Safetyone.it https://www.safetyone.it Consulenza Sicurezza sul Lavoro Thu, 05 Jun 2025 10:51:11 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.safetyone.it/wp-content/uploads/2022/03/Safetyone_favicon-300x300.png Safetyone.it https://www.safetyone.it 32 32 Referendum sicurezza sul lavoro 2025: cambia l’articolo 26 https://www.safetyone.it/referendum-sicurezza-sul-lavoro-2025/ Wed, 04 Jun 2025 09:22:49 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3760 Tra pochi giorni i cittadini italiani sono chiamati a votare su un importante referendum abrogativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il quesito riguarda l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e propone di eliminare una parte cruciale del comma 4, quella che oggi limita la responsabilità solidale del committente […]

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Tra pochi giorni i cittadini italiani sono chiamati a votare su un importante referendum abrogativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il quesito riguarda l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e propone di eliminare una parte cruciale del comma 4, quella che oggi limita la responsabilità solidale del committente in caso di infortuni legati ai rischi specifici dell’attività dell’appaltatore. Questa consultazione popolare, nota come referendum sicurezza sul lavoro 2025, interessa direttamente tutti i datori di lavoro committenti che esternalizzano lavori o servizi e le imprese appaltatrici che subappaltano talune attività. L’esito potrebbe imporre un cambio significativo nell’approccio alla gestione della sicurezza negli appalti: vediamo di cosa si tratta.

Gli infortuni sul lavoro in Italia restano numerosi – ogni anno si contano circa 500.000 denunce di infortunio e quasi 1000 morti sul lavoro (in media 3 lavoratori al giorno perdono la vita). In questo contesto allarmante, il referendum mira a rafforzare le tutele dei lavoratori negli appalti, eliminando norme che attualmente impediscono di estendere la responsabilità all’impresa appaltante in caso di infortunio occorso in regime di appalto. Di seguito analizziamo cosa prevede oggi l’art. 26 del D.Lgs. 81/08, cosa cambierebbe con l’eventuale abrogazione parziale e quali sarebbero le implicazioni operative per le aziende coinvolte.

Per ulteriori informazioni sul referendum, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Interno

Cosa prevede oggi l’art. 26 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)

L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi di sicurezza nella gestione dei contratti di appalto, d’opera o somministrazione. È una norma pensata per tutelare i lavoratori quando un’azienda affida lavori a ditte esterne, evitando che la sicurezza venga trascurata nelle esternalizzazioni. In sintesi, il datore di lavoro committente deve: verificare preliminarmente l’idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori (cioè, assicurarsi che l’impresa appaltatrice abbia i requisiti e le capacità per svolgere il lavoro in sicurezza), fornire informazioni sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro, e cooperare e coordinarsi con l’appaltatore nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In pratica, se più aziende operano nello stesso luogo, il committente deve promuovere la cooperazione elaborando, quando necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – che individua e gestisce i rischi da interferenza fra le attività delle diverse imprese coinvolte (obbligo introdotto proprio dall’art. 26). Queste misure garantiscono che ciascun rischio sia valutato e gestito: i rischi specifici dell’attività dell’appaltatore sono generalmente valutati dal medesimo nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, mentre i rischi dovuti all’interazione tra appaltatore e committente (es. interferenze) sono oggetto di valutazione e coordinamento congiunto (tramite DUVRI e procedure condivise).

Il comma 4 dell’art. 26 affronta un aspetto delicato: la responsabilità civile per danni da infortunio sul lavoro in ambito di appalto. In particolare, esso stabilisce una forma di responsabilità solidale tra il committente e l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) per i danni subiti da lavoratori dell’appaltatore, limitatamente però a determinati casi. Testualmente, l’art. 26 comma 4 recita che il committente è responsabile in solido con l’appaltatore per tutti i danni subiti dai lavoratori dell’appaltatore o del subappaltatore non indennizzati dall’INAIL o dall’IPSEMA, quindi in pratica per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale (il danno eccedente le prestazioni erogate dall’assicurazione infortuni). Tuttavia – ed è questa la parte oggetto di referendum – la norma esclude espressamente la responsabilità solidale del committente per i danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. In altre parole, oggi il committente non risponde degli infortuni dovuti a rischi tipici dell’attività svolta dall’appaltatore (ad esempio, se un’impresa esterna subisce un infortunio legato a un rischio proprio del suo mestiere, questo è escluso dall’ambito della responsabilità solidale del committente). Questa clausola funge da limite alla responsabilità del committente: la ratio è che ogni azienda resta principalmente responsabile dei rischi specifici del proprio lavoro, mentre il committente risponde “solo” delle mancanze legate alla scelta del fornitore e alla gestione delle interferenze e di eventuali ulteriori danni non coperti da assicurazione.

Vale la pena sottolineare che la responsabilità solidale così configurata non riguarda obblighi retributivi o contributivi (già coperti da altre normative), ma esclusivamente il risarcimento dei danni da infortunio o malattia professionale non coperti dall’INAIL e che sempre più spesso INAIL si costituisca parte civile nei processi a danno della stazione appaltanti, per recuperare (tramite rivalsa) le somme anticipate e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell’infortunio (prestazioni erogate al lavoratore, spese mediche, etc.).

La previsione attuale ha generato negli anni alcune incertezze interpretative sulla natura di tale responsabilità: alcuni giuristi la considerano per colpa (ossia dipendente da una negligenza del committente), altri la interpretano come una forma di responsabilità quasi oggettiva (legata al solo fatto di aver coinvolto l’appaltatore). Questa ambiguità nasce proprio dal confine tracciato sui “rischi specifici” esclusi: stabilire se un dato incidente rientri tra le interferenze gestibili dal committente oppure tra i rischi propri dell’appaltatore può essere complesso e dare adito a contenziosi. Ebbene, il referendum interviene esattamente su questo punto di confine, proponendo di eliminare l’eccezione che oggi tutela il committente nei casi di rischi specifici dell’appaltatore.

Referendum art. 26: cosa cambia con Sì o No (e scenari referendari)

Il quesito referendario depositato (“Referendum art. 26 D.Lgs. 81/08 – Più sicurezza sul lavoro”) chiede agli elettori se vogliono cancellare dalla legge proprio la frase che esclude i rischi specifici dalla responsabilità solidale del committente. Di fatto, non si abroga l’intero art. 26 comma 4, ma solo l’ultimo periodo. Vediamo in concreto cosa significa votare Sì o No:

  • Votando SÌ, la parte finale del comma 4 verrebbe abrogata. La responsabilità solidale del committente si applicherebbe senza eccezioni anche ai danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore. In pratica, se passa il “Sì” il committente risponderà civilmente di qualsiasi infortunio dei lavoratori dell’appaltatore, per la quota di danno non coperta dall’INAIL, indipendentemente dalla natura del rischio. Si avrebbe quindi un’estensione significativa delle tutele: il lavoratore infortunato (o i suoi familiari) potrà rivalersi anche sul committente per ottenere il pieno risarcimento del danno (danno differenziale), anche se l’evento è legato a un rischio proprio dell’appaltatore. Dal punto di vista giuridico, verrebbe “riespansa” integralmente la responsabilità solidale del committente, senza più deroghe: questa era la configurazione originaria della norma prima delle modifiche introdotte negli anni. La Corte Costituzionale stessa, nel dichiarare ammissibile il referendum (sentenza n. 15/2025), ha evidenziato che il quesito presenta un’alternativa netta tra «il mantenimento dell’attuale assetto […] contraddistinto da deroghe significative» e «l’integrale riespansione di tale responsabilità, senza alcuna eccezione per i danni prodotti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici». Dunque, il “Sì” comporta maggiore chiarezza e ampiezza nella responsabilità del committente, eliminando un’esenzione considerata dai promotori un “privilegio” che limita le tutele dei lavoratori.
  • Votando NO, la norma resterebbe invariata. Il comma 4 continuerebbe a prevedere la non responsabilità del committente per i rischi specifici propri dell’appaltatore. In caso di bocciatura del referendum (o di mancato raggiungimento del quorum), dunque, nulla cambierebbe rispetto ad oggi: il committente continuerebbe a essere escluso dalla responsabilità risarcitoria negli infortuni dovuti a rischi tipici dell’attività appaltata, rispondendo solo degli infortuni imputabili a interferenze o ad altre negligenze proprie. Chi propende per il “No” teme che un’estensione indiscriminata della responsabilità possa scoraggiare le imprese dall’affidare lavori in appalto o generare oneri eccessivi a carico dei committenti più diligenti. D’altro canto, lasciando invariata la legge, permane la situazione attuale, con i suoi pregi (specializzazione delle responsabilità per competenza) e i suoi difetti (zone grigie interpretative e possibile scarsa attenzione nella scelta dei fornitori, indotta dal minore rischio di conseguenze civilistiche per il committente).

È importante ricordare che si tratta di un referendum abrogativo. Pertanto, affinché il risultato sia valido, è necessario il raggiungimento del quorum di partecipazione: dovrà votare almeno il 50% + 1 degli aventi diritto, altrimenti la consultazione sarà nulla e la norma resterà in vigore nella sua forma attuale. In caso di quorum raggiunto, la maggioranza dei voti validi deciderà: se prevarranno i Sì, dal giorno successivo all’entrata in vigore del risultato referendario la frase contestata sarà eliminata dal testo di legge; se prevarranno i No, l’art. 26 comma 4 rimarrà immutato. La Corte Costituzionale ha giudicato il quesito conforme ai requisiti di chiarezza e semplicità: gli elettori sono quindi posti di fronte a una scelta chiara tra status quo e cambiamento normativo sulla responsabilità negli appalti.

Implicazioni operative e criticità nella valutazione dei rischi

Al di là degli aspetti giuridici, è fondamentale capire le implicazioni pratiche che l’eventuale abrogazione parziale dell’art. 26 comporterebbe per le aziende. Oggi la distinzione introdotta dal comma 4 riflette, in un certo senso, una realtà operativa: il committente di norma non ha competenze specialistiche sui rischi propri dell’attività dell’appaltatore, mentre l’appaltatore è lo specialista del proprio mestiere e conosce i relativi rischi specifici meglio di chiunque altro. Di conseguenza, il sistema attuale “divide” le responsabilità: il committente si fa carico di garantire condizioni sicure nel contesto in cui l’appaltatore andrà a operare (rischi ambientali, interferenziali, procedure di emergenza condivise, etc.), l’appaltatore dal canto suo è responsabile di gestire in sicurezza i rischi tecnici del proprio lavoro (macchinari, processi, attrezzature specifiche, formazione dei propri addetti, ecc.). Questa ripartizione emerge anche nei documenti di sicurezza: il DUVRI del committente copre i rischi da interferenza tra aziende, mentre il DVR dell’appaltatore valuta i rischi intrinseci delle sue attività.

Eliminando la clausola di esonero, al committente verrebbe richiesto uno sforzo ulteriore: egli dovrà prestare attenzione (e risponderà in solido) anche riguardo ai rischi specifici propri dell’appaltatore. In pratica, pur non potendo entrare nel merito tecnico di ogni lavorazione specializzata, il datore di lavoro committente dovrà accertarsi con ancora maggiore scrupolo di scegliere imprese appaltatrici competenti e affidabili. Già oggi la legge impone la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) dei fornitori – un obbligo cardine prima di stipulare il contratto – ma con l’abrogazione proposta questa verifica assumerebbe un peso ancor più decisivo. Significa che il committente dovrà valutare a fondo l’organizzazione dell’impresa appaltatrice, la sua formazione in tema di sicurezza, le attrezzature e procedure che impiega, eventualmente richiedendo evidenze documentali (es. attestati, piani operativi di sicurezza, certificazioni) e referenze prima di affidare il lavoro. Non basterà più confidare che “ogni ditta sa gestire i propri rischi”: il committente, sapendo di poter essere chiamato a rispondere in sede civile di qualunque incidente, avrà tutto l’interesse a vigilare attivamente sulla sicurezza anche dell’operato altrui. Ciò potrà tradursi in clausole contrattuali più stringenti in materia di sicurezza, in un incremento di audit e sopralluoghi presso i fornitori, nonché in una collaborazione più stretta tra gli RSPP delle diverse aziende coinvolte (il Servizio di Prevenzione e Protezione interno/esterno del committente potrà essere chiamato a interfacciarsi con quello dell’appaltatore per scambiare informazioni e buone pratiche).

Di contro, una criticità da non sottovalutare è la possibile difficoltà pratica per il committente nel valutare rischi che esulano dal proprio campo di esperienza. Ad esempio, un’azienda manifatturiera che appalta lavori di manutenzione elettrica potrebbe non avere internamente tutte le competenze per giudicare l’adeguatezza delle misure di sicurezza di una ditta elettrica (oltre agli aspetti generali di buon senso e rispetto normativo). Il committente potrebbe dover ricorrere a consulenti esterni o formare il proprio staff in modo da poter dialogare da pari con l’appaltatore sui temi di sicurezza specifica. Inoltre, l’estensione della responsabilità solidale non sostituisce né riduce gli obblighi specifici di ciascuna parte; quindi, in caso di incidente continueranno ad essere principalmente valutate le colpe di ogni attore (committente e appaltatore) ai fini penali e amministrativi. Ma sul piano civilistico, il lavoratore saprà di poter agire verso il committente per ottenere il risarcimento completo, e sarà eventualmente il committente a rivalersi poi sull’appaltatore se quest’ultimo ha responsabilità dirette. Questo scenario giuridico aumenterà l’esposizione al rischio economico dei datori di lavoro committenti, che dovranno tutelarsi con tutti gli strumenti a disposizione: scelta rigorosa dei partner, vigilanza durante i lavori, e probabilmente anche polizze assicurative ad hoc per coprire il rischio di rivalse.

Va aggiunto che l’eliminazione della clausola sui rischi specifici semplificherebbe il quadro normativo rendendolo più chiaro: non ci sarebbe più da dibattere se un dato infortunio rientra o meno nell’esonero, perché l’esonero non esisterà più. La Corte Costituzionale nella sua pronuncia ha colto proprio questo aspetto, osservando che l’abrogazione “fugherebbe le incertezze interpretative” sorte sull’attuale disciplina e avrebbe “effetti di indubbia chiarezza” in quanto “riporta la responsabilità solidale all’originaria formulazione” priva di eccezioni. Quindi, dal punto di vista della certezza del diritto, il cambiamento renderebbe più lineare la gestione delle responsabilità negli appalti. Tuttavia, rimane da capire come il mercato reagirà: committenti e appaltatori dovranno probabilmente ridefinire i loro rapporti contrattuali, i costi della sicurezza andranno eventualmente ricalibrati (un appaltatore molto attento alla sicurezza potrebbe diventare più appetibile perché riduce il rischio di esporre il committente a rivalse). In ogni caso, entrambi le parti – se il referendum passerà – dovranno aumentare la consapevolezza reciproca sui rispettivi rischi professionali: la sicurezza sul lavoro diventerà ancor più un obiettivo condiviso, non solo un onere ripartito.

Conclusioni: verso una maggiore responsabilità condivisa

In conclusione, il referendum sicurezza sul lavoro 2025 sul comma 4 dell’art. 26 punta ad estendere la responsabilità del datore di lavoro committente negli appalti, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la tutela dei lavoratori e incentivare pratiche più sicure. Indipendentemente dall’esito delle urne, questo dibattito normativo ha già acceso i riflettori sull’importanza di selezionare fornitori qualificati e di monitorarne le condizioni di sicurezza. Già oggi, infatti, chi affida lavori in appalto ha l’obbligo di verificare accuratamente l’ITP del fornitore (idoneità tecnico-professionale) e di pretendere il rispetto di tutte le norme di prevenzione. Se il referendum approverà l’abrogazione, tale obbligo morale e giuridico diventerà ancor più stringente: verificare e pretendere la sicurezza dai propri appaltatori non sarà solo diligenza, ma anche tutela concreta da possibili responsabilità.

È il momento giusto per i datori di lavoro di fare un check-up delle proprie procedure di gestione degli appalti. Assicuratevi sin d’ora che la valutazione dei rischi sia condivisa con i vostri fornitori e che la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale dei partner sia documentata e rigorosa (può essere utile consultare il nostro articolo Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende per conoscere tutti gli adempimenti). Coinvolgete il vostro RSPP e i consulenti sicurezza nelle fasi di scelta e coordinamento delle imprese esterne, aggiornate i vostri modelli di DUVRI e le procedure interne affinché includano anche i controlli sui rischi specifici dell’appaltatore. Investire tempo adesso in una qualifica scrupolosa dei fornitori e in un solido rapporto di collaborazione sulla sicurezza vi permetterà di lavorare più serenamente domani, a prescindere dall’evoluzione della norma. In un panorama normativo che sembra andare verso una maggiore responsabilizzazione del committente, farsi trovare preparati è l’unica strategia vincente. La sicurezza sul lavoro negli appalti è un gioco di squadra: scegli partner affidabili, verifica le loro competenze e lavorate insieme per prevenire incidenti. In questo modo non solo proteggerete i lavoratori e vi metterete al riparo da conseguenze legali, ma contribuirete attivamente a diffondere una cultura della sicurezza lungo tutta la filiera produttiva – un obiettivo che dovrebbe stare a cuore a ogni impresa responsabile.

Contattaci se hai bisogno di supporto nell’implementare queste verifiche o per una consulenza su come adeguare le tue procedure di sicurezza: il team di Safetyone Ingegneria è a disposizione per aiutare la tua azienda a navigare verso la conformità normativa e a creare un ambiente di lavoro più sicuro per tutti. La sfida è lanciata: far sì che “più sicurezza sul lavoro” non sia solo uno slogan referendario, ma una realtà quotidiana costruita con impegno congiunto da committenti e appaltatori.

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Corsi sicurezza lavoro 2025: guida completa post Accordo https://www.safetyone.it/corsi-sicurezza-lavoro-2025/ Fri, 30 May 2025 14:26:43 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3750 Introduzione: importanza della formazione e quadro normativo sui corsi sicurezza lavoro 2025 La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è un pilastro fondamentale per prevenire infortuni e garantire ambienti lavorativi sani. Un lavoratore informato sui rischi e sulle procedure di sicurezza contribuisce infatti a ridurre drasticamente gli incidenti. Proprio per rafforzare l’efficacia della formazione, […]

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Introduzione: importanza della formazione e quadro normativo sui corsi sicurezza lavoro 2025

La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è un pilastro fondamentale per prevenire infortuni e garantire ambienti lavorativi sani. Un lavoratore informato sui rischi e sulle procedure di sicurezza contribuisce infatti a ridurre drasticamente gli incidenti. Proprio per rafforzare l’efficacia della formazione, nel 2025 è stato aggiornato il quadro normativo di riferimento: il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (approvato il 17 aprile 2025 e in vigore dal 24 maggio 2025) ridefinisce in modo organico durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta di un accordo unico che sostituisce intese precedenti, con l’obiettivo di rendere i percorsi formativi più efficaci, omogenei e controllabili. In questa introduzione aggiornata vedremo le principali novità normative e perché investire nella formazione continua di tutte le figure aziendali – dal lavoratore al datore di lavoro – è oggi più che mai importante.

Il nuovo Accordo 2025 coinvolge tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/08: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (anche non RSPP), RSPP/ASPP, formatori, addetti attrezzature, ecc. Vengono definiti con precisione i contenuti minimi, le durate obbligatorie dei corsi e le modalità di erogazione, introducendo standard più rigorosi sia per la formazione iniziale che per gli aggiornamenti periodici. Inoltre, l’accordo fissa criteri per le verifiche finali di apprendimento (obbligatorie per tutti i corsi) e misure di monitoraggio per assicurare la corretta applicazione delle norme da parte degli enti formatori e delle aziende. Un aspetto chiave è il riconoscimento formale di quattro modalità di formazione: in presenza fisica (anche sul luogo di lavoro), in videoconferenza sincrona (equiparata all’aula per la maggior parte dei corsi), in e-learning (online) e in forma mista. Vengono però posti limiti precisi: ad esempio, la formazione con contenuti pratici deve svolgersi in presenza o sul campo, e per alcuni ruoli critici (come il preposto) non è consentito l’e-learning. Nel complesso, queste novità normative mirano a garantire che la formazione obbligatoria non sia un mero adempimento formale, ma un processo realmente efficace e aggiornato, cucito su misura dei rischi reali di ogni azienda (rischio specifico) e tarato sui gruppi omogenei di lavoratori che svolgono mansioni simili.

Di seguito analizziamo nel dettaglio i nuovi requisiti formativi per Preposti, Datori di Lavoro, Dirigenti e Lavoratori previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025, evidenziando anche le soluzioni formative offerte da SV S.R.L. – ente di formazione accreditato – per soddisfare tali obblighi in modo semplice ed efficace.

Per un riepilogo completo delle novità introdotte, leggi anche:
Formazione sicurezza lavoro 2025: tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni

Formazione Obbligatoria per i Preposti

Il Preposto è la figura incaricata della supervisione operativa e del controllo che le procedure di sicurezza siano rispettate dai lavoratori. Data la sua importanza, il nuovo Accordo 2025 ha potenziato la formazione del preposto sia in termini di durata che di frequenza degli aggiornamenti. In primo luogo, la durata minima del corso base passa da 8 ore a 12 ore complessive, da svolgersi dopo che il lavoratore ha già completato la formazione generale e specifica prevista per tutti i lavoratori. Questa formazione particolare approfondisce temi come la vigilanza attiva, la gestione dei comportamenti non sicuri e l’applicazione delle procedure aziendali, fornendo ai preposti strumenti pratici per esercitare al meglio il loro ruolo. Un’altra novità rilevante è la cadenza dell’aggiornamento periodico: l’Accordo 2025 riduce l’intervallo da 5 anni a 2 anni, mantenendo una durata minima di 6 ore per ogni aggiornamento biennale. Ciò significa che i preposti dovranno frequentare più spesso corsi di richiamo, così da mantenere sempre elevato il livello di attenzione e competenza sul campo.

Dal punto di vista delle modalità, per i preposti la normativa aggiornata esclude espressamente l’e-learning: sia la formazione iniziale sia gli aggiornamenti devono essere svolti in presenza fisica oppure in videoconferenza sincrona. Questa scelta garantisce un maggior coinvolgimento attivo e un confronto diretto con il docente, ritenuti fondamentali per una figura che deve interagire costantemente con i lavoratori sul luogo di lavoro. È prevista inoltre una verifica finale obbligatoria (test o colloquio) al termine del corso, il cui superamento è necessario per ottenere l’attestato.

Come ulteriore garanzia di efficacia, l’Accordo introduce la valutazione dell’efficacia della formazione del preposto: il datore di lavoro, con il supporto dell’RSPP, dovrà verificare a 6 o 12 mesi di distanza se il preposto applica correttamente quanto appreso, ad esempio osservando le sue modalità di vigilanza sul campo.

SV S.R.L. supporta le aziende nell’adeguarsi a queste nuove disposizioni offrendo corsi per Preposti di 12 ore erogati interamente in videoconferenza (formazione online sincrona). Questa modalità, conforme ai requisiti di legge per i preposti, consente di partecipare attivamente alle lezioni a distanza, con esercitazioni e interazioni dirette col docente, garantendo la massima flessibilità senza rinunciare alla qualità e all’aderenza normativa.

Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro

Una delle novità più significative introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda i Datori di Lavoro. In passato, l’obbligo formativo per il datore di lavoro scattava solo nel caso in cui egli assumesse direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) della propria azienda. Oggi invece tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal ruolo ricoperto nell’organizzazione della sicurezza, devono ricevere una formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Questo cambiamento riconosce che, a prescindere dalla presenza di un RSPP interno o esterno, il datore di lavoro rimane il garante ultimo della sicurezza aziendale e deve possedere conoscenze adeguate a organizzare e gestire la prevenzione dei rischi.

Il corso base obbligatorio per datori di lavoro ha una durata minima di 16 ore, suddiviso in due moduli principali: uno dedicato agli aspetti giuridico-normativi (responsabilità, obblighi di legge, organizzazione del sistema sicurezza) e uno focalizzato su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda. Questa formazione fornisce al datore di lavoro gli elementi essenziali per comprendere e governare il sistema di prevenzione (dalla valutazione dei rischi alla gestione delle emergenze, dalla formazione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria).
Per i datori di lavoro già in carica al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, il corso deve essere completato entro 24 mesi, cioè entro il 24 maggio 2027.

Per i nuovi datori di lavoro (nominati dopo l’entrata in vigore), l’accordo non prevede un termine esatto, ma è raccomandabile completare la formazione prima dell’assunzione operativa del ruolo.

 Per quanto riguarda gli aggiornamenti la cadenza è quinquennale, con una durata minima di 6 ore ogni 5 anni

 L’Accordo 2025 fornisce indicazioni precise per costruire questi percorsi su misura. In particolare, è stato introdotto un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore che diventa obbligatorio esclusivamente per i datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili (es. nel settore edilizio). Questo modulo risponde alla necessità di approfondire le misure di prevenzione legate ai rischi tipici del lavoro nei cantieri, come lavori in quota, interferenze tra imprese, gestione del PSC e coordinamento della sicurezza.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, la formazione dei datori di lavoro può avvenire in tutte le modalità previste dall’Accordo 2025: in aula, in videoconferenza sincrona e in e-learning. L’accordo consente infatti che la formazione sia svolta anche interamente online, purché vengano rispettati i requisiti previsti in termini di tracciabilità, interazione e verifica dell’apprendimento.

SV S.R.L. mette a disposizione corsi per Datori di Lavoro conformi al nuovo accordo, fruibili interamente in modalità e-learning oppure in videoconferenza. In particolare, è disponibile il percorso completo da 22 ore per i Datori di Lavoro che ricomprende: le 16 ore del corso base obbligatorio + un modulo aggiuntivo di 6 ore, per un totale di 22 ore di formazione erogabile online. Questa soluzione permette ai datori di lavoro di assolvere comodamente tutti gli obblighi formativi iniziali e integrativi, accedendo ai contenuti su piattaforma dedicata in qualsiasi momento. Ovviamente sono disponibili anche soluzioni miste o in aula, in base alle preferenze aziendali. Al termine del corso, è previsto il consueto test di verifica finale delle conoscenze acquisite, il cui superamento consente di ottenere l’attestato valido a norma di legge.

Formazione obbligatoria per i Dirigenti

Anche per i Dirigenti (coloro che organizzano e dirigono le attività lavorative attuando le direttive del datore di lavoro) l’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce alcune novità significative. La durata minima del corso di formazione iniziale per dirigenti viene ridotta dalle precedenti 16 ore a 12 ore, snellendo leggermente il percorso senza però diminuirne la qualità. Questo corso, obbligatorio per tutti coloro che rivestono funzioni dirigenziali in materia di sicurezza, copre argomenti fondamentali quali: i princìpi della normativa di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), i compiti e le responsabilità specifiche del dirigente, l’organizzazione della prevenzione in azienda, la gestione dei fattori di rischio, la comunicazione e formazione dei lavoratori, la vigilanza sull’operato di preposti e lavoratori. I contenuti sono stati aggiornati e resi più aderenti al ruolo, con maggiore enfasi sulle responsabilità operative e sugli strumenti gestionali che un dirigente deve padroneggiare.

Una novità mirata riguarda i dirigenti che operano in ambiti ad alto rischio specifico, in particolare nel settore delle costruzioni: l’Accordo 2025 introduce infatti un modulo formativo integrativo “Cantieri” di 6 ore, obbligatorio per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili. Questo modulo aggiuntivo – che porta il totale a 18 ore per i dirigenti coinvolti in cantieri – approfondisce gli aspetti di sicurezza peculiari dei lavori edili e di ingegneria civile (es. coordinamento delle imprese appaltatrici, gestione di ponteggi e lavori in quota, scavi, ecc.), colmando un gap formativo presente nei precedenti accordi. Per tutti gli altri dirigenti non operanti nei cantieri, resta valida la formazione standard di 12 ore.

Gli aggiornamenti per i dirigenti mantengono la cadenza quinquennale obbligatoria, con una durata minima di 6 ore ogni 5 anni. Questi corsi di aggiornamento possono trattare le evoluzioni normative, casi pratici, miglioramento della capacità di gestione della sicurezza, ecc., e mirano a tenere sempre alta la consapevolezza del dirigente sui propri compiti in evoluzione.

Sul fronte delle modalità, la formazione dei dirigenti è prevalentemente teorica e l’Accordo 2025 conferma un’ampia flessibilità: è consentito svolgere tutto il corso anche in e-learning, purché nel rispetto dei requisiti tecnici e qualitativi previsti. Inoltre, la videoconferenza sincrona è esplicitamente ammessa ed equiparata alla formazione in presenza, offrendo così la possibilità di partecipare a distanza mantenendo l’interazione diretta col docente. Anche per i dirigenti, infine, è obbligatoria la verifica finale di apprendimento al termine del corso.

SV S.R.L. propone corsi per Dirigenti pienamente rispondenti ai nuovi requisiti: il corso base 12 ore è disponibile in modalità e-learning integrale (oppure in aula/videoconferenza), con piattaforme avanzate che assicurano tracciamento e interattività. Per i dirigenti che necessitano dell’approfondimento cantieri, Safetyone eroga anche il modulo aggiuntivo di 6 ore, portando il percorso formativo completo a 18 ore totali (anche queste fruibili online). In questo modo, i dirigenti di qualsiasi settore – dall’ufficio al cantiere – possono adempiere all’obbligo formativo in maniera pratica ed efficace. Naturalmente, l’ente offre anche i relativi corsi di aggiornamento da 6 ore, con contenuti sempre aggiornati alle ultime novità normative e metodologiche.
Tutti i corsi dirigenti rientrano tra i corsi sicurezza lavoro 2025 e rispettano i nuovi standard.

Formazione obbligatoria per i Lavoratori e Novità sui Gruppi Omogenei

Tutti i Lavoratori di un’azienda, a prescindere dal settore e dalla mansione, devono ricevere per legge una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08). Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 conferma l’impianto generale della formazione per i lavoratori, mantenendo la struttura modulare composta da una Formazione Generale e da una Formazione Specifica in base ai rischi presenti. La formazione generale (di 4 ore) fornisce a tutti i lavoratori le nozioni di base comuni – concetti di rischio, diritti e doveri, organizzazione della prevenzione, organi di vigilanza, etc. – ed è riconosciuta come credito formativo permanente (non va ripetuta in caso di cambio d’azienda). La formazione specifica, invece, approfondisce i rischi propri delle mansioni del lavoratore e ha durata variabile: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto, per un totale complessivo (generale + specifica) rispettivamente di 8, 12 o 16 ore. Queste durate minime sono rimaste inalterate rispetto al precedente accordo, ma l’Accordo 2025 pone un’enfasi nuova sulla personalizzazione dei contenuti in base al rischio effettivo e alle mansioni. In particolare, viene raccomandato di progettare la formazione specifica tenendo conto dei “gruppi omogenei” di lavoratori, ovvero gruppi di dipendenti con mansioni e esposizioni a rischi simili, così da tarare gli argomenti e gli esempi sulle situazioni realmente presenti in azienda Ad esempio, in un’azienda manifatturiera i lavoratori di produzione potranno costituire un gruppo omogeneo con formazione focalizzata su macchinari, rumore e movimentazione carichi, mentre gli impiegati amministrativi formeranno un gruppo a sé con contenuti incentrati su videoterminali, stress e così via. Questo approccio rende la formazione più concreta ed efficace, evitando corsi troppo generici e assicurando che ciascun lavoratore riceva informazioni pertinenti ai rischi che corre effettivamente.

Un’altra importante novità è l’obbligo di formare il lavoratore prima o contestualmente all’inizio dell’attività: in sostanza il neoassunto deve completare la formazione sulla sicurezza prima di essere adibito alla mansione, senza più attendere fino a 60 giorni dall’assunzione come in passato. Questo per garantire che sin dal primo giorno ogni lavoratore abbia le conoscenze necessarie a operare in sicurezza.

Per quanto concerne gli aggiornamenti, resta l’obbligo di un corso di richiamo quinquennale di almeno 6 ore per tutti i lavoratori. L’Accordo 2025 incoraggia però un approccio più mirato anche negli aggiornamenti, prevedendo corsi di aggiornamento che tengano conto dei gruppi omogenei e dei settori specifici di appartenenza, in modo da trattare le evoluzioni normative e i casi pratici più rilevanti per ciascuna realtà.

Sul piano delle metodologie, la formazione lavoratori può oggi avvalersi maggiormente delle tecnologie: accanto alla tradizionale aula, viene ammessa la videoconferenza sincrona praticamente per tutti i moduli teorici (escluse ovviamente le esercitazioni pratiche, come ad esempio l’uso di estintori o DPI, che richiedono addestramento sul campo.

Grazie alla possibilità di organizzare corsi in e-learning per il rischio basso e corsi personalizzati in videoconferenza o aula per i rischi medio e alto, Safetyone garantisce percorsi conformi ai corsi sicurezza lavoro 2025, personalizzati per gruppi omogenei, garantendo piena conformità all’Accordo 2025.

Sono, inoltre, disponibili anche corsi multilingua per lavoratori stranieri.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento quinquennali dei lavoratori, Safetyone ha sviluppato un ricco catalogo di moduli specifici per settore e ruolo, così da rispondere al meglio alle esigenze dei diversi gruppi omogenei. Su richiesta, è possibile anche organizzare percorsi di aggiornamento personalizzati attingendo dal catalogo formativo Safetyone, in modo da trattare argomenti di particolare interesse per l’azienda (es. approfondimenti su normativa antincendio, sismica, ergonomia, gestione emergenze). In tutti i casi, i corsi di aggiornamento proposti da Safetyone rispettano durata minima e contenuti richiesti dalla legge, offrendo però valore aggiunto grazie a docenti esperti e simulazioni pratiche delle situazioni di lavoro reali.

Corsi obbligatori SV S.R.L. – riepilogo offerta

Tutti i corsi Safetyone sono parte integrante della nuova offerta legata ai corsi sicurezza lavoro 2025, nel pieno rispetto dell’Accordo Stato-Regioni:

  • Corso Datore di Lavoro (anche non RSPP) – 16 ore base + 6 ore modulo aggiuntivo cantieri (22 ore totali) interamente in e-learning. Comprende formazione giuridica e gestionale, più integrazioni settoriali.
  • Corso Dirigenti12 ore base + 6 ore modulo cantieri (18 ore totali) erogabile in e-learning. Copre obblighi del dirigente e (se richiesto) approfondimento per lavori in cantiere.
  • Corso Preposti12 ore totali in videoconferenza sincrona. Corso interattivo con docente live, conforme al divieto di e-learning per i preposti, focalizzato su vigilanza e coordinamento in sicurezza.
  • Corso Lavoratori Rischio Basso8 ore (4+4) in e-learning per gruppi omogenei (es. impiegati, addetti commercio, ecc.). Piattaforma online con moduli multimediali e test finale.
  • Corso Lavoratori Rischio Medio/Alto12 o 16 ore in videoconferenza (o in aula), con programma personalizzato sui rischi specifici dell’azienda (es. industrie manifatturiere, cantieri, chimico…). Include esercitazioni pratiche ove necessario.
  • Corsi di Aggiornamento6 ore ogni 5 anni per tutte le figure: disponibili corsi di aggiornamento per lavoratori suddivisi per gruppi omogenei e settore ATECO, corsi di aggiornamento preposti (6 ore biennali) in videoconferenza, corsi di aggiornamento dirigenti (6 ore quinquennali) online, e corsi di aggiornamento datori di lavoro (6 ore quinquennali) online. Inoltre, Safetyone offre la possibilità di costruire percorsi di aggiornamento ad hoc in base alle specifiche esigenze formative aziendali.

 

Tutti i corsi Safetyone includono il rilascio dell’attestato legalmente valido previo superamento della verifica finale e garantiscono docenti qualificati (anche secondo i nuovi requisiti previsti per i formatori dall’Accordo 2025). La piattaforma e-learning è conforme alle normative (tracciamento ore, verifica identità, interazione tutor), mentre i corsi in videoconferenza replicano l’esperienza d’aula con possibilità di fare domande, discutere casi pratici e condividere materiali.

Per un riepilogo completo delle modalità di erogazione e i requisiti dei formatori, leggi anche: Formazione sicurezza lavoro 2025: quando è valida

Conclusioni

In conclusione, l’Accordo Stato-Regioni del 2025 ha innalzato l’asticella della formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro, richiedendo a tutte le figure aziendali un impegno formativo aggiornato e di qualità. Per le aziende, è essenziale adeguarsi per tempo a questi nuovi standard, pianificando fin da subito i corsi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori secondo le nuove regole. Una formazione ben fatta non solo assicura la conformità normativa, evitando sanzioni, ma soprattutto contribuisce a creare una cultura diffusa della sicurezza, con benefici tangibili in termini di riduzione degli infortuni, miglioramento del clima aziendale e aumento della produttività.

SV S.R.L. si pone come partner ideale in questo percorso di adeguamento: grazie alla sua esperienza pluriennale e all’accreditamento su tutto il territorio nazionale, è in grado di erogare tutti i corsi obbligatori aggiornati al 2025 con metodologie flessibili e docenti altamente qualificati.

Per richiedere maggiori informazioni sui corsi obbligatori o per accedere al catalogo completo dei corsi Safetyone, non esitare a contattarci. Il nostro team di esperti è a disposizione per aiutarti a individuare i percorsi formativi più adatti alle tue esigenze e per programmare insieme a te un piano di formazione efficace, conforme alla legge e ritagliato sulla tua realtà aziendale.

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Formazione sicurezza lavoro 2025: quando è valida https://www.safetyone.it/formazione-sicurezza-lavoro-2025/ Fri, 30 May 2025 14:26:01 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3746 Formazione sicurezza lavoro 2025: modalità di erogazione e requisiti dei formatori La formazione sicurezza lavoro 2025 è un obbligo fondamentale per tutte le aziende, necessario a prevenire infortuni e garantire un ambiente lavorativo sano. Nel 2025, con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, sono state introdotte importanti novità sulle modalità con cui questa formazione può essere […]

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Formazione sicurezza lavoro 2025: modalità di erogazione e requisiti dei formatori

La formazione sicurezza lavoro 2025 è un obbligo fondamentale per tutte le aziende, necessario a prevenire infortuni e garantire un ambiente lavorativo sano. Nel 2025, con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, sono state introdotte importanti novità sulle modalità con cui questa formazione può essere erogata e sui requisiti che devono possedere i soggetti formatori. In altre parole, ci sono ora regole più chiare su come si possono svolgere i corsi (in aula tradizionale, in videoconferenza o tramite piattaforme e-learning) e su chi è autorizzato a organizzarli.

Di seguito esamineremo le tre modalità di erogazione disponibili, i relativi requisiti tecnici previsti e i criteri che definiscono un ente formatore abilitato. Questo ti aiuterà a capire come adeguarti alle nuove disposizioni e scegliere correttamente il tuo partner formativo.

Safetyone, in qualità di ente di formazione accreditato su tutto il territorio nazionale anche grazie alla partnership con Conflavoro PMI (Confederazione Nazionale Medie e Piccole Imprese), ha già allineato la propria offerta alle nuove norme, erogando corsi di sicurezza in tutte e tre le modalità previste e garantendo sia la piena conformità legale che un alto standard qualitativo.

Per un riepilogo completo delle novità introdotte, leggi anche:
Formazione sicurezza lavoro 2025 tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni

Le tre modalità della formazione sicurezza lavoro 2025

L’Accordo Stato-Regioni 2025 ha confermato e regolamentato tre modalità principali per svolgere la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro: la modalità in aula, la videoconferenza sincrona e la formazione in e-learning. Ciascuna di queste ha caratteristiche specifiche e ambiti di applicabilità definiti. Di seguito analizziamo ogni modalità, evidenziandone i vantaggi e le condizioni da rispettare secondo la normativa vigente.

Formazione in aula (modalità tradizionale)

La formazione in presenza, o in aula, rimane il metodo classico e più conosciuto. Si svolge fisicamente presso una sala corsi o sede aziendale, con un docente qualificato che eroga il programma formativo direttamente ai partecipanti. Questo approccio favorisce l’interazione diretta, le esercitazioni pratiche immediate e uno scambio di esperienze tra i lavoratori. Naturalmente questa modalità richiede che tutti i partecipanti siano presenti fisicamente nello stesso luogo e orario, con un impegno logistico maggiore rispetto alle alternative a distanza.

Anche nel 2025 la modalità in aula è considerata essenziale soprattutto per le parti pratiche di molti corsi (ad esempio addestramenti all’uso di attrezzature, prove antincendio, ecc.), dove la presenza fisica è indispensabile. Dal punto di vista normativo, i corsi in aula devono seguire i programmi e le durate minime stabilite dall’Accordo, prevedendo sempre una verifica finale dell’apprendimento. È importante, inoltre, che l’aula sia idonea (spazi adeguati, sicurezza, attrezzature didattiche) e che il registro presenze attesti la partecipazione effettiva di tutti i discenti. Questa è una delle condizioni fondamentali della formazione sicurezza lavoro 2025.

Formazione in videoconferenza sincrona

La videoconferenza sincrona è stata definitivamente equiparata alla formazione in presenza per la parte teorica dei corsi. Questa modalità consente di seguire le lezioni a distanza, collegandosi in tempo reale con il docente tramite piattaforme di meeting online. I partecipanti possono interagire attraverso audio e video, porre domande in chat e svolgere eventuali test durante la sessione, proprio come in un’aula virtuale. Questa soluzione elimina la necessità di spostamenti fisici, rendendo la formazione accessibile anche a filiali distanti e a personale in smart working, con notevole risparmio di tempo.

Secondo le nuove disposizioni, la formazione in videoconferenza è ammessa per tutti i moduli teorici dei corsi di sicurezza sul lavoro. Ciò significa che, fatta eccezione per le sessioni pratiche che richiedono presenza fisica, un’azienda può organizzare corsi teorici per lavoratori, dirigenti o preposti anche da remoto, senza perderne la validità. È fondamentale però utilizzare una piattaforma affidabile e rispettare specifici requisiti tecnici (descritti più avanti) per assicurare la tracciabilità della partecipazione e l’efficacia didattica. Ad esempio, la videoconferenza deve essere sincrona (in tempo reale) e garantire che ogni partecipante sia effettivamente presente (tramite controllo visivo e registro elettronico delle connessioni).

Formazione in e-learning (online asincrono)

La modalità e-learning prevede che i partecipanti svolgano la formazione tramite corsi online asincroni, cioè fruibili in qualsiasi momento attraverso una piattaforma web dedicata. I contenuti sono organizzati in moduli multimediali (video, slide con audio, quiz interattivi, ecc.) che l’utente può seguire in autonomia, secondo i propri tempi, entro le scadenze stabilite. Questa formula offre la massima flessibilità, eliminando i costi e i tempi di trasferta e consentendo al lavoratore di apprendere in modo graduale. Inoltre, la possibilità di accedere ai moduli 24/7 consente anche a chi ha turni di lavoro flessibili o orari disagiati di completare il corso senza interferire con l’attività lavorativa.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 valorizza la formazione in e-learning, ma ne delimita con precisione l’utilizzo: non tutti i corsi possono essere svolti interamente online. In generale, l’e-learning è consentito per i moduli formativi di base e per gli aggiornamenti periodici. Ad esempio, per i lavoratori è ammesso utilizzare piattaforme online per la “formazione generale” obbligatoria e per la formazione specifica sul rischio basso, nonché per i corsi di aggiornamento quinquennali. Al contrario, per le formazioni più avanzate o critiche (come la parte specifica rischio medio/alto, la formazione dei preposti e tutte le attività pratiche) l’Accordo esclude l’e-learning, richiedendo la presenza fisica o al più la videoconferenza sincrona per la teoria.

Un altro vincolo importante è che le piattaforme e-learning devono rispettare standard qualitativi nazionali molto rigorosi (vedi oltre i requisiti tecnici). Questo assicura che un corso online non sia solo “video da guardare”, ma un percorso formativo vero e proprio, con tracciamento dell’apprendimento e interazione didattica. Questo è uno dei pilastri della formazione sicurezza lavoro 2025 in modalità digitale.

Modalità blended (mista)

È utile ricordare che le aziende possono adottare anche soluzioni miste, combinando le diverse modalità sopra descritte. Ad esempio, un percorso formativo potrebbe prevedere i moduli teorici in e-learning o in videoconferenza, seguiti da esercitazioni pratiche in presenza.

L’Accordo Stato-Regioni 2025 consente questa flessibilità, a patto che siano rispettati i limiti di utilizzo di ciascuna modalità e che l’intero percorso formativo copra tutti i contenuti obbligatori previsti. Questo approccio blended unisce i vantaggi delle varie soluzioni e può ottimizzare tempi e costi, mantenendo al contempo la validità legale della formazione. È una scelta strategica che rientra pienamente nella formazione sicurezza lavoro 2025.

Requisiti tecnici e organizzativi per la formazione a distanza

Quando si opta per erogare la formazione sicurezza lavoro 2025 in modalità a distanza – ossia in videoconferenza sincrona o in e-learning – è necessario assicurarsi che siano soddisfatti precisi requisiti tecnici e organizzativi. Queste condizioni servono a garantire che la qualità della formazione a distanza sia equiparabile a quella in aula e che ogni partecipante possa apprendere efficacemente e in sicurezza.

Requisiti per la videoconferenza sincrona

Per organizzare un corso di sicurezza in videoconferenza, è necessario:

  • usare una piattaforma affidabile e sicura;
  • identificare i partecipanti tramite login e webcam;
  • tracciare la presenza con registro elettronico;
  • garantire l’interazione docente/discenti (chat, quiz, domande);
  • fornire supporto tecnico e backup in caso di problemi.

 

Se questi criteri sono rispettati, il corso in videoconferenza ha validità legale. Safetyone adotta tutte queste misure nelle proprie sessioni in remoto.

Requisiti per la piattaforma e-learning

Una piattaforma e-learning conforme all’Accordo Stato Regioni 2025 deve:

  • tracciare ogni attività (moduli visualizzati, tempi, quiz);
  • includere verifiche intermedie;
  • prevedere tutoraggio tecnico e didattico;
  • offrire contenuti aggiornati e multimediali;
  • concludersi con un test finale controllato e un attestato valido.

 

La piattaforma utilizzata da Safetyone rispetta tutti questi standard e consente un apprendimento flessibile, ma rigoroso.

Chi può erogare corsi validi: soggetti formatori abilitati

La formazione sicurezza lavoro 2025 può essere erogata solo da soggetti riconosciuti dall’Accordo. Tra questi:

  • Enti di formazione accreditati (come Safetyone);
  • Organismi paritetici ed enti bilaterali;
  • Aziende (solo per i propri dipendenti e con determinati vincoli come il coinvolgimento degli Enti Paritetici);
  • Enti pubblici, come ASL, INAIL, Vigili del Fuoco, scuole, università.

 

Diffida di soggetti non abilitati: un attestato rilasciato da enti non riconosciuti può risultare nullo in caso di controllo.

Qualificazione dei docenti nella formazione sicurezza lavoro 2025

Anche i formatori devono rispettare requisiti specifici:

  • Competenze tecniche dimostrate da titoli o esperienza;
  • Capacità didattiche, come esperienza con adulti o titolo di formatore dei formatori;
  • Aggiornamento continuo professionale;
  • Requisiti aggiuntivi per corsi speciali (antincendio, attrezzature).

 

Safetyone impiega solo docenti esperti, aggiornati e selezionati secondo i criteri dell’Accordo.

Safetyone: formazione sicurezza lavoro 2025 accreditata e valida

SV S.R.L., grazie alla partnership con Conflavoro PMI, è una società di consulenza in grado di rilasciare attestati sulla sicurezza sul lavoro validi e riconosciuti su tutto il territorio nazionale e di erogare corsi:

  • in aula,
  • in videoconferenza sincrona,
  • in e-learning per i moduli ammessi.

 

Tutti i percorsi sono progettati per garantire conformità normativa, qualità didattica e tracciabilità.

Scegli Safetyone e la tua azienda potrà contare su un partner solido, aggiornato e pronto a supportarti passo dopo passo.

Per un riepilogo completo dei contenuti dei corsi, leggi anche: Corsi sicurezza lavoro 2025 guida completa post Accordo

Conclusione – Il tuo prossimo passo nella formazione sicurezza lavoro 2025

La formazione sicurezza lavoro 2025 non è solo un obbligo normativo: è uno strumento strategico per tutelare i lavoratori, evitare sanzioni e migliorare la cultura della prevenzione in azienda.

Contattaci oggi stesso per ricevere una consulenza gratuita o per attivare i tuoi prossimi corsi.
Safetyone è al tuo fianco con soluzioni flessibili, docenti esperti e piattaforme certificate.

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Formazione sicurezza lavoro 2025: tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni https://www.safetyone.it/blog-formazione-sicurezza-lavoro-2025/ Tue, 20 May 2025 12:34:38 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3734 Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti cambiamenti nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Questo accordo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, unifica e aggiorna le precedenti normative, definendo standard nazionali per durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori. L’obiettivo è garantire una formazione più efficace, […]

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Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti cambiamenti nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Questo accordo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, unifica e aggiorna le precedenti normative, definendo standard nazionali per durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori. L’obiettivo è garantire una formazione più efficace, uniforme e di qualità per tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale. Di seguito esaminiamo in dettaglio le principali novità, con un linguaggio professionale ma accessibile, rivolto a datori di lavoro, aziende e responsabili HR interessati a comprendere i nuovi obblighi dei datori di lavoro e le nuove regole della formazione sicurezza lavoro 2025.

Per approfondimenti inviato a consultare la pagina ufficiale Conferenza Stato – Regioni

Requisiti organizzativi per i corsi di formazione sicurezza lavoro 2025

Il nuovo Accordo introduce requisiti organizzativi rigorosi per chi eroga la formazione. In particolare, i soggetti formatori (interni o esterni all’azienda) dovranno rispettare queste disposizioni chiave:

  • Progetto formativo documentato: ogni corso dovrà essere pianificato tramite un progetto formativo formalizzato e documentato. Ciò significa definire per iscritto obiettivi, programma, metodologie e valutazioni previste, garantendo tracciabilità e uniformità nazionale nella formazione. Il datore di lavoro che organizza corsi in proprio assume il ruolo di soggetto formatore e deve adempiere a tutti questi obblighi documentali. Questa misura rientra tra gli standard richiesti dalla formazione sicurezza lavoro 2025.
  • Numero massimo di partecipanti: viene fissato un limite di 30 discenti per ogni corso. Questo tetto ha lo scopo di assicurare una migliore interazione docente-partecipanti (è anche previsto un rapporto minimo docente/discenti di 1:6 per le attività pratiche) e una qualità didattica adeguata. Classi meno affollate favoriscono l’apprendimento attivo e il controllo efficace della presenza e partecipazione di ciascun lavoratore.
  • Fascicolo del corso obbligatorio: per ogni percorso formativo dovrà essere costituito un fascicolo contenente tutta la documentazione del corso – registri delle presenze, materiale didattico, test di valutazione, verbali di esame e copia degli attestati rilasciati. Questo fascicolo del corso dovrà essere conservato per almeno 10 anni a cura del soggetto formatore, risultando disponibile in caso di ispezioni. Tale obbligo garantisce che la storia formativa sia tracciabile a lungo termine, tutelando il diritto dei lavoratori a una formazione documentata e verificabile.
  • Verifica finale e verbale d’esame: al termine di ogni corso è resa obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento dei partecipanti. Questa può consistere in un test scritto (es. almeno 30 domande a risposta multipla per i corsi base), una prova pratica o un colloquio, a seconda della tipologia di corso. L’esito va formalizzato in un verbale di verifica finale, anch’esso da archiviare nel fascicolo del corso. Solo chi avrà frequentato almeno il 90% delle ore potrà essere ammesso a sostenere la verifica conclusiva. In caso di esito negativo, è prevista la ripetizione o altre forme di recupero formativo.

 

Queste misure organizzative puntano ad innalzare la qualità e la trasparenza dei corsi. Un progetto formativo dettagliato e una documentazione completa rappresentano la base per controlli più efficaci da parte degli enti di vigilanza e per garantire che la formazione non sia solo un adempimento formale, ma produca effettivamente competenze utili in azienda.

Per un riepilogo completo delle modalità di erogazione e i requisiti dei formatori, leggi anche: Formazione sicurezza lavoro 2025: quando è valida

Formazione sicurezza lavoro 2025 per le figure aziendali

L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce o modifica in maniera sostanziale i requisiti di formazione per diverse figure aziendali chiave. Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori in particolari contesti dovranno osservare nuovi programmi formativi, durate e frequenza di aggiornamento. Vediamo le principali novità per ciascuna figura.

Formazione dei Preposti: 12 ore e aggiornamento biennale

Una delle figure chiave nel nuovo impianto della formazione sicurezza lavoro 2025 sono proprio i Preposti, ossia coloro che sovrintendono alle attività lavorative altrui. Il monte ore iniziale obbligatorio per i preposti passa da 8 a 12 ore minime, aumentando così i contenuti e gli approfondimenti su compiti e responsabilità di questa figura. Inoltre, cambia radicalmente la frequenza degli aggiornamenti: l’aggiornamento periodico non è più quinquennale, bensì biennale (ogni 2 anni) per una durata minima di 6 ore. Questo significa che i preposti dovranno seguire più frequentemente corsi di aggiornamento, garantendo un costante allineamento alle nuove prassi e normative di sicurezza

Importante novità anche sulle modalità: per i preposti non sarà più consentita la formazione in e-learning asincrono. Il corso dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza fisica oppure in videoconferenza sincrona (VCS). Questa scelta normativa sottolinea la necessità di un maggior coinvolgimento attivo e interattivo del preposto nella formazione, vista la delicatezza del suo ruolo di controllo operativo. La formazione in aula (o VCS) permette infatti simulazioni, discussioni di gruppo e confronto diretto con il docente, elementi difficilmente replicabili con l’e-learning tradizionale. Resta inteso che il preposto dovrà aver già svolto la formazione da lavoratore (generale e specifica) prima di accedere al corso da preposto.

Formazione dei Dirigenti: 12 ore base + modulo cantieri

Anche i Dirigenti sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi requisiti della formazione sicurezza lavoro 2025.  Infatti, il nuovo Accordo prevede un corso base della durata minima di 12 ore – ridotta rispetto alle precedenti 16 ore– integrato però da un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per le attività nei cantieri edili o temporanei. In pratica, i dirigenti di aziende che operano come imprese affidatarie nei cantieri dovranno affrontare 6 ore extra dedicate alle peculiarità della sicurezza nei cantieri (norme specifiche, gestione delle interferenze, rischi tipici dell’edilizia, ecc.). I dirigenti di settori non edili invece possono limitarsi al corso base di 12 ore.

La cadenza degli aggiornamenti per i dirigenti rimane quinquennale (ogni 5 anni) con durata minima di 6 ore. Anche per loro, come per i preposti, l’Accordo sottolinea che la formazione di aggiornamento deve essere specifica e non ripetitiva di nozioni già impartite, privilegiando nuovi contenuti, approfondimenti su cambi normativi e miglioramento di competenze gestionali.

Formazione dei Datori di Lavoro: obbligo di 16+6 ore

Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Accordo riguarda proprio i Datori di Lavoro. Per la prima volta viene previsto un obbligo formativo specifico a carico di tutti i datori di lavoro, anche se non assumono direttamente il ruolo di RSPP. Il corso, che copre le responsabilità generali del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, ha una durata minima di 16 ore. Esso comprenderà moduli giuridico-normativi (es. obblighi e sanzioni del DL, organizzazione della prevenzione aziendale) e moduli gestionali (gestione della sicurezza, organizzazione delle emergenze, ecc.).

In aggiunta, per i datori di lavoro delle aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo integrativo “cantieri” di 6 ore, analogo a quello dei dirigenti, per affrontare i rischi e gli adempimenti tipici del settore edile (ad esempio la gestione dei piani di sicurezza nei cantieri, il coordinamento con le altre imprese, ecc.). Pertanto, un datore di lavoro del settore costruzioni dovrà frequentare in totale 22 ore (16+6).

Questa formazione da 16 (o 22) ore dovrà essere completata dai datori di lavoro entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato e, come per gli altri, sarà prevista una verifica finale dell’apprendimento.

Per mantenere valide le competenze, i datori di lavoro dovranno poi effettuare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

L’obbligo di formazione vale anche per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (DL SPP).

Il corso per datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP non può essere svolto in e-learning. Per i datori senza incarico RSPP, l’accordo non lo vieta esplicitamente, ma la modalità più sicura resta la presenza o la videoconferenza sincrona, anche in vista di futuri chiarimenti.

Formazione specifica per spazi confinati e nuove attrezzature

Una novità introdotta dalla formazione sicurezza lavoro 2025 riguarda gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, disciplinati dal DPR 177/2011. Il nuovo accordo prevede un corso obbligatorio di 12 ore per i lavoratori coinvolti: 4 ore di teoria e 8 di addestramento pratico sul campo.

Rispetto alle precedenti 8 ore previste da alcune prassi, si rafforza l’importanza della parte pratica per affrontare rischi legati a atmosfere pericolose, spazi stretti, uso di DPI e procedure di emergenza. È inoltre introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale (4 ore) per mantenere la qualifica. Questa formazione è fondamentale per settori come edilizia, manutenzione industriale e impiantistica.

Obblighi prima dell’assunzione nella formazione sicurezza lavoro 2025

Uno dei cambiamenti più significativi nella formazione sicurezza lavoro 2025 riguarda la tempistica per formare i nuovi assunti. In passato, la normativa consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Con il nuovo Accordo, questo approccio è superato: la formazione deve avvenire prima dell’inizio delle mansioni. Il lavoratore deve ricevere sia la formazione generale (4 ore), sia quella specifica sui rischi connessi al proprio ruolo, prima di esporsi concretamente al rischio.

I datori di lavoro dovranno quindi programmare la formazione nei giorni precedenti o immediatamente successivi all’assunzione, evitando l’inizio dell’attività lavorativa senza adeguata preparazione.

Addestramento attrezzature nella formazione sicurezza lavoro 2025

Parallelamente, viene rafforzato l’obbligo di addestramento pratico per l’uso di attrezzature di lavoro per le quali è previsto uno specifico patentino o abilitazione (art. 73 del D.Lgs. 81/08). Il nuovo Accordo aggiorna l’elenco delle attrezzature di nuova introduzione che richiedono formazione specifica con prova pratica obbligatoria, includendo ad esempio: le macchine raccogli frutta (per le quali ora è previsto un corso di 8 ore), i caricatori per la movimentazione di materiali (8 ore) e i carriponte o gru a ponte (corso di 10-11 ore a seconda delle configurazioni). Queste si aggiungono alle attrezzature già normate dai precedenti accordi (carrelli elevatori, PLE piattaforme elevabili, gru mobili, trattori agricoli, macchine movimento terra, ecc.).

Ciò implica che, se l’azienda introduce nuove attrezzature non precedentemente utilizzate, dovrà formare e abilitare i lavoratori addetti prima che inizino ad usarle. L’addestramento pratico sul campo, effettuato da personale esperto, è ora esplicitamente richiesto come parte integrante della formazione su queste attrezzature, oltre alla teoria. Inoltre, l’acquisizione dell’abilitazione all’uso di un’attrezzatura non esaurisce tutti gli obblighi: rimane comunque necessario fornire al lavoratore informazione, formazione e addestramento specifici ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, ad esempio in caso di attrezzature particolari o rischi specifici presenti in azienda.

Formazione su misura per gruppi omogenei di rischio

Il tema della personalizzazione della formazione viene evidenziato con il concetto di “gruppi omogenei di rischio”. In pratica, il datore di lavoro dovrà progettare i percorsi formativi tenendo conto dei differenti rischi a cui sono esposti i vari gruppi di lavoratori. Ciò significa che, all’interno della stessa azienda, i lavoratori possono essere suddivisi in gruppi omogenei (per mansione, reparto, tipologia di attività) e la formazione specifica dovrà essere coerente con i rischi effettivi di ciascun gruppo, così come individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Questo principio, ribadito anche come criterio di controllo sostanziale dagli organi di vigilanza, sancisce che non basta più fornire una formazione standard “uguale per tutti” – seppur formalmente corretta – ma occorre calibrare i contenuti sulle reali esigenze. Ad esempio, i lavoratori di un reparto chimico riceveranno formazione focalizzata sui rischi chimici, quelli di officina su rischi meccanici, quelli degli uffici su ergonomia e videoterminali, e così via. In tal modo la formazione risulta personalizzata e realmente efficace, colmando il divario tra teoria e pratica quotidiana.

In sintesi, la nuova impostazione supera l’approccio “a catalogo” dei corsi generici e richiede una vera progettazione della formazione in funzione dei rischi specifici. Questo approccio era già implicito nel D.Lgs. 81/08, ma l’Accordo 2025 lo enfatizza, anche tramite controlli più stringenti. Per i datori di lavoro, ciò significa dover pianificare attentamente i contenuti formativi per ciascun gruppo di lavoratori, eventualmente avvalendosi di consulenti o esperti in grado di modulare i corsi sulle effettive condizioni di lavoro in azienda.

Progettare la formazione sicurezza lavoro 2025 per gruppi omogenei significa lavorare sulla reale esposizione ai rischi.

Per un riepilogo completo dei contenuti dei corsi, leggi anche: Corsi sicurezza lavoro 2025: guida completa post Accordo

Crediti formativi e aggiornamenti: cosa succede se scadono?

Un aspetto fondamentale in ambito formativo è la validità nel tempo dei corsi svolti, ovvero i cosiddetti crediti formativi. Il nuovo Accordo introduce una regola chiara e uniforme:

  • Se un lavoratore (o preposto, dirigente, datore, ecc.) non effettua l’aggiornamento entro la scadenza prevista ma il ritardo accumulato è comunque inferiore a 10 anni, il suo credito formativo pregresso non decade. In altre parole, anche se sono trascorsi più di 5 anni (scadenza ordinaria) ma meno di 10 anni dall’ultimo corso, basterà frequentare ora un corso di aggiornamento per regolarizzare la propria formazione. Completato l’aggiornamento, la persona potrà tornare a svolgere il proprio ruolo (es. preposto, RSPP, ecc.) senza dover ripetere tutto da capo. Naturalmente durante il periodo di mancato aggiornamento quella persona non dovrebbe aver esercitato la funzione in questione, altrimenti l’azienda sarebbe in difetto; ma una volta aggiornato, torna conforme.
  • Se invece il mancato aggiornamento si protrae oltre i 10 anni, allora il credito formativo viene perso. Ciò comporta che la formazione originaria non è più ritenuta valida e il soggetto deve rifare interamente il percorso formativo base per quella funzione. Ad esempio, un dirigente che non segue corsi di aggiornamento da oltre 10 anni dovrà rifrequentare il corso dirigenti completo (12+6 ore) da zero; un RSPP non aggiornato per più di 10 anni dovrà rifare i moduli A-B-C; un lavoratore privo di aggiornamento decennale dovrà ripetere formazione generale e specifica, e così via.

 

Questa norma uniforma la prassi e risolve dubbi interpretativi: in passato non era sempre chiaro se un forte ritardo nell’aggiornamento invalidasse la formazione pregressa. Ora il limite dei 10 anni funge da spartiacque netto. L’idea è che in un decennio le competenze possono diventare talmente obsolete da richiedere un reset formativo completo. Viceversa, per ritardi più contenuti, si dà la chance di recuperare con un semplice aggiornamento (che ovviamente dovrà coprire tutte le novità normative e tecniche intercorse).

Per le aziende, ciò implica l’importanza di tenere traccia delle scadenze formative di ogni lavoratore e figura aziendale, magari tramite un sistema di gestione delle scadenze. Superare il limite di 10 anni avrebbe impatti ben più onerosi (formazioni lunghe da rifare) rispetto a un semplice aggiornamento tardivo. Dunque, meglio prevenire tali situazioni pianificando i refresh entro i 5 anni o poco oltre se necessario.

Nota: l’Accordo ribadisce inoltre il concetto di “credito formativo permanente” per alcuni moduli di base. Ad esempio, la formazione generale lavoratori (4h), una volta svolta, rimane valida per sempre e non va ripetuta in caso di cambio mansione o settore; sarà sufficiente integrare con la parte specifica relativa al nuovo rischio. Analogamente, moduli come il Modulo A per RSPP/ASPP (se concluso) resta credito permanente, così come probabilmente alcuni moduli trasversali. Questo aiuta a evitare inutili duplicazioni di formazione già acquisita, laddove le conoscenze di base restino attuali.

Controlli, ispezioni e qualità nella formazione sicurezza lavoro 2025

Il capitolo relativo ai controlli è una delle novità più qualificanti dell’Accordo Stato-Regioni 2025. Si prevede un monitoraggio sistematico sull’effettiva applicazione delle nuove regole formative, coinvolgendo attivamente gli enti di vigilanza come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), le ASL/ATS territoriali e le Regioni stesse.

In base al nuovo Accordo, gli organi di vigilanza pianificheranno controlli non solo sugli enti formatori (verificando accreditamenti, qualifiche dei docenti, qualità dei contenuti erogati), ma anche sui destinatari della formazione e sui datori di lavoro. In particolare, durante le ispezioni in azienda potranno essere controllati:

  • I lavoratori formati: si verificherà che ciascun lavoratore abbia effettivamente frequentato i corsi obbligatori previsti (controllo delle presenze) e che abbia compreso i contenuti (tramite colloqui o verifiche sul campo delle competenze acquisite). Sarà oggetto di attenzione anche l’utilizzo operativo delle competenze: ad esempio, in cantiere l’ispettore potrebbe chiedere a un preposto di illustrargli le procedure di sicurezza per vedere se le conosce e applica davvero.
  • Il datore di lavoro: dovrà poter dimostrare di aver formato tutti i suoi dipendenti secondo quanto richiesto e, soprattutto, di aver progettato la formazione in coerenza con i rischi valutati nel DVR. Questo punto è cruciale: il controllo non si ferma alla carta (attestati), ma entra nel merito della pertinenza della formazione rispetto ai pericoli reali dell’azienda. Se, ad esempio, in DVR sono presenti rischi di caduta dall’alto ma i corsi fatti ai lavoratori non ne hanno mai trattato, il datore di lavoro potrebbe essere sanzionato per formazione non adeguata.

 

Si configura così un doppio livello di controllo:

  • Controllo formale: verifica che la formazione erogata rispetti i requisiti minimi prescritti (durata in ore, contenuti minimi, modalità consentite, aggiornamenti svolti, presenza di verifica finale, documenti in regola, ecc.). Questa è la parte “burocratica” ma fondamentale: attestati e registri devono essere in ordine, e la formazione deve aver seguito le regole.
  • Controllo sostanziale: verifica che la formazione sia efficace e cucita sui rischi specifici dell’attività lavorativa. In sostanza, una valutazione qualitativa: la formazione impartita è davvero utile e adeguata ai rischi presenti? Viene messa in pratica? Gli ispettori potranno sindacare la qualità della formazione, non solo la quantità.

Un’altra novità è l’obbligo di valutazione del gradimento da parte dei partecipanti per ogni corso erogato. Al termine di ciascun corso, i discenti dovranno compilare un questionario di feedback in cui esprimono la loro soddisfazione rispetto alla qualità del docente, all’organizzazione del corso, all’utilità percepita dei contenuti e alla rispondenza alle aspettative. Questa misura, già diffusa come buona prassi, diventa ora un adempimento formale. I risultati delle valutazioni di gradimento dovranno essere considerati dal soggetto formatore per migliorare continuamente l’offerta formativa.

Inoltre, il datore di lavoro è chiamato a verificare l’efficacia della formazione sul campo a qualche tempo di distanza. L’Accordo infatti prevede che, dopo 6-12 mesi dalla formazione, si effettui una verifica sull’effettivo cambiamento prodotto dalla formazione nel comportamento lavorativo. Ciò può avvenire tramite:

  • l’analisi di eventuali infortuni, near-miss o indicatori di sicurezza dopo il corso,
  • colloqui con i lavoratori per capire se applicano le procedure apprese,
  • osservazioni sul campo e checklist di verifica durante le attività lavorative,
  • oppure affiancamenti e simulazioni per testare le competenze.

Questa misurazione dei risultati è obbligatoria almeno per i corsi dei lavoratori e consente di capire se la formazione ha avuto effetto (ad esempio, riduzione degli incidenti, miglior uso dei DPI, comportamenti più sicuri). I risultati dovrebbero essere documentati e, se si riscontrano carenze, il datore di lavoro dovrà intervenire con azioni correttive o ulteriori sessioni formative.

In sintesi, l’Accordo 2025 sposta l’attenzione dalla sola “quantità” di formazione erogata (ore, attestati) alla “qualità e utilità” della stessa. Per le aziende, ciò si traduce in un forte incentivo a fare formazione per davvero, scegliendo bene docenti e contenuti, e non limitarsi a soddisfare l’obbligo minimo. D’altro canto, rende ancora più importante affidarsi a enti formatori qualificati, poiché eventuali carenze potrebbero emergere e portare sanzioni.

Conclusioni e prossimo passo: adeguarsi con il supporto di Safetyone

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di formazione sicurezza sul lavoro rappresenta un’evoluzione significativa verso standard più elevati di tutela e consapevolezza. Le aziende, i datori di lavoro e i professionisti HR sono chiamati a recepire queste novità e ad adeguare i propri programmi formativi entro i termini previsti. In particolare, sarà fondamentale:

  • Aggiornare il piano formativo aziendale inserendo i nuovi corsi obbligatori (es. formazione datori di lavoro, ambienti confinati) e rimodulare quelli esistenti secondo le nuove durate e modalità.
  • Verificare le scadenze formative di preposti, dirigenti, lavoratori, ecc., attuando gli aggiornamenti richiesti e sanando eventuali ritardi prima che superino la soglia critica dei 10 anni.
  • Adeguare la documentazione: predisporre il fascicolo del corso per ogni attività formativa, utilizzare registri presenze e verbali conformi ai nuovi modelli, conservare il tutto a norma.
  • Sensibilizzare i formatori interni (se presenti) sulle nuove esigenze: ad esempio, istruirli a porre maggiore attenzione alla personalizzazione sui rischi specifici e a svolgere verifiche finali efficaci.
  • Prepararsi ai controlli ispettivi: ciò significa farsi trovare pronti non solo con gli attestati in ordine, ma anche poter dimostrare concretamente che la formazione ha riscontro nelle prassi aziendali (ad esempio, attraverso procedure, simulazioni svolte, evidenze di miglioramento).

 

Affrontare questi cambiamenti può sembrare impegnativo, ma è un investimento sulla sicurezza e sulla conformità legale della propria organizzazione. È importante non aspettare l’ultimo momento: alcune novità (come la formazione dei datori di lavoro o i nuovi corsi attrezzature) richiedono tempo e risorse per essere implementate efficacemente.

Safetyone è al fianco della tua impresa per rendere questo percorso più semplice e rapido. Grazie alla nostra esperienza nella formazione e consulenza sulla sicurezza, ti offriamo un supporto completo di adeguamento ai nuovi requisiti. In particolare, Safetyone può aiutarti con:

  • Corsi di formazione aggiornati: eroghiamo tutti i corsi obbligatori previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025 – dai corsi per preposti e dirigenti, al nuovo corso per datori di lavoro, fino alla formazione per spazi confinati e attrezzature. I nostri docenti qualificati garantiscono una formazione coinvolgente, in presenza o in videoconferenza sincrona, con verifiche finali efficaci e rilascio di attestati conformi.
  • Audit e verifica dei fabbisogni: analizziamo il tuo DVR e le mansioni aziendali per identificare i gruppi omogenei di rischio e costruire un piano formativo su misura, assicurando coerenza tra rischi valutati e corsi erogati. Effettuiamo audit documentali per verificare che registri, fascicoli e attestati siano in linea con i nuovi obblighi, così da farti trovare preparato in caso di ispezione.
  • Consulenza specialistica: i nostri consulenti ti affiancano nella progettazione del progetto formativo aziendale documentato, nell’implementare sistemi di monitoraggio dell’efficacia (questionari, osservazioni post-corso) e nell’interpretare correttamente le disposizioni normative. Ti teniamo aggiornato sulle scadenze e sulle eventuali circolari applicative, così non rischi di perdere di vista alcun adempimento.

 

In un contesto normativo in evoluzione, affidarsi a professionisti qualificati è la scelta più sicura e conveniente. Contattaci per una consulenza personalizzata o per programmare i tuoi prossimi corsi di formazione. Con Safetyone, trasformi gli obblighi di legge in opportunità di crescita: investire nella sicurezza dei lavoratori significa proteggere il futuro della tua azienda. Siamo pronti a guidarti passo dopo passo nell’adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, perché la sicurezza sul lavoro non è solo un requisito, ma un valore da coltivare ogni giorno.

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Le 7 differenze essenziali tra HSE e RSPP per una gestione sicura e consapevole della sicurezza aziendale https://www.safetyone.it/hse-e-rspp-differenze-e-responsabilita/ Fri, 11 Apr 2025 13:28:24 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3718 HSE: significato e importanza L’acronimo HSE sta per Health, Safety & Environment, tradotto in italiano come Salute, Sicurezza e Ambiente​. In ambito aziendale, HSE indica l’insieme dei processi e delle pratiche volte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. In altre parole, la gestione HSE si occupa di […]

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HSE: significato e importanza

L’acronimo HSE sta per Health, Safety & Environment, tradotto in italiano come Salute, Sicurezza e Ambiente​. In ambito aziendale, HSE indica l’insieme dei processi e delle pratiche volte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. In altre parole, la gestione HSE si occupa di prevenire infortuni e malattie professionali, assicurare condizioni di lavoro sicure e proteggere l’ambiente sia interno che esterno all’azienda.

Dal punto di vista organizzativo, adottare un approccio HSE significa sviluppare politiche e procedure che integrano salute e sicurezza sul lavoro con la protezione ambientale. Questo approccio multidisciplinare è diventato sempre più importante: le aziende oggi prestano grande attenzione alla conformità alle normative di sicurezza e ambientali, nonché al benessere dei lavoratori e alla sostenibilità. Un efficace sistema di gestione HSE contribuisce non solo a rispettare gli obblighi di legge, ma anche a migliorare la produttività e l’immagine aziendale, riducendo incidenti, rischi e costi legati a sanzioni o infortuni.

All’interno dell’organizzazione, la figura che si occupa di coordinare e supervisionare tali aspetti viene comunemente chiamata HSE Manager (talvolta noto anche come Safety Manager o Manager Sicurezza, soprattutto in contesti internazionali). In realtà, esistono diversi ruoli professionali in ambito HSE, come definiti anche da normative e standard specifici: in particolare, la normativa tecnica individua sia l’HSE Manager che lo HSE Specialist come profili chiave nella gestione di Salute, Sicurezza e Ambiente. Nei paragrafi seguenti analizzeremo il significato di queste figure e come si differenziano rispetto al ruolo di RSPP previsto dalla legislazione italiana.

Ruolo dell’HSE Manager e HSE Specialist

In molte aziende, soprattutto di medio-grandi dimensioni, il Professionista HSE è la figura incaricata di supportare l’organizzazione nella gestione complessiva e integrata di tutti i processi in ambito Salute, Sicurezza e Ambiente​. Questa figura professionale opera trasversalmente per assicurare che le attività aziendali rispettino gli standard di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, aiutando l’azienda a raggiungere i propri obiettivi HSE.

Negli ultimi anni si è sentita l’esigenza di definire in modo chiaro le competenze e i requisiti di questi professionisti. A tal fine, l’ente di normazione italiano UNI ha emanato una specifica norma tecnica che inquadra i ruoli dell’HSE Manager e dell’HSE Specialist, distinguendone responsabilità e competenze. Vediamo cosa prevede questa norma e in cosa consistono i due profili.

Norma UNI 11720:2025 e profili HSE

La norma UNI 11720:2025 (che aggiorna e sostituisce la precedente versione del 2018) definisce i requisiti relativi all’attività professionale del “Professionista HSE”, ovvero del ruolo incaricato di gestire in modo integrato salute, sicurezza e ambiente in azienda. In particolare, la nuova edizione della norma delinea due profili professionali distinti per i professionisti HSE​:

  • HSE Specialist (Specialista HSE) – un profilo di livello operativo/specialistico;
  • HSE Manager (Manager HSE) – un profilo di livello manageriale/dirigenziale.

Questa suddivisione in due livelli rappresenta un’evoluzione rispetto al passato. La versione 2018 della norma distingueva infatti tra un HSE Manager Strategico e un HSE Manager Operativo. Con l’aggiornamento 2025, si supera la logica dei due livelli dello stesso profilo manageriale in favore di due figure professionali ben definite, lo Specialista e il Manager HSE, ciascuna con un proprio ambito di autonomia e competenza​. La distinzione riconosce da un lato una figura più orientata agli aspetti manageriali e di coordinamento strategico (HSE Manager), e dall’altro una figura più focalizzata sugli aspetti tecnico-operativi dell’HSE (HSE Specialist).

Di seguito approfondiamo i ruoli e le responsabilità tipiche dell’HSE Manager e dello HSE Specialist come delineati da prassi e normative tecniche. È importante sottolineare che, pur essendo ruoli riconosciuti da norme UNI, nessuna legge italiana obbliga formalmente le aziende a nominare un HSE Manager o HSE Specialist. L’adozione di queste figure è frutto di scelta organizzativa e di buone pratiche aziendali, spinte dalla crescente importanza data a sicurezza e ambiente.

Per approfondire il tema vi invitiamo a visitare il sito ufficiale UNI – Ente Italiano di Normazione

HSE Manager: competenze e responsabilità

L’HSE Manager è il professionista di riferimento che opera a livello manageriale nella gestione di Salute, Sicurezza e Ambiente. In pratica, questo ruolo ha una visione d’insieme e strategica: supporta il top management nell’elaborare politiche HSE, definire obiettivi e piani di miglioramento e assicurare che la cultura della sicurezza e della sostenibilità ambientale sia diffusa nell’organizzazione.

Secondo la norma UNI, il Manager HSE possiede conoscenze avanzate in materia legislativa, normativa e organizzativa negli ambiti di salute, sicurezza e ambiente. È in grado di interpretare e applicare le numerose leggi e norme tecniche di settore e di integrare i requisiti HSE nei processi aziendali​. Oltre alle competenze tecniche, questa figura deve avere spiccate capacità gestionali e relazionali, qualità di leadership e abilità di coordinamento​.

Tra le principali responsabilità dell’HSE Manager vi sono:

  • Elaborazione della strategia HSE aziendale: definisce insieme alla Direzione le politiche di salute, sicurezza e ambiente, gli obiettivi di miglioramento e i programmi di intervento.
  • Gestione del sistema di gestione HSE: sviluppa, implementa e monitora i sistemi di gestione (es. ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro, ISO 14001 per l’ambiente), assicurando il rispetto degli standard e il miglioramento continuo.
  • Coordinamento delle risorse e delle attività HSE: supervisiona il lavoro degli HSE Specialist e di eventuali ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) o altri specialisti, coordinando le attività di valutazione dei rischi, ispezioni, controlli operativi e audit interni.
  • Formazione e sensibilizzazione: promuove la cultura HSE nell’organizzazione, pianifica e approva i programmi di formazione per i lavoratori in materia di sicurezza e ambiente, organizza campagne di sensibilizzazione su temi HSE.
  • Interfaccia con enti esterni e compliance: rappresenta l’azienda nei rapporti con gli enti di controllo (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, etc.) e con gli enti certificatori, garantendo che l’azienda sia sempre in regola con gli obblighi di legge (ad esempio autorizzazioni ambientali, verifiche periodiche) e preparata in caso di ispezioni.
  • Monitoraggio performance e reporting: analizza gli indicatori di prestazione HSE (infortuni, near-miss, emissioni ambientali, etc.), riferisce periodicamente alla Direzione sull’andamento e sull’efficacia delle misure adottate, proponendo eventuali correttivi.

In sostanza, l’HSE Manager ha un ruolo direttivo: prende decisioni in autonomia sugli aspetti operativi HSE e influenza le decisioni strategiche aziendali in materia di sicurezza e ambiente. Questa figura è spesso parte del management team e contribuisce a far sì che gli obiettivi di produzione o di business vengano raggiunti senza mai compromettere la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale.

HSE Specialist: competenze e responsabilità

Lo HSE Specialist (Specialista HSE) è una figura professionale che opera a un livello più operativo e tecnico rispetto al Manager. Pur lavorando sempre nell’ambito Salute, Sicurezza, Ambiente, il suo focus è sulle attività pratiche e specialistiche necessarie per mantenere sicuri i luoghi di lavoro e conformi le operazioni aziendali alle norme vigenti.

In base alla UNI 11720:2025, lo Specialista HSE deve avere una conoscenza tecnica approfondita dei rischi e delle misure di prevenzione nei vari processi produttivi aziendali​. Ha competenze specifiche su macchinari, impianti, sostanze pericolose, procedure di lavoro e sa individuare le soluzioni tecniche più adeguate per mitigare i rischi. Inoltre, sono richieste buone capacità relazionali e comunicative, ad esempio per negoziare interventi migliorativi con i responsabili di reparto e per formare efficacemente il personale operativo​.

Le mansioni tipiche dell’HSE Specialist includono:

  • Identificazione e valutazione dei rischi: analizza nel dettaglio i processi produttivi e individua i pericoli per la sicurezza e l’ambiente. Collabora alla Valutazione dei Rischi aziendale, apportando le competenze tecniche necessarie a valutare rischi specifici (chimici, meccanici, ergonomici, ambientali, etc.).
  • Definizione di misure preventive e protettive: propone e dettaglia le misure di prevenzione e protezione da attuare (es. dispositivi di sicurezza su macchine, DPI per i lavoratori, sistemi di aspirazione degli inquinanti, procedure operative sicure) in conformità alla normativa e agli standard tecnici.
  • Implementazione operativa delle procedure HSE: predispone istruzioni e procedure di sicurezza, piani di emergenza, e verifica sul campo che siano applicati correttamente. Effettua sopralluoghi e audit interni nei reparti per controllare il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali.
  • Formazione tecnica ai lavoratori: svolge direttamente (o contribuisce a svolgere) sessioni di formazione pratica su aspetti HSE specifici – ad esempio addestra i lavoratori all’uso corretto dei DPI, alle procedure di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze ambientali.
  • Supporto al monitoraggio ambientale e sanitario: gestisce operativamente le misurazioni e i monitoraggi (rumore, vibrazioni, emissioni, qualità dell’aria, ecc.) richiesti dalla legge, tenendo i contatti con laboratori specializzati. Gestisce anche la sicurezza operativa di cantieri o reparti, verificando che vengano rispettate le misure di sicurezza quotidianamente.

In sintesi, l’HSE Specialist svolge un ruolo operativo-specialistico: è sul campo a fianco dei lavoratori e dei responsabili di reparto per assicurarsi che le misure di sicurezza e tutela ambientale siano effettivamente implementate e mantenute. Risolve problemi tecnici specifici e fornisce consulenza tecnica all’azienda su temi HSE puntuali. Spesso più HSE Specialist possono far parte di un team HSE, coordinato dall’HSE Manager.

Va evidenziato che sia l’HSE Manager che l’HSE Specialist, pur avendo ruoli differenti, collaborano strettamente tra loro. Entrambi fanno parte della funzione HSE aziendale (che a volte può coincidere con il Servizio di Prevenzione e Protezione, vedremo oltre) e condividono l’obiettivo di prevenire incidenti, proteggere i lavoratori e minimizzare l’impatto ambientale delle attività.

RSPP: definizione e obblighi di legge

RSPP è l’acronimo che identifica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. A differenza dell’HSE Manager, che è un ruolo facoltativo definito da normative tecniche, l’RSPP è una figura espressamente prevista e obbligatoria per legge in Italia quando si parla di sicurezza sul lavoro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il ruolo dell’RSPP è disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. Secondo la definizione normativa, l’RSPP è la persona in possesso di capacità e requisiti adeguati, designata dal Datore di Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi in azienda​. In pratica, il Responsabile del SPP è il consulente interno o esterno che assiste il Datore di Lavoro nell’assolvere agli obblighi di sicurezza, occupandosi di organizzare le attività di prevenzione e protezione nell’impresa.

È importante sottolineare che ogni datore di lavoro ha l’obbligo legale di nominare un RSPP (interno o esterno all’azienda). Questo obbligo è sancito dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, che annovera la “designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi” tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro​. Dunque, a differenza dell’HSE Manager che è una figura volontaria, la presenza di un RSPP è imposta dalla legge in qualsiasi organizzazione con lavoratori, a garanzia che vi sia sempre qualcuno incaricato formalmente della gestione della sicurezza.

Compiti e responsabilità dell’RSPP

Una volta nominato, l’RSPP ha il compito di gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale. Per Servizio di Prevenzione e Protezione si intende l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda destinati a svolgere attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali​. In aziende più grandi, il SPP può essere composto anche da ASPP (Addetti al SPP) che coadiuvano l’RSPP. Nelle aziende più piccole, spesso il ruolo di RSPP viene affidato a un consulente esterno o allo stesso datore di lavoro (se ne ha i requisiti formativi).

I compiti principali dell’RSPP, elencati nell’art. 33 del D.Lgs. 81/08, includono sia attività di natura tecnica che gestionale e formativa. In sintesi, l’RSPP deve:

  • Individuare i fattori di rischio presenti in azienda e collaborare all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), proponendo le misure preventive e protettive per ridurre i rischi​. Ciò comporta analizzare ambienti di lavoro, attrezzature, processi e organizzazione per evidenziare pericoli e stimare i rischi per la salute e sicurezza.
  • Elaborare le misure di prevenzione e protezione e definire i sistemi di controllo di tali misure​. Ad esempio, l’RSPP contribuisce a pianificare interventi tecnici (installazione di dispositivi di sicurezza, adeguamento impianti), organizzativi (procedure di lavoro sicure) e gestionali (piani di manutenzione, sorveglianza sanitaria) per mitigare i rischi individuati.
  • Progettare e proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori​. L’RSPP, infatti, assiste il datore di lavoro nel definire i contenuti della formazione obbligatoria in materia di sicurezza (es. corsi antincendio, primo soccorso, formazione sui rischi specifici) e nell’organizzare le relative attività formative. Inoltre, collabora nell’addestramento pratico dei lavoratori all’uso di attrezzature e DPI in sicurezza.
  • Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro​. L’RSPP interviene alle riunioni periodiche sulla sicurezza (obbligatorie nelle aziende con oltre 15 lavoratori), confrontandosi con il Datore di Lavoro, il Medico Competente e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). In tali sedi, fornisce il proprio parere sullo stato della prevenzione in azienda e sulle eventuali necessità di intervento.
  • Vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza e sull’osservanza delle procedure da parte dei lavoratori. Pur non avendo poteri sanzionatori, l’RSPP effettua sopralluoghi e controlli interni, segnalando al Datore di Lavoro eventuali criticità o inadempienze e suggerendo interventi correttivi.

In sostanza, l’RSPP svolge un ruolo prevalentemente consulenziale e di coordinamento tecnico: non ha poteri decisionali finali (che restano al Datore di Lavoro), ma funge da motore e riferimento tecnico per tutto ciò che riguarda la prevenzione in azienda. Deve garantire che il sistema di gestione della sicurezza sia applicato correttamente nel quotidiano e che il Datore di Lavoro sia informato sugli adempimenti da adottare.

Dal punto di vista dei requisiti, per svolgere il ruolo di RSPP la legge richiede una formazione specifica: occorre possedere determinati titoli di studio e frequentare appositi corsi di formazione (Moduli A, B e C secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016) che abilitano alla funzione. Inoltre, è previsto un aggiornamento periodico obbligatorio. Questo differenzia ulteriormente l’RSPP dall’HSE Manager/Specialist, i cui requisiti formativi non sono fissati per legge ma dalla norma UNI (spesso laurea tecnica e diversi anni di esperienza in ambito HSE, con possibilità di certificazione volontaria delle competenze).

Differenze tra HSE Manager (Safety Manager) e RSPP

Dopo aver delineato le caratteristiche di HSE Manager/Specialist e dell’RSPP, possiamo riepilogare le principali differenze tra queste figure. Anche se il fine ultimo è comune – tutelare salute, sicurezza e ambiente in azienda – ci sono differenze sostanziali in termini di inquadramento normativo, ambito di competenza e responsabilità.

  • Base normativa e obbligatorietà: la prima differenza fondamentale è che l’RSPP è una figura obbligatoria per legge, prevista dal D.Lgs. 81/2008, mentre l’HSE Manager (o HSE Specialist) è una figura non obbligatoria per legge, ma introdotta da norme tecniche volontarie e dalla prassi aziendale. Ogni azienda deve nominare un RSPP per ottemperare alla normativa vigente​, mentre non esiste un obbligo giuridico di avere un HSE Manager – la sua presenza è frutto di scelta organizzativa per migliorare la gestione interna di sicurezza e ambiente.
  • Ambito di applicazione: il campo d’azione dell’RSPP è definito strettamente dalla legge in termini di sicurezza sul lavoro (e in parte tutela della salute dei lavoratori). L’RSPP si occupa principalmente di sicurezza occupazionale e rischi per i lavoratori. Invece, l’HSE Manager ha un ambito più ampio e integrato: si occupa sia di sicurezza sul lavoro sia di salute intesa in senso più esteso (benessere organizzativo, ergonomia, ecc.), sia di tutela ambientale (emissioni, rifiuti, conformità ambientale), aspetti che vanno oltre il solo perimetro del D.Lgs. 81/08. In pratica, l’HSE Manager abbraccia Salute, Sicurezza e Ambiente a 360 gradi, mentre l’RSPP è focalizzato soprattutto sulla Sicurezza e Salute sul lavoro in senso stretto (anche se nelle aziende moderne spesso collabora anche su temi ambientali, non essendo però obbligatori per legge nel suo ruolo).
  • Ruolo nell’organizzazione: l’HSE Manager in azienda tipicamente ricopre un ruolo dirigenziale o manageriale. Risponde spesso direttamente alla Direzione Generale o al top management, fa parte dei comitati direttivi e incide nelle scelte strategiche in materia HSE. L’RSPP, invece, ha un ruolo più tecnico-consulenziale: è un advisor del Datore di Lavoro. Pur potendo essere un dipendente di livello quadro/dirigente in alcune realtà, spesso l’RSPP (specie se esterno) opera come consulente specialista, senza potere decisionale autonomo sulle politiche aziendali. In sintesi, l’HSE Manager è “parte della linea di management” che guida l’azienda verso determinati obiettivi HSE, l’RSPP è “parte del servizio di prevenzione” che consiglia e supporta il datore di lavoro nel rispetto degli obblighi.
  • Responsabilità e autonomia decisionale: l’RSPP non ha responsabilità penali dirette per gli obblighi di sicurezza (che restano in capo al Datore di Lavoro), né poteri di spesa o decisionali autonomi: egli propone misure e riferisce al datore di lavoro. Al contrario, l’HSE Manager può avere deleghe interne e responsabilità operative molto ampie: in molte aziende l’HSE Manager gestisce budget dedicati alla sicurezza e ambiente, prende decisioni immediate per risolvere criticità HSE e può essere ritenuto responsabile in sede civile/organizzativa del mancato raggiungimento di performance HSE. Tuttavia, è bene chiarire che dal punto di vista legale l’introduzione di un HSE Manager non esonera il Datore di Lavoro dai suoi obblighi e responsabilità di legge – similmente all’RSPP, l’HSE Manager è una figura di supporto, seppur con maggiore autonomia gestionale interna.
  • Formazione e certificazione: come accennato, per diventare RSPP la legge prescrive un percorso formativo abilitante (moduli A, B, C e aggiornamenti) e requisiti minimi di istruzione. Per la figura di HSE Manager/Specialist, non esiste un percorso formativo univoco obbligatorio per legge. In genere, si tratta di professionisti con laurea (spesso in ingegneria, tecniche della prevenzione, chimica, ecc.) e diversi anni di esperienza in ruoli HSE. La norma UNI 11720:2025 fornisce uno schema di requisiti di formazione ed esperienza consigliati per HSE Manager e Specialist, e su tale base molti ottengono certificazioni volontarie delle competenze HSE (rilasciate da enti di certificazione accreditati) per attestare il possesso di conoscenze, abilità e competenze in linea con lo standard​. Queste certificazioni, pur non obbligatorie, sono sempre più diffuse e valorizzate nel mercato del lavoro.
  • Dimensioni aziendali e struttura organizzativa: generalmente, la figura dell’HSE Manager si incontra in aziende medio-grandi, dove c’è necessità di una gestione strutturata e strategica di sicurezza e ambiente. Nelle piccole imprese, invece, spesso non esiste un HSE Manager dedicato: il datore di lavoro si limita a nominare l’RSPP (talvolta coincidente con una consulenza esterna) per adempiere agli obblighi minimi di legge. In assenza di un HSE Manager, molti compiti gestionali HSE possono ricadere direttamente sul datore di lavoro o su altre figure (dirigenti, preposti) con il supporto dell’RSPP esterno. D’altro canto, nelle grandi aziende è comune avere entrambi i ruoli: l’HSE Manager a capo della funzione HSE e uno o più RSPP (spesso interni) che curano gli aspetti tecnico-normativi di sicurezza. In alcuni casi, se una stessa persona possiede sia le competenze gestionali che le abilitazioni di legge, HSE Manager e RSPP possono coincidere nella stessa figura professionale – ciò accade ad esempio quando il Datore di Lavoro assegna il ruolo di RSPP al manager che già dirige il dipartimento HSE​. Questa soluzione “due in uno” può essere efficiente, ma richiede un professionista con un profilo molto completo.

In conclusione, HSE Manager (o Safety Manager) e RSPP sono figure complementari, ma con differenze sostanziali. L’RSPP nasce da un obbligo di legge e garantisce che l’azienda adempia ai requisiti minimi di sicurezza sul lavoro, operando come esperto consulente del datore di lavoro. L’HSE Manager nasce da un’esigenza organizzativa volontaria di livello più alto: portare la gestione di sicurezza e ambiente ad un livello strategico e integrato, andando oltre la semplice conformità normativa per puntare all’eccellenza in ambito HSE.

Perché scegliere Safetyone come RSPP con approccio HSE Manager

La gestione efficace della sicurezza aziendale richiede competenze specialistiche e un approccio integrato che vada oltre la semplice conformità normativa. SV S.R.L. offre un servizio di RSPP potenziato, equiparabile a quello di un HSE Manager, grazie a un insieme di attività aggiuntive che consentono alle aziende di raggiungere un livello superiore di sicurezza e sostenibilità operativa.

Tra le principali differenze che distinguono Safetyone da una semplice nomina di RSPP esterno vi sono:

  • Assistenza tecnica continua con disponibilità dal lunedì al venerdì in orario di ufficio e assistenza garantita per urgenze 24 ore su 24, festività incluse, assicurando tempestività nella gestione delle criticità.
  • Supporto legale e gestionale integrato, che comprende la creazione di un sistema di gestione della sicurezza finalizzato alla tutela diretta del Datore di Lavoro e dei Dirigenti, limitando efficacemente responsabilità civili e penali.
  • Organizzazione e monitoraggio costante della formazione e sorveglianza sanitaria, tramite strumenti digitali avanzati (portale Safetyoneclick) con alert automatici per evitare inadempienze o ritardi nelle scadenze obbligatorie.
  • Interfaccia diretta con il Medico Competente e con Autorità di controllo territoriali (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco), garantendo un’efficace gestione dei rapporti istituzionali e una preparazione ottimale in caso di ispezioni.
  • Supporto ingegneristico specializzato su temi tecnici complessi e rilevanti (a titolo di esempio rischio sismico, incendio, ATEX, legionella, campi elettromagnetici), assicurando una verifica approfondita della conformità normativa aziendale.
  • Aggiornamento periodico della conformità normativa tramite report semestrali e pianificazione delle azioni correttive, indicando una chiara scala di priorità basata sui potenziali rischi legali e organizzativi.

Scegliere Safetyone significa dotarsi non solo di un RSPP, ma di un autentico partner strategico con un ruolo assimilabile a quello di un HSE Manager interno. Questo consente all’azienda di anticipare e gestire efficacemente i rischi, mantenendo elevati standard di sicurezza, riducendo gli incidenti e rafforzando al contempo la propria immagine di azienda responsabile e orientata alla sostenibilità.

Per approfondire ulteriormente le differenze sostanziali tra la semplice nomina di un RSPP esterno e il servizio avanzato proposto da SV S.R.L., contatta il nostro team di esperti per una consulenza personalizzata.

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Sicurezza carrelli elevatori e formazione muletti: guida completa alla prevenzione degli incidenti https://www.safetyone.it/muletti-prevenzione-incidenti/ Thu, 20 Feb 2025 10:32:13 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3630 La sicurezza dei carrelli elevatori – i comuni muletti – è un aspetto cruciale per ogni azienda che utilizza questi mezzi di sollevamento e movimentazione. I carrelli elevatori incrementano l’efficienza logistica, ma se usati in modo improprio possono causare incidenti gravi o mortali. In questo articolo tecnico esamineremo le statistiche sugli infortuni con i muletti, […]

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La sicurezza dei carrelli elevatori – i comuni muletti – è un aspetto cruciale per ogni azienda che utilizza questi mezzi di sollevamento e movimentazione. I carrelli elevatori incrementano l’efficienza logistica, ma se usati in modo improprio possono causare incidenti gravi o mortali. In questo articolo tecnico esamineremo le statistiche sugli infortuni con i muletti, le normative vigenti in materia di formazione mulettisti e le migliori pratiche per prevenire incidenti. Forniremo dati ufficiali (INAIL, EU-OSHA, Ministero del Lavoro) e consigli pratici per professionisti della sicurezza sul lavoro e aziende.

Al termine, indicheremo come SafetyOne può supportare la tua impresa con consulenza dedicata e corsi per carrellisti certificati.

Incidenti con carrelli elevatori: dati e rischi principali

Gli incidenti sul lavoro con carrelli elevatori rappresentano una quota significativa degli infortuni nelle attività industriali e logistiche. Secondo un’analisi Eurostat citata da EU-OSHA, il 10% degli infortuni gravi nell’industria manifatturiera europea coinvolge attrezzature di movimentazione come i carrelli elevatori, inoltre l’80% dei casi la causa è un utilizzo scorretto del mezzo. Ciò significa che la maggior parte degli incidenti potrebbe essere evitata rispettando le procedure di sicurezza e formando adeguatamente gli operatori.

In Italia, i numeri confermano la gravità del fenomeno. Nel 2022 si sono registrati 2.238 incidenti con muletti, di cui 15 mortali. Gli infortuni con carrelli elevatori rientrano tra le prime cause di incidenti gravi e mortali sul lavoro a livello nazionale. Un’indagine dell’ASL di Monza e Brianza ha rilevato che, nel quinquennio 2003-2007 in quell’area, vi sono stati 496 infortuni legati ai carrelli elevatori, con 17 casi di invalidità permanente e 2 decessi. Sempre dallo stesso studio emerge la tipologia delle cause di incidente: il 49% dovuto a schiacciamento del lavoratore, il 23% a collisioni o urti contro ostacoli, il 15% a cadute dall’alto, il 10% a modalità di carico errate e il 3% a ribaltamenti del mezzo.

Le conseguenze tipiche degli incidenti con i muletti

Gli infortuni con carrelli elevatori possono provocare lesioni molto gravi (fratture, schiacciamenti, traumi multipli) e ingenti danni materiali. Oltre all’impatto umano, ogni incidente comporta costi elevati per l’azienda in termini di fermi produttivi, danni alle strutture/merci e aumenti dei premi assicurativi. È dunque fondamentale conoscere le cause più frequenti di questi incidenti, per poterle prevenire efficacemente:

  • Ribaltamento del carrello – Il ribaltamento avviene tipicamente per velocità eccessiva, svolte brusche con carico elevato o manovre su superfici irregolari/in pendenza. È uno degli incidenti più pericolosi, potendo causare lo schiacciamento mortale dell’operatore sotto il mezzo capovolto.
  • Caduta del carico – Movimentare un carico non stabilizzato correttamente o eccedente la portata del muletto può causarne la caduta improvvisa. La caduta dei carichi può colpire l’operatore o altre persone nelle vicinanze, causando traumi gravi, oltre a danneggiare beni e impianti.
  • Collisione con ostacoli o veicoli – Urti contro scaffalature, strutture o altri mezzi in movimento sono eventi comuni. Spesso derivano da errori umani, distrazione, scarsa visibilità o comunicazione insufficiente. Questi impatti possono intrappolare lavoratori tra il muletto e l’ostacolo, provocando schiacciamenti anche molto seri.
  • Investimento di pedoni – L’urto di un carrello elevatore contro una persona a piedi è tra gli scenari più gravi. Può avvenire per mancato rispetto delle regole di viabilità interna, visibilità limitata, eccesso di velocità o mancanza di separazione tra percorsi pedonali e carrabili. Le conseguenze in caso di investimento sono spesso critiche o letali.
  • Errore umano e mancata formazione – Una componente trasversale a molti incidenti è l’errore operativo dovuto a mancanza di formazione, sottovalutazione dei rischi o pressione produttiva. Operatori non adeguatamente formati possono commettere imprudenze come circolare con carico alto e sbilanciato, non usare i dispositivi di sicurezza (es. cintura) o ignorare procedure corrette di presa/scarico del carico.

Da uno studio sulle dinamiche d’infortunio, è emerso che i principali fattori di rischio nell’uso dei carrelli elevatori sono l’utilizzo scorretto da parte dell’operatore e le carenze nell’ambiente di lavoro (es. spazi ristretti, promiscuità con pedoni). Questo ribadisce che formazione, addestramento e organizzazione sono elementi chiave per prevenire gli infortuni con i muletti.

Normativa sicurezza carrelli elevatori: obblighi di legge e formazione mulettisti

Vista la pericolosità intrinseca dei carrelli elevatori, la normativa italiana impone specifici obblighi per garantire la sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) all’art. 71 regola l’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro e all’art. 73 stabilisce l’obbligo di formazione adeguata per gli operatori. In particolare, l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature – tra cui i carrelli elevatori semoventi – per le quali è richiesta una abilitazione specifica degli operatori. Ciò significa che chi guida un muletto deve aver frequentato un apposito corso di formazione teorico-pratico e superato una prova di verifica, ottenendo così il cosiddetto “patentino per carrelli elevatori” (attestato di abilitazione).

Requisiti del corso per carrellisti (patentino muletto)

L’Accordo Stato-Regioni 2012 definisce durata minima, contenuti e modalità di questa formazione obbligatoria. Il corso per mulettisti certificato deve avere una durata minima di 12 ore per i carrelli industriali (muletti frontali) – suddivise in modulo giuridico/normativo, modulo tecnico e modulo pratico – con eventuale estensione a 16 o 20 ore se si includono altre tipologie di carrelli telescopici. In sintesi, il percorso formativo comprende:

  • Modulo giuridico-normativo (1 ora): panoramica sulla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro e uso attrezzature (D.Lgs. 81/08), obblighi e responsabilità del carrellista.
  • Modulo tecnico (7 ore): nozioni tecniche sui carrelli elevatori (tipologie e componenti), principi di fisica per la stabilità del carico (baricentro, leva, forze centrifughe), rischi specifici nell’uso dei muletti (ribaltamento, caduta carico, urti, interferenze ambientali, ecc.), dispositivi di sicurezza del carrello (segnalazioni acustiche/luminose, sistemi di ritenuta, etc.), lettura delle targhette di portata e diagrammi di carico, procedure operative sicure (circolazione, stoccaggio, ecc.) e manutenzione di base.
  • Modulo pratico (almeno 4 ore): addestramento pratico alla guida del carrello elevatore in condizioni di lavoro. Comprende l’illustrazione sul campo dei componenti del carrello e dei controlli di sicurezza, le verifiche pre-operative e le manovre di guida con e senza carico (presa del carico, movimentazione in percorso, frenata, parcheggio in sicurezza). Ogni partecipante deve svolgere prove pratiche e dimostrare di manovrare il muletto in sicurezza, superando un test pratico finale.

Al termine del corso, previo superamento di un test teorico (quiz) e della prova pratica, viene rilasciato un attestato di abilitazione all’uso del carrello elevatore, conforme ai requisiti di legge. Importante: questa abilitazione ha validità 5 anni, dopodiché deve essere rinnovata con un corso di aggiornamento di almeno 4 ore (di cui 3 di pratica). Il rinnovo quinquennale è obbligatorio per mantenere valida la qualifica di carrellista.

Sanzioni e responsabilità

Far operare un lavoratore su carrelli elevatori senza patentino o con patentino scaduto espone l’azienda a pesanti sanzioni amministrative e penali, ai sensi del D.Lgs. 81/08. Inoltre, in caso di infortunio, la mancanza di formazione costituisce una grave responsabilità per il datore di lavoro. Oltre all’obbligo legale, è dunque nell’interesse dell’azienda assicurarsi che tutti gli addetti alla conduzione dei muletti siano formati e aggiornati. La formazione muletti non è una formalità ma un investimento fondamentale per la sicurezza.

Vale la pena notare che l’esperienza da sola non garantisce l’assenza di incidenti: un’analisi INAIL dei casi di infortunio con carrelli 2002-2020 ha mostrato che oltre il 63% degli operatori coinvolti aveva più di 3 anni di esperienza nella mansione. Ciò significa che anche i carrellisti veterani possono incorrere in incidenti se non hanno ricevuto un addestramento specifico o un richiamo periodico sulle norme di sicurezza. Formazione e addestramento continuo sono essenziali per mantenere alta l’attenzione e la competenza nella guida in sicurezza.

Best Practice: prevenzione degli incidenti con carrelli elevatori

Oltre alla formazione obbligatoria dei mulettisti, le aziende devono mettere in atto una serie di misure di prevenzione per garantire l’uso sicuro dei carrelli elevatori. Di seguito elenchiamo le migliori pratiche (best practice) raccomandate da esperti, linee guida INAIL/EU-OSHA e normative, che un responsabile sicurezza (RSPP/HSE) dovrebbe adottare in magazzini e stabilimenti:

  • Organizzazione degli spazi e viabilità interna: Progettare accuratamente le aree di lavoro dove circolano i muletti. Separare i percorsi pedonali da quelli dei carrelli con segnaletica orizzontale e barriere fisiche, evitando per quanto possibile zone promiscue. Istituire sensi unici o percorsi dedicati ai carrelli per minimizzare la necessità di retromarcia; nelle aree in cui il muletto deve comunque fare retromarcia, vietare l’accesso ai pedoni e installare specchi parabolici o sistemi di allarme visivi/acustici. Garantire che pavimentazione e vie di transito siano solide, livellate, senza buche né ostacoli, per evitare sbandamenti o perdita di stabilità del carico. Illuminare adeguatamente le zone di manovra, soprattutto in aree di magazzino buie o turni notturni e mantenere sempre sgombre le corsie.
  • Controlli pre-operativi e manutenzione: L’operatore deve eseguire ogni giorno controlli pre-uso del carrello elevatore (freni, sterzo, clacson, segnalatori luminosi, dispositivi di sicurezza, stato delle forche, livello batteria o carburante, ecc.), registrandoli su apposite check-list. Eventuali difetti o anomalie vanno segnalati e riparati prima dell’uso. La manutenzione periodica del muletto deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore e le prescrizioni di legge. Ricordiamo che i carrelli elevatori rientrano tra le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie: la prima verifica va effettuata dall’INAIL (o da soggetti abilitati su delega INAIL) e richiesta dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla scadenza del primo anno dalla messa in servizio; le successive verifiche sono a cadenza biennale o secondo la normativa specifica. Mantenere il muletto in perfetta efficienza riduce drasticamente le probabilità di guasto improvviso e incidente.
  • Rispetto dei limiti di portata e corretto impiego: Ogni carrello elevatore ha una portata massima nominale (espressa in kg) e un diagramma di carico che indica la capacità residua in funzione dell’altezza di sollevamento e della distanza del baricentro del carico. Non sovraccaricare mai il muletto oltre la sua portata: il rischio di ribaltamento o cedimento strutturale è concreto se si superano i limiti. Assicurarsi che l’operatore conosca e sappia leggere le targhette di portata. Utilizzare eventuali attrezzature aggiuntive (es. pinze, prolunghe forche, benne) solo se approvate per quello specifico modello di carrello e tenendo conto che modificano il baricentro e riducono la capacità di sollevamento. Caricare i pallet in modo corretto e stabile (distribuzione del peso bilanciata, carico appoggiato completamente sulle forche) ed abbassare sempre le forche con carico il più vicino al suolo durante gli spostamenti, per massimizzare la stabilità.
  • Velocità moderata e prudenza di guida: Imporre limiti di velocità adeguati all’interno dello stabilimento (spesso 6-10 km/h in aree di produzione, meno in punti stretti). Il carrellista deve guidare con prudenza, rallentare in prossimità di incroci, curve o portoni, usare il clacson negli angoli ciechi e procedere a passo d’uomo in presenza di pedoni. Vietato trasportare persone sul muletto (a meno di specifiche attrezzature come cestelli omologati per manutenzioni in quota) e vietato sporgere parti del corpo fuori dal profilo del carrello durante la marcia. In caso di carico voluminoso che ostacola la visuale frontale, guidare in retromarcia (se la visibilità posteriore è buona) o farsi coadiuvare da un collega a terra che faccia da “spotter”. Indossare sempre la cintura di sicurezza in dotazione: in caso di ribaltamento, mantiene l’operatore dentro la cabina protettiva evitando lo schiacciamento (la cabina è progettata per resistere come cellula di sicurezza).
  • Dispositivi di sicurezza aggiuntivi: Valutare l’installazione di sistemi tecnologici per incrementare la sicurezza dei carrelli elevatori. Ad esempio, luci di segnalazione a LED (i noti blue spot o linee rosse a terra) che avvisano i pedoni dell’arrivo di un muletto in prossimità di curve cieche; allarmi acustici di retromarcia ben udibili; sensori anticollisione e sistemi di arresto automatico in caso di ostacolo improvviso; specchi retrovisori e telecamere 360° per eliminare gli angoli ciechi. In ambienti ad alto traffico, l’uso di barriere di protezione flessibili anti-urto può prevenire impatti devastanti proteggendo sia le strutture sia i lavoratori. Tecnologie emergenti come i veicoli a guida autonoma (AGV) per la movimentazione pallet eliminano del tutto l’errore umano e stanno diventando soluzioni interessanti in alcuni contesti logistici avanzati – sebbene abbiano ambiti applicativi specifici.
  • Formazione continua e cultura della sicurezza: Oltre al corso iniziale obbligatorio, è buona prassi implementare un richiamo periodico (es. ogni anno) sui temi della sicurezza carrelli elevatori, tramite sessioni di aggiornamento, briefing o affiancamento sul campo. Questo aiuta a mantenere alta la consapevolezza dei rischi e aggiornarsi su eventuali nuove procedure o dispositivi introdotti. La direzione aziendale e i preposti devono promuovere una cultura della sicurezza in cui i carrellisti si sentano responsabilizzati a operare con attenzione e in cui non vengano esercitate pressioni indebite sui tempi di lavoro a scapito della sicurezza. Ogni quasi-incidente o situazione pericolosa andrebbe analizzata per trarne lezioni e migliorare le procedure. Coinvolgere attivamente gli operatori nelle politiche di sicurezza (ad esempio attraverso segnalazioni di pericoli, partecipazione a incontri di sicurezza, etc.) aumenta la loro adesione alle regole. Infine, osservare rigorosamente le norme: per quanto possa sembrare ovvio, il rispetto disciplinato di tutte le regole (limiti di velocità, divieti di trasporto passeggeri, uso DPI, etc.) è la base della prevenzione.

 

Per approfondimenti o maggiori info invitiamo a visitare i seguenti link:

Formazione certificata e consulenza per un lavoro in sicurezza

La gestione in sicurezza dei carrelli elevatori richiede un mix di competenze tecniche, rispetto delle norme e misure organizzative. Abbiamo visto come gli incidenti con muletti possano avere conseguenze gravissime ma anche come siano in gran parte prevenibili attraverso la formazione degli operatori e l’adozione di buone pratiche. Ogni azienda ha il dovere, oltre che l’interesse, di investire nella sicurezza: un ambiente di lavoro sicuro protegge i lavoratori, riduce i costi dovuti a infortuni e fermi macchina, e migliora anche la produttività nel lungo termine.

SafetyOne Ingegneria, forte della sua esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro, supporta le imprese proprio in questo percorso. SafetyOne offre consulenza personalizzata per analizzare i rischi legati ai carrelli elevatori e implementare soluzioni efficaci di prevenzione. Inoltre, organizza il corso per mulettisti certificato conforme all’Accordo Stato-Regioni, erogato da docenti qualificati e con addestramento pratico sul campo.

Contattaci per richiedere una consulenza su misura o per iscrivere i tuoi operatori al prossimo corso carrellisti. Investire nella formazione e sicurezza dei carrelli elevatori significa proteggere le persone e il tuo business: con il supporto di SafetyOne potrai garantire standard elevati di sicurezza e conformità normativa, creando un luogo di lavoro più sicuro, efficiente e produttivo.

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Idoneità Tecnico Professionale (ITP): Guida per le Aziende https://www.safetyone.it/verifica-idoneita-tecnico-professionale-itp-guida-completa-per-le-aziende/ Tue, 14 Jan 2025 10:43:11 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3578 Cos’è l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP)? L’idoneità tecnico-professionale (“ITP”) è un requisito fondamentale per garantire che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere lavori, servizi o forniture in conformità alle normative sulla sicurezza. Tale idoneità, definita dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, comprende la capacità organizzativa, la disponibilità di risorse umane e tecniche […]

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Cos’è l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP)?

L’idoneità tecnico-professionale (“ITP”) è un requisito fondamentale per garantire che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere lavori, servizi o forniture in conformità alle normative sulla sicurezza. Tale idoneità, definita dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, comprende la capacità organizzativa, la disponibilità di risorse umane e tecniche adeguate e la conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, è il presupposto essenziale per ridurre i rischi legati agli appalti e garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

Se vuoi sapere chi è responsabile della verifica ITP (Datore di Lavoro, RSPP, Committente, ecc.), dai un’occhiata al nostro articolo dedicato:Chi si occupa della verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese?

Perché è importante la verifica Idoneità Tecnico Professionale?

La verifica dell’ITP è un vero e proprio pilastro della sicurezza sul lavoro. Oltre a rispettare un obbligo di legge, chi effettua correttamente queste procedure:

  • Previene incidenti e infortuni: grazie a un controllo puntuale di competenze e documenti.
  • Evita responsabilità penali e amministrative: numerose sentenze della Corte di Cassazione (es. n. 12019/2017, n. 11111/2015) ribadiscono quanto sia grave l’omessa verifica ITP.
  • Protegge la reputazione dell’azienda: mostrarsi attenti alla sicurezza consolida la fiducia di partner e clienti.

 

Focus normativo: l’obbligo di verifica si estende sia al Titolo I (art. 26) che al Titolo IV (art. 90 e Allegato XVII) del D.Lgs. 81/08, con alcuni adempimenti specifici per i cantieri temporanei o mobili. Per un approfondimento sui singoli passaggi e sugli obblighi di ruoli come il Committente o il Responsabile dei Lavori, rimandiamo al nostro articolo.

Obblighi del Committente: cosa dice la legge

Senza ripetere in modo esteso tutti i riferimenti già trattati nell’altro articolo, ricordiamo i punti chiave:

  1. Acquisire documentazione: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, DVR, DURC e dichiarazioni di conformità e autocertificazioni. Tra queste dichiarazioni, si includono il DOMA (Dichiarazione Organico Medio annuo) e la dichiarazione sul contratto collettivo applicato.
  2. Valutare i fornitori: Esaminare la capacità organizzativa e le risorse dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.
  3. Coordinare le attività: Assicurarsi che siano rispettate le procedure di sicurezza definite nel DUVRI.

 

Ricordiamo inoltre che il Committente , in determinate situazioni disciplinate dall’art. 26 è tenuto alla predisposizione del DUVRI. Per maggiori informazioni, consulta inoltre uno specifico articolo dedicato al DUVRI e i suoi obblighi.

Le criticità nella verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale

Gestione documentale complessa

Quando si hanno tanti fornitori o subappaltatori, il rischio più grande è accumulare scartoffie difficili da tenere sotto controllo. Se manca un sistema di gestione documentale efficace, puoi incappare in:

  • Ritardi nel caricamento o nell’aggiornamento dei documenti.
  • Carenze nei requisiti minimi di sicurezza.
  • Difficoltà nel dimostrare la corretta verifica in caso di controlli.

Procedure interne poco chiare

Senza un metodo condiviso all’interno dell’azienda (uffici acquisti, HR, RSPP, ecc.), la valutazione dell’ITP rischia di diventare frammentaria. Ciò genera:

  • Duplicazione di richieste documentali.
  • Mancata comunicazione tra i reparti.
  • Confusione sulle responsabilità operative.

 

Risulta quindi fondamentale implementare una procedura interna per la gestione e la verifica dell’ITP che sia allineata alle richieste normative. Ad esempio, con l’introduzione di strumenti come la “patente a punti” o l’obbligo di indicare nel DUVRI il nominativo del preposto, le aziende devono adottare sistemi sempre più rigorosi per garantire la conformità.

Come si effettua la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale?

Per eseguire una corretta verifica, è necessario seguire questi passi:

Raccolta documentale

  • Documenti base: DURC, DVR, POS, certificazioni varie (formazione, qualifiche professionali), DOMA (Dichiarazione Organico Medio Annuo), dichiarazione sul CCNL.
  • Documenti aggiuntivi (consigliati): polizze RCT/RCO, eventuali attestati di abilitazione macchine, ecc.

 

Valutazione e analisi

  • Controllo dell’effettiva congruenza tra la documentazione fornita e i lavori da eseguire.
  • Verifica delle competenze tecniche e organizzative (curriculum aziendale, referenze su lavori simili, formazione del personale).
  • Controllo risorse e attrezzature: macchinari, parco mezzi, sistemi di sicurezza interni.

 

Monitoraggio continuo

  • Check periodici: la conformità non si esaurisce con la raccolta iniziale di documenti, ma va mantenuta nel tempo.
  • Aggiornamento: scadenze di certificazioni, rinnovi, nuove normative.
  • Audit e sopralluoghi: quando possibile, visionare dal vivo le modalità operative.

Software per la Verifica ITP: la marcia in più

Un software dedicato può rendere la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale più rapida e affidabile. Ecco i principali vantaggi:

  • Automatizzazione: caricamento e validazione dei documenti, scadenziari, notifiche di aggiornamento.
  • Tracciabilità: storico delle verifiche eseguite, accesso multi-utente, report personalizzati.
  • Riduzione dei rischi: una piattaforma centralizzata riduce l’errore umano e garantisce maggiore trasparenza in caso di controlli.

 

SV S.R.L. ha sviluppato soluzioni digitali, come SafetyoneClick, che ti consentono di gestire in modo integrato la documentazione e di esternalizzare la verifica ITP a un team di esperti.

I Vantaggi dell’Esternalizzazione della Verifica Idoneità Tecnico Professionale

Affidare la verifica ITP a professionisti esterni presenta diversi vantaggi, tra cui:

  • Esperienza specialistica: Consulenti esperti sono in grado di gestire anche situazioni complesse.
  • Risparmio di tempo: Permette alle aziende di concentrarsi sulle attività principali.
  • Riduzione dei rischi: Un partner esterno assicura conformità alle normative e riduce le responsabilità del committente.

Conclusioni

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale non è solo un obbligo di legge, ma una strategia fondamentale per garantire la sicurezza e la competitività aziendale. L’adozione di strumenti digitali e l’esternalizzazione del processo possono rappresentare un vantaggio strategico per le aziende che operano in contesti complessi o con numerosi fornitori.

Hai bisogno di supporto per la verifica ITP?

  • Contattaci ora per una consulenza personalizzata: valuteremo la tua situazione specifica e ti proporremo soluzioni su misura, dal semplice affiancamento fino all’outsourcing completo della verifica ITP.
  • Scopri come SV S.R.L. mette a disposizione la sua ventennale esperienza e un software avanzato per un controllo continuo e automatizzato della documentazione.

 

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Controlli Scaffalature Industriali: Guida per le aziende https://www.safetyone.it/sicurezza-delle-scaffalature/ Fri, 27 Sep 2024 15:29:20 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3564 Quali scaffalature sono soggette a controlli periodici obbligatori? Le scaffalature metalliche industriali, utilizzate per lo stoccaggio delle merci, rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette a controlli periodici obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La normativa UNI EN 15635 richiede ispezioni regolari per garantire la sicurezza strutturale, prevenire rischi e identificare eventuali danni. In particolare, […]

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Quali scaffalature sono soggette a controlli periodici obbligatori?

Le scaffalature metalliche industriali, utilizzate per lo stoccaggio delle merci, rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette a controlli periodici obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La normativa UNI EN 15635 richiede ispezioni regolari per garantire la sicurezza strutturale, prevenire rischi e identificare eventuali danni. In particolare, è obbligatorio ispezionare le scaffalature soggette a usura frequente o a danneggiamenti meccanici, spesso causati da urti.

Ogni quanto tempo devo eseguire tale ispezione?

Le ispezioni devono essere effettuate almeno ogni 12 mesi, come indicato dalla norma UNI EN 15635. Tuttavia, in magazzini con elevato rischio di urti o scaffalature particolarmente soggette a danni, è consigliabile eseguire controlli più frequenti, ad esempio ogni 3 mesi. Questi controlli regolari consentono di verificare lo stato delle strutture, riducendo il rischio di incidenti per i lavoratori e le merci.

Chi è responsabile dell’organizzazione delle ispezioni periodiche delle scaffalature?

Il responsabile dell’organizzazione delle ispezioni è il PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), nominato dal datore di lavoro. Questo ruolo prevede:

  • Pianificazione delle ispezioni in conformità alla norma UNI EN 15635;
  • Monitoraggio della sicurezza delle scaffalature;
  • Coordinamento con personale qualificato per le ispezioni.

Questo responsabile ha il compito di assicurarsi che le ispezioni vengano pianificate e svolte regolarmente, in conformità con la norma UNI EN 15635. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la manutenzione delle attrezzature di stoccaggio, nominando figure competenti e organizzando controlli visivi e tecnici per ridurre i rischi​.

Quando è obbligatorio il PRSES?

Il PRSES è obbligatorio in tutte le aziende che utilizzano scaffalature per il magazzinaggio. La sua nomina diventa essenziale quando:

  • Esistono rischi legati all’integrità strutturale delle scaffalature;
  • Si verificano deformazioni o danni causati da urti.

Il PRSES ha il compito di pianificare e gestire le ispezioni, garantendo la conformità alla UNI EN 15635.

Cosa va indicato sulle scaffalature?

Le scaffalature devono riportare in modo chiaro e visibile:

  • Carico massimo consentito per ogni unità;
  • Eventuali limiti di distribuzione dei pesi;
  • Istruzioni per l’uso sicuro, come previsto dalla norma UNI EN 15635.

Queste informazioni sono fondamentali per evitare il sovraccarico e garantire la sicurezza degli operatori.

Come devono essere ancorate le scaffalature?

Le scaffalature devono essere ancorate in modo sicuro al pavimento e, se necessario, alle pareti per garantire stabilità e prevenire il rischio di cedimenti. Gli ancoraggi devono essere effettuati utilizzando dispositivi appropriati, come tasselli o bulloni, seguendo le indicazioni del costruttore. Controlli regolari sull’integrità degli ancoraggi sono essenziali per mantenere la conformità alle normative e garantire la sicurezza delle scaffalature.

Chi può eseguire i controlli sulle scaffalature?

Le ispezioni devono essere eseguite da personale competente, come:

  • Tecnici specializzati;
  • Ingegneri esperti nel settore delle scaffalature.

È fondamentale che il personale incaricato sia formato per riconoscere segnali di usura o danni strutturali e conosca le normative vigenti. Le ispezioni devono includere:

  • Verifica della stabilità;
  • Controllo degli ancoraggi;
  • Valutazione delle condizioni generali delle scaffalature.

Conclusioni

Garantire la sicurezza delle scaffalature è un obbligo fondamentale per prevenire incidenti e tutelare i lavoratori. Le ispezioni periodiche, la nomina di un PRSES e la corretta gestione delle attrezzature sono strumenti indispensabili per rispettare le normative vigenti, come il D.Lgs. 81/2008 e la UNI EN 15635. Solo un monitoraggio costante può assicurare un ambiente di lavoro sicuro, efficiente e conforme alle leggi.

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SV Srl, grazie alla sua ventennale esperienza nel settore, è in grado di fornirti un servizio rapido, economico e professionale.

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Patente a Punti: Regole, Sanzioni e Recupero Crediti per Cantieri https://www.safetyone.it/patente-a-punti-regole-sanzioni-e-recupero-crediti-per-cantieri/ Tue, 25 Jun 2024 14:38:58 +0000 https://www.safetyone.it/?p=3524 Che cos’è la patente a punti per i cantieri? Il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Il presente decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per valutare la qualificazione delle imprese e […]

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Che cos’è la patente a punti per i cantieri?

Il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Il presente decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per valutare la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili

L’obiettivo della patente a punti è prevenire negligenze e violazioni delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri.

Quando entrerà in vigore la patente a punti per i cantieri? Chi dovrà avere la patente a punti per i cantieri?

A partire dal 1° ottobre 2024 e dopo l’integrazione del portale come specificato nel comma 9, saranno obbligati ad ottenere la patente descritta nel presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’articolo 89, comma 1, lettera a).

In dettaglio, l’obbligo di possedere la patente a punti sarà richiesto nei cantieri che riguardano lavori edili o di ingegneria civile con le seguenti caratteristiche:

·    Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione

·    Rinnovamento o smantellamento di strutture fisse, permanenti o temporanee

·    Lavori relativi a strade, ferrovie, opere idrauliche, marittime, idroelettriche

·    Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

Quali imprese sono esentate dalla patente per i cantieri?

Sono esentate dal possesso della patente a punti le imprese che possiedono una certificazione SOA ovvero quelle che sono qualificate per partecipare alle gare d’appalto pubbliche.

Che documenti servono per il rilascio della patente a punti per i cantieri?

La patente a punti sarà rilasciata a tutte le imprese e lavoratori autonomi in possesso dei seguenti requisiti:

·    iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

·    adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

·    adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

·    possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

·    possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

·    possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Chi rilascerà la patente a punti per i cantieri?

La patente a punti sarà rilasciata dall’Ispettorato del lavoro in formato digitale a seguito della verifica della documentazione necessaria.

Come funziona il punteggio della patente a punti per i cantieri?

Punteggio iniziale

La patente doterà, i soggetti di cui al comma 1 di operare presso cantieri temporanei o mobili, di trenta crediti iniziali.

Decurtazioni

Come per la patente di guida, anche per questa saranno previste decurtazioni a seguito di accertamenti e alle relative sanzioni definitive emesse nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

·    Accertamento delle violazioni elencate nell’Allegato I: comporta una decurtazione di dieci crediti;

·    Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: comporta una decurtazione di sette crediti;

·    Provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 3, commi 3 e successivi, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: comporta una decurtazione di cinque crediti;

·    Riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro con esito:

–     Mortale: comporta una decurtazione di venti crediti;

–     Inabilità permanente assoluta o parziale: comporta una decurtazione di quindici crediti;

–     Inabilità temporanea assoluta che richieda un’assenza dal lavoro di oltre quaranta giorni: comporta una decurtazione di dieci crediti.

Sospensione

Nel caso di infortuni che causino la morte o un’inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, la sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha il potere di sospendere cautelativamente la patente per un periodo massimo di dodici mesi. La definizione dei criteri, delle procedure e dei termini per tale provvedimento di sospensione è demandata all’Ispettorato nazionale del lavoro. Ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 4 e del presente comma include l’indicazione dei crediti decurtati. Complessivamente, gli atti e i provvedimenti emessi in relazione allo stesso controllo ispettivo non possono comportare una decurtazione di crediti superiore a venti.

Reintegro

I crediti decurtati possono essere recuperati mediante la partecipazione del soggetto interessato ai corsi indicati nell’articolo 37, comma 7, se è stato destinatario di uno dei provvedimenti elencati nei commi 4 e 5. Ogni corso permette il recupero di cinque crediti, previa trasmissione della copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Punteggio minimo

Un punteggio inferiore a quindici crediti sulla patente impedisce alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’articolo 89, comma 1, lettera a), tranne che per il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti e gli effetti dei provvedimenti secondo l’articolo 14. Nel caso di attività in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, e si viene esclusi dai lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti pubblici per sei mesi, senza richiedere la procedura di diffida dell’articolo 301-bis.

Conclusioni

La patente a punti per i cantieri edili rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza sul lavoro e la qualità delle prestazioni. Con la sua introduzione, si mira a promuovere una cultura della responsabilità e della conformità alle normative, tutelando contemporaneamente i lavoratori e l’efficienza delle imprese. È fondamentale che tutte le parti coinvolte comprendano appieno le disposizioni e si impegnino a rispettarle, contribuendo così a un ambiente di lavoro più sicuro e professionale per tutti.

Hai bisogno di aiuto per conseguire la patente a punti o desideri assicurarti un servizio di consulenza dedicato a preservare i tuoi punti?

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Rischio lavoro minorile: obblighi del Datore di Lavoro https://www.safetyone.it/rischio-lavoro-minorile-obblighi-del-datore-di-lavoro/ Tue, 23 Jan 2024 08:37:28 +0000 https://www.safetyone.it/?p=2477 Quali sono i presupposti per l’istaurazione del rapporto di lavoro con un minorenne? Per instaurare una relazione lavorativa con un minore, sono essenziali due requisiti strettamente interconnessi: Aver raggiunto l’età minima per l’accesso al lavoro, come stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, che fissa a 16 anni l’età minima per entrare nel […]

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Quali sono i presupposti per l’istaurazione del rapporto di lavoro con un minorenne?

Per instaurare una relazione lavorativa con un minore, sono essenziali due requisiti strettamente interconnessi:

  1. Aver raggiunto l’età minima per l’accesso al lavoro, come stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, che fissa a 16 anni l’età minima per entrare nel mondo del lavoro.
  2. Aver adempiuto all’obbligo scolastico: a partire dall’anno scolastico 2007/2008, è richiesto che l’istruzione obbligatoria venga seguita per almeno 10 anni, come indicato nell’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006.

La specificità del lavoro minorile

La particolarità del lavoro svolto da individui di età inferiore è evidente nella presenza di limitazioni legate sia all’età che alle modalità di impiego, le quali richiedono un grado superiore di protezione per la salute dei lavoratori minorenni.

In ambito di salute e sicurezza, ogni azienda è tenuta a garantire la tutela delle categorie di lavoratori più esposte al rischio, tra cui i lavoratori di età inferiore. A tal proposito, l’articolo 28 del Decreto legislativo 81/2008, che tratta dell’oggetto della valutazione dei rischi, impone l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, considerando la natura dell’attività svolta, compresi quelli legati alle differenze di genere, all’età, all’origine geografica e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene prestato il lavoro.

Valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro, “prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare:

  1. allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
  2. alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  3. alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  4. alla movimentazione manuale dei carichi;
  5. alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  6. alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale;
  7. alla situazione della formazione e dell’informazione dei minori”.

Obblighi del datore di lavoro

La legge fornisce poi dettagli relativi alla sorveglianza sanitaria, al lavoro notturno e sintetizza alcuni aspetti chiave del rapporto tra azienda e lavoro minorile nei seguenti termini:

  • riferimento normativo: “la Legge 977/67, il D.Lgs. 345/99 e il D.Lgs. 262/00 relativi alla protezione dei giovani sul lavoro”;
  • obbligo: “il datore di lavoro, prima di assumere il minore, deve effettuare una specifica Valutazione del rischio legata alla mansione svolta dal minore, in funzione delle attitudini e dello sviluppo psico-fisico dello stesso. Inoltre, deve verificare l’idoneità sanitaria alla mansione;
  • mantenimento: le visite mediche atte a garantire la sorveglianza sanitaria dovranno essere svolte con la periodicità indicata dal Medico Competente;
  • comunicazioni: il datore di lavoro deve comunicare ai genitori del minore (o a chi esercita le potestà genitoriali) e al minore stesso l’avvenuta valutazione dei rischi e gli esiti della stessa in rapporto alle mansioni che verranno svolte dal minore, nonché gli esiti delle visite di sorveglianza sanitaria”.

Divieti

Il legislatore dedica attenzione alle lavorazioni proibite, in conformità con l’articolo 6 della legge n. 977/1967. Questo articolo vieta “di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I della legge”, un elenco che dettaglia tutte le attività lavorative, i processi ei lavori, distinguendo le esposizioni a agenti chimici, fisici e biologici.

Per quanto riguarda i singoli agenti di rischio, il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori dettagli:

a) Rumore: Il divieto di esposizione al rumore non è automatico, ma scatta a partire da un livello di 80 dB(A), valutato secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d, il Datore di Lavoro, pur mantenendo l’obbligo di ridurre al minimo i rischi, deve fornire mezzi individuali di protezione dell’udito e una formazione adeguata sull’ uso degli stessi.

b) Agenti chimici: È vietata l’esposizione ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili. Per gli agenti nocivi ed irritanti, il divieto si applica solo a quelli etichettati con le frasi di rischio nell’Allegato I. Ad esempio, tra gli agenti irritanti, sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o contatto cutaneo. Il divieto si estende a tutte le quantità presenti nell’ambiente di lavoro. Importante sottolineare che se il divieto riguarda solo alcune fasi del processo produttivo, si applica solo a quelle fasi specifiche e non all’intera attività. Inoltre, l’articolo 6 della legge 977/1967 prevede la possibilità di derogare al divieto per scopi didattici e di formazione professionale.

Conclusioni

Le disposizioni legislative costituiscono un pilastro fondamentale per salvaguardare i giovani lavoratori da rischi, sfruttamento e altre forme di pregiudizio in ambito lavorativo. Questi regolamenti riflettono l’impegno della società nel garantire che i minori possano svolgere attività lavorative in ambienti che rispettino la loro dignità, sicurezza e sviluppo personale.

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