanza della parte pratica per affrontare rischi legati a atmosfere pericolose, spazi stretti, uso di DPI e procedure di emergenza. È inoltre introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale (4 ore) per mantenere la qualifica. Questa formazione è fondamentale per settori come edilizia, manutenzione industriale e impiantistica.

Obblighi prima dell’assunzione nella formazione sicurezza lavoro 2025

Uno dei cambiamenti più significativi nella formazione sicurezza lavoro 2025 riguarda la tempistica per formare i nuovi assunti. In passato, la normativa consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Con il nuovo Accordo, questo approccio è superato: la formazione deve avvenire prima dell’inizio delle mansioni. Il lavoratore deve ricevere sia la formazione generale (4 ore), sia quella specifica sui rischi connessi al proprio ruolo, prima di esporsi concretamente al rischio.

I datori di lavoro dovranno quindi programmare la formazione nei giorni precedenti o immediatamente successivi all’assunzione, evitando l’inizio dell’attività lavorativa senza adeguata preparazione.

Addestramento attrezzature nella formazione sicurezza lavoro 2025

Parallelamente, viene rafforzato l’obbligo di addestramento pratico per l’uso di attrezzature di lavoro per le quali è previsto uno specifico patentino o abilitazione (art. 73 del D.Lgs. 81/08). Il nuovo Accordo aggiorna l’elenco delle attrezzature di nuova introduzione che richiedono formazione specifica con prova pratica obbligatoria, includendo ad esempio: le macchine raccogli frutta (per le quali ora è previsto un corso di 8 ore), i caricatori per la movimentazione di materiali (8 ore) e i carriponte o gru a ponte (corso di 10-11 ore a seconda delle configurazioni). Queste si aggiungono alle attrezzature già normate dai precedenti accordi (carrelli elevatori, PLE piattaforme elevabili, gru mobili, trattori agricoli, macchine movimento terra, ecc.).

Ciò implica che, se l’azienda introduce nuove attrezzature non precedentemente utilizzate, dovrà formare e abilitare i lavoratori addetti prima che inizino ad usarle. L’addestramento pratico sul campo, effettuato da personale esperto, è ora esplicitamente richiesto come parte integrante della formazione su queste attrezzature, oltre alla teoria. Inoltre, l’acquisizione dell’abilitazione all’uso di un’attrezzatura non esaurisce tutti gli obblighi: rimane comunque necessario fornire al lavoratore informazione, formazione e addestramento specifici ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, ad esempio in caso di attrezzature particolari o rischi specifici presenti in azienda.

Formazione su misura per gruppi omogenei di rischio

Il tema della personalizzazione della formazione viene evidenziato con il concetto di “gruppi omogenei di rischio”. In pratica, il datore di lavoro dovrà progettare i percorsi formativi tenendo conto dei differenti rischi a cui sono esposti i vari gruppi di lavoratori. Ciò significa che, all’interno della stessa azienda, i lavoratori possono essere suddivisi in gruppi omogenei (per mansione, reparto, tipologia di attività) e la formazione specifica dovrà essere coerente con i rischi effettivi di ciascun gruppo, così come individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Questo principio, ribadito anche come criterio di controllo sostanziale dagli organi di vigilanza, sancisce che non basta più fornire una formazione standard “uguale per tutti” – seppur formalmente corretta – ma occorre calibrare i contenuti sulle reali esigenze. Ad esempio, i lavoratori di un reparto chimico riceveranno formazione focalizzata sui rischi chimici, quelli di officina su rischi meccanici, quelli degli uffici su ergonomia e videoterminali, e così via. In tal modo la formazione risulta personalizzata e realmente efficace, colmando il divario tra teoria e pratica quotidiana.

In sintesi, la nuova impostazione supera l’approccio “a catalogo” dei corsi generici e richiede una vera progettazione della formazione in funzione dei rischi specifici. Questo approccio era già implicito nel D.Lgs. 81/08, ma l’Accordo 2025 lo enfatizza, anche tramite controlli più stringenti. Per i datori di lavoro, ciò significa dover pianificare attentamente i contenuti formativi per ciascun gruppo di lavoratori, eventualmente avvalendosi di consulenti o esperti in grado di modulare i corsi sulle effettive condizioni di lavoro in azienda.

Progettare la formazione sicurezza lavoro 2025 per gruppi omogenei significa lavorare sulla reale esposizione ai rischi.

Per un riepilogo completo dei contenuti dei corsi, leggi anche: Corsi sicurezza lavoro 2025: guida completa post Accordo

Crediti formativi e aggiornamenti: cosa succede se scadono?

Un aspetto fondamentale in ambito formativo è la validità nel tempo dei corsi svolti, ovvero i cosiddetti crediti formativi. Il nuovo Accordo introduce una regola chiara e uniforme:

  • Se un lavoratore (o preposto, dirigente, datore, ecc.) non effettua l’aggiornamento entro la scadenza prevista ma il ritardo accumulato è comunque inferiore a 10 anni, il suo credito formativo pregresso non decade. In altre parole, anche se sono trascorsi più di 5 anni (scadenza ordinaria) ma meno di 10 anni dall’ultimo corso, basterà frequentare ora un corso di aggiornamento per regolarizzare la propria formazione. Completato l’aggiornamento, la persona potrà tornare a svolgere il proprio ruolo (es. preposto, RSPP, ecc.) senza dover ripetere tutto da capo. Naturalmente durante il periodo di mancato aggiornamento quella persona non dovrebbe aver esercitato la funzione in questione, altrimenti l’azienda sarebbe in difetto; ma una volta aggiornato, torna conforme.
  • Se invece il mancato aggiornamento si protrae oltre i 10 anni, allora il credito formativo viene perso. Ciò comporta che la formazione originaria non è più ritenuta valida e il soggetto deve rifare interamente il percorso formativo base per quella funzione. Ad esempio, un dirigente che non segue corsi di aggiornamento da oltre 10 anni dovrà rifrequentare il corso dirigenti completo (12+6 ore) da zero; un RSPP non aggiornato per più di 10 anni dovrà rifare i moduli A-B-C; un lavoratore privo di aggiornamento decennale dovrà ripetere formazione generale e specifica, e così via.

 

Questa norma uniforma la prassi e risolve dubbi interpretativi: in passato non era sempre chiaro se un forte ritardo nell’aggiornamento invalidasse la formazione pregressa. Ora il limite dei 10 anni funge da spartiacque netto. L’idea è che in un decennio le competenze possono diventare talmente obsolete da richiedere un reset formativo completo. Viceversa, per ritardi più contenuti, si dà la chance di recuperare con un semplice aggiornamento (che ovviamente dovrà coprire tutte le novità normative e tecniche intercorse).

Per le aziende, ciò implica l’importanza di tenere traccia delle scadenze formative di ogni lavoratore e figura aziendale, magari tramite un sistema di gestione delle scadenze. Superare il limite di 10 anni avrebbe impatti ben più onerosi (formazioni lunghe da rifare) rispetto a un semplice aggiornamento tardivo. Dunque, meglio prevenire tali situazioni pianificando i refresh entro i 5 anni o poco oltre se necessario.

Nota: l’Accordo ribadisce inoltre il concetto di “credito formativo permanente” per alcuni moduli di base. Ad esempio, la formazione generale lavoratori (4h), una volta svolta, rimane valida per sempre e non va ripetuta in caso di cambio mansione o settore; sarà sufficiente integrare con la parte specifica relativa al nuovo rischio. Analogamente, moduli come il Modulo A per RSPP/ASPP (se concluso) resta credito permanente, così come probabilmente alcuni moduli trasversali. Questo aiuta a evitare inutili duplicazioni di formazione già acquisita, laddove le conoscenze di base restino attuali.

Controlli, ispezioni e qualità nella formazione sicurezza lavoro 2025

Il capitolo relativo ai controlli è una delle novità più qualificanti dell’Accordo Stato-Regioni 2025. Si prevede un monitoraggio sistematico sull’effettiva applicazione delle nuove regole formative, coinvolgendo attivamente gli enti di vigilanza come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), le ASL/ATS territoriali e le Regioni stesse.

In base al nuovo Accordo, gli organi di vigilanza pianificheranno controlli non solo sugli enti formatori (verificando accreditamenti, qualifiche dei docenti, qualità dei contenuti erogati), ma anche sui destinatari della formazione e sui datori di lavoro. In particolare, durante le ispezioni in azienda potranno essere controllati:

  • I lavoratori formati: si verificherà che ciascun lavoratore abbia effettivamente frequentato i corsi obbligatori previsti (controllo delle presenze) e che abbia compreso i contenuti (tramite colloqui o verifiche sul campo delle competenze acquisite). Sarà oggetto di attenzione anche l’utilizzo operativo delle competenze: ad esempio, in cantiere l’ispettore potrebbe chiedere a un preposto di illustrargli le procedure di sicurezza per vedere se le conosce e applica davvero.
  • Il datore di lavoro: dovrà poter dimostrare di aver formato tutti i suoi dipendenti secondo quanto richiesto e, soprattutto, di aver progettato la formazione in coerenza con i rischi valutati nel DVR. Questo punto è cruciale: il controllo non si ferma alla carta (attestati), ma entra nel merito della pertinenza della formazione rispetto ai pericoli reali dell’azienda. Se, ad esempio, in DVR sono presenti rischi di caduta dall’alto ma i corsi fatti ai lavoratori non ne hanno mai trattato, il datore di lavoro potrebbe essere sanzionato per formazione non adeguata.

 

Si configura così un doppio livello di controllo:

  • Controllo formale: verifica che la formazione erogata rispetti i requisiti minimi prescritti (durata in ore, contenuti minimi, modalità consentite, aggiornamenti svolti, presenza di verifica finale, documenti in regola, ecc.). Questa è la parte “burocratica” ma fondamentale: attestati e registri devono essere in ordine, e la formazione deve aver seguito le regole.
  • Controllo sostanziale: verifica che la formazione sia efficace e cucita sui rischi specifici dell’attività lavorativa. In sostanza, una valutazione qualitativa: la formazione impartita è davvero utile e adeguata ai rischi presenti? Viene messa in pratica? Gli ispettori potranno sindacare la qualità della formazione, non solo la quantità.

Un’altra novità è l’obbligo di valutazione del gradimento da parte dei partecipanti per ogni corso erogato. Al termine di ciascun corso, i discenti dovranno compilare un questionario di feedback in cui esprimono la loro soddisfazione rispetto alla qualità del docente, all’organizzazione del corso, all’utilità percepita dei contenuti e alla rispondenza alle aspettative. Questa misura, già diffusa come buona prassi, diventa ora un adempimento formale. I risultati delle valutazioni di gradimento dovranno essere considerati dal soggetto formatore per migliorare continuamente l’offerta formativa.

Inoltre, il datore di lavoro è chiamato a verificare l’efficacia della formazione sul campo a qualche tempo di distanza. L’Accordo infatti prevede che, dopo 6-12 mesi dalla formazione, si effettui una verifica sull’effettivo cambiamento prodotto dalla formazione nel comportamento lavorativo. Ciò può avvenire tramite:

  • l’analisi di eventuali infortuni, near-miss o indicatori di sicurezza dopo il corso,
  • colloqui con i lavoratori per capire se applicano le procedure apprese,
  • osservazioni sul campo e checklist di verifica durante le attività lavorative,
  • oppure affiancamenti e simulazioni per testare le competenze.

Questa misurazione dei risultati è obbligatoria almeno per i corsi dei lavoratori e consente di capire se la formazione ha avuto effetto (ad esempio, riduzione degli incidenti, miglior uso dei DPI, comportamenti più sicuri). I risultati dovrebbero essere documentati e, se si riscontrano carenze, il datore di lavoro dovrà intervenire con azioni correttive o ulteriori sessioni formative.

In sintesi, l’Accordo 2025 sposta l’attenzione dalla sola “quantità” di formazione erogata (ore, attestati) alla “qualità e utilità” della stessa. Per le aziende, ciò si traduce in un forte incentivo a fare formazione per davvero, scegliendo bene docenti e contenuti, e non limitarsi a soddisfare l’obbligo minimo. D’altro canto, rende ancora più importante affidarsi a enti formatori qualificati, poiché eventuali carenze potrebbero emergere e portare sanzioni.

Conclusioni e prossimo passo: adeguarsi con il supporto di Safetyone

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di formazione sicurezza sul lavoro rappresenta un’evoluzione significativa verso standard più elevati di tutela e consapevolezza. Le aziende, i datori di lavoro e i professionisti HR sono chiamati a recepire queste novità e ad adeguare i propri programmi formativi entro i termini previsti. In particolare, sarà fondamentale:

  • Aggiornare il piano formativo aziendale inserendo i nuovi corsi obbligatori (es. formazione datori di lavoro, ambienti confinati) e rimodulare quelli esistenti secondo le nuove durate e modalità.
  • Verificare le scadenze formative di preposti, dirigenti, lavoratori, ecc., attuando gli aggiornamenti richiesti e sanando eventuali ritardi prima che superino la soglia critica dei 10 anni.
  • Adeguare la documentazione: predisporre il fascicolo del corso per ogni attività formativa, utilizzare registri presenze e verbali conformi ai nuovi modelli, conservare il tutto a norma.
  • Sensibilizzare i formatori interni (se presenti) sulle nuove esigenze: ad esempio, istruirli a porre maggiore attenzione alla personalizzazione sui rischi specifici e a svolgere verifiche finali efficaci.
  • Prepararsi ai controlli ispettivi: ciò significa farsi trovare pronti non solo con gli attestati in ordine, ma anche poter dimostrare concretamente che la formazione ha riscontro nelle prassi aziendali (ad esempio, attraverso procedure, simulazioni svolte, evidenze di miglioramento).

 

Affrontare questi cambiamenti può sembrare impegnativo, ma è un investimento sulla sicurezza e sulla conformità legale della propria organizzazione. È importante non aspettare l’ultimo momento: alcune novità (come la formazione dei datori di lavoro o i nuovi corsi attrezzature) richiedono tempo e risorse per essere implementate efficacemente.

Safetyone è al fianco della tua impresa per rendere questo percorso più semplice e rapido. Grazie alla nostra esperienza nella formazione e consulenza sulla sicurezza, ti offriamo un supporto completo di adeguamento ai nuovi requisiti. In particolare, Safetyone può aiutarti con:

  • Corsi di formazione aggiornati: eroghiamo tutti i corsi obbligatori previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025 – dai corsi per preposti e dirigenti, al nuovo corso per datori di lavoro, fino alla formazione per spazi confinati e attrezzature. I nostri docenti qualificati garantiscono una formazione coinvolgente, in presenza o in videoconferenza sincrona, con verifiche finali efficaci e rilascio di attestati conformi.
  • Audit e verifica dei fabbisogni: analizziamo il tuo DVR e le mansioni aziendali per identificare i gruppi omogenei di rischio e costruire un piano formativo su misura, assicurando coerenza tra rischi valutati e corsi erogati. Effettuiamo audit documentali per verificare che registri, fascicoli e attestati siano in linea con i nuovi obblighi, così da farti trovare preparato in caso di ispezione.
  • Consulenza specialistica: i nostri consulenti ti affiancano nella progettazione del progetto formativo aziendale documentato, nell’implementare sistemi di monitoraggio dell’efficacia (questionari, osservazioni post-corso) e nell’interpretare correttamente le disposizioni normative. Ti teniamo aggiornato sulle scadenze e sulle eventuali circolari applicative, così non rischi di perdere di vista alcun adempimento.

 

In un contesto normativo in evoluzione, affidarsi a professionisti qualificati è la scelta più sicura e conveniente. Contattaci per una consulenza personalizzata o per programmare i tuoi prossimi corsi di formazione. Con Safetyone, trasformi gli obblighi di legge in opportunità di crescita: investire nella sicurezza dei lavoratori significa proteggere il futuro della tua azienda. Siamo pronti a guidarti passo dopo passo nell’adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, perché la sicurezza sul lavoro non è solo un requisito, ma un valore da coltivare ogni giorno.

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